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UNIVERSITA' DI TERAMO

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
relativi al XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.59 del 27/7/2007
Ente:UNIVERSITA' DI TERAMO
Località:Teramo  (TE)
Codice atto:07E04779
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/8/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

Decreto rettorale n. 336
 
IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale 21 dicembre 1998, n. 257, recante la
disciplina delle procedure di esame e di conferimento del titolo di
dottore di ricerca;
Visto il decreto rettorale 6 ottobre 1998, n. 162, in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2001, n. 151, con il quale
e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione di Ateneo e
dal consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 23 maggio
2007 e in data 29 giugno 2007, in merito alle proposte di istituzione
e di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXIII
ciclo;
Visto il verbale relativo alla seduta del 6 giugno 2007, nella
quale il senato accademico ha deliberato di approvare l'istituzione
del XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, autorizzandone
l'attivazione mediante concorso pubblico e stabilendo il limite di
reddito personale complessivo annuo lordo per la fruizione della
borsa di studio;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di
seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Teramo, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico
concorso per esami.
----> Vedere da pag. 93 a pag. 95 della G.U. <----
 
Il numero dei posti e delle borse di studio potranno essere
aumentati a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando
comunque i termini di scadenza previsti dal presente bando per la
presentazione delle domande d'ammissione. L'assegnazione dei posti e
delle borse di studio, in aumento, verra' effettuata utilizzando la
graduatoria di merito.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo,
senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in
possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento
didattico previgente il decreto ministeriale n. 509/1999 o di laurea
specialistica.
I cittadini non appartenenti all'Unione europea devono essere in
possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle competenti autorita' ai sensi
della normativa vigente.
La valutazione dei titoli di studio posseduti dai cittadini
appartenenti all'Unione europea e', invece, subordinata alla
preventiva acquisizione del parere favorevole del Ministero
dell'istruzione, ai sensi della legge n. 29/2006.
Possono, inoltre, presentare domanda coloro che conseguiranno il
diploma di laurea entro il 31 luglio 2007. Di detto conseguimento
dovranno dare comunicazione, a pena di decadenza, al Settore ricerca
scientifica entro e non oltre il 10 agosto 2007, mediante consegna
del certificato di laurea o della relativa dichiarazione sostitutiva
di certificazione. In tal caso, il candidato potra' servirsi
dell'allegato B, avendo cura di unire a tale dichiarazione la
fotocopia di un documento di identita', in osservanza dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per difetto dei requisiti puo' essere disposta, in qualsiasi
momento procedurale, l'esclusione dalla procedura con decreto
motivato del Rettore; l'eventuale ammissione si dovra' pertanto
ritenere in ogni caso effettuata con riserva.

                               Art. 3.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta ed
in un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco e spagnolo.
Le prove d'esame sono tese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica nel settore
scientifico-disciplinare o nei settori scientifico-disciplinari
attinenti al dottorato per il quale si concorre.

                               Art. 4.
 
Domanda e termine di presentazione
 
Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando,
l'aspirante candidato dovra' compilare l'apposita domanda seguendo lo
schema di cui all'allegato A, fornito anche per via telematica
(http://www.unite.it/Ateneo/Bandi_Concorsi/Dottorati_Ricerca.htm). La
domanda dovra', quindi, essere presentata all'Universita' degli studi
di Teramo - settore ricerca scientifica - viale F. Crucioli, 122 -
64100 Teramo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda potra' essere consegnata a mano o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo
che consenta all'aspirante candidato di avere conoscenza della
ricezione. Nel caso di spedizione, fara' fede il timbro a data
dell'ufficio accettante.
Sul plico contenente la domanda dovra' essere riportata la
dicitura « concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato -
XXIII ciclo - in ..............», nonche' il cognome, il nome e
l'indirizzo del candidato.
Qualora il candidato voglia presentare domanda di partecipazione
per l'ammissione a piu' corsi di dottorati di ricerca, dovra' far
pervenire un plico separato per ciascuna procedura concorsuale.
Nella domanda di partecipazione l'interessato dovra' dichiarare
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero
civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento
postale;
e) la cittadinanza posseduta;
f) il diploma di laurea posseduto o che si conseguira',
l'universita' presso la quale e' stato conseguito o si presume verra'
conseguito il titolo, nonche' la data del conseguimento, ovvero il
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente
dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente, con
l'indicazione della data del provvedimento di riconoscimento
dell'Autorita' accademica. I cittadini appartenenti all'Unione
europea dovranno dichiarare, inoltre, di aver provveduto ad
acquisire, ai sensi della legge n. 29/2006, il parere favorevole del
Ministero dell'istruzione;
g) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri);
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
i) la lingua o le lingue straniere, tra quelle indicate
nell'art. 3 del presente bando, per la prova orale;
l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
eventuali comunicazioni relative al concorso oggetto della domanda,
nonche' il recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le
eventuali successive variazioni.
I candidati che intendano fruire della borsa di studio di cui al
successivo art. 10 del presente bando dovranno presentare, inoltre,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' per attestare il
reddito personale complessivo annuo lordo, servendosi dell'allegato C
ed unendo alla dichiarazione la fotocopia di un documento di
identita', in osservanza dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere,
secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio
handicap, nonche' degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove d'esame, dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la relativa certificazione medico-sanitaria.
L'aspirante candidato dovra' apporre, a pena di esclusione, in
calce alla domanda la propria firma.
Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel
bando, potra' essere richiesta in qualsiasi momento la
regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei
termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda allegato al
presente decreto.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Universita'
degli studi di Teramo.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Durante lo svolgimento della prova scritta, ai candidati e'
permessa unicamente la consultazione dei dizionari ed eventualmente
dei testi di legge non commentati e non annotati.
E' assolutamente vietata l'introduzione nell'aula di telefoni
cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al
candidato la comunicazione con l'esterno.
La convocazione per il colloquio avverra' a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data
fissata per la prova.
Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata
e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione dispone, per
la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino
a novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la prima
prova e fino a trenta punti per la seconda prova.
Sara' ammesso al colloquio il candidato che avra' superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio
si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non
inferiore a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una sufficiente
conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte.
Espletate le prove di esame, la commissione compilera' la
graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai
candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio, si dara' la
preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica.

                               Art. 7.
 
Ammissione al corso
 
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
Il numero minimo di ammessi al corso non potra' essere inferiore
a tre.
I candidati ammessi al corso dovranno, a pena di decadenza,
presentare al Settore ricerca scientifica, i moduli di iscrizione,
forniti anche per via telematica all'indirizzo indicato nell'art. 4
del presente bando, debitamente compilati e firmati, entro il termine
perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento del decreto di accertamento della regolarita'
degli atti relativi alla procedura concorsuale. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
Coloro che non regolarizzeranno l'iscrizione entro il termine,
saranno considerati rinunciatari.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti.
In caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che,
in graduatoria, occupera' la posizione successiva a quella del
rinunciatario o del decaduto.
Il subentro si verifichera', altresi', qualora qualcuno degli
ammessi dovesse rinunciare entro tre mesi dall'inizio effettivo del
corso.

                               Art. 8.
 
Ammissione in soprannumero
 
I cittadini stranieri e i titolari di assegni di ricerca,
risultati idonei nella graduatoria generale di merito, saranno
ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in
soprannumero.

                               Art. 9.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
 
L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso
di dottorato, graduato secondo fasce di condizione economica, potra'
essere calcolato consultando il sito web dell'Ateneo
(http://www.unite.it/Ateneo/Bandi_Concorsi/Dottorato/Determinazione.h
tm
). Il pagamento del contributo per l'accesso dovra' essere
effettuato all'atto di iscrizione al corso; il pagamento del
contributo per la frequenza dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 aprile.
Sono esonerati dal versamento dei contributi i fruitori della
borsa di studio.
Tutti gli iscritti al corso sono tenuti al versamento di euro
77,47 annui quale tassa regionale a favore dell'azienda per il
diritto allo studio.
Il Dipartimento, sede del corso di dottorato, provvedera' con
autonome forme di controllo a verificare il regolare adempimento dei
suddetti versamenti.

                              Art. 10.
 
Borsa di studio
 
Le borse di studio, indicate nel bando per ciascun corso di
dottorato di ricerca, verranno assegnate, secondo l'ordine definito
nella graduatoria generale di merito, sulla base del reddito
personale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 10.329,14.
Alla determinazione di tale reddito, che e' quello riferito
all'anno di attribuzione della borsa di studio, concorrono redditi di
origine patrimoniale derivanti da rendite e da interessi nonche'
emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con
esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da
servizio militare di leva.
Le borse di studio di dottorato non potranno essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare,
con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del
dottorando.
Chi dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Per poter continuare ad usufruire della borsa di studio nel corso
del triennio, i borsisti, all'atto di iscrizione agli anni
successivi, dovranno dichiarare nell'apposito modulo di non aver
subito modificazioni della fascia di reddito.
Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della borsa di studio, la medesima sara' destinata al dottorando
titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
I partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di frequentare il
corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno accademico, i partecipanti al
dottorato avranno l'obbligo di presentare al coordinatore una
relazione dettagliata delle attivita' e delle ricerche svolte,
controfirmata dal docente responsabile.

                              Art. 12.
 
Conferimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito, previo
superamento di un esame finale, a coloro che avranno conseguito
risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una
dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente
per le finalita' di gestione della presente procedura.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio. Le informazioni
cosi' acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche
amministrazioni e ad enti competenti in sede di controllo delle
eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall'aspirante candidato.
L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla normativa vigente, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti
valere i diritti menzionati nel comma precedente, e' il rettore
dell'Universita' degli studi di Teramo, nella sua qualita' di
rappresentante legale dell'ente medesimo.

                              Art. 14.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e' la dott.ssa Anna Pina
Cipulli - Settore ricerca scientifica - viale F. Crucioli 122 - 64100
Teramo (tel. 0861/266254 fax 0861/266271).

                              Art. 15.
 
Rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla
normativa attualmente vigente in materia.
Il rettore: Mattioli

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