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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Pubblica selezione ad un borsa di studio per laureati per ricerche
nel campo delle scienze e tecnologia della informazione da usufruirsi
presso l'istituto CNUCE nell'ambito del contratto riguardante i
protocolli di rete per servizi di videocomunicazione. (Bando n.
126.123.BO.1) prot. n. 985 LS/ga.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.52 del 4/7/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E6023
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/8/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL DIRETTORE DEL CNUCE
 
Vista la delibera n. 225 del consiglio di presidenza del
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
Vista la delibera n. 11/2000 del consiglio direttivo in data
13 gennaio 2000;
 
Dispone:
 
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, ad una borsa di studio per laureati, per
l'effettuazione di studi e ricerche nel campo delle scienze e
tecnologia dell'informazione da usufruirsi presso l'istituto CNUCE,
nell'ambito della seguente tematica: protocolli di rete per servizi
di videocomunicazione; titolo di studio richiesto: laurea in
ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni o in
scienze dell'informazione.
La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
la durata di mesi dodici e non e' rinnovabile.

                               Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni. La borsa non
puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di
qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o
privato. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario,
oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R. All'assegnatario di borsa,
comandato in missione per motivi inerenti la sua attivita', e'
corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai
dipendenti del C.N.R., settimo livello, esclusivamente a carico dei
fondi dell'istituzione (sia essa del C.N.R. o diversa dal C.N.R.)
presso la quale viene fruita la borsa.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una
universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(M.U.R.S.T.);
b) abbiano maturato esperienza su protocollo TCP/IP;
c) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
godimento del periodo della borsa nella sede di fruizione della
stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori
universitari di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i
ricercatori universitari e del C.N.R. ed altri pubblici dipendenti.
Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola,
che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la loro specifica normativa.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata al: CNUCE istituto del C.N.R, area della ricerca, via
V. Alfieri, 1 - 56010 Ghezzano (Pisa), entro e non oltre il
quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente. La domanda di ammissione
al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a
mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il
termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Della domanda presentata a mano all'istituto CNUCE durante
l'orario di lavoro e' rilasciata ricevuta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
2) tesi di laurea;
3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile dell'istituzione scientifica presso la quale lo stesso
candidato intende svolgere la ricerca;
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero dei bando al quale il candidato intende
partecipare.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o
consegnate dopo il termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), e 5) del
presente articolo.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato in via preliminare previsto dalla
commissione il colloquio, la stessa provvede a sottoporre a colloquio
i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella
valutazione dei titoli, ai quali va indirizzata apposita
convocazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso
e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche
se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati. (In alternativa solo nel caso in cui esistano piu'
raggruppamenti, la commissione presentera' graduatorie distinte per
ogni raggruppamento).
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio della
attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per
incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa puo'
essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base
alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.
Il direttore competente provvede a comunicare a ciascun
concorrente l'esito della selezione restituendogli nel contempo,
parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad
eccezione della seguente documentazione:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3) programma di ricerca;
4) elenco dei titoli presentati;
5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
6) curriculum vitae et studiorum.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
Il C.N.R. non assume alcuna responsabilita' sia in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente
da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del
recapito da parte degli aspiranti oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
sia per eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal consiglio nazionale delle ricerche, dal primo o dal quindici del
mese.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere
comunque debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del
direttore competente del C.N.R. dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta. Della conclusione
del procedimento, che potra' consistere o in una archiviazione degli
atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verra' data motivata
comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il
responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

                              Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra' trasmettere al direttore competente una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del consiglio regionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la
selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge. Il responsabile del trattamento e' il direttore del CNUCE.
Perugia, 16 giugno 2000
Il direttore: Simoncini

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