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UNIVERSITA' DI MACERATA

Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato - ciclo
XXV - AA.SS. 2010/2012

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 3/7/2009
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:9E004444
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/9/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
Istituzione
1. E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione
pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (ciclo
XXV) AA.SS. 2010/2012 in:
 
----> Vedere da pag. 18 a pag. 20 <----
 
2. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la
data di espletamento della prova scritta del concorso. Restano
comunque fermi i termini previsti dal successivo art. 2, comma 5 per
la presentazione delle domande di ammissione. L'eventuale aumento del
numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di
esame, prima dell'espletamento della prova scritta.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione e domanda di partecipazione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti
dall'Universita' di Macerata, senza limitazione di eta' e
cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea
quadriennale o laurea magistrale conseguito in Italia, ovvero di
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche.
2. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in
possesso del titolo accademico conseguito all'estero, che non sia
gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi
sulla richiesta effettuata. A tal fine i candidati dovranno produrre:
a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua
traduzione in lingua italiana;
b) dichiarazione di valore;
c) certificato in lingua originale e sua traduzione in lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti e la relativa valutazione.
I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
3. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione ai corsi di dottorato coloro che siano in debito del
solo esame per il conseguimento della laurea a condizione che il
titolo stesso sia conseguito entro il 31 dicembre 2009. L'eventuale
iscrizione del candidato e' subordinata alla presentazione del
certificato di laurea.
4. Altresi', previo superamento delle prove di ammissione, possono
accedere ai corsi di dottorato non coperti da borse anche coloro che
siano gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca.
5. La domanda di ammissione alle prove concorsuali per
l'iscrizione ai corsi, redatta in carta semplice, dovra' essere
compilata secondo lo schema riprodotto in calce al presente bando e
potra' essere consegnata a mano, o fatta pervenire all'Universita'
degli studi di Macerata - Area ricerca scientifica e alta formazione
- Scuola di dottorato, piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata, entro
il termine perentorio del 4 settembre 2009 ore 14,00 (non fa fede il
timbro postale di partenza).
6. Alla domanda di partecipazione andra' allegata ricevuta del
versamento di € 15,00 quale contributo spese concorsuali, da
effettuarsi nel seguente modo: sul conto di tesoreria n. 010250
intestato all'Universita' degli studi di Macerata presso tutti gli
sportelli Banca delle Marche S.p.a. oppure tramite bonifico bancario
sul c/c n. 18057, IBAN IT48G0605513401000000018057 (per i bonifici
effettuati all'estero codice swift: BAMAIT3A001) presso tutti gli
altri Istituti di Credito, indicando nella causale di versamento
«CONTRIBUTO SPESE CONCORSUALI DOTTORATO». La suddetta quota non sara'
restituita per mancata partecipazione al concorso e qualunque sia
l'esito della selezione.
7. Per i corsi di dottorato che richiedono la presentazione di
documentazione accessoria (progetti di ricerca, pubblicazioni, tesi
di laurea, ecc.), decorsi tre mesi dalla pubblicazione della
graduatoria di merito i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al ritiro dei titoli e delle documentazioni presentate. Trascorso
tale periodo, l'Universita' di Macerata non potra' piu' essere
ritenuta in alcun modo responsabile della suddetta documentazione.
8. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
portatori di handicap dovranno inoltrare, ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,
esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento del concorso.
9. Ogni domanda di partecipazione potra' fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
10. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelli prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
richieste, dell'opzione del corso di dottorato cui il candidato
intende concorrere, nonche' quelle presentate oltre il temine
indicato al comma 5 del presente articolo.
11. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni che dipenda da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
candidato, oppure da inesatta o tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi, o per disguidi postali o telegrafici ad essa comunque
non imputabili.
12. Il presente bando vale come convocazione per le prove di
ammissione ai corsi di dottorato.

                               Art. 3.
Commissione giudicatrice
1. Il rettore nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate
delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi. Le Commissioni sono composte da tre docenti e ricercatori
di ruolo, piu' un supplente, anche di altri atenei italiani,
appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si
riferisce il corso, proposti dai coordinatori di ciascun dottorato di
ricerca, sentito il Collegio dei docenti.
2. Le Commissioni possono essere integrate da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti
e' favorita qualora il corso di dottorato sia attivato in convenzione
con soggetti pubblici o privati o in concorso con altre universita'
italiane o straniere.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le
modalita' di ammissione saranno definite secondo quanto previsto
negli accordi stessi.
4. Nel caso in cui le designazioni non fossero effettuate entro i
termini fissati, alle stesse provvedera' il rettore. La presidenza
della Commissione e' assunta dal professore di I fascia piu' anziano
in ruolo; a parita', dal piu' anziano di eta'.
5. Le Commissioni operano assicurando una idonea valutazione
comparativa dei candidati. I verbali relativi agli atti del concorso,
sottoscritti da tutti i commissari, dovranno essere depositati presso
il competente ufficio dell'amministrazione.

                               Art. 4.
Procedura di selezione
1. L'ammissione ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare
la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, se necessario
con l'ausilio di un esperto che rediga un giudizio scritto, la
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
2. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove di
ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.
3. La procedura di selezione consiste in una prova scritta su
argomenti afferenti alle materie del dottorato ed in un colloquio,
comprensivo della conoscenza delle lingua straniera indicata dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso.
4. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione
attribuira' a ciascun candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30
punti per la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale. Ai
fini della determinazione del punteggio ciascun Commissario
attribuira' al candidato fino a 10 punti per prova.
5. La Commissione determina nella riunione preliminare al
concorso, il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento
della prova scritta, nonche' l'utilizzo di strumenti di supporto
(dizionari, codici di diritto, ecc.).
6. Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia
conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; la
Commissione giudicatrice rendera' noto ai candidati l'esito della
prova scritta prima dello svolgimento del colloquio.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 20/30.
8. Al termine delle prove di esame la Commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il
punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e compila la
graduatoria generale di merito. Quest'ultima, espressa in
sessantesimi, e' formata in ordine decrescente, sulla base della
sommatoria dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Ai primi
classificati in possesso dei requisiti previsti verra' assegnata,
entro i limiti delle disponibilita', una borsa di studio.
9. A parita' di punteggio sara' prediletto il miglior risultato
conseguito alla prova scritta e, in caso di ulteriore parita', il
piu' giovane d'eta'.
10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.

                               Art. 5.
Adempimenti specifici per singoli corsi
1. Adempimenti particolari sono previsti per i seguenti corsi di
dottorato di ricerca, pena l'esclusione dal concorso. I candidati
dovranno inviare unitamente alla domanda di partecipazione il
materiale integrativo indicato per ciascun corso sotto riportato:
a) archeologia romana nel Maghreb e in cirenaica: il candidato
dovra' allegare il curriculum vitae, un progetto di ricerca e la tesi
di laurea;
b) diritto dei contratti: il candidato dovra' inviare la tesi di
laurea e il curriculum vitae;
c) diritto internazionale e dell'Unione europea: il candidato
dovra' allegare il curriculum vitae, eventuali pubblicazioni e un
progetto di ricerca.
d) diritto privato comparato e diritto privato dell'Unione
europea: il candidato dovra' inviare un breve curriculum vitae;
e) filosofia: si chiede ai candidati di inviare il curriculum
vitae, un ampio abstract della tesi di laurea e un progetto di
ricerca;
f) interpretazione e filologia dei testi letterari e loro
tradizioni culturali: il candidato dovra' presentare lo schema di un
progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato,
nonche' un riassunto della tesi di laurea, (ciascuno di circa 3000
caratteri);
g) corso di dottorato internazionale in La tradizione europea del
pensiero economico: il candidato dovra' presentare, unitamente dalla
domanda di partecipazione al concorso, il curriculum vitae, la copia
della tesi di laurea, le pubblicazioni ed ogni altri titolo ritenuto
idoneo alla selezione. E' altresi' richiesta la buona conoscenza
della lingua inglese e la conoscenza di base di almeno un'altra
lingua straniera tra le seguenti: francese, tedesco e spagnolo. Il
titolo di dottore di ricerca sara' rilasciato a condizione che il
dottorando abbia svolto la propria attivita' di ricerca sotto la
supervisione e responsabilita' di due tutors, nonche' lo svolgimento
di congrui periodi di studio all'estero, presso uno o piu' centri di
ricerca delle universita' straniere consorziate: Universite' Paris X
- Nanterre (Francia); Universidad de Zaragoza (Spagna); Universidad
de Barcelona (Spagna); Universität Erfurt (Germania)
h) lingue e letterature comparate: Le prove concorsuali saranno
volte ad accertare le conoscenze letterarie, metodologiche e critiche
possedute dal candidato nelle lingue, letterature e culture di sua
competenza, nell'ambito dei seguenti settori disciplinari:
letteratura italiana contemporanea - letteratura francese -
letteratura spagnola -letteratura inglese - letteratura e cultura
anglo-americana - lingua e traduzione inglese - letteratura tedesca -
critica letteraria e letterature comparate. Il candidato dovra'
dimostrare conoscenza approfondita (scritta e orale) di una lingua
straniera e abilita' di lettura e traduzione di una seconda lingua
straniera; conoscenza di almeno due letterature del Dottorato,
compresa quella italiana. E' richiesta altresi' la presentazione di
un progetto di ricerca pertinente a uno o piu' settori
scientifico-disciplinari nell'ambito del Dottorato. I dottorandi sono
tenuti a svolgere, durante i tre anni del corso, un totale di sei
mesi all'estero per ricerche connesse allo svolgimento della tesi di
dottorato;
i) poesia e cultura greca e latina in eta' tardoantica e
medievale: la prova scritta consistera' nella traduzione italiana con
commento, di un testo greco o latino (a scelta del candidato) di eta'
tardoantica o medievale e sara' consentito l'uso del vocabolario;
j) scienze psicologiche e sociologiche: i candidati dovranno
inviare il curriculum vitae e un progetto di ricerca;
k) storia del diritto: il candidato dovra' presentare lo schema
di un progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di
dottorato, (di circa 3000 caratteri), copia della tesi di laurea e il
curriculum vitae et studiorum;
l) teoria dell'informazione e della comunicazione: il candidato
dovra' inoltre presentare il curriculum vitae e un breve progetto di
ricerca nonche' dimostrare la conoscenza di due lingue oltre quella
italiana.
2. L'Ufficio competente al ricevimento della documentazione
integrativa sopra descritta e' il seguente: Universita' degli studi
di Macerata, area ricerca scientifica e alta formazione, Scuola di
dottorato, piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata.

                               Art. 6.
Ammissione ed iscrizione ai corsi di dottorato
1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti concorsuali ed approva, per ciascun corso di dottorato, la
graduatoria generale di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito in possesso dei
requisiti richiesti dal presente bando di concorso.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun dottorato. I vincitori dei singoli concorsi
decadono qualora non esprimano la propria accettazione entro il
termine perentorio comunicato dall'Amministrazione. In tal caso gli
subentra il candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria.
3. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante
comunicazione scritta da inoltrare alla Scuola di dottorato - piaggia
della Torre, 8 - 62100 Macerata.
4. In caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della
borsa di studio prima dell'immatricolazione al corso, la borsa viene
assegnata al successivo in graduatoria che presenti i requisiti
necessari, in caso contrario la borsa resta in economia
dell'amministrazione.
5. I candidati risultati idonei dovranno presentare o far
pervenire all'Area ricerca scientifica e alta formazione, Scuola di
dottorato, piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata, entro il termine
che verra' agli stessi comunicato dall'amministrazione, la seguente
documentazione:
a) domanda di immatricolazione in bollo redatta su apposito
modulo predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito web
all'indirizzo: http://www.unimc.it/sda, nella sezione Modulistica -
Area dottorandi - Iscrizione;
b) copia del certificato di laurea;
c) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio e dell'assicurazione civile obbligatoria e, ove ricorre
il caso, della prima rata della tassa per l'accesso e la frequenza ai
corsi;
d) una fotografia in formato tessera;
e) copia del documento di identita' in corso di validita'
sottoscritta dal titolare;
f) copia del codice fiscale.
6. Nella domanda di immatricolazione il candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare:
di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a non
iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o di
laurea magistrale, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
di non svolgere attivita' di lavoro a tempo indeterminato e di
impegnarsi, qualora intenda intraprendere un'attivita' lavorativa,
anche se occasionale o di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva al Collegio dei docenti oppure di impegnarsi a richiedere
al Collegio dei Docenti l'autorizzazione alla prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato;
l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione, con
l'indicazione della denominazione, e la dichiarazione circa
l'intenzione, o meno, di avvalersi del collocamento in aspettativa
per motivi di studio.
7. Il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio
dovra' espressamente dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di studio
per un corso di dottorato, anche per un solo anno;
di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi;
di non possedere un reddito personale lordo superiore a €
15.000,00 relativamente a ciascun anno di godimento della borsa.
8. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni del
vincitore. Qualora da tali controlli emerga la non veridicita' di
quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni.

                               Art. 7.
Borse di studio
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47
al lordo delle ritenute di legge, assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. previsto dalla normativa vigente. Alle borse
di studio si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. Ai primi classificati nella graduatoria degli ammessi con
punteggio almeno pari o superiore a 54/60 verra' assegnata, secondo
l'ordine definito dalla graduatoria e fino alla concorrenza delle
borse disponibili, una borsa di studio.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' annuale e
potra' essere confermata in caso di superamento delle prove annuali
di verifica del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei docenti.
4. La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale
posticipato, a partire dall'inizio dell'attivita' del corso previa
attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso.
5. L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per
un periodo massimo di sei mesi nell'arco del triennio, elevabile fino
ad un anno su proposta motivata del Collegio dei docenti.
6. La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di
qualsiasi genere tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione e di ricerca dei dottorandi.
7. La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
personale lordo superiore a € 15.000,00, relativamente a ciascun
anno di fruizione della borsa.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
9. La borsa di studio viene automaticamente revocata in caso di
mancato superamento delle prove annuali di verifica del lavoro
svolto, effettuate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia
volontaria a proseguire il corso, l'interessato e' tenuto a darne
comunicazione all'Amministrazione e l'erogazione dell'eventuale borsa
di studio e' mantenuta fino alla data dell'interruzione.
10. Gli assegnatari di borsa di studio saranno esentati dal
pagamento delle tasse di iscrizione.
11. Ai titolari di borsa di studio si applicano le disposizioni di
cui al comma 1 del successivo art. 8.
12. Il godimento della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'universita'.

                               Art. 8.
Contributi e tasse di iscrizione
1. Tutti i dottorandi iscritti regolarmente ai corsi saranno
tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio
(€ 90,00) e del premio assicurativo obbligatorio (€ 10,00),
per un totale complessivo di € 100,00 da versare per ciascun
anno di corso, secondo le scadenze che saranno indicate dalla Scuola
di dottorato.
2. Le tasse di iscrizione per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissate in € 1.032,92 per ciascun anno di corso, da versare
in due rate secondo scadenze che saranno indicate dalla Scuola di
dottorato.

                               Art. 9.
Esenzione dal pagamento tasse
1. I candidati ammessi ai corsi, che in sede di concorso abbiano
conseguito un punteggio pari o superiore a 50/60 e che abbiano un
reddito personale lordo non superiore a € 15.000,00, saranno
esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione. Tali requisiti
dovranno permanere per reiterare l'esonero negli anni successivi.
2. Ai dottorandi esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione
si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8.

                              Art. 10.
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso. In caso di
ammissione a corsi di dottorato senza borsa di studio, ovvero di
rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.

                              Art. 11.
Impegni, incompatibilita' e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti ai corsi di dottorato frequentano i corsi e
compiono continuativamente le attivita' di studio e di ricerca nelle
strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' programmate dal
Collegio dei docenti.
2. La durata del corso coincide con l'anno solare (1° gennaio-31
dicembre).
3. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai
corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri
corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto
dell'immatricolazione, il dottorando sia in difetto del solo esame
finale di altro corso, relativo all'anno accademico precedente a
quello di iscrizione al dottorato.
4. L'attivita' di dottorato e' di norma incompatibile con impegni
di lavoro. A richiesta del dottorando il Collegio dei Docenti,
accertato che l'impegno lavorativo non pregiudichi lo svolgimento
dell'attivita' di studio e di ricerca, in casi particolari, con
adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni
di lavoro, di frequentare il corso di dottorato.
5. E' prevista l'esclusione dal corso in caso di mancata
iscrizione agli anni successivi al primo entro il termine comunicato
dall'Amministrazione e, su decisione motivata del Collegio dei
Docenti, nel caso di:
giudizio negativo al termine dell'anno di frequenza;
assenze prolungate e ingiustificate;
giudizio di non ammissione all'esame finale
6. Il dottorando, inoltre, puo' essere escluso dal corso di
dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei Docenti, per
gravi e documentati motivi.
7. La frequenza dal dottorato puo' essere sospesa per:
a) gravidanza e maternita' ai sensi della L. 8 marzo 2000, n. 53;
b) gravi e documentate ragioni di salute;
c) gravi motivi personali.
8. Nel caso in cui la sospensione sia equivalente ad un anno, il
pagamento delle tasse e contributi, nonche' l'erogazione della borsa
di studio sono sospesi per pari periodo. In tal caso il dottorando
viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno successivo.
9. Per periodi di sospensione di breve durata, e comunque non
superiore a sei mesi, e' data la possibilita' al dottorando di
recuperare il periodo di frequenza non effettuato, su parere
favorevole del Collegio dei docenti. Quest'ultimo potra' proporre
all'Amministrazione una proporzionale decurtazione dell'importo
annuale della borsa. Nei casi di cui alla lettera a) e b) del comma
7, la richiesta di sospensione deve essere presentata
all'Amministrazione, corredata di certificato medico. Per le ragioni
di cui al punto c) la richiesta di sospensione viene presentata al
Collegio dei Docenti che su di essa decide motivatamente e ne da'
comunicazione all'Amministrazione.
10. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L. 210/98, puo' essere
consentita ai dottorandi una limitata attivita' didattica sussidiaria
o integrativa a carattere seminariale. L'attivita' didattica dovra'
essere attinente all'area di afferenza del dottorato e non deve
compromettere l'attivita' di formazione del dottorando. La
collaborazione didattica e' facoltativa e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'.
11. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra'
all'Amministrazione il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione. In particolare i dottorandi sostengono prove di
verifica utili ad accertare la capacita' a intraprendere e proseguire
l'attivita' di ricerca.
12. Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre
Universita', anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti
nel corso di dottorato, essi possono essere esentati da tutti o da
alcuni degli esami.
13. E' favorita la frequenza presso istituzioni, enti, laboratori,
ecc. all'estero, previa autorizzazione da parte del coordinatore e/o
del Collegio dei docenti. Al termine del periodo svolto all'estero il
dottorando presentera' la documentazione e la certificazione
rilasciata dalla struttura straniera presso cui si e' svolta la
ricerca, per comprovare il periodo effettivamente svolto all'estero.
L'aumento del 50% della borsa di studio viene erogato al rientro del
dottorando in sede, su autorizzazione del coordinatore del corso
previa valutazione delle attivita' svolte.
14. L'Universita' degli studi di Macerata garantisce, nel periodo
di frequenza del dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e
responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si
riferiscono al corso.

                              Art. 12.
Esame finale e conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli Studi di Macerata, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta nell'anno immediatamente successivo.
2. Le Commissioni giudicatrici per l'esame finale, nominate dal
rettore sentito il Collegio dei docenti, sono composte da tre membri
scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere ad altre universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
La Commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere.
3. Nel caso in cui il corso sia suddiviso in piu' curricula il
coordinatore, sentito il Collegio dei docenti, puo' proporre la
costituzione di piu' Commissioni giudicatrici.
4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
5. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non
oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato. Una volta costituite entro i termini indicati, le
commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni
entro i successivi 90 giorni.
6. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice
redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei
giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e
sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di
dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
7. La tesi puo' essere redatta anche in lingua straniera previa
autorizzazione del Collegio dei docenti o se richiesto dalle
convenzioni stipulate nell'ambito di dottorati internazionali e per
la co-tutela di tesi.
8. L'elaborato deve essere previamente esaminato e valutato dal
Collegio dei docenti che delibera l'ammissione del dottorando alla
discussione finale entro il 31 dicembre.
9. Entro il 31 gennaio i dottorandi ammessi all'esame finale
debbono depositare presso l'Amministrazione una copia cartacea e tre
copie su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi dottorale,
unitamente alla domanda di ammissione all'esame finale redatta in
carta legale.
10. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono
comunicate ai candidati a mezzo raccomandata. I candidati, non appena
abbiano notizia dall'amministrazione, almeno 15 giorni prima della
data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente la
Commissione giudicatrice una copia della tesi in formato cartaceo,
accompagnata da una relazione scritta del Collegio dei docenti.
11. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei termini previsti, il rettore, su proposta motivata del
Collegio dei docenti puo', per una sola volta, prorogare di un anno
il termine per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al
fine di ottenere la proroga il candidato deve presentare entro il 30
novembre apposita domanda motivata redatta su carta legale al
Collegio dei docenti il quale puo' accogliere o respingere la
richiesta.
12. In caso di mancata attivazione del corso nel ciclo successivo,
il rettore puo' autorizzare il candidato a sostenere l'esame in altra
sede universitaria purche' presso quest'ultima sia stata nominata una
Commissione giudicatrice appartenente ai medesimi settori
scientifico-disciplinari del corso di dottorato di ricerca in
questione.
13. La proroga non da' titolo alla fruizione della borsa di studio
ne' al pagamento delle tasse e contributi, e non comporta alcun onere
economico per l'universita'.
14. Qualora il candidato non possa per malattia o forza maggiore
sostenere l'esame finale nella data fissata, potra' chiedere al
rettore di poter sostenere l'esame in altra data con la medesima
Commissione ovvero presso altra sede, tenuto conto delle particolari
circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova.
15. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal
diritto di sostenere l'esame finale.
16. Il titolo e' rilasciato dal rettore dell'Universita' che, a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, l'Universita' medesima cura
il deposito della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma
e Firenze. La Scuola di dottorato stabilisce i criteri per la
pubblicazione delle tesi dottorali sull'archivio digitale di ateneo.
17. L'Universita' assicura la pubblicita' degli atti delle
procedure di valutazione.

                              Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(«Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Scuola
Dottorato di Ricerca dell'Universita' degli studi di Macerata e
trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale
procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Universita' degli studi di Macerata e
agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed
economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conforme alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 14.
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento
amministrativo per il concorso e' la dott.ssa Stefania Marcolini,
Ufficio scuola di dottorato dell'Universita' degli studi di Macerata,
Piaggia della Torre, 8 â?' 62100 Macerata (e-mail:
stefaniamarcolini@unimc.it; tel. 0733/2582880; fax 0733/2582677).

                              Art. 15.
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi di Macerata.
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'Universita' e
della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Sara', inoltre, reso pubblico per via telematica
sul sito web: http://www.unimc.it/sda - Bandi di concorso e
graduatorie.

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