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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Avviso pubblico per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei
revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di
nuove domande di iscrizione.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.100 del 21/12/2012 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 12E07187 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/1/2013 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Si rende noto che, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti
gia' iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali
formato in sede di prima applicazione del regolamento approvato con
decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, sono tenuti a
dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del citato
regolamento, a pena di cancellazione dall'elenco.
Dalla stessa data e' possibile presentare domanda per
l'inserimento nel predetto elenco dei revisori dei conti degli enti
locali da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso,
alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei
requisiti previsti dallo stesso art. 3 del predetto regolamento.
Potranno presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti
interessati che siano residenti nel territorio delle regioni a
statuto ordinario e della regione Sardegna.
1. Termine utile per la presentazione delle domande.
Il termine utile per la presentazione delle domande di
iscrizione, nonche' delle domande dirette a mantenere l'iscrizione
nell'elenco e' fissato perentoriamente entro e non oltre trenta
giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine, si fa
riferimento alla data di trasmissione della domanda che dovra'
avvenire per posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma
digitale con le modalita' di seguito indicate. Ove il predetto
termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso e' prorogato
al giorno seguente non festivo.
2. Requisiti per la presentazione.
Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall'art. 3 del
regolamento; in proposito si rammenta che:
la citata disposizione regolamentare non richiede piu' l'avvenuta
presentazione di aver avanzato precedentemente richiesta di svolgere
l'incarico di revisore dei conti di un ente locale; tale richiesta
era necessaria solo nella fase di prima applicazione del regolamento;
i crediti formativi validi sono quelli che hanno ricevuto la
condivisione dei programmi formativi da parte del Ministero
dell'interno;
il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di
revisore dei conti presso enti locali, richiesto per l'inserimento
nelle fasce 2 e 3 dell'elenco, deve riferirsi ad incarichi svolti
presso enti locali, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni,
province, comunita' montane e unioni di comuni.
In caso di soggetto iscritto sia al registro dei revisori legali
che all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
si terra' conto, ai fini del possesso del relativo requisito,
dell'iscrizione con maggiore anzianita'.
3. Modalita' di presentazione.
Le domande vanno presentate al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente per
via telematica con la compilazione di apposito modello contenente i
dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti
requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home
page del sito Internet della Direzione centrale della finanza locale
all'indirizzo: http://finanzalocale.interno.it, attraverso la
selezione del link denominato : «Elenco revisori enti locali»,
acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla
compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I
soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di
precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password
gia' in possesso.
I soggetti che hanno gia' ottenuto iscrizione, ai fini del
mantenimento nell'elenco, dovranno comprovare il permanere dei
requisiti previsti dall'art. 3 del citato regolamento ivi compreso il
conseguimento, nel periodo 1° gennaio 2012-30 novembre 2012, di
almeno dieci crediti formativi previsti dalla normativa, nonche'
aggiornare altri dati gia' precedentemente inseriti qualora siano
intervenute variazione, attraverso l'invio della domanda con le
modalita' suddette.
Una volta conclusa la compilazione del modello nei dati
richiesti, sara' possibile generare un file contenente i dati della
domanda, in formato xml, che il richiedente dovra' sottoscrivere con
firma digitale e trasmettere dalla casella di posta elettronica
certificata indicata al momento dell'accesso al sistema.
Dopo l'avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre
alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della
posta elettronica certificata, una terza mail proveniente da
finanzalocale.prot@interno.it di comunicazione circa il buon esito
dell'acquisizione delle domanda o dell'eventuale non avvenuta
acquisizione con relativo messaggio di errore. Nel consegue che la
sola ricevuta di consegna della domanda, tramite posta elettronica
certificata, non e' sufficiente a comprovare la regolare
trasmissione, per la quale e' necessario aver ricevuto la predetta
comunicazione di buon esito della stessa.
Nella compilazione della domanda sara' richiesto di dichiarare il
possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilita' ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con la consapevolezza delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di
controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 76 e 71
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla istruzioni guidate
presenti sul predetto indirizzo Internet anche in forma audio-video.
4. Verifiche e iscrizione nell'elenco, estrazione dei nominativi
dall'elenco.
La corretta presentazione delle domande (anche di quelle dei
soggetti gia' iscritti in precedenza nell'elenco) e' condizione
necessaria ma non sufficiente per l'iscrizione, la quale avverra'
solo a seguito delle verifiche circa la conformita' di tutti i
requisiti richiesti dalla normativa.
Dall'elenco cosi' formato, verranno estratti i nominativi degli
organi di revisione economico-finanziaria. Per ogni componente
verranno, in particolare, estratti tre nominativi, di cui il primo in
ordine di estrazione, designato per la nomina e gli altri, in ordine
di estrazione, per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere
l'incarico da parte del nominativo designato per nomina.
Nel caso di organo collegiale, i primi tre nominativi estratti
sono designati per la nomina, mentre gli altri nominativi estratti,
potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei
predetti, nell'ordine generale di estrazione, ossia dal quarto al
nono.
I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la
nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad
assumere l'incarico da parte dei primi nominativi designati, solo
nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del consiglio
dell'ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria
che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non
successivamente.
Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso
organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell'incarico, si
provvedera' a nuova estrazione.
I nominativi che verranno estratti per il rinnovo dell'organo di
revisione di un ente locale, sia quelli designati per la nomina che
quelli estratti successivamente per eventuali sostituzioni,
concorreranno all'estrazione dei nominativi per il rinnovo
dell'organo di revisione di altro ente locale che dovesse svolgersi
nella stessa seduta.
5. Contributo annuo.
Si rammenta che l'art. 4-bis , comma 2 del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazione, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, ha previsto il versamento di un contributo
annuale pari a 25 euro da parte dei soggetti che risulteranno
iscritti nell'elenco. In ordine alle modalita' e ai tempi di
versamento del predetto contributo saranno fornite successive
comunicazioni.
Roma, 17 dicembre 2012
Il Direttore della Direzione centrale
della finanza locale
Verde
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