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MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
duecentodieci sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in
servizio di prima nomina.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 15/6/2001
Ente:MINISTERO DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:001E5249
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza
 
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e
31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di Finanza;
Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di
ufficiali di complemento della Guardia di Finanza in servizio di
prima nomina;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389 sul bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio
pluriennale per il triennio 2001 - 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
Viste le leggi 6 dicembre 1971, n. 1076, 8 gennaio 1979, n. 10,
15 ottobre 1982, n. 757 e 14 febbraio 1990, n. 28, recanti norme
relative all'equipollenza di talune lauree a quella di economia e
commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Visti i decreti interministeriali 14 ottobre 1996, 21 dicembre
1998, 23 luglio 1999 e 19 ottobre 2000, recanti norme relative
all'equipollenza di talune lauree a quelle di economia e commercio e
scienze politiche, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dell'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53 "Modifiche alle norme
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della Guardia di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato" e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante
"Disposizioni per lo svolgimento del corso allievi ufficiali di
complemento della Guardia di Finanza";
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha introdotto
modifiche alla legge n. 45/1974, concernente il reclutamento di
allievi ufficiali di complemento della Guardia di Finanza in servizio
di prima nomina;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante modifiche alle
leggi 26 febbraio 1974, n. 45 e 31 maggio 1975, n. 191 concernenti
norme sul servizio militare di leva;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato
alla Corte dei Conti in data 11 luglio 1997, registro n. 2 Finanze al
foglio n. 176, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei
diplomi di laurea il cui possesso costituisce titolo per la
partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di
complemento della Guardia di Finanza in servizio di prima nomina";
Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente
"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380 con cui e' stato adottato il Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare ed il decreto
dirigenziale n. 167483 datato 1 giugno 2000 del Comandante Generale
della Guardia di Finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 2000 n. 227 concernente:"Regolamento recante la fissazione
dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia
di Finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 332/00 datata
12 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione del requisito dell'assenza di prole;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 391/00 datata
28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione di cui all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53,
nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale
delle Forze di Polizia al possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai
ruoli delle Forze di Polizia i candidati "i cui parenti in linea
retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,
hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407,
comma 2, lett. a), c.p.p.";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78",
 
Decreta:
 

DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di duecentodieci sottotenenti di complemento della
Guardia di Finanza in servizio di prima nomina.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi);
b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione
 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea:
giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e
demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche
ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie,
scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze
bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline
nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e
sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale
e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche, economia
bancaria, finanziaria e assicurativa, scienza economico-marittima,
economia marittima e dei trasporti, o equipollenti;
d) siano celibi o vedovi;
e) non siano stati ammessi a prestare servizio civile;
f) non siano imputati o condannati per delitti non colposi
ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello status di ufficiale della
Guardia di Finanza;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
h) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla
osta rilasciato dalla Capitaneria di porto (da allegare alla domanda
di partecipazione al concorso);
i) alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda non siano stati riformati, in sede di visita di leva, ovvero,
qualora riformati, abbiano conseguito la revisione da parte delle
competenti autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio;
l) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, redatta esclusivamente come da modello
allegato al presente bando, riproducibile anche in fotocopia, e'
disponibile presso tutti i Comandi del Corpo e sul sito internet
www.gdf.it dovra' essere presentata o fatta pervenire direttamente al
Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma - Appio entro il termine
perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande che, pur inoltrate nei termini indicati, dovessero
pervenire oltre il novantesimo giorno dopo quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
saranno archiviate.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere
restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile
dell'Amministrazione, per essere successivamente regolarizzate,
ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine tassativo di novanta giorni, a pena di archiviazione,
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.
Le domande di partecipazione al concorso che giungeranno prive
della firma del candidato verranno archiviate.
I candidati devono, pertanto, ritenersi ammessi al concorso con
riserva.
Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno
2001 potra' essere concesso, dai Distretti Militari di appartenenza,
qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo
illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso.
Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovra' essere
corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione
al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente
Capitaneria di porto.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello allegato 1)
 
Il concorrente deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) lo stato civile;
e) il Comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
procedimenti penali pendenti;
g) l'Universita' dove e' stato conseguito il diploma di laurea,
il tipo di diploma di laurea, la data dell'esame e la relativa
votazione;
h) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
i) la posizione nei riguardi del servizio militare;
l) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica
Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) l'indirizzo proprio e della famiglia.
I candidati nella domanda di ammissione devono indicare una
materia, a scelta, tra quelle di cui al successivo art. 5, quarto
comma, nella quale intendono sostenere la prova d'esame.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al Comando Centro di Reclutamento della Guardia
di Finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilita'
circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Data della prova d'esame (Somministrazione test culturali e
intellettivi)
 
La prova d'esame, unica per tutti i candidati, che avra' luogo in
sede, data e luogo che saranno comunicati agli stessi aspiranti,
consistera' nella somministrazione di tre serie di test (culturali e
intellettivi) intesi ad accertare che i candidati siano in possesso
di qualita' adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro
affidati.
Ai candidati ammessi a sostenere la suddetta prova saranno
somministrate, complessivamente, sessanta domande a risposta
multipla, suddivise in tre questionari separati, da svolgere in 60
minuti.
Il primo questionario conterra' venti domande relative alla
materia del diritto pubblico (diritto costituzionale e diritto
amministrativo - da svolgere in 20 minuti).
Il secondo questionario, sempre di venti domande, conterra'
invece quesiti su una materia a scelta del candidato tra Diritto e
Procedura Penale, Diritto Tributario, Scienza delle Finanze,
Ragioneria Generale, Statistica Metodologica od Economia Politica (da
svolgere in 20 minuti).
Il terzo questionario conterra' altre venti domande e sara'
costituito da test intellettivi (da svolgere in 20 minuti).
L'assegnazione e la revisione dei test - il cui voto nel massimo
non potra' superare i sessanta/novantesimi - saranno eseguite dalla
sottocommissione di cui al primo comma lettera b) del successivo
art. 8.
E' idoneo il concorrente che riporta - nella predetta prova - il
punteggio complessivo di almeno 36/90. In ogni caso e' necessario
conseguire in ognuna delle tre serie di test, il punteggio di almeno
12/90.
Prima dello svolgimento dei test culturali e intellettivi, la
citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri cui
attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per sostenere:
i test culturali ed intellettivi entro il 29 settembre 2001;
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica entro il
4 ottobre 2001,
debbono considerarsi esclusi dal concorso.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale entro sessanta giorni dalla predetta data, ai
sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, quarto comma,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
I titoli da valutare sono i seguenti:
a) diploma di laurea;
b) titoli, ricompense e benemerenze di cui al successivo comma,
lettera b).
La sottocommissione di cui alla lettera a) del successivo art. 8
procedera' alla valutazione dei titoli, tenendo presente che
all'insieme dei titoli di ciascun candidato non potra' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/90, cosi'
ripartito:
a) fino ad un massimo di punti 24/90 per il diploma di laurea;
b) fino ad un massimo di punti 6/90 per i sottoelencati altri
titoli, ricompense e benemerenze:
altro diploma di laurea oltre a quello valutato alla precedente
lettera a);
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista;
abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria;
vincitore di borsa di studio annuale o biennale di addestramento
didattico per laureati;
corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento
post-universitari, di durata non inferiore ad un anno, svolti o
frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi con esame
o colloquio;
pubblicazioni (non articoli) su argomenti relativi alle
discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno dei
diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;
medaglia d'oro al valor civile;
medaglia d'argento al valor civile;
medaglia di bronzo al valor civile;
attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito
civile.
La stessa sottocommissione, inoltre, terra' conto:
A. di valutare per il titolo di studio prescritto dal precedente
art. 2, lett. c), un punteggio in novantesimi, con il massimo di
24/90, graduato in relazione al voto di laurea conseguito dal
candidato, come segue:
diploma di laurea con votazione di:
110 e lode su 110 24,00
110 su 110 23,70
109 su 110 23,40
108 su 110 23,10
107 su 110 22,80
106 su 110 22,50
105 su 110 22,20
104 su 110 21,90
103 su 110 21,60
102 su 110 21,30
101 su 110 21,00
100 su 110 20,70
99 su 110 20,40
98 su 110 20,10
97 su 110 19,80
96 su 110 19,50
95 su 110 19,20
94 su 110 18,90
93 su 110 18,60
92 su 110 18,30
91 su 110 18,00
90 su 110 17,70
89 su 110 17,40
88 su 110 17,10
87 su 110 16,80
86 su 110 16,50
85 su 110 16,20
84 su 110 15,90
83 su 110 15,60
82 su 110 15,30
81 su 110 15,00
80 su 110 14,70
79 su 110 14,40
78 su 110 14,10
77 su 110 13,80
76 su 110 13,50
75 su 110 13,20
74 su 110 12,90
73 su 110 12,60
72 su 110 12,30
71 su 110 12,00
70 su 110 11,70
69 su 110 11,40
68 su 110 11,10
67 su 110 10,80
66 su 110 10,50.
Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi, sara' preso
in considerazione, ai fini della valutazione del titolo di studio, il
diploma di laurea che, compreso tra quelli elencati al precedente
art. 2, lettera c), sia stato conseguito con il punteggio piu'
favorevole.
L'eventuale diploma di laurea prodotto dal candidato senza
l'indicazione di alcun punteggio, ne' di un giudizio di merito ad
esso equiparabile, sara' valutato, come da costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato, come conseguito con il minimo dei voti (66 su
110).
B. Gli altri titoli, benemerenze e ricompense da prendere in
considerazione, con i punteggi in novantesimi a fianco di ognuno
indicato, sono i seguenti:
secondo diploma di laurea oltre a quello valutato alla precedente
lettera A 0,90
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 0,60
abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista 0,60
abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria 0,60
vincitori di borsa di studio annuale o biennale di addestramento
didattico per laureati 0,45
corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento
post-universitari, di durata non inferiore ad un anno, svolti o
frequentati con esito finale positivo (esami e colloqui):
- corso di durata annuale 0,45
- corso di durata biennale 0,90
- corso di durata triennale 1,35
- corso di durata quadriennale 1,80
una o piu' pubblicazioni (non articoli) su argomenti relativi
alle discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno
dei diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso
0,15
medaglia d'oro al valor civile 1,05
medaglia d'argento al valor civile 0,75
medaglia di bronzo al valor civile 0,60
attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito
civile 0,45
Per il complesso di tali titoli la sottocommissione potra'
assegnare un punteggio massimo non superiore a 6/90.
Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve
produrre - entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di
scadenza del bando - copia delle pubblicazioni; gli altri titoli
possono essere presentati con certificazione sostitutiva, compresi
gli eventuali titoli preferenziali previsti al successivo articolo
15, secondo comma.
I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 7.
 
Istruttoria delle domande
 
Il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza
richiedera' i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o
impiegati delle Amministrazioni dello Stato;
b) copia del foglio matricolare del concorrente.

                               Art. 8.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice da nominare con provvedimento del
Comando Generale della Guardia di Finanza sara' presieduta da un
ufficiale generale della Guardia di Finanza e ripartita nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da
un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della
Guardia di Finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione della prova d'esame di
cui al precedente art. 5, composta da due ufficiali della Guardia di
Finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da due ufficiali della Guardia di Finanza e da due
ufficiali medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di Finanza e da due ufficiali
superiori medici dell'Esercito, membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine
psico-fisica dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia
di Finanza, composta da tre ufficiali della Guardia di Finanza, di
cui due ufficiali esperti selettori.
Gli ufficiali della Guardia di Finanza devono essere in servizio
permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a tenente.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di
rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente
della commissione giudicatrice.

                               Art. 9.
 
Esclusioni dal concorso
 
Il Comando Generale della Guardia di Finanza puo' disporre in
ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di
complemento della Guardia di Finanza in servizio di prima nomina.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 8.
L'esclusione dal concorso di cui all'art. 17, penultimo comma, e'
disposta con provvedimento dell'Amministrazione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al Comandante Generale della Guardia di finanza
entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, art. 68, quarto comma, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

                              Art. 10.
 
Mancata presentazione del candidato
 
I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel
giorno e nell'ora stabiliti per la prova d'esame di cui al precedente
art. 5, per la visita medica preliminare, per la visita medica di
revisione, per l'esame psicotecnico, gli esperimenti di educazione
fisica o per l'inizio del corso di formazione, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
Alla prova d'esame e all'accertamento dell'idoneita' fisica e
psico-fisica i candidati dovranno esibire la carta di identita'
oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.

                              Art. 11.
 
Accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica
 
L'idoneita' fisica e psico-fisica dei candidati e' accertata da
parte delle sottocommissioni indicate alle lettere c) ed e) del
precedente art. 8, mediante:
a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
Finanza in Roma;
b) esame psicotecnico;
c) esperimenti di educazione fisica.
Il giudizio espresso in sede di visita medica e' immediatamente
comunicato all'interessato il quale puo', contestualmente, chiedere
di essere ammesso a visita medica di revisione ad eccezione dei
requisiti fisici di cui al successivo punto n. 1 dell'art. 12. La
richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere
presentata al presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 8
lettera c) al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali
istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine
a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere b) e c)
e alla visita medica di revisione, che sara' comunicato agli
interessati seduta stante, e' definitivo.
Il concorrente giudicato non idoneo, alla visita medica
preliminare o all'eventuale visita di revisione o all'esame
psicotecnico o agli esperimenti di educazione fisica, e' escluso dal
concorso.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, art. 68, quarto comma, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che
rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000.
I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di Finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica dovranno presentare un certificato con data non anteriore a
giorni sessanta attestante l'effettuazione degli accertamenti
sierologici della lue, in conformita' a quanto previsto dalla legge
25 luglio 1956, n. 837, e l'accertamento per i markers dell'epatite B
e C, rilasciati da una struttura sanitaria.
La mancata presentazione di detti certificati determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verranno presentati
entro l'inizio del corso.
La positivita' all'esame lue comportera' l'esclusione.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a m. 1,65;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno inoltre cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 26 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti
agli esami di cui al punto 2. - Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, art. 68, comma 4, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 9, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.

                              Art. 13.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
L'accertamento dell'attitudine psico-fisica consta di:
un esame psicotecnico, consistente nello svolgimento di test di
livello e di personalita' ed in colloqui attitudinali ed
eventualmente psicologici intesi ad accertare la maturita' di
pensiero e le qualita' attitudinali e caratterologiche del
concorrente;
esperimenti di educazione fisica, intesi ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati e consistenti nelle seguenti
prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana m. 100, corsa piana
m. 1.000, lancio del peso; l'idoneita' alle predette prove e'
determinata con i criteri indicati nell'allegato 2 e 3, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.

                              Art. 14.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 11, lettere
a), b) e c) e per la visita medica di revisione, le apposite
sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti e controfirmato dal
Presidente della Commissione giudicatrice.

                              Art. 15.
 
Graduatoria
 
Ultimato l'accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica, la
sottocommissione di cui al precedente art. 8, lettera a), procedera'
alla valutazione dei titoli dei concorrenti che abbiano superato le
prove d'esame ed alla compilazione della graduatoria finale, sommando
il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e
della prova d'esame.
A parita' di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
La graduatoria sara' approvata con provvedimento del Comando
Generale della Guardia di Finanza.

                              Art. 16.
 
Riduzioni per viaggi in ferrovia
 
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede del corso quando siano
dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della
tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto
interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795 e successive modificazioni.
Essi saranno provvisti delle richieste mod. M/B unificato,
unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di
Finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a
quella delle prove e per i viaggi di ritorno in famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante il periodo delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti.

                              Art. 17.
 
Vincitori del concorso
 
Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della
Guardia di Finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 15 nei limiti dei posti messi a concorso e
secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
Entro venti giorni dall'inizio del corso il Comando Generale
della Guardia di Finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente
dichiarati vincitori.
Al termine del corso, che avra' la durata di mesi quattro, gli
allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la
nomina a sottotenente di complemento della Guardia di Finanza
nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti
alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi
dieci. Tale servizio non potra' essere svolto in reparti operativi
ubicati nella regione in cui e' compreso il Comune di residenza
anagrafica dei subalterni e dei loro genitori.
Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di
quattordici mesi.
All'atto dell'incorporamento gli allievi ufficiali di complemento
saranno sottoposti a visita medica a cura del Dirigente del Servizio
Sanitario dell'Accademia della Guardia di Finanza per accertare il
mantenimento dell'idoneita' fisica.
L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' fisica e'
prosciolto dalla ferma contratta.
Avverso tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, art. 68, comma 4, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per l'inizio del corso di formazione sara' considerato
rinunciatario e quindi escluso dal novero degli ammessi alla
frequenza dello stesso.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a causa di
forza maggiore sono valutati a giudizio discrezionale insindacabile
dal Comando Generale della Guardia di Finanza che puo' ammettere alla
frequenza del corso l'aspirante giunto in ritardo, purche' tale
ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il terzo giorno
dall'inizio del corso.

                              Art. 18.
 
Dimissioni dal corso
 
Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino
di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini
indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano
o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino
almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso
con determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza e
perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della
Guardia di Finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli
obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive
modificazioni.
Avverso tale provvedimento gli interessati potranno produrre
ricorso:
- giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, art. 68, comma 4, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 19.
 
Trattamento economico
 
Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento
economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

                              Art. 20.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza per
le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento e' il Comandante Generale della Guardia
di Finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 30 maggio 2001
Gen. C.A.: Zignani

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