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CORTE COSTITUZIONALE
Concorso pubblico, per esami, a tre posti di ruolo della sesta
qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere. (Decreto
n. 15581).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.82 del 15/10/2004 |
Ente: | CORTE COSTITUZIONALE |
Località: | - |
Codice atto: | 04E06516 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 3 |
Scadenza: | 15/11/2004 |
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IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'art. 64 del Regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale 10 febbraio 1984 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 32, 33, 38, 41 e 45 del Regolamento dei
servizi e del personale citato;
Visto il Regolamento recante «Norme di attuazione in materia di
concorsi», approvato con deliberazione Corte costituzionale 8 gennaio
1996;
Vista la delibera della Corte del 10 settembre 2004;
Sulla proposta del Segretario generale;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di ruolo
della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di
consigliere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico
stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte
costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 2.
Al concorso possono partecipare i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche inquadrati nella posizione prevista dalla
vigente contrattazione collettiva nazionale corrispondente alla ex
ottava qualifica funzionale o equivalente, nonche' i ricercatori
universitari di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. I
predetti devono aver prestato lodevole servizio da almeno un biennio.
Un terzo dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati
di ruolo della Corte costituzionale appartenenti alla qualifica
funzionale immediatamente inferiore ovvero appartenenti, da almeno
cinque anni, alla quarta qualifica funzionale ed un ulteriore terzo
al personale di cui al primo comma, in servizio presso la Corte
costituzionale per almeno un triennio, comunque prestato.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e
commercio, in scienze politiche o in scienze dell'amministrazione;
b) eta' non superiore ai trentacinque anni, salvo le
maggiorazioni di legge per effetto delle quali non si potranno
superare, comunque, i quaranta anni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
precedente secondo comma il requisito dell'eta' e' elevato al limite
massimo unico di cinquanta anni.
Si prescinde dai limiti di eta' per i dipendenti di ruolo della
Corte costituzionale.
I candidati devono essere in possesso dell'idoneita' fisica
all'impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica
funzionale dei posti messi a concorso.
La Corte ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
I posti riservati non attribuibili al personale di cui al
precedente secondo comma, sono conferiti ai candidati risultati
idonei secondo la graduatoria di merito.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo'
disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, con motivato
provvedimento.
I requisiti di cui ai precedenti commi, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono essere indirizzate al Segretario generale della Corte
costituzionale e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al Servizio affari generali e personale - Corte
costituzionale - Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale. La data di spedizione delle domande e' stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio accettante.
Nella domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, il
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi
di quanto disposto dal decreto Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: le generalita'
(cognome, nome, data e luogo di nascita); lo stato civile e la
situazione di famiglia; il titolo di studio posseduto;
l'amministrazione in cui presta servizio con l'indicazione del
periodo di servizio nell'area o qualifica richiesta dal precedente
art. 2 e dell'aver prestato nell'ultimo biennio lodevole servizio; i
servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego; gli eventuali titoli comprovanti il diritto all'elevazione
del limite di eta'; il periodo in cui hanno eventualmente prestato
servizio presso la Corte costituzionale; la lingua o le lingue, a
scelta tra il francese, l'inglese ed il tedesco, su cui intendono
sostenere il colloquio; il domicilio al quale devono essere fatte le
comunicazioni relative al concorso; il consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni, per gli
adempimenti connessi alla procedura concorsuale.
Non si terra' conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni soprarichiamate.
Art. 4.
I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata,
qualunque cambiamento del loro recapito; in mancanza, le
comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o,
se ivi il concorrente non risulta reperibile, presso il Servizio
affari generali e personale della Corte costituzionale.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i
candidati dovranno esibire idoneo documento personale di
riconoscimento, munito di fotografia.
Art. 6.
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta:
un Giudice Costituzionale in carica, ovvero emerito, con
funzioni di Presidente;
due professori di ruolo o fuori ruolo delle Universita'
statali, docenti in materia attinente alle prove scritte;
il Segretario generale;
un funzionario della sesta qualifica funzionale della Corte
costituzionale, incaricato delle funzioni di direzione di servizio.
Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati uno o piu'
esperti, con voto consultivo, per le prove di esame in lingue
straniere.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale.
Art. 7.
Gli esami consistono in tre prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti
materie:
1. diritto costituzionale;
2. diritto amministrativo;
3. diritto privato.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno
formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
giustizia costituzionale;
procedura civile;
elementi di diritto e procedura penale;
contabilita' pubblica;
diritto tributario;
elementi di economia politica e scienza delle finanze;
elementi di informatica.
Nel corso del colloquio i candidati dovranno dimostrare la
conoscenza di una lingua straniera da loro scelta tra il francese,
l'inglese ed il tedesco, mediante lettura e traduzione in italiano di
un brano e una breve conversazione.
Art. 8.
Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che
abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non
inferiore a 35/50 (trentacinque/cinquantesimi), con non meno di 30/50
(trenta/cinquantesimi) in ciascuna prova.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve
esserne data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prove scritte.
Durante le prove scritte e' consentita la consultazione di testi
normativi e raccolte legislative non commentate.
Risulteranno idonei i concorrenti che avranno riportato una
votazione, nella prova orale, non inferiore a 30/50
(trenta/cinquantesimi).
Art. 9.
La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e
l'ora di svolgimento, rispettivamente, delle prove scritte e della
prova orale.
Della determinazione e' dato avviso ai candidati almeno venti
giorni prima della data di svolgimento delle singole prove.
La commissione stabilisce, altresi', le modalita' di svolgimento
delle prove scritte ed il tempo di durata.
Art. 10.
Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della
commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo in cui sono
pubblicate le delibere della Corte costituzionale in materia di
personale.
Art. 11.
La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova
scritta e dei punti conseguiti nella prova orale costituisce il
punteggio di concorso e determina il posto in graduatoria del
candidato.
A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui
all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni.
I candidati che abbiano superato le prove di esame e che
intendono far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al
Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di
giorni quindici, decorrenti da quello successivo alla data di
comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti attestanti il
possesso dei titoli stessi.
La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del
Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio
di Presidenza.
Art. 12.
I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti necessari per
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti.
Art. 13.
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle «Norme di
attuazione in materia di concorsi», approvate con deliberazione della
Corte costituzionale 8 gennaio 1996.
Roma, 8 ottobre 2004
Il presidente: Onida
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