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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo
speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.3 del 9/1/2024
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:24E00017
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/2/2024

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui
corsi per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare l'art. 2
che istituisce la Scuola superiore dell'Avvocatura per cassazionisti
che opera mediante un Consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive;
Indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso
propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge n. 247, del 31 dicembre 2012.

Art. 1

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e nei commi
successivi.
2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni
disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'albo ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo;
e) di godere dei diritti civili e politici.
3. Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri alternativi di
effettivita' nell'esercizio della professione ai sensi della lettera
d) del comma precedente, avere patrocinato con mandato nominativo,
negli ultimi quattro anni:
1) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello civile;
oppure, in alternativa;
2) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello penale;
oppure, in alternativa;
3) almeno dieci giudizi dinanzi alle giurisdizioni di primo
grado amministrative o contabili e tributarie di secondo grado.
4. Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi
patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i
giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la
Corte europea dei diritti dell'uomo.
5. Se non e' raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in
uno dei numeri del comma 3, sono computati cumulativamente e
promiscuamente i giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi
contemplate e in quelle del comma 4. In tal caso, fermo restando il
patrocinio con mandato nominativo negli ultimi quattro anni, deve
essere rispettata una delle seguenti condizioni:
i. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque
dinanzi a una Corte di appello civile; oppure, in alternativa
ii. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque
dinanzi a una Corte di appello penale; oppure, in alternativa
iii. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque
dinanzi alle giurisdizioni di primo grado amministrative o contabili
e tributarie di secondo grado.
6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
7. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) e' prodotta, al momento della
presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si
riserva la facolta' di procedere a idonei controlli circa la
veridicita' del contenuto delle stesse; in caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli
483, 485, e 486 del codice penale.
8. I candidati sono ammessi con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti.
9. Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando.

__________
 
(1) Cosi' come da ultimo modificato con delibera del CNF del 14
dicembre 2023.

                               Art. 2 

Domanda e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione e' presentata esclusivamente in
modalita' telematica utilizzando l'applicazione informatica
disponibile sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'Avvocatura
all'indirizzo web www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le
istruzioni ivi specificate.
2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e'
fissato al giorno 22 febbraio 2024.
3. E' prodotta nei termini la domanda di partecipazione elaborata
attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di posta
elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti@pec.cnf.it entro le
ore 23,59, ora italiana, dell'ultimo giorno utile per la
presentazione.
4. La domanda contiene la specificazione della materia sulla
quale il candidato intende frequentare il corso. Tale scelta e'
vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6,
sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9.
5. La corretta compilazione della domanda richiede
necessariamente l'inserimento nel form on-line di tutti i seguenti
documenti in formato elettronico (.pdf):
1) file pdf contenente un documento di identita' in corso di
validita';
2) file pdf della copia di ricevuta del versamento di euro
750,00 (euro settecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario n.
2072, intestato a Fondazione scuola superiore dell'Avvocatura, IBAN
IT63I0100503206000000002072, indicando la causale «Contributo
partecipazione corso albo speciale» quale contributo non
rimborsabile, per la partecipazione al corso, ai sensi del successivo
art. 4.
6. Nella domanda il candidato specifica, altresi', se intende
beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al
successivo art. 5.
7. L'incompletezza della domanda di ammissione o la sua non
leggibilita' comporta l'automatica esclusione dal corso.

                               Art. 3 

Ammessi ai corsi

1. L'elenco degli ammessi e' pubblicato sul sito web del CNF e
sul sito della Scuola superiore dell'Avvocatura.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto
elenco, gli ammessi fanno pervenire via pec la scansione della
certificazione originale dei documenti relativi al possesso dei
requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.

                               Art. 4 

Quota di partecipazione

1. La quota di partecipazione al corso e' fissata in euro 750,00
(euro settecentocinquanta/00) quale contributo non rimborsabile.

                               Art. 5 

Borse di studio

1. E' prevista l'attribuzione di numero 10 borse di studio
ciascuna del valore di euro 1.000,00 (euro mille/00), a titolo di
concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso.
2. Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore
dei candidati che hanno partecipato ad almeno 2/3 (due terzi) del
corso, tenuto conto del reddito.
3. Sono esclusi dal beneficio della borsa di studio gli iscritti
al corso che hanno domicilio professionale in Roma.

                               Art. 6 

Organizzazione del corso

1. Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:
a) diritto processuale civile;
b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori.
2. La sede del corso e' in Roma.
3. Il corso ha durata di cento ore, in ragione, di regola, di
dieci ore a settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il
venerdi' pomeriggio e il sabato mattina.
4. Il corso si articola in un modulo comune e in un modulo
specialistico, quest'ultimo scelto dall'iscritto, ognuno dei quali si
terra' nelle materie del diritto processuale civile, oppure nel
diritto processuale penale, oppure nella giustizia amministrativa.
5. Il modulo comune, di venti ore, ha prevalente carattere
teorico e ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto
processuale penale, la giustizia costituzionale e la giustizia
amministrativa.
6. I tre moduli specialistici di ottanta ore ciascuno, hanno ad
oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia
amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre
moduli vengono trattati altresi' gli orientamenti recenti delle
giurisdizioni superiori e i profili di giustizia costituzionale.
7. Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma
precedente sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche,
consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla
correzione e discussione in aula.
8. Le lezioni possono essere organizzate anche con modalita' a
distanza, secondo le indicazioni individuate dalla Fondazione Scuola
superiore dell'Avvocatura.

                               Art. 7 

Lezioni decentrate

1. Per agevolare la partecipazione al corso, le lezioni,
preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art.
6, comma 6, possono tenersi presso gli ordini distrettuali, anche con
modalita' a distanza.
2. A tal fine, sulla base del numero e della provenienza
geografica degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento
delle lezioni decentrate. Le sedi di svolgimento delle lezioni
decentrate sono scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire
uniformita' didattica, efficienza organizzativa e agevolazione della
partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza
geografica.
3. Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente
all'individuazione delle sedi, gli iscritti comunicano il luogo in
cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle
adesioni, sono attivate le singole sedi.

                               Art. 8 

Docenti

1. L'insegnamento di ciascuna materia e' affidato a professori
universitari in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti
nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori o magistrati, anche a riposo.

                               Art. 9 

Verifica finale di idoneita'

1. La verifica finale di idoneita' ha luogo in Roma, a cadenza
annuale, nella data individuata dal Consiglio di sezione.
2. Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale
e' la compiuta frequenza di almeno 2/3 (due terzi) delle lezioni.
3. Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del
Consiglio di sezione della Scuola superiore dell'Avvocatura, la
Commissione per la verifica finale di idoneita', che deve essere
composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti,
scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'albo speciale per il
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori
universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla
Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio
di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresi', il presidente e due
vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni
composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti tra i membri
effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della
sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie
professionali contemplate dall'art. 22, comma 2, della legge n.
247/2012.
4. La verifica si articola in una prova scritta, consistente
nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia
penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
5. Il Consiglio di sezione della Scuola superiore
dell'Avvocatura, in caso di straordinarieta' e di urgenza, puo'
deliberare che la prova scritta di cui al comma precedente sia
sostituita da un colloquio orale da svolgersi in via telematica,
secondo le modalita' individuate dalla medesima delibera. Il
colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non meno di
trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato dalla
commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella
quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
6. La Commissione potra' specificare e dettagliare, con
deliberazione da adottare prima della prova, i criteri di valutazione
indicati nell'art. 9 del regolamento e nel comma successivo del
presente articolo.
7. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione
tiene conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle
materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle
tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
8. Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione
sulla base dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e
specificati dalla medesima Commissione, e' di idoneita'/non
idoneita'.
9. La durata della prova scritta, comunque non inferiore a cinque
ore e non superiore a sette, e' determinata dalla Commissione.

                               Art. 10 

Elenco ammessi

1. Con provvedimento del Presidente del CNF e' approvato l'elenco
degli aventi diritto alla presentazione della domanda per
l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.

                               Art. 11 

Trattamento dei dati personali

1. Il CNF, in attuazione del regolamento generale sulla
protezione dei dati personali dell'Unione europea (GDPR reg. (UE) n.
2016/679) e della disciplina collegata, si impegna a utilizzare i
dati personali forniti dal candidato per l'espletamento della
procedura selettiva e per fini istituzionali.

                               Art. 12 

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' l'avv.
Cesare Bugiani, indirizzo e-mail
corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it

                               Art. 13 

Pubblicita'

Del presente bando sara' data pubblicita' mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito
della Scuola superiore dell'Avvocatura.

                               Art. 14 

Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20
novembre 2015 (2) , sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale e
alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense.
2. Resta impregiudicata per il CNF la facolta' di revocare o
annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di sospendere l'ammissione dei candidati alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili. In tal caso, il CNF provvedera' a darne formale
comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali.
3. Nel caso in cui il CNF eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli
stessi sostenute per la partecipazione al corso.
4. Il CNF si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi
avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato
avviso sul sito del CNF e su quello della Scuola superiore
dell'Avvocatura definendone le modalita'. Il citato avviso ha valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
5. Il presente bando e' acquisito al protocollo.

__________
 
(2) Cosi' come da ultimo modificato con delibera del CNF del 14
dicembre 2023

 

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