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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Offerta di lavoro per l'assunzione, tramite procedure selettive, per
quaranta unita' di autisti da inquadrare nell'area funzionale B,
posizione economica B1, con profilo professionale di autista
meccanico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2000
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:99E10669
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:40
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

     IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri);
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive
modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale
del personale civile e militare dello Stato;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro, e successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 16;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, e in particolare l'art. 36, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli
da 23 a 28;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e in
particolare l'articolo 39, comma 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 ottobre 1996, concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi
dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare
l'articolo 39 (subordinazione delle determinazioni relative all'avvio
delle procedure selettive alla programmazione trimestrale del
fabbisogno di personale), e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in
particolare l'articolo 45 comma 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1999 concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche con il quale il Ministero degli affari
esteri e' stato autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento
per la copertura di ottanta posti nei profili professionali della ex
IV qualifica funzionale, ora area funzionale B - posizione economica
B1;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 16 febbraio
1999;
Ritenuto pertanto di poter procedere all'indizione di un bando di
offerta di lavoro per quaranta posti di autista nella posizione
economica B1 del Ministero degli affari esteri;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Disposizioni generali
 
1. E' indetto un bando di offerta di lavoro, ai sensi
dell'articolo 16, comma 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni e integrazioni, per l'assunzione, tramite
procedure selettive, di quaranta unita' di autista da inquadrare
nell'area funzionale B, posizione economica B1, ex quarta qualifica
funzionale, con profilo professionale di autista meccanico.
2. Otto dei quaranta posti sono riservati ai militari delle tre
Forze armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o
quinquennale.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione alle prove selettive l'aspirante deve essere in
possesso, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande, dei seguenti requisiti:
1) diploma di istruzione secondaria di primo grado. Possiede il
requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e
2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al
1962;
2) iscrizione nelle liste delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con la qualifica professionale di
autista;
3) cittadinanza italiana;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego, che permetta di affrontare
qualsiasi clima;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
7) possesso di patente di guida di categoria C.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
1. La domanda di ammissione alla procedura di avviamento a
selezione, redatta su carta semplice, deve essere presentata
direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero degli affari esteri, Direzione generale per
il personale, ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede al
fine dell'accertamento della data di spedizione della domanda.
3. La domanda di ammissione alla procedura di avviamento a
selezione deve essere compilata in base al modello predisposto. Alla
domanda deve essere allegata, a pena di nullita', una certificazione
rilasciata dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante
l'iscrizione del candidato nelle liste di collocamento della medesima
sezione e la relativa qualifica, nonche' il punteggio attribuito. La
certificazione deve anche contenere il riferimento alla presente
offerta di lavoro. La certificazione puo' essere apposta anche in
calce alla domanda. La suddetta certificazione deve essere rilasciata
in data compresa tra il giorno di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e l'ultimo giorno utile per
la spedizione della domanda di ammissione all'avviamento a selezione.
4. Nella domanda l'aspirante alla selezione deve inoltre
dichiarare:
1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero
i motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6) le eventuali condanne riportate, anche all'estero (anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero;
7) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione
al presente procedimento, indicando la data del conseguimento e
l'istituzione scolastica presso la quale il titolo e' stato
conseguito;
8) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) se ha diritto alla riserva di posti di cui all'art. 1 del
presente bando;
11) l'indirizzo e il numero telefonico ai quali il candidato
desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla
procedura selettiva.
5. La domanda di partecipazione al presente procedimento di
avviamento deve essere sottoscritta dall'aspirante alla selezione.
Non e' presa in considerazione la domanda non sottoscritta.
6. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Formazione della graduatoria integrata
 
1. L'amministrazione forma apposita graduatoria integrata,
ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni
circoscrizionali per l'impiego.
2. La graduatoria e' resa pubblica con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione i lavoratori possono
proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante
da errata trascrizione del punteggio. La rettifica e' effettuata nei
cinque giorni successivi.
4. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine
di precedenza per la convocazione degli aspiranti per la prova di
idoneita'.
5. Sono convocati ottanta aspiranti, pari al doppio dei posti da
ricoprire.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 6.
 
Prove selettive
 
1. L'amministrazione, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della graduatoria integrata, convoca, secondo l'ordine della
graduatoria, i candidati alla prova di idoneita', indicando il
giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgera' la prova stessa.
2. La selezione consiste in:
a) una prova di guida di autoveicolo su percorso cittadino;
b) una prova volta ad accertare la capacita' dell'aspirante di
provvedere alla ordinaria manutenzione di autoveicoli;
c) un colloquio avente per oggetto le norme del codice della
strada, le conoscenze tecniche richieste per il conseguimento della
patente C, e le conoscenze di base della lingua inglese.
3. L'aspirante conseguira' l'idoneita' solo se dimostrera'
attitudine alla guida, adeguata destrezza nei comandi, adeguata
capacita' nel condurre l'autoveicolo nel traffico e adeguata
capacita' di provvedere alla ordinaria manutenzione dell'autoveicolo.
Nel colloquio, dovra' dimostrare di possedere le conoscenze di cui al
punto c) del comma precedente in misura tale da permettere
l'immediato utilizzo in servizio.
4. La selezione tende ad accertare esclusivamente l'idoneita' del
lavoratore e non comporta valutazione comparativa.
5. Ai candidati avviati alla selezione viene data la
comunicazione della convocazione di cui al precedente comma 1 almeno
venti giorni prima della data fissata per la prova.
6. Per sostenere le predette prove gli aspiranti devono
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
7. Alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla
convocazione, oppure non abbiano superato le prove, non abbiano
accettato la nomina o non siano piu' in possesso dei requisiti
richiesti, si provvede, fino alla copertura dei posti, con ulteriori
avviamenti effettuati, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria
integrata.
8. Le operazioni di selezione sono pubbliche e sono precedute
dall'affissione di un apposito avviso all'albo dell'amministrazione.
A tutte le operazioni provvede la commissione esaminatrice, fino alla
completa copertura dei posti complessivamente indicati nel bando di
offerta di lavoro.

                               Art. 7.
 
Approvazione della selezione
 
1. Il Direttore generale per il personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, approva con proprio decreto, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per la costituzione del
rapporto di lavoro, l'esito della selezione e dichiara i nominativi
dei lavoratori utilmente selezionati e quelli di coloro che hanno
comunque superato la prova di idoneita', nel rispetto dell'ordine
della graduatoria integrata.
2. Il decreto di approvazione e' pubblicato nel foglio di
comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                               Art. 8.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
1. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata
all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Il lavoratore utilmente selezionato e' invitato a stipulare un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con prestazione
a tempo parziale, secondo le modalita' che saranno determinate nel
contratto, per l'assunzione nella posizione economica B1, nel profilo
professionale corrispondente a quello di autista meccanico, ai sensi
della normativa vigente.
3. Il lavoratore utilmente selezionato deve presentare, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione
dell'invito, una dichiarazione sottoscritta nella quale deve
presentare certificazione o autocertificazione in merito a quanto
segue:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il titolo di studio;
3) il godimento dei diritti politici;
4) la cittadinanza;
5) l'iscrizione nelle liste elettorali;
6) le eventuali condanne penali riportate;
7) gli eventuali procedimenti penali in corso;
8) l'eventuale servizio prestato presso pubbliche
amministrazioni;
9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) l'iscrizione nelle liste di collocamento di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e agli articoli
23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Dalle suddette certificazioni deve risultare inoltre che i
requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Il lavoratore utilmente selezionato deve inoltre presentare un
certificato medico dal quale risulti che e' fisicamente idoneo
all'impiego e in grado di affrontare qualsiasi clima. Il certificato
medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o
domicilio. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito
dell'idoneita' fisica del lavoratore utilmente selezionato in
qualsiasi momento.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10 comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dagli aspiranti all'avviamento a
selezione saranno raccolti presso il Ministero degli affari esteri,
Direzione generale per il personale - Ufficio V, piazzale della
Farnesina n. 1 - 00194 Roma, per le finalita' di gestione del
procedimento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
procedimento.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del procedimento in questione.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri, Direzione generale per il personale -
Ufficio V, piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto
ufficio V.

                              Art. 10.
 
Norma di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
Bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale.
Roma, 23 dicembre 1999
Il direttore generale: Dominedo'

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