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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio professionale per l'anno 2001. (Ordinanza ministeriale
9 gennaio 2001).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.9 del 30/1/2001 |
Ente: | MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E0807 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/4/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il quale e'
stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra;
Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992 con
i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul
tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206, relativa al tirocinio
professionale per i dottori commercialisti;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, con il quale
e' stato approvato il regolamento recante norme relative al tirocinio
per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di dottore commercialista;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, con il
quale e' stato approvato il regolamento recante modifiche alle norme
sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di dottore commercialista;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
dottore forestale;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, con il quale
e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e
di dottore forestale;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, relativa alla modifica
dei requisiti per l'iscrizione all'albo e all'elevazione del periodo
di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, con il quale
e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento
della professione di assistente sociale;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, con il quale
e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento
della professione di tecnologo alimentare;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 470, con il
quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 30 novembre 2000;
Ordina:
Art. 1.
Sono indette nei mesi di maggio e novembre 2001 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico
chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere, architetto,
veterinario, biologo, geologo, psicologo, dottore agronomo e dottore
forestale, ragioniere e perito commerciale, assistente sociale,
tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline
statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
Art. 2.
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 20 aprile 2001 e alla
seconda sessione non oltre il 26 ottobre 2001 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'articolo
1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 26 ottobre 2001 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o in
copia notarile.
Per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere
e perito commerciale:
diploma universitario in originale o in copia autentica o in
copia notarile ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale in
originale o in copia autentica o copia notarile, ovvero diploma di
laurea in originale o in copia autentica o in copia notarile;
Per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente
sociale: diploma universitario in servizio sociale in originale o in
copia autentica o in copia notarile o diploma di cui all'art. 2,
comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 5 agosto
1998, n. 340 ai sensi dell'art. 17, comma 26, lettera c) della legge
15 maggio 1997, n. 127;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di L. 96.000 fissata dall'art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il diploma originale di laurea puo' essere sostituito con un
certificato di conseguita laurea, qualora l'universita' competente
non abbia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico
originale.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito i predetti titoli accademici nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico
veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma
rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, un
certificato rilasciato dall'universita' presso la quale hanno
conseguito il titolo accademico attestante il compimento del
tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche
universitarie o altre strutture autorizzate dalle competenti
universita'.
I predetti candidati che chiedono di sostenere gli esami nella
stessa sede dove hanno conseguito il titolo accademico, possono
dichiarare di avere consegnato, al termine del tirocinio, il libretto
diario alla stessa universita'. La relativa certificazione e'
inserita nel fascicolo del candidato a cura dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale
risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
I laureati in scienze biologiche che intendono sostenere gli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
biologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria
della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dal quale
risulti l'avvenuto svolgimento del tirocinio pratico annuale
post-lauream prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980.
I laureati in psicologia che intendono sostenere gli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della
competente facolta' dal quale risulti che, dopo il conseguimento del
titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale
prescritto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992,
n. 239.
I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista devono presentare un certificato di compimento del
tirocinio, prescritto dalla legge 17 febbraio 1992 n. 206, rilasciato
dal Consiglio dell'ordine professionale competente ai sensi
dell'articolo 9 del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327.
I candidati che intendono sostenere gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale devono presentare un certificato di avvenuto compimento
del tirocinio, prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183,
rilasciato dal Consiglio dell' ordine professionale competente.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei
certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.
Art. 4.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato per il conseguimento del titolo stesso,
sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con
l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per tutti gli altri
candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla
quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli
esami di laurea.
Art. 5.
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
le seguenti sedi:
=====================================================================
Dottore commercialista | Trento
=====================================================================
Attuario |Roma
Medico chirurgo |Bologna
Odontoiatra |Milano
Chimico |Bologna
Farmacista |Bologna
Ingegnere |Trento
Veterinario |Bologna
Architetto |Venezia
Dottore agronomo e dottore forestale |Firenze
Discipline statistiche |Roma
Biologo |Bologna
Geologo |Bologna
Psicologo |Trieste
Ragioniere e perito commerciale |Trento
Assistente sociale |Trento
Tecnologo alimentare |Udine
Art. 6.
I candidati all'esame di abilitazione alla professione di
ingegnere devono indicare a quale dei rami di ingegneria desiderino
che le prove prevalentemente si riferiscano.
Art. 7.
Il giorno successivo a quello della scadenza dei termini per la
presentazione delle domande le segreterie delle universita' e degli
istituti di istruzione universitaria sedi di esami di Stato
comunicano al Ministero il numero totale dei candidati che hanno
presentato l'istanza di ammissione agli esami, distinto per
professione.
Art. 8.
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno
15 maggio 2001 per la prima sessione e il giorno 27 novembre 2001 per
la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
Roma, 9 gennaio 2001
Il Ministro
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