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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B
dell'albo professionale degli psicologi indetta per il mese di
ottobre 2003.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 2/9/2003
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:03E05046
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali numeri 239 e 240 del 13 gennaio 1992
con i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul
tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170;
 
Ordina:
 
Art. 1.
E' indetta per il mese di ottobre 2003 una sessione straordinaria
di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo
professionale degli psicologi.
Alla predetta sessione possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto e hanno svolto il tirocinio
semestrale prescritti dall'art. 53, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

                               Art. 2.
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella
annessa alla presente ordinanza.

                               Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione non oltre il 18 settembre 2003 presso la segreteria
dell'universita' presso cui intendono sostenere gli esami.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, o
diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo Ateneo ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente Universita'.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati devono inoltre presentare un attestato rilasciato
dalla segreteria della competente facolta' dal quale risulti che,
dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il
tirocinio semestrale prescritto dall'art. 53, comma 2, del decreto
del Presidente della repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei
certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

                               Art. 4.
I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato presso l'Universita' di
Trieste.

                               Art. 5.
Sono confermate per ogni sede le commissioni giudicatrici per gli
esami di Stato gia' nominate con decreto del Capo del dipartimento
per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici in
data 27 maggio 2003.

                               Art. 6.
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno
7 ottobre 2003. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito per le singole sedi dai presidenti delle commissioni
esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria sede di esami.
Roma, 8 agosto 2003
Il Ministro: Moratti

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