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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventiquattro tenenti
in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.18 del 4/3/2005 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E01160 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/4/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di Finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli Agenti di Custodia ed al Corpo Forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della Guardia di Finanza a mente dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, i limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei
carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della Direzione
Generale della Sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione Generale della
Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva
10 aprile 2003;
Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle lauree universitarie;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in
applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici,
modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre
2002;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2005 il reclutamento del
personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota percentuale di
detto personale che potra' essere immesso nel ruolo tecnico -
logistico dell'Arma;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2005);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2005 2007;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2005, un concorso,
per titoli ed esami, per la nomina di ventiquattro tenenti in
servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma
dei carabi-nieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il
numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili,
nonche' in funzione della consistenza degli ufficiali del ruolo
tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 7 del
sopracitato decreto ministeriale 12 gennaio 2001, una prova di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre
che, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione
amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il numero delle
domande presentate per una o piu' delle specialita' e
specializzazioni tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso
con il presente decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze
di selezione dell'Arma dei carabinieri;
Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore
a venti volte quello dei posti previsti per ciascuna
specialita/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
24 (ventiquattro) tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico -
logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per
specialita/specializzazione nel modo seguente:
a) specialita' amministrazione: n. 8 (otto) posti, di cui 6
(sei) riservati agli ufficiali di complemento dell'Arma dei
carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza
demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa con
almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza demerito;
b) specialita' sanita' - medicina: n. 8 (otto) posti, di cui 6
(sei) riservati agli ufficiali di complemento dell'Arma dei
carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza
demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa con
almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza demerito;
c) specialita' veterinaria: n. 1 (uno) posto;
d) specialita' telematica - specializzazione telecomunicazioni:
n. 3 (tre) posti, di cui 2 (due) riservati agli ufficiali di
complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio
di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata
dell'Arma stessa con almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza
demerito;
e) specialita' telematica - specializzazione informatica: n. 2
(due) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali di complemento
dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima
nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma
stessa con almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza demerito;
f) specialita' genio: n. 1 (uno) posto;
g) specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione
fisica: n. 1 (uno) posto.
Per usufruire della riserva dei posti non ha rilevanza che al
termine del servizio di prima nomina prestato senza demerito gli
ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, di cui alle
lettere a), b), d) ed e) del presente comma, siano stati ammessi alla
ferma biennale non rinnovabile o siano stati collocati in congedo.
Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri
dovranno aver prestato, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, comma 1, 18
mesi di servizio, comprensivi di quelli del corso formativo.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2, lettere a),
b), d) ed e), eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di specialita'.
4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per
specialita/specializzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno
subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei
carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo
tecnico-logistico.
5. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria generale di merito, il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2005.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui all'art. 1 possono partecipare per una sola
specialita' i concorrenti di sesso maschile e femminile che:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato, alla data del 31 ottobre 2005:
1) il 40° anno di eta', cioe' siano nati dopo il 31 ottobre
1965, se personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri,
purche' iscritti in detto ruolo alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
2) il 34° anno di eta', cioe' siano nati dopo il 31 ottobre
1971, per gli appartenenti alle forze di completamento e per gli
ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di
servizio;
3) il 32° anno di eta', cioe' siano nati dopo il 31 ottobre
1973, per tutti gli altri.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano ai limiti di eta' sopraindicati;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di una delle seguenti lauree
specialistiche:
per la specialita' amministrazione: giurisprudenza, scienze
politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi
indirizzo);
per la specialita' sanita' - medicina: medicina e chirurgia.
I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscritti al
relativo ordine professionale;
per la specialita' veterinaria: medicina veterinaria. I
concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione di veterinario ed iscritti al
relativo ordine professionale;
per la specialita' telematica - specializzazione
telecomunicazioni: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria
elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica,
informatica;
per la specialita' telematica - specializzazione informatica:
informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica,
ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
per la specialita' genio: ingegneria civile, ingegneria edile
- architettura ed architettura. I concorrenti, inoltre, dovranno
essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa
professione;
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica: fisica, ingegneria (tutti gli indirizzi),
informatica e matematica.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata
quadriennale, quinquennale e sessennale conseguiti secondo il
precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree specialistiche
precedentemente indicate.
Saranno considerate, inoltre, valide anche le lauree che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarate equipollenti a quelle suindicate con provvedimento
legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno
cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
dichiarazione di equipollenza.
Analogamente, saranno considerate valide le lauree conseguite
all'estero, sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti ad uno
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
g) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero
vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se
militari in servizio permanente);
h) non abbiano riportato nel biennio antecedente la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, nella
valutazione del servizio prestato, risultante dalla documentazione
caratteristica, in schede valutative, qualifiche finali inferiori a
«superiore alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi
equivalenti (solo per gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri che abbiano superato il 32° anno di eta' alla data
del 31 ottobre 1973). Il difetto di detto requisito determinera'
l'esclusione dell'Ispettore in sede di istruttoria della domanda
ovvero a seguito della valutazione dei titoli da parte della
commissione, a seconda che risulti da schede valutative o da rapporti
informativi;
i) non siano stati riconosciuti «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
2. La nomina a tenente in servizio permanente del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e' inoltre subordinata:
al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita'
prescritte dagli articoli 13 e 14 del presente decreto;
al riconoscimento del possesso delle qualita' morali e di
condotta richieste dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,
citata nelle premesse e di non aver tenuto i comportamenti previsti
dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
L'accertamento di tale requisito verra' effettuato d'ufficio
dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa
vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1, ad eccezione di quello di cui
alla lettera b), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
indicato nel successivo art. 3. Gli stessi, nonche' quelli di cui al
comma 2 devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale
in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri.
Art. 3.
Domande di partecipazione. Termini e modalita'
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte
sull'apposito modulo (fac simile in Allegato «A», che costituisce
parte integrante del presente decreto, disponibile anche sul sito web
«www. carabinieri.it»), dovranno essere spedite, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, al Ministero della difesa - Direzione
Generale per il personale militare presso il Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, Viale Tor di Quinto,
n. 119 - 00191 Roma. Per la data di spedizione fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, altresi', presentare copia della
domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente presso il quale
sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di
cui al successivo art. 5.
2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia'
citato Allegato «A» ed inoltrarla tramite le Autorita' diplomatiche o
consolari, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non vi
siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda, sempre
entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita, residenza) ed il codice fiscale;
b) la specialita/specializzazione (una sola) per la quale
intende concorrere. Non e' pertanto consentito, neanche con distinte
domande, chiedere di partecipare a piu' di una delle
specialita/specializzazioni previste, anche se in possesso dei
relativi requisiti;
c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico. Ogni variazione
dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del
concorso dovra' essere segnalata a mezzo lettera raccomandata o
telegramma direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento
e concorsi, Viale Tor di Quinto, n. 119 - 00191 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
f) lo stato civile;
g) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero,
anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio;
h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda le condanne ed i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale pende un eventuale procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, Viale Tor
di Quinto, n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;
i) la laurea specialistica posseduta, la durata legale del
corso seguito, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita, con
il relativo indirizzo, data di conseguimento e voto;
j) l'abilitazione all'esercizio della professione (solo per le
specialita' di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d., per le
quali e' prescritta), l'Universita' presso la quale e' stata
conseguita, con il relativo indirizzo e la data;
k) l'iscrizione all'Ordine professionale (solo per le
specialita' di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d. per le
quali e' prescritta);
l) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o
ufficiale in ferma prefissata, la data di inizio del corso A.U.C. o
del corso A.U.F.P., il numero e tipologia dello stesso e l'anzianita'
giuridica. Inoltre, se ufficiale di complemento dovra' indicare la
data di fine servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla
ferma biennale non rinnovabile e la data di fine ferma biennale. Se
ufficiale in ferma prefissata la data sotto la quale ha
maturato/maturera' i 18 mesi di servizio a partire dall'inizio del
corso formativo. Se ufficiale delle forze di completamento i richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale e' stato
richiamato;
m) per i soli concorrenti di sesso maschile:
la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il
distretto militare o la capitaneria di porto di appartenenza;
di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
o) di non essere stato prosciolto da precedente arruolamento
nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
p) per il solo personale militare in servizio permanente, di
non essere stato dichiarato «non idoneo» all'avanzamento in qualsiasi
grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni di
servizio;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito di
cui all'art. 11;
r) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'Allegato «C» che costituisce parte integrante del presente
decreto;
s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui
all'art. 18;
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
u) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive;
v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente art., la Direzione Generale per
il personale militare, tramite il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi potra' richiedere la
regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei
termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel
gia' citato Allegato «A» al presente decreto.
Art. 4.
Titoli di merito
1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel
successivo art. 11 del presente decreto ai fini della loro corretta
valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico-scientifiche dovranno
necessariamente essere allegate alla domanda. Per i militari in
servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica
verra' acquisita con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
solo i titoli di merito dichiarati e posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso per i quali siano state fornite dai concorrenti le
necessarie dettagliate informazioni.
Art. 5.
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
1. I Comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti che siano
militari in servizio copia della domanda di partecipazione al
concorso dovranno provvedere a trasmettere al piu' presto possibile,
e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande al Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri - centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio reclutamento e concorsi, Viale Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma, i seguenti documenti aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale o della cartella personale,
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione
e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio o in
congedo, per i sottufficiali ed i volontari e per gli appartenenti al
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri);
b) copia del foglio matricolare (per i militari in servizio o
in congedo).
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al
concorso abbiano dichiarato di aver assolto gli obblighi di leva o,
comunque, di aver prestato servizio militare, la documentazione di
cui al precedente comma sara' acquisita d'ufficio dal Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamenti attitudinali;
g) una prova orale;
h) una prova orale facoltativa per l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera.
2. L'amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al precedente comma 1.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo
art. 17, comma 2 (presumibilmente entro il 5 agosto 2005), dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento
1. Alle prove d'esame, alle prove di efficienza fisica ed agli
accertamenti sanitari e attitudinali i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti Commissioni:
a) la Commissione per la prova di preselezione, per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la
formazione della graduatoria;
b) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La Commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a)
sara' composta da:
un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a maggiore, membri;
due ufficiali in servizio presso comandi dell'Arma dei
carabinieri, che potranno essere diversi in relazione alle
specialita' di cui all'art. 1, membri aggiunti per le prove scritte,
per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
due docenti universitari o esperti - che potranno essere
diversi in relazione alle specialita' di cui all'art. 1 delle materie
su cui vertono le prove d'esame, membri aggiunti per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di
personale medico.
4. La Commissione del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti sanitari, di cui al comma 1, lettera c), sara' composta
da:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
5. La Commissione del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d), sara'
composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di «perito
selettore attitudinale», membro;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
all'albo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Art. 9.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - ad una prova di preselezione unica
per tutte le specialita'. La data e la sede di svolgimento di detta
prova saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 5 aprile 2005, ovvero in quella
alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
sara' disponibile anche sul sito web «www.carabinieri.it» e presso i
Comandi stazione carabinieri.
2. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non
opportuno effettuare la prova di preselezione per una o piu'
specialita/specializzazioni di cui all'art. 1 del presente decreto,
nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
5 aprile 2005, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto
rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno
previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti
della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e
della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, di
cui all'art. 7, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile
nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. La prova, della durata minima di sessanta minuti, consistera'
nella somministrazione di un questionario comprendente almeno ottanta
quesiti a risposta multipla predeterminata di cultura generale e/o
tecnico-professionale, di logica deduttiva, sull'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su
elementi di lingua straniera. La prova sara' intesa ad accertare il
grado di cultura generale, la conoscenza di argomenti di attualita',
di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, nonche' la capacita' di
ragionamento. La durata della prova ed il numero dei quesiti cui
dovranno rispondere i concorrenti saranno resi noti dalla Commissione
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), prima dell'inizio della
prova. Gli eventuali quesiti di cultura tecnico-professionale
verteranno sulle materie comprese nei programmi della prova orale
delle rispettive specialita' riportati nell'Allegato «B» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme
tecniche, approvate dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
del Ministro della difesa 12 gennaio 2001, citato nelle premesse, ed
in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La correzione della prova di preselezione sara' effettuata con
l'ausilio di sistemi informatizzati. In base al numero delle risposte
esatte fornite dai concorrenti, la commissione formera', per ciascuna
specialita', una graduatoria provvisoria, al solo scopo di
individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al
successivo art. 10.
7. Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui al comma 6, i concorrenti nei limiti
numerici di seguito indicati:
160 (centosessanta) per la specialita' amministrazione di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a);
160 (centosessanta) per la specialita' sanita' - medicina di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b);
20 (venti) per la specialita' veterinaria di cui all'art. 1,
comma 2, lettera c);
60 (sessanta) per la specialita' telematica - specializzazione
telecomunicazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera d);
40 (quaranta) per la specialita' telematica - specializzazione
informatica di cui all'art. 1, comma 2, lettera e);
20 (venti) per la specialita' genio di cui all'art. 1, comma 2,
lettera f);
20 (venti) per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica di cui all'art. 1, comma 2, lettera g).
Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i
concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte
del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria
provvisoria di specialita/specializzazione, all'ultimo posto utile.
8. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili nella graduatoria di cui al precedente comma 7,
riceveranno comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma
di ammissione alle prove scritte di cultura tecnico-professionale.
9. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili nella graduatoria medesima non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno
richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal
settimo giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero
della difesa - Direzione Generale per il personale militare -
Servizio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - via
XX Settembre, n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548
e 06/4986.4613, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 ovvero consultare il sito web
«www.carabinieri.it».
Art. 10.
Prove scritte di cultura tecnico-professionale
1. I partecipanti al concorso di cui all'art. 1 dovranno
sostenere due prove scritte di cultura tecnico-professionale su
argomenti compresi nei programmi delle rispettive specialita'
riportati nel gia' citato Allegato «B» al presente decreto.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, il 3 e
4 maggio 2005.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 22 aprile 2005, ovvero in
quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile anche
sul sito web «www.carabinieri.it» e presso i comandi stazione
carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di
ammissione alle prove scritte, qualora abbia avuto luogo la prova di
preselezione di cui al precedente art. 9, ovvero i concorrenti ai
quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora
detta prova di preselezione non abbia avuto luogo, sono tenuti a
presentarsi, per sostenere le prove scritte di cultura
tecnico-professionale, alle ore 07,30 dei giorni previsti, muniti
della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento munito
di fotografia, in corso di validita', nonche', qualora la prova di
preselezione non abbia avuto luogo, della ricevuta della raccomandata
con cui hanno spedito la domanda di partecipazione al concorso.
4. Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad
inchiostro indelebile nero o blu.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30i.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno richiedere informazioni
sull'esito delle stesse, a partire dal 45° giorno successivo alla
data di svolgimento delle prove al Ministero della difesa - Direzione
Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il
Pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre, n. 123/A - 00187
Roma, tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613, ovvero al
Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma -
tel. 06/8098.2935 ovvero consultare il sito web «www.carabinieri.it».
Art. 11.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad
entrambe le prove scritte e prima della correzione delle stesse.
2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa
(le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda), nonche' di
quelli risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica
di cui all'art. 5, la Commissione disporra' di un punteggio di
10/30i, cosi' ripartiti:
a) servizio prestato presso Enti/Reparti dell'Arma dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per le
specialita' medicina e veterinaria aver conseguito il diploma di
laurea a seguito della frequenza dei corsi presso l'Accademia di
sanita' militare interforze e per le specialita' amministrazione,
telematica e genio aver conseguito il diploma di laurea a seguito
della frequenza dei corsi presso le Accademie delle Forze armate:
fino a 2 (due) punti;
b) voto della laurea specialistica richiesta per la
partecipazione al concorso: fino a 4 (quattro) punti;
c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, master ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 (due)
punti;
d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico,
attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate
in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di
specializzazione o di dottorato. Per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra'
solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli
autori: fino ad 1 (uno) punto;
e) servizio militare, nonche' servizio, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino ad 1 (uno) punto.
3. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi i nominativi del personale del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri di eta' superiore ai 32 anni
dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti
informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della
qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera h).
4. Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione
Generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito
delle prove scritte di cui all'art. 10, sostenute prima della
valutazione dei titoli da parte della Commissione.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
che supereranno entrambe le prove scritte di cui al precedente
art. 10.
2. La convocazione alle prove di efficienza fisica sara' data a
mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri -
Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verra' indicata
la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e all'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valida giustificazione da documentare entro il giorno di
presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al
predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/3356.6906) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di
approvazione della graduatoria finale di cui all'art. 17 e l'inizio
del corso formativo.
4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle
premesse.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di
idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in
corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 13, comma 4, lettera d).
5. Le prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'40");
piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi).
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
6. Le prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 10");
piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2');
salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi).
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nell'Allegato «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai
successivi accertamenti sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal
concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio.
Il citato Allegato «D» contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento e di valutazione delle prove ed i comportamenti che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi
di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi.
Art. 13.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a
cura della Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c),
all'accertamento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente del ruolo
tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento
dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A
tal fine l'interessato dovra' far pervenire al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/3356.6906) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di
approvazione della graduatoria finale di cui all'art. 17 e l'inizio
del corso formativo.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
muniti di:
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers
dell'epatite B e C;
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso femminile);
esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso femminile e qualora gli accertamenti sanitari vengano svolti a
distanza di tempo dalle prove di efficienza fisica). In caso di
positivita' del test di gravidanza la Commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia'
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della
visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile).
5. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti dalle direttive vigenti, un profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
a) statura non inferiore a:
m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
c) normale assetto della struttura di personalita', nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
6. Saranno giudicati «non idonei» dalla predetta Commissione i
concorrenti risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
positivita' ai cataboliti urinari da confermarsi presso un
ospedale militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario
od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nei
precedenti alinea comunque incompatibili con il successivo impiego
quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei carabinieri.
7. La commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico;
f) ortopedico;
g) analisi completa delle urine;
h) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad
accertamento ginecologico.
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
8. Saranno giudicati idonei - fermo restando quanto indicato al
precedente comma 5 - i concorrenti cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
1 3 2 2 2 2 2 3 2
9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non
idonei» non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.
Art. 14.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti
giudicati «idonei» saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali
per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento
delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico
- logistico dell'Arma dei carabinieri, da parte della Commissione di
cui all'art. 8, comma 1, lettera d).
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
gia' menzionato provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle
premesse.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valida giustificazione da documentare entro il giorno di
presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax
n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di
cui all'art. 17 e l'inizio del corso formativo.
4. Il giudizio finale di idoneita' o di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per
iscritto ai concorrenti seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a
carico dell'amministrazione militare. I concorrenti che siano gia'
alle armi dovranno indossare l'uniforme.
Art. 15.
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura tecnico
- professionale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte,
alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a
quelli attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi
delle rispettive specialita' riportati nel gia' citato Allegato «B»
al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova, sara' valutato ai fini dell'eventuale
riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al
n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di
cui all'art. 17 e l'inizio del corso formativo.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30i.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i soli
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato Allegato «B» al presente decreto.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
all'art. 17:
da 0 a 17,999/30i = punti 0;
da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
da 27/30i a 30/30i = 1,00.
Art. 16.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed
accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a carico
dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari, sino ad un massimo di trenta
giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento
delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte.
Art. 17.
Graduatoria
1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione in
base alla ripartizione dei posti per specialita' indicata nell'art.
1, comma 2, del presente decreto. Il punto di merito di ciascun
concorrente sara' costituito dalla somma:
dei voti riportati nelle due prove scritte;
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 11;
del voto riportato nella prova orale;
dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel
decreto di approvazione della graduatoria per le specialita'
amministrazione, sanita' - medicina, telematica - specializzazione
telecomunicazioni e telematica - specializzazione informatica, di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d) ed e), si terra' conto della
riserva di posti prevista per gli ufficiali di complemento che
abbiano prestato senza demerito servizio di prima nomina nell'Arma
dei carabinieri e per gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma
stessa che abbiano prestato senza demerito servizio per almeno 18
mesi. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari saranno
devoluti a favore degli altri concorrenti secondo l'ordine della
graduatoria di merito di ciascuna delle citate specialita'.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria, fermo restando
quanto indicato nel precedente comma 2, a parita' di merito, si
terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti
nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il decreto di
approvazione della graduatoria sara' inoltre pubblicato, a puro
titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».
Art. 18.
N o m i n a
1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 17
saranno compresi nel numero dei posti a concorso nella ripartizione
di cui all'art. 1, comma 2 - sempreche' non siano sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto
- saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio
permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina,
che sara' immediatamente esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina ed ammessi a frequentare un corso
formativo di durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione alla frequenza del corso i
vincitori che non siano gia' militari in servizio permanente sono
tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma
di sette anni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di
detta ferma determinera' la revoca della nomina.
4. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei
Carabinieri per la frequenza del corso i vincitori saranno sottoposti
a visita di incorporamento. Al termine della stessa, qualora
dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneita'
psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' del predetto
Istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un
supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti
fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento
medico-legale di inidoneita' al servizio militare. Gli ufficiali di
sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante
analisi delle urine.
Art. 19.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 18, comma 2, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati
vincitori del concorso, nella domanda di partecipazione e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 1
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Art. 20.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2005
Amm. Sq. Mario Lucidi
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