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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo dei consulenti in
proprieta' industriale in materia di brevetti per invenzioni,
modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e
topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2013.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.5 del 17/1/2014 |
Ente: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 14E00152 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/2/2014 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione -
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante:
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli 201 e
seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13
gennaio 2010, n. 33, contenente: «Regolamento di attuazione del
Codice della Proprieta' Industriale adottato con decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30» e, in particolare, l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante:
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24 marzo
2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante: «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale in materia di brevetti per invenzioni, modelli di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei
prodotti a semiconduttori per l'anno 2013;
Decreta:
Art. 1
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti -
ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30.
Art. 2
L'esame di abilitazione consiste in:
1. una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di
legislazione brevettuale;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della
concorrenza, di procedura civile, di chimica o meccanica o
elettricita';
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di
proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e) almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l'inglese,
il tedesco o il francese.
Art. 3
La prova scritta si terra' il 5 giugno 2014 a Milano, presso la
sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in
proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di
almeno quindici giorni.
Art. 4
Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale - Via
Napo Torriani, n. 29 - 20124 Milano - entro il termine di 30 giorni
dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
Raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma; a tal fine, fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica
certificata (PEC) del candidato all'indirizzo dell'Ordine:
ordinebrevetti@pec.it,
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Art. 5
Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i
requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005;
ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in
carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione Europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equipollente a tempo parziale, in una
universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
industriali;
2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno 18 mesi di tirocinio professionale effettivo a
tempo pieno. Il completamento del tirocinio puo' avvenire entro la
data di svolgimento della prova scritta, ovvero entro il 5 giugno
2014. I candidati che prevedono di completare il tirocinio dopo la
presentazione della domanda di ammissione devono dichiararlo nella
domanda stessa, indicando la data prevista per detto completamento e
fornendo il giorno della prova scritta la documentazione idonea a
comprovarlo.
3) attestazione di bonifico di € 120,00, per il contributo
esame, sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine
dei Consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit, Agenzia
1, Milano - IBAN IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come
causale: contributo esame a nome...).
In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo'
essere prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al
diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente
laurea italiana, con l'indicazione della data e dell'istituto
universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di
equipollenza.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato
l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono
autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento, anche
antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame. In
quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risultasse che il
candidato non e' in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso verra'
escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione
inoltrata da parte dell'Ordine tramite Raccomandata a/r o altro mezzo
sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme
restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il
candidato che ha rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei Consulenti
in proprieta' industriale e presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, per le finalita' di gestione dell'esame, e saranno
trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla
gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in
proprieta' industriale.
Art. 6
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova
orale non si intendera' superata se il candidato non avra' ottenuto
la votazione di almeno 21/30.
Art. 7
La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per
iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima, a cura
della segreteria dell'Ordine, su indicazione della Commissione
esaminatrice.
Art. 8
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione brevetti, dovranno presentare al Consiglio
dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale un'istanza in
bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei
requisiti previsti dal comma l dell'art. 203 del decreto legislativo
n. 30/2005 nonche' gli altri documenti che saranno richiesti dal
Consiglio dell'Ordine.
Art. 9
Con successivo decreto di procedera' alla nomina della
Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese
per il suo funzionamento.
Art. 10
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2013
Il direttore generale: Gulino
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