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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Concorso, per esame teorico-pratico a sei posti di Procuratore dello
Stato
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.30 del 16/4/2004 |
Ente: | AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 04E01879 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 6 |
Scadenza: | 15/6/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, concernente modificazioni
all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972,
n. 211, recante modifiche al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980,
n. 271, recante modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato;
Viste le leggi 19 febbraio 1981, n. 27 e 6 agosto 1984, n. 425;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale
degli uffici siti nella provincia di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri di giustizia e dell'economia e delle finanze
in data 16 luglio 2003, registrato alla Corte dei Conti in data 21
luglio 2003, reg. 8, foglio 398;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
Conti;
Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 16, 3 comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione al concorso per
procuratore dello Stato,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a sei posti di
Procuratore dello Stato.
Uno di tali posti e' riservato ai concorrenti in possesso di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto
di validita' e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327).
Art. 2.
Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani di
regolare condotta civile e morale in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza nonche' dei requisiti generali di cui all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito
dell'eta'.
Art. 3.
I candidati non debbono aver superato il quarantesimo anno di
eta'.
Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non
abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di concorso anzidetto.
Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al
concorso, compreso il requisito dell'eta', deve essere perfetto alla
data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la
presentazione delle domande.
Art. 4.
Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far
pervenire all'Avvocatura Generale dello Stato la relativa domanda in
carta libera, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale. La data di arrivo delle domande e' stabilita dal
timbro a data apposto dalla Avvocatura Generale dello Stato.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
cognome e nome, codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
il possesso della laurea in giurisprudenza;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
il possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca non scaduto di validita' e rilasciato ai sensi dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1982, n. 327 (per gli aspiranti al posto riservato indicato nel
secondo comma del precedente art. 1);
la propria residenza e l'indicazione del recapito al quale si
desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'indicazione
del recapito telefonico.
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti debbono apporre la
propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il
termine stabilito, nonche' le domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
Non sono prese in considerazione le domande nelle quali risulti
omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di
cui al presente articolo e al precedente art. 3.
L'Avvocato Generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
Ciascun aspirante sara' avvertito dell'esito della sua domanda
prima della data fissata per l'inizio degli esami.
Art. 5.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far
pervenire all'Avvocatura Generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dall'espletamento di detta prova, gli
eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
Sono preferite, a parita' di merito previa presentazione dei
sotto elencati documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti
il possesso degli eventuali titoli - le sottoindicate categorie,
previste dall'art. 7 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487:
1) i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di
pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Tale titolo potra'
essere comprovato mediante attestazione rilasciata, a richiesta
dell'interessato, dall'Avvocatura dello Stato;
2) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
ministero della Difesa;
3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale
qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di
pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale
da cui risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione
assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui
risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
5) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137 e successive modificazione, ovvero
mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
6) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione della iscrizione nell'elenco generale da tenersi a
cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra
(ora le prefetture) o della autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione
assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui
risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra o della prefettura competente;
8) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e successive
modificazioni unitamente ad una certificazione anagrafica o una
dichiarazione sostitutiva da cui risulti il rapporto di filiazione
ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla
quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione
dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di
lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica o una
dichiarazione sostitutiva da cui risulti il rapporto di filiazione;
9) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare dello stato di
servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
Difesa dalla quale risulti la circostanza;
10) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia o
dichiarazione sostitutiva;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione della invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica o una
dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di filiazione,
ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale
delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria della pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del
referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della
invalidita' ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente
Opera nazionale per gli invalidi di guerra, unitamente ad una
certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva attestante
il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata
dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a
nome del candidato;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o una
dichiarazione sostitutiva, da cui risulti il rapporto di filiazione,
ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla
quale dipendeva il genitore ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell'I.N.P.S. circa la natura dell'invalidita' ed il
grado di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una
certificazione anagrafica od una dichiarazione sostitutiva dalla
quale risulti il rapporto di filiazione;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata ovvero da una certificazione rilasciata dalla
direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del
candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica o una
dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione
rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da
rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione
anagrafica o una dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
16) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva
attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto,
ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla
quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge o il fratello
e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione
anagrafica o una dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra.
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso, da comprovarsi mediante specifica attestazione
dell'Avvocatura dello Stato.
19) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica o dichiarazione sostitutiva dalla quale
risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli
ovvero mediante certificazione anagrafica o dichiarazione sostitutiva
dalla quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere
valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande del presente concorso;
20) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118),
21) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 6.
La graduatoria e' approvata dall'Avvocato Generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli
Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di
tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla
pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato Generale dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30 del regolamento approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'articolo 3 del
decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
Art. 7.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori
saranno nominati Procuratori dello Stato alla prima classe di
stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria
stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
I nuovi assunti dovranno far pervenire all'Avvocatura Generale
dello Stato entro il primo mese di servizio i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autentica di laurea in
giurisprudenza conseguita in una universita' italiana (in bollo);
2) estratto dell'atto di nascita (in carta semplice);
3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice);
4) certificato generale del casellario giudiziale (in carta
semplice);
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici in
(bollo);
6) certificato, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune
di residenza o da un medico militare o dalla competente unita'
sanitaria locale, di idoneita' fisica all'impiego e dal quale risulti
espressamente dichiarato che l'aspirante e' esente da malattie
costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della
favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle
funzioni di Procuratore dello Stato (in bollo);
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva
debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva (in bollo).
I documenti debbono essere redatti in lingua italiana; quelli
inidicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non
anteriore di sei mesi da quella della loro presentazione.
I certificati di cui ai numeri 3) e 5) dovranno attestare
altresi' il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso
termine il certificato sanitario di cui al n. 6), il diploma
originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in
una universita' italiana e la copia integrale dello stato matricolare
(servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale
dipendono, su carta da bollo.
Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o
affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a
regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 i candidati potranno produrre in luogo dei
richiesti documenti apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 8.
L'Avvocato Generale dello Stato puo' disporre che gli aspiranti
siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia
dell'amministrazione per l'accertamento della idoneita' fisica al
servizio.
Art. 9.
L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere
prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte
nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto
civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e
la terza sulla procedura civile.
La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il
penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la
procedura civile e procedura penale.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma, ovvero, ove ne ricorrano
i presupposti, nelle altre sedi che ai sensi dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, saranno
indicate con successivo atto.
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2004 - 4ª Serie
Speciale, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si
svolgeranno le prove scritte.
Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione
giudicatrice.
Per quanto riguarda le formalita' inerenti allo svolgimento
dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da
18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, con le modifiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, e degli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
1984, n. 538.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) patente nautica;
e) libretto di pensione;
f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici;
g) porto d'armi;
h) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
un'amministrazione dello Stato.
Art. 10.
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non
inferiore alla terza con funzioni di presidente, e da due avvocati
dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonche' da
un magistrato della Corte d'Appello, da un avvocato o da un
professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle
universita', designati rispettivamente dal Presidente della Corte
d'Appello, dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dal
competente Rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della
richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato
sono scelti dall'Avvocato Generale.
Un Procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario
della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati
dal Presidente e dal segretario.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei
commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno
conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato
nella prova orale.
La commissone forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 120.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto
dall'art. 2, 9 comma, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 11.
Ai vincitori del concorso nominati Procuratori dello stato alla
prima classe di stipendio, sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti
all'epoca della nomina, oltre gli emolumenti di cui all'articolo 27
della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ufficio I - affari
generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Avvocatura Generale dello Stato - ufficio I - affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
Art. 13.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero dell'economia e
delle finanze, Ufficio centrale del bilancio, per la registrazione, e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 4 marzo 2004
L'Avvocato Generale f.f.: Stipo
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