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UNIVERSITA' DI CASSINO
Concorso per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca - XV ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.78 del 1/10/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI CASSINO |
Località: | - |
Codice atto: | 099E7811 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/10/1999 |
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IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, concernente il
nuovo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino;
Visto il decreto rettorale n. 976 del 23 ottobre 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del
30 ottobre 1996, relativo all'approvazione del testo originario del
regolamento didattico di Ateneo, con il quale e' stato approvato il
regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' degli studi di
Cassino;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la nota del 30 settembre 1998, con la quale l'Ateneo ha
comunicato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica sia le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei
dottorati di ricerca del XV ciclo che le proposte di adesione ad
altri dottorati;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca, firmato
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica il 30 aprile 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
Viste le deliberazioni del senato accademico in data 22 giugno
1999, e del consiglio di amministrazione, in data 23 luglio 1999, con
le quali sono stati espressi i pareri favorevoli per il regolamento
di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 769 del 16 agosto 1999 relativo
all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca (XV ciclo) presso
l'Universita' di Cassino per l'anno accademico 1999/2000;
Vista la nota, prot. n. 6667 de1 31 agosto 1999, con la quale e'
stato trasmesso al MURST, il decreto rettorale n. 769 su indicato;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23 luglio
1999 che ha fissato il contributo per l'accesso e la frequenza degli
allievi ai corsi di dottorato di ricerca di questa Universita';
Decreta:
Art. 1.
E' indetto, presso l'Universita' degli studi di Cassino, pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, per il XV ciclo - anno accademico 1999/2000 - di seguito
elencati. Per ciascun dottorato viene indicata la sede
amministrativa, la durata ed i posti messi a concorso:
1) Geografia storica (numero posti 4, di cui con borse di studio 2,
durata anni 3):
sede amministrativa: Universita' degli studi di Cassino;
sedi consorziate: prima Universita' degli studi "La Sapienza" di
Roma; Universita' degli studi della Tuscia (Viterbo).
2) Direzione aziendale (numero posti 6, di cui con borse di studio
3, durata anni 3):
sede amministrativa: Universita' degli studi di Cassino;
sedi consorziate: prima Universita' degli studi "La Sapienza" di
Roma; Libera universita' internazionale studi sociali "Guido Carli"
di Roma.
3) Ingegneria industriale (numero posti 6, di cui con borse 3+2
fin. CCIAA, Frosinone, durata anni 3):
sede amministrativa: Universita' degli studi di Cassino.
Totale di numero posti 16, di cui con borse 8+2 fin. CCIAA,
Frosinone.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini della ammissione aI dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 31
ottobre 1999. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva"
ed il candidato sara' tenuto a presentare, presso il servizio affari
generali dell'Universita' di Cassino, a pena di decadenza, il
relativo certificato di laurea, o autocertificazione relativa
all'avvenuto conseguimento del titolo, entro il successivo mese di
novembre.
Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi di Cassino - servizio affari generali,
via Marconi, 10 - 03043 Cassino, redatta in carta semplice secondo il
fac-simile allegato al bando al concorso, va spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
L'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca nella domanda dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri deve essere indicato un recapito italiano o l'indicazione
della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di non essere stato in precedenza escluso dalla frequenza di
altri corsi di dottorato;
h) di non aver frequentato senza il conseguimento del titolo altri
corsi di dottorato;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento delle propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Cassino, sede amministrativa del dottorato prescelto, nei locali
che verranno indicati, con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata, a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida;
f) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.
Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
e del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame, sono
ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
Art. 9.
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo
conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente formata;
b) diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore
ovvero, per i comunitari e stranieri, diploma che ha consentito la
loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato
dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea
nelle universita' italiane;
c) certificato di laurea con la relativa votazione;
d) dichiarazione (in carta libera) di non iscrizione ad una scuola
di specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato;
f) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' delle
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza delle lingua italiana;
g) i cittadini italiani e comunitari assegnatari di borsa di studio
di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno inoltre
produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione
universitaria, autocertificazione di reddito presunto complessivo
relativo all'anno di godimento della borsa stessa.
Art. 10.
Ai dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo personale
complessivo non superiore a quindici milioni di lire, verra'
conferita nei limiti stabiliti dal precedente art. 1, ai sensi e con
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio.
I dottorandi vincitori di borse di studio conferite
dall'Universita' su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi, stabiliti nella misura di L. 1.000.000 secondo i criteri
adottati dal consiglio di amministrazione.
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997.
Il pagamento delle borse e' subordinato all'avvenuto accredito dei
fondi a questo Ateneo. La sospensione o l'esclusione dal corso
comporta, nel caso di fruizione della borsa di studio, la
restituzione delle rate corrisposte con applicazione degli interessi
di legge.
Art. 11.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 12.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 13.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Art. 14.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di
ricerca.
Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna ed
inviato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che ne
curera' la pubblicazione.
Cassino, 9 settembre 1999
Il rettore: Pecere
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