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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l'ammissione di 70 (settanta) allievi alla
1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli
per l'anno accademico 2007/2008.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.96 del 19/12/2006 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 06E08725 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 29/1/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali
della Regia Aeronautica e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220,
concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente
l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240,
27 febbraio 1974, n. 68 e 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il
trattamento economico spettante agli allievi delle Accademie
militari;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il
riordinamento del Corpo del genio aeronautico e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti
urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle
disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi
regolari della Accademia aeronautica;
Vista la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente
approvazione del regolamento interno della Accademia aeronautica e
successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica ;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi per l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita'
di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato
in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e
criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'idoneita';
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica»;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' militare del Ministero della difesa,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 300 del
27 dicembre 2005, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' militare del Ministero della difesa,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 300 del
27 dicembre 2005, per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 12
del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998,
l'effettuazione di una prova di preselezione cui sottoporre tutti i
partecipanti al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dei corsi
regolari dell'Accademia aeronautica indetto con il presente decreto;
Ritenuto di dover prevedere, nell'interesse della Forza armata,
a garanzia di adeguata selezione, che venga ammesso alle prove
successive a quella di preselezione un congruo numero di concorrenti
risultati idonei, pari complessivamente a 1300 (milletrecento);
Vista la direttiva n. 80, e successive modificazioni, del Comando
delle scuole dell'Aeronautica militare, concernente le norme per la
selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi
dell'Aeronautica militare;
Decreta:
Articolo 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 70
(settanta) allievi ufficiali alla 1ª classe dei corsi regolari
dell'Accademia aeronautica - anno accademico 2007/2008. I posti
disponibili sono cosi' ripartiti:
a) n. 45 del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica,
specialita' «piloti»;
b) n. 25 per i sottonotati ruoli:
- n. 9 del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
- n. 10 del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
- n. 6 del ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile che di sesso
femminile. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in
mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a
concorrenti di entrambi i sessi.
3. I concorrenti possono chiedere di partecipare:
- per i posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b);
- solo per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- solo per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Ove partecipanti soltanto o anche per i posti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), i concorrenti dovranno indicare l'ordine di
preferita assegnazione al ruolo di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), non vincolante per l'Amministrazione. In mancanza di
indicazione o in caso di parziale indicazione, l'ordine di preferenza
verra' d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di indicazione dei
tre corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Considerate le spese sostenute dall'Amministrazione per
l'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del
brevetto di pilota di cui al successivo art. 16, i concorrenti che
saranno ammessi alla frequenza del predetto corso di pilotaggio e che
avranno conseguito il brevetto di pilota non potranno essere iscritti
in altra graduatoria di merito anche se abbiano fatto richiesta di
partecipazione ad altri ruoli a concorso.
4. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica -
anche successiva all'ammissione in Accademia - del possesso dei
requisiti di cui al successivo articolo 2 del presente decreto,
saranno ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi all'Accademia
aeronautica.
5. Durante la permanenza in Accademia:
- gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica e quelli per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica seguiranno un corso di laurea in Scienze Aeronautiche
articolato su un piano di studi triennale che consente, attraverso la
frequenza di successivi moduli, il conseguimento della laurea
magistrale (gia' specialistica).
I piani degli studi, anche durante gli anni successivi al primo,
saranno definiti dall'Accademia aeronautica per indirizzare
opportunamente la formazione dei frequentatori all'impiego in Forza
armata;
- gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico seguiranno un corso di laurea, triennale, in ingegneria
ed uno successivo, biennale, di laurea magistrale (gia'
specialistica) in Ingegneria Aerospaziale, Elettronica o Civile. La
suddivisione tra i vari corsi sara' effettuata d'autorita' dal
Comando dell'Accademia aeronautica, sulla base delle esigenze
stabilite dalla Forza armata e tenuto conto, per quanto possibile,
delle preferenze espresse dagli interessati.
Durante l'iter formativo eventuali cambi di indirizzo di laurea
potranno essere proposti dagli interessati all'Accademia aeronautica
che definira', in ogni caso, i piani degli studi in osservanza alle
esigenze della Forza armata e alla necessita' di adeguare la
formazione ai nuovi iter didattici di concerto con la competente
Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo;
- gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo di
commissariato aeronautico seguiranno un corso di studi universitari,
per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.
L'Accademia aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli
studi in osservanza alle esigenze della Forza armata e alla
necessita' di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di
concerto con l'Universita' anche durante gli anni accademici
successivi al primo.
6. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
- i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di
quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale in
giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso per
il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
- i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria o di
quella specialistica in ingegneria non potranno partecipare al
concorso per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.
Inoltre:
- i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
aeronautica avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
7. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
8. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo
articolo 16.
9. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo
normale della rispettiva Arma o Corpo.
10. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di
tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Articolo 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti devono:
a) aver compiuto al 31 dicembre 2007 il diciassettesimo anno di
eta' e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2007, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1985 al
31 dicembre 1990, estremi compresi.
Il limite massimo di eta' e' elevato tranne che per i concorrenti
per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - di un periodo
pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che
prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
b) essere cittadini italiani;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2006/2007 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
volontario in altra Accademia, Istituto di formazione o Ente
addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
g) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile);
h) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
- non essere stati dimessi per insufficiente attitudine al
pilotaggio;
- avere una distanza «vertice-gluteo» non superiore a cm. 98
e una distanza «gluteo-ginocchio» non superiore a cm. 65;».
i) per i soli concorrenti di sesso maschile avere una statura
non inferiore a mt. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo
naviganti normale dell'Arma aeronautica, non superiore a mt. 1,90.
j) per i soli concorrenti di sesso femminile:
- avere una statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore
a mt. 1,90, se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica;
- avere una statura non inferiore a metri 1,61, se
concorrenti per i ruoli non naviganti.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente
del ruolo prescelto, nonche' per esercitare l'attivita' di volo in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti
normale. Le modalita' di accertamento di detta idoneita' sono
indicate nei successivi articoli 6 e 8 del presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento, anche successivo all'ammissione in
Accademia aeronautica, del possesso dei requisiti di moralita' e
condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente comma 1, lettere a) e c), devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
ammissione al concorso indicato al successivo articolo 3. Inoltre, i
requisiti medesimi devono essere mantenuti sino alla ammissione
presso l'Accademia aeronautica e per tutta la durata del ciclo
formativo nell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 5.
5. L'ammissione dei concorrenti gia' alle armi e' subordinata,
nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza
armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.
Articolo 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
- redatta in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo
riportato nell'Allegato «A», che costituisce parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate sul modulo
stesso.
Il modulo potra' essere reperito sui siti web
«www.aeronautica.difesa.it» e «www.persomil.difesa.it». In caso di
indisponibilita' potra' essere utilizzata copia riprodotta
fotostaticamente fronte/retro del citato modulo. Il concorrente
dovra' aver cura di conservare copia della domanda, da esibire
all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come
indicato nel successivo articolo 5, comma 3;
- firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione comportera' la non
ammissione al concorso;
- spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, all'Accademia
aeronautica Ufficio Concorsi via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 -
Pozzuoli (NA), a pena di decadenza, entro il termine di quaranta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora il quarantesimo giorno sia festivo il termine di
scadenza di cui sopra e' prorogato al primo giorno seguente non
festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di
procedura civile. Non potranno, quindi, essere prese in
considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Gli Allievi delle Scuole militari e i militari in servizio,
nonche' quelli in servizio all'estero, che abbiano titolo a
partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 del presente
decreto, dovranno consegnare la domanda in duplice copia, entro il
medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza i quali, dopo
averla vistata ed assunta a protocollo, provvederanno a trasmettere
copia originale all'Accademia aeronautica - Ufficio Concorsi viaSan
Gennaro Agnano n. 30 - 80078 - Pozzuoli (NA) entro tre giorni dalla
presentazione della stessa, custodendone l'altra.
Detti Comandi dovranno, altresi', trasmettere al sopracitato
indirizzo, a mezzo fax (081/7355083), l'elenco nominativo dei
concorrenti che abbiano prodotto domanda di partecipazione al
concorso, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine
di presentazione delle domande.
E' fatto obbligo ai concorrenti che siano ufficiali,
sottufficiali e volontari dell'Aeronautica militare in congedo di far
pervenire copia della domanda, rispettivamente, ai Comandi della 1ª e
della 3ª Regione Aerea ed al Comando Aeronautica militare di Roma
presso il quale sono in forza.
I cittadini italiani residenti all'estero potranno inoltrare
entro il medesimo termine la domanda anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari, che ne cureranno l'immediata trasmissione
al Comando dell'Accademia aeronautica.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni e integrazioni, dovra' dichiarare:
a) il ruolo/i per il/i quale/i intende concorrere e l'ordine di
preferita assegnazione ove partecipante soltanto o anche ai posti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Il concorrente potra' modificare dette preferenze esclusivamente
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;
b) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
c) cognome e nome (da riportare con la stessa dizione
dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita, incluse le virgole
o i trattini di separazione degli eventuali doppi nomi);
d) codice fiscale;
e) localita', provincia e data di nascita;
f) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e
numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero
telefonico. Il concorrente che successivamente alla presentazione
della domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara'
tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, all'Accademia
aeronautica il Reparto/Ente presso il quale presti servizio ed il
relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente
all'Accademia aeronautica, a mezzo telegramma, ogni eventuale
variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
g) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2006/2007, con l'indicazione
dell'Istituto scolastico presso il quale ha conseguito o sta per
conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne
all'Accademia aeronautica, a mezzo telegramma, l'avvenuto
conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del
titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva. Se
militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio,
il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale
presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno
inviate al recapito indicato nella domanda e non tramite il Comando
di appartenenza, che tuttavia dovra' essere informato a cura
dell'interessato.
Il concorrente che sia gia' stato collocato in congedo dovra'
indicare le date di inizio e di fine servizio, nonche' il grado
rivestito all'atto del congedamento.
I concorrenti di sesso femminile che abbiano prestato o stiano
prestando servizio militare volontario riporteranno i dati richiesti
negli spazi del modulo di domanda relativi a «posizione militare»;
I concorrenti che abbiano diritto all'elevazione dei limiti
d'eta' dovranno dichiarare tutti i periodi di servizio militare
effettivamente prestato, specificando, con una dichiarazione in carta
semplice da allegare alla domanda di partecipazione, per ciascuno di
essi: denominazione ed indirizzo del/i Reparto/i ove e' stato
effettivamente prestato il servizio militare, la/e data/e di inizio e
termine, il/i grado/i e/o la/e qualifica/che rivestita/e;
i) se e' ammesso o e' stato ammesso a prestare servizio civile,
la data di inizio e l'Ente di servizio (solo se di sesso maschile);
j) il proprio stato civile e l'eventuale numero di figli a
carico;
k) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare all'Accademia
aeronautica qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, durante la frequenza del tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale e all'atto dell'incorporazione;
l) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di
preferenza indicati nell'Allegato «D», che costituisce parte
integrante del presente decreto. In caso di doppia cittadinanza,
dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda,
la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto agli obblighi
militari;
m) di godere dei diritti civili e politici;
n) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
volontario in altra Accademia, Istituto di formazione o Ente
addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
o) non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero
ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
p) solo se concorrente per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica di non essere stato dimesso da Accademie, Scuole o altri
Istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello Stato per insufficiente attitudine al pilotaggio;
q) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
I concorrenti residenti all'estero dovranno indicare con apposita
dichiarazione da allegare alla domanda l'ultima residenza in Italia e
la data di espatrio;
r) di rinunciare, in caso di esito favorevole del concorso, al
grado rivestito (se militare) e di accettare l'obbligo di permanere
in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma prevista dalla
normativa vigente;
s) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore.
4. L'Accademia aeronautica ha facolta' di far regolarizzare le
domande che, spedite nei termini, dovessero risultare formalmente
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di
domanda, di cui al gia' citato Allegato «A» al presente decreto.
Articolo 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova di preselezione;
b. accertamenti sanitari;
c. prova scritta di composizione italiana;
d. tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
e. prova orale di matematica;
f. prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto della formazione della graduatoria del ruolo prescelto di
ammissione ai corsi regolari (entro i primi di agosto 2007 per il
ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed entro i primi
di novembre 2007 per i ruoli normali delle armi dell'Arma
aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di
commissariato aeronautico) dovranno essere risultati idonei in tutte
le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma
1.
Articolo 5.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della Commissione di
cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a) - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto alla prova di
preselezione, di cui all'Allegato «C», che costituisce parte
integrante del presente decreto, che avra' luogo presso il Centro di
Selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia
(RM) - via Tenente Colonnello Di Trani (gia' viaSauro Rinaldi n. 3),
secondo il seguente calendario:
- 12 febbraio 2007, presentazione alle ore 08:00, per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra «A» e
«B»;
- 12 febbraio 2007, presentazione alle ore 13:00, per i
concorrenti il cui cognome inizi con la lettera «C»;
- 13 febbraio 2007, presentazione alle ore 08:00, per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra «D» e
«E»;
- 13 febbraio 2007, presentazione alle ore 13:00, per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra «F» e
«I»;
- 14 febbraio 2007, presentazione alle ore 08:00, per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra «L» e
«M»;
- 14 febbraio 2007, presentazione alle ore 13:00, per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra «N» e
«R»;
- 15 febbraio 2007, presentazione alle ore 08:00, per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra «S» e
«T»;
- 15 febbraio 2007, presentazione alle ore 13:00, per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra «U» e
«Z».
2. Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale.
Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Pertanto, i
concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati
nel calendario sopra indicato.
Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento
della prova di preselezione saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
30 gennaio 2007 che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale del 30 gennaio 2007 tale pubblicazione potra'
essere rinviata ad una data successiva.
3. Alla prova di preselezione i concorrenti dovranno presentarsi
muniti della copia della domanda di partecipazione al concorso,
nonche' della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle Poste
Italiane, comprovante il giorno di spedizione della stessa.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso. Non saranno pertanto prese in considerazione
eventuali istanze intese ad ottenere riconvocazione ad altra sessione
di prova, a meno che l'istanza non sia finalizzata a sostenere la
prova in orario diverso della stessa giornata per la quale i
concorrenti siano stati convocati.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni
dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, nonche' quelle contenute nell'Allegato «C» al presente
decreto.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di questionari, a risposta multipla, finalizzati ad
accertare, attraverso un'articolazione della prova, come
dettagliatamente indicato nel gia' citato Allegato «C», il livello di
cultura generale, nonche' a valutare le capacita' logiche e le
attitudini mentali dei concorrenti, utili ad intraprendere con
successo le attivita' formative previste per i ruoli di cui al
precedente articolo 1.
La banca dati dalla quale saranno estratti i quesiti per le
materie elencate al citato Allegato «C», numero 1, lettera a., sara'
pubblicata nel sito web dell'Aeronautica militare
www.aeronautica.difesa.it non oltre la terza settimana precedente la
data di inizio della prova di preselezione.
6. Sulla base dei punteggi riportati nella predetta prova, la
preposta Commissione compilera' la graduatoria provvisoria, per i
posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), al solo scopo
di individuare i concorrenti che saranno ammessi agli accertamenti
sanitari.
7. Saranno ammessi agli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 6, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di
cui al precedente comma 6, 1300 (milletrecento) concorrenti.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo
stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno
affissi, a cura della Commissione, all'albo del Centro di Selezione.
9. I concorrenti che si classificheranno entro il numero dei
posti come sopra definiti riceveranno apposita comunicazione scritta
da parte dell'Accademia aeronautica a mezzo lettera raccomandata o
telegramma.
10. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili di cui al precedente comma 7 non riceveranno alcuna
comunicazione dell'esito della prova di preselezione.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione
dell'ultima sessione della prova di preselezione, all'Accademia
aeronautica - Ufficio Concorsi - via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078
Pozzuoli (NA) (tel. 081/7355474), ovvero consultare, a puro titolo
informativo, i siti web «www.aeronautica.difesa.it» e
«www.persomil.difesa.it».
Articolo 6.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti rientrati nel numero dei posti di cui al
precedente art. 5, comma 7, saranno convocati presso il Centro
Aeromedico per la Selezione psicofisiologica dell'Istituto Medico
Legale di Roma, ubicato nell'aeroporto di Guidonia (RM) per essere
sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b), all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente per l'accesso ai ruoli/specialita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno indicato
nella lettera o telegramma di convocazione saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso, salvo gravi impedimenti che,
documentati entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax
all'Accademia aeronautica (numero 081/7355083), saranno valutati ai
fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data
diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
3. I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della
presentazione al Centro Aeromedico per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari i seguenti documenti:
- certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato da
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata attestante la recente effettuazione (non oltre tre
mesi) dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e C, sia
antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detta
documentazione determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
- certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita'
ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il
nuoto in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il
documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al
1 settembre 2006 ovvero dovra' essere valido almeno fino al
30 settembre 2007. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
- esami radiografici del torace. Tali esami strumentali devono
essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i sei mesi precedenti la data
della visita medica. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
- referto, in originale o in copia conforme, attestante
l'esito del test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni dalla
data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato
(solo se di sesso femminile). La mancata presentazione di detta
documentazione determinera' la non ammissione della concorrente agli
accertamenti sanitari;
- ecografia pelvica (solo se di sesso femminile). La mancata
presentazione di detta documentazione determinera' la non ammissione
della concorrente agli accertamenti sanitari;
- atto di assenso, in carta semplice, conforme all'Allegato
«E», che costituisce parte integrante del presente decreto,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro per gli accertamenti sanitari). La mancata presentazione di
detto documento determinera' la non ammissione del concorrente
minorenne agli accertamenti sanitari.
I concorrenti partecipanti per l'Arma aeronautica - ruolo
naviganti normale, dovranno consegnare, oltre alla documentazione
sopra indicata, anche i seguenti documenti:
- referto ed esame ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate entro i sei mesi precedenti la data della visita
medica. La mancata presentazione di detta documentazione determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
- esami radiografici della colonna in toto sotto carico con
reticolo e della colonna lombo sacrale in proiezione laterale e
relativi referti. Tali esami strumentali devono essere effettuati
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate entro i sei mesi precedenti la data della visita
medica. La mancata presentazione di detta documentazione determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
- tracciato elettroencefalografico, eseguito presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata, avente le seguenti caratteristiche:
velocita' di scorrimento 30 mm./sec.;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
prove di attivazione complete (S.L.I. iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali
(esterne-interne), trasversali (anteriori-posteriori).
La mancata presentazione di detta documentazione determinera' la
non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari.
4. I concorrenti presentatisi agli accertamenti sanitari saranno
invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione - secondo i modelli
di cui all'Allegato «B», che costituisce parte integrante del
presente decreto - di consenso informato al protocollo diagnostico in
uso presso il Centro Aeromedico ed al protocollo vaccinale previsto
per il personale militare dopo l'eventuale arruolamento.
5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che
durante la visita risultassero non in possesso anche di uno solo dei
requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal
concorso.
Nel gia' citato Allegato «B» al presente decreto e' riportato il
protocollo diagnostico che sara' praticato ad ogni concorrente.
6. Il Presidente della Commissione, seduta stante, comunichera' a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica»;
- «non idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica», con
indicazione del motivo;
- «non idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica per il
ruolo naviganti normale», con indicazione del motivo, ma «idoneo
all'ammissione all'Accademia aeronautica per il ruolo normale delle
armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico» (giudizio espresso soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano chiesto di partecipare a tutti i posti
previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)).
7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti per il ruolo
naviganti normale risultati affetti da imperfezioni ed infermita'
previste dalla vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi
di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e
successive modificazioni).
8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti per il ruolo
normale delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico e per il ruolo normale del Corpo di
Commissariato aeronautico risultati affetti da imperfezioni ed
infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inidoneita'
al servizio militare (direttive tecniche in data 5 dicembre 2005
della Direzione generale della Sanita' militare del Ministero della
difesa).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata all'Accademia aeronautica - Ufficio
Concorsi - Via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA),
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione in originale rilasciata da struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata, relativamente a tutte le cause che
hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze
dovranno essere anticipate all'Accademia aeronautica a mezzo fax
(numero 081/7355083).
11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopra indicati.
12. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dall'Accademia aeronautica comunicazione telegrafica per
l'invio presso la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari
di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera c) ovvero di
ammissione con riserva alla prova scritta di italiano di cui al
successivo art. 7.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia
aeronautica comunichera' agli interessati che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane
confermato.
I concorrenti che saranno ammessi con riserva alla prova scritta
di italiano saranno inviati presso la Commissione per gli ulteriori
accertamenti sanitari successivamente alla predetta prova scritta,
sempreche' l'abbiano sostenuta.
13. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 10 in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso dalla Commissione di cui al successivo art. 10, comma 1,
lettera c), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti sanitari ovvero, solo qualora
ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari
disposti.
14. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 10 espresso dalla predetta Commissione e'
definitivo e sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto,
i concorrenti giudicati «non idonei» anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
Articolo 7.
Prova scritta di composizione italiana
1. La prova scritta di composizione italiana, le cui modalita'
sono indicate nel gia' citato Allegato «C» al presente decreto,
consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura
generale formulati dalla Commissione di cui al successivo art. 10,
comma 1, lettera d).
Essa tendera' a verificare il grado di padronanza della
composizione italiana scritta da parte del concorrente, la sua
maturita' di pensiero, l'attitudine al ragionamento e la capacita' di
esprimere le sue idee in maniera semplice, concreta, corretta e
chiara.
2. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti sanitari
dalle Commissioni di cui al successivo art. 10, comma 1, lettere b) e
c), dovranno presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna
comunicazione al riguardo.
I concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 10, che non
siano stati, invece, ancora inviati presso la Commissione di cui al
successivo art. 10, comma 1, lettera c), dovranno presentarsi a
sostenere detta prova solo se avranno ricevuto specifica
comunicazione al riguardo. Tali concorrenti, in tal caso, sosterranno
con riserva detta prova.
3. La prova avra' luogo presso l'Accademia aeronautica - via San
Gennaro Agnano n. 30 - Pozzuoli il giorno 8 maggio 2007, con inizio
non prima delle ore 10:00 dell'orario ufficiale.
I concorrenti dovranno affluire nelle aule d'esame entro le ore
09:00.
Essi dovranno essere muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile di colore nero o blu e di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
I concorrenti assenti all'inizio della prova saranno senz'altro
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. Eventuale variazione della data di svolgimento di detta prova
sara' resa nota mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - del 27 aprile 2007, che avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale del 27 aprile 2007 tale pubblicazione
potra' essere rinviata ad una data successiva.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Pertanto, durante la prova scritta non sara' permesso ai
concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di
sorveglianza e con i membri della Commissione. Durante la prova
scritta sara' vietato introdurre nell'aula d'esame, detenere od
utilizzare telefoni cellulari od altri apparati di comunicazione.
L'elaborato dovra' essere scritto esclusivamente, a pena di
nullita', su carta recante il timbro d'Ufficio dell'Accademia
aeronautica e la firma di un Componente della Commissione, dalla
stessa appositamente predesignato.
I concorrenti non potranno portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, comprese le cosiddette «agende
elettroniche». Potranno consultare soltanto il vocabolario della
lingua italiana ed il dizionario dei sinonimi e contrari messi a
disposizione dalla Commissione.
Il concorrente che contravvenga a dette disposizioni o comunque
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema sara'
escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu'
concorrenti abbiano copiato in tutto o in parte, anche tra loro,
l'esclusione sara' disposta nei confronti di tutti i concorrenti
coinvolti.
La Commissione ed il personale di sorveglianza cureranno
l'osservanza delle disposizioni stesse ed avranno facolta' di
adottare i provvedimenti necessari.
A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti dovranno
trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione all'atto della
prova non precludera' che l'esclusione possa essere disposta in sede
di valutazione della prova medesima.
6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30i. Tale punteggio
sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 11.
7. L'esito della prova sara' comunicato dall'Accademia
aeronautica, mediante lettera raccomandata o telegramma, ai soli
concorrenti risultati idonei.
8. I concorrenti giudicati non idonei non riceveranno alcuna
comunicazione dell'esito di detta prova.
Essi, comunque, potranno richiedere, non prima del 20 giugno
2007, notizie circa l'esito della stessa all'Accademia aeronautica -
Ufficio Concorsi (tel. 081/7355474) ovvero consultare, a puro titolo
informativo, i siti web «www.aeronautica.difesa.it» e
«www.persomil.difesa.it».
Articolo 8.
Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale
1. L'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e
comportamentale dei concorrenti risultati idonei alla prova scritta
di composizione italiana sara' accertata dalla Commissione di cui al
successivo art. 10, comma 1, lettera d), durante un periodo di
tirocinio di durata, di massima, non superiore a dieci giorni
calendariali, che verra' svolto presso l'Accademia aeronautica.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel giorno
indicati nella lettera o telegramma di convocazione. La mancata
presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.
2. All'atto della presentazione al tirocinio, o durante il
tirocinio stesso, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti
dubbi sulla persistenza della idoneita' psico-fisica precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta'
dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della Commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del
presente decreto per un supplemento di indagini e conseguente
espressione di parere medico-legale circa la persistenza o meno
dell'idoneita' medesima.
Qualora il concorrente fosse riconosciuto affetto da patologie
acute che comportino solo una temporanea inidoneita', con previsione
di completo recupero dell'idoneita' psico-fisica dopo un periodo di
convalescenza, e' facolta' dell'Accademia aeronautica riconvocarlo ad
uno dei tirocini successivi, improrogabilmente entro l'inizio
dell'ultimo tirocinio riservato al ruolo per il quale sta
partecipando.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
- dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
- effettueranno un programma di attivita', di cui al gia'
citato Allegato «C», inteso a verificare il possesso delle doti di
carattere e delle qualita' richieste dall'articolo 1 del Regio
Decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, per la futura nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.
In particolare, essi saranno sottoposti a specifici accertamenti
intesi a valutare nel concorrente il possesso delle seguenti
qualita':
inclinazione ed adattabilita' alla vita militare in termini
di motivazione, senso della disciplina e capacita' d'integrazione;
fluidita' d'espressione, rapidita' ed efficacia dei processi
cognitivi;
efficienza fisica in ambito sportivo compatibile con le
attivita' formative ed il futuro profilo d'impiego;
attitudine per le attivita' previste per l'impiego quale
Ufficiale dell'Aeronautica militare relativamente alle specialita' a
concorso, predisposizione allo studio ed all'aggiornamento
professionale;
- frequenteranno alcune lezioni di matematica;
- fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione e
riceveranno, inoltre, in uso, un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
4. L'Accademia aeronautica indichera' nella convocazione la
quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con
se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
5. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate di cui al gia' citato Allegato «C» al presente decreto.
6. Saranno giudicati non idonei ed esclusi dalla prosecuzione
delle prove concorsuali coloro che:
- non otterranno il punteggio minimo indicato nel citato
Allegato «C»:
per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo;
per le prove di efficienza intellettiva;
- non otterranno il punteggio minimo indicato nel piu' volte
citato Allegato «C» ottenuto:
dalla somma dei punteggi dei giudizi psicoattitudinale e
comportamentale;
dalla somma dei punteggi delle prove di efficienza fisica,
delle prove di efficienza intellettiva e dei giudizi
psicoattitudinali e comportamentali;
- rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
- non supereranno con esito favorevole le prove sportive
obbligatorie indicate nel predetto Allegato «C».
Parimenti, saranno esclusi i concorrenti per i quali, durante il
tirocinio, venisse accertata la positivita' agli accertamenti
diagnostici, effettuati presso una struttura sanitaria, per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
Il giudizio di non idoneita' e' definitivo.
7. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla Commissione
di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera d). Il giudizio di
idoneita' o di non idoneita', unitamente ai risultati conseguiti in
ogni singola prova che avra' determinato il giudizio stesso, sara'
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
8. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova
orale di matematica, che si terra' a partire dal giorno successivo a
quello di fine tirocinio.
Articolo 9.
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
1. La prova orale di matematica, che avra' luogo presso
l'Accademia aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato
Allegato «C» al presente decreto.
La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione non inferiore a 21/30i. Tale punteggio sara'
utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
articolo 11.
L'esito della prova sara' comunicato al termine della stessa a
tutti i partecipanti.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di matematica, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla,
saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica,
sempreche' ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, sosterranno la prova facoltativa di lingua straniera
(non piu' di due scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) di
cui al gia' citato Allegato «C» al presente decreto.
La prova orale facoltativa di lingua straniera consistera' in una
conversazione nella lingua prescelta ed in una traduzione, a prima
vista, di un brano scelto dall'esaminatore, diretto ad accertare la
buona conoscenza della lingua stessa.
I concorrenti che non intendessero piu' sostenere detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
Al termine della prova sara' assegnata, per ciascuna lingua
prescelta, una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio, utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo articolo 11:
da 0/30i a 20,999/30i = pp. 0,00;
da 21/30i a 23,999/30i = pp. 0,50;
da 24/30i a 26,999/30i = pp. 0,75;
da 27/30i a 30/30i = pp. 1,00.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la
Commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di quello relativo
alla prova orale di lingua straniera eventualmente sostenuta. Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede degli esami.
Articolo 10.
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la Commissione per la prova di preselezione;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la Commissione per la prova scritta di italiano, per il
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova orale e
per la formazione delle graduatorie generali di merito e per
l'assegnazione ai ruoli.
2. La Commissione per la prova di preselezione di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
- un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore
a colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri;
- un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta Commissione per la somministrazione della prova si avvarra'
del supporto del Centro di Selezione dell'Aeronautica militare.
3. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
- un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
- un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti
esterni facenti parte di detta Commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti
sanitari di cui al precedente comma 3.
5. La Commissione per la prova scritta di Italiano, per il
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova orale e
per la formazione delle graduatorie generali di merito e per
l'assegnazione ai ruoli, di cui al precedente comma 1, lettera d)
sara' composta da:
- Comandante dell'Accademia aeronautica, ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea, Presidente;
- due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, Membri;
- quattro ufficiali superiori in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili, o funzionari
delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti
della materia, Membri aggiunti per la prova scritta di composizione
italiana;
- due ufficiali superiori - uno dell'Arma aeronautica, laureato
in psicologia e abilitato all'esercizio della professione di
psicologo o, in caso di indisponibilita' di tale figura
professionale, un Ufficiale dell'Arma aeronautica qualificato per le
«selezioni speciali», capo gruppo psicoattitudinale ed uno del ruolo
naviganti normale dell'Arma aeronautica, capo gruppo osservazione
comportamentale, Membri aggiunti per il tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale;
- dodici ufficiali superiori dell'Aeronautica militare in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero
docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o
estranei alle medesime, esperti della materia, Membri aggiunti per la
prova orale di matematica;
- uno o piu' ufficiali superiori in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili, o funzionari
delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti
della materia, che potranno essere diversi in funzione della lingua
straniera prescelta dai concorrenti, Membri aggiunti per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
ed un insegnante di educazione fisica, Membri aggiunti per le prove
di efficienza fisica in ambito sportivo;
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente dell'Aeronautica militare, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
«C», posizione non inferiore a «C/2», Segretario senza diritto di
voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto o esprimeranno giudizi
per le sole prove/materie per le quali sono aggregati.
Detta Commissione potra' avvalersi del supporto di personale
convenzionato, laureato in psicologia ed iscritto all'albo
professionale, nonche' di ufficiali qualificati Perito Selettore e di
sottufficiali qualificati Aiuto Perito Selettore dell'Aeronautica
militare, di ufficiali ed aspiranti ufficiali addetti
all'inquadramento dei concorrenti e di istruttori sportivi per
l'espletamento delle prove di efficienza fisica in ambito sportivo.
Articolo 11.
Graduatorie di merito e assegnazione ai ruoli
1. La Commissione di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera
d), formera' la graduatoria di merito dei concorrenti per il ruolo
naviganti normale dell'Arma aeronautica specialita' piloti che,
giudicati idonei agli accertamenti sanitari ed a quelli
psicoattitudinali e comportamentali, avranno superato le prove
d'esame di cui ai precedenti articoli 7 e 9.
2. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari, sempreche' non
siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1,
comma 10, del presente decreto - i concorrenti utilmente collocati
nella predetta graduatoria di merito, secondo quanto stabilito
nell'articolo 1 del presente decreto.
3. Al termine dell'attivita' di volo di cui al successivo art. 16
ed entro e non oltre la data di inizio del corso regolare prevista
dal piano di studi, la Commissione di cui al precedente art. 10,
comma 1, lettera d), formera' una graduatoria di merito provvisoria
in cui saranno iscritti tutti i concorrenti per il ruolo normale
delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del
genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico che, giudicati idonei agli accertamenti sanitari ed a
quelli psicoattitudinali e comportamentali, avranno superato le prove
d'esame di cui ai precedenti articoli 7 e 9.
Tale graduatoria comprendera':
- i concorrenti gia' vincitori per il ruolo normale naviganti
dell'Arma aeronautica di cui al precedente comma 1 che, essendo stati
ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio
siano stati dimessi d'autorita' dal corso di pilotaggio di cui al
successivo art. 16 e che abbiano chiesto nella domanda di
partecipazione di concorrere anche per ruoli di cui all'articolo 1
comma 1, lettera b);
- i concorrenti gia' vincitori che si siano trovati nelle
condizioni indicate al citato art. 16, comma 6.
I concorrenti per il ruolo naviganti che abbiano conseguito il
brevetto di pilota di cui al successivo art. 16 e che non si siano
trovati nelle condizioni di cui al gia' citato art. 16, comma 6, non
saranno iscritti nella predetta graduatoria di merito provvisoria.
4. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto i concorrenti
utilmente collocati nella graduatoria di merito provvisoria di cui al
precedente comma 2, secondo quanto stabilito nell'articolo 1 del
presente decreto.
Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi
regolari i predetti vincitori e assegnati ai ruoli di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b) sulla base della posizione
occupata da ciascuno nella citata graduatoria provvisoria e
dell'ordine di preferita assegnazione espresso nella domanda di
partecipazione al concorso.
5. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificassero entro il settimo giorno dalla data di convocazione in
Accademia dei vincitori di cui al precedente comma 4, l'Accademia
aeronautica ha la facolta' di ripianare le vacanze. Allo spirare del
termine predetto la Commissione di cui al precedente art. 10, comma
1, lettera d), formera' le graduatorie definitive di ammissione ai
corsi e, per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
provvedera' altresi' all'assegnazione definitiva ai ruoli. Tale
assegnazione definitiva potra' comportare anche modificazioni della
precedente assegnazione provvisoria.
6. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante
dalla media dei voti conseguiti da ciascun concorrente nella prova
scritta ed in quella orale di matematica, con l'aggiunta
dell'eventuale punteggio incrementale, calcolato, come indicato al
precedente art. 9, comma 3, in relazione al voto riportato nella
prova orale facoltativa di lingua straniera.
7. Le graduatorie di merito e di assegnazione ai ruoli saranno
approvate con decreto dirigenziale.
A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso
dei titoli indicati nel gia' citato Allegato «D» al presente decreto,
sempreche' dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
8. Stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi
regolari formate dalla Commissione e la definitivita' dell'ammissione
ai corsi, non sara' consentito il transito di un allievo ad un corso
diverso da quello per il quale e' stato ammesso a frequentare.
9. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tali
pubblicazioni sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I risultati saranno inoltre
pubblicati, a puro titolo informativo, nei siti web
«www.persomil.difesa.it.» e «www.aeronautica.difesa.it
>
Articolo 12.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'Accademia aeronautica provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente art. 2, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per
l'arruolamento nell'Aeronautica militare, per gli iscritti nelle
liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti
d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi sono tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta
dell'Accademia aeronautica, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
- il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
- la non iscrizione per l'anno accademico 2007/2008 presso alcuna
Universita'.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
Articolo 13.
Istruttoria delle domande dei concorrenti militari in servizio e
allievi delle scuole militari
1. I Comandi interessati dovranno provvedere a:
a. ricevere la domanda in duplice copia;
b. confermare la data di presentazione della domanda, apponendo
data e numero di protocollo nell'apposito spazio su entrambe le
copie;
c. trasmettere una copia della domanda all'Accademia aeronautica
- Ufficio Concorsi viaSan Gennaro Agnano n. 30 80078 Pozzuoli (NA)
entro tre giorni dalla presentazione della stessa.
d. custodire l'altra copia della domanda;
e. trasmettere, a mezzo fax, all'Accademia aeronautica - Ufficio
Concorsi (tel. 081/7355083) entro il giorno successivo alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande l'elenco
nominativo dei militari che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso;
f. informare tempestivamente l'Accademia aeronautica - Ufficio
Concorsi, di ogni variazione successiva riguardante la posizione del
concorrente (promozioni, trasferimenti, collocamento in congedo,
cambio di recapito, invio alla frequenza di corsi, provvedimenti
medico-legali, infrazioni di natura penale e disciplinare etc.), fino
all'eventuale incorporazione in Accademia.
2. I competenti Comandi della 1ª, della 3ª Regione Aerea ed il
Comando Aeronautica militare di Roma, ricevuta la copia della domanda
di partecipazione al concorso degli ufficiali, dei sottufficiali e
dei volontari dell'Aeronautica militare in congedo a loro in forza,
comunicheranno tempestivamente all'Accademia aeronautica - Ufficio
Concorsi ogni notizia in loro possesso riguardante la situazione
penale e disciplinare dei medesimi ed ogni variazione che si dovesse
verificare sino all'eventuale loro incorporazione in Accademia.
Articolo 14.
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'articolo 4 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente
art. 4 del presente decreto nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed
accertamenti e per il rientro alla sede di servizio. Essi fruiranno
di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione durante gli
accertamenti sanitari e per il periodo di svolgimento del tirocinio.
Articolo 15.
Vincoli di servizio Disposizioni varie
1. L'Accademia aeronautica, con lettera raccomandata o
telegramma, invitera' i concorrenti utilmente collocati nelle
graduatorie di merito a presentarsi presso l'Accademia per la
frequenza dei corsi - con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per l'ammissione - subordinatamente:
- all'autorizzazione ad effettuare assunzioni, eventualmente
prescritta dalla normativa vigente;
- al rilascio, quando prescritto, del «Nulla Osta» da parte della
Forza armata/Corpo armato interessato.
I concorrenti convocati dovranno inviare, a stretto giro di
posta, un telegramma di accettazione o non accettazione
all'ammissione alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia
aeronautica.
2. Coloro che non dovessero presentarsi alla data indicata nella
predetta comunicazione, sebbene abbiano precedentemente dichiarato di
accettare l'ammissione, saranno considerati rinunciatari e non
saranno ammessi in Accademia. In tal caso l'Accademia aeronautica
provvedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad
altrettanti concorrenti secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie.
3. All'atto della presentazione in Accademia i vincitori,
acquisita la qualifica di allievi, dovranno presentare:
- un certificato anamnestico vaccinale, rilasciato da una
struttura sanitaria pubblica, attestante le vaccinazioni
precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive);
- certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
- ortopantomografia di recente effettuazione;
- copia dei certificati, consegnati all'atto degli accertamenti
sanitari, relativi:
a tutti i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia
anticorpali;
all'idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera e per il nuoto.
Gli stessi dovranno, inoltre, sottoscrivere un atto di
arruolamento volontario con ferma di tre anni. Coloro che non
sottoscriveranno tale atto saranno considerati rinunciatari e
allontanati dall'Istituto. Anche in tal caso l'Accademia aeronautica
procedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti
concorrenti, secondo quanto indicato al precedente comma 2.
Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi regolari, dovranno
sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti
dell'obbligo di rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle
norme vigenti, relativamente all'Arma o Corpo di appartenenza, con
decorrenza dalla data di ammissione al terzo anno di corso.
4. Gli ammessi ai corsi potranno essere dimessi dall'Accademia
aeronautica:
a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se
minorenni);
b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine professionale (in genere o di volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente.
Gli allievi di sesso maschile, qualora dimessi prima dell'inizio
della prima sessione di esami saranno prosciolti dalla ferma
volontariamente contratta e restituiti ai Distretti militari o alle
Capitanerie di porto di appartenenza.
Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali, dei
sottufficiali e della truppa in s.p. delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato saranno inviati in licenza speciale in attesa
delle decisioni della Direzione generale per il personale militare in
merito al reintegro nel grado posseduto all'atto dell'ammissione in
Accademia ed all'eventuale riammissione in servizio.
Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali e dei
volontari di truppa in ferma, qualora nel frattempo non abbiano
completato gli obblighi di ferma (considerando anche il periodo
trascorso in Accademia), saranno rinviati agli Enti di provenienza
con il grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia ed in
attesa di eventuale reimpiego da parte delle Autorita' competenti.
Articolo 16.
Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
1. I vincitori per il ruolo naviganti normale, convocati in
Accademia aeronautica ed acquisita la qualifica di allievi, saranno
sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo per il
conseguimento del brevetto di pilota.
Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi per il
ruolo naviganti normale, sara' effettuato presso la Scuola di Volo
dell'Aeronautica militare all'uopo designata, mediante un ciclo di
lezioni e di esercitazioni di volo.
2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio saranno dimessi d'autorita' dall'Accademia
aeronautica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 15, comma 4.
I predetti allievi, dimessi d'autorita' dal corso di pilotaggio,
ove avessero chiesto di partecipare anche per altri ruoli, saranno
iscritti nella graduatoria di merito provvisoria di cui all'articolo
11, comma 3 e, se vincitori, saranno ammessi alla frequenza del
relativo corso.
3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo
l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma 1 ed in
attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia
aeronautica potra' convocare, oltre ai 45 (quarantacinque) vincitori
del concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente art. 1
per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - specialita'
«piloti», ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria di merito fino ad un massimo di 6 (sei) unita'.
All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori
concorrenti convocati assumeranno una ferma volontaria di mesi 4
(quattro), saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo
e, qualora conseguano il brevetto di pilota di aeroplano, saranno
dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare in
numero pari a quello resosi disponibile per effetto di rinunce, di
dimissioni volontarie o d'autorita' dei vincitori. In tal caso la
ferma volontaria di mesi quattro sara' commutata nella ferma
triennale di cui al precedente art. 15, comma 3.
4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla
convocazione in Accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso. Parimenti l'Accademia potra' convocare
ulteriori concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in
sostituzione di quelli che, entro 3 (tre) giorni dalla data di
presentazione in Accademia, dovessero dimettersi volontariamente.
5. L'ammissione al corso regolare sara' disposta, al termine
dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di
cui al precedente art. 11, solo per coloro che avranno frequentato
con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo,
conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei
limiti dei posti messi a concorso.
I concorrenti di cui ai precedenti commi 1 e 3, partecipanti
anche per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), qualora
non abbiano completato l'attivita' di volo entro la settimana
antecedente la data di inizio del corso regolare prevista dal piano
di studi ovvero al momento della redazione della graduatoria di
merito provvisoria di cui all'articolo 11, comma 4, saranno iscritti
nella graduatoria provvisoria per i posti di cui al succitato art. 1,
comma 1, lettera b).
I predetti concorrenti che risulteranno utilmente collocati nella
citata graduatoria provvisoria di merito secondo quanto stabilito
nell'articolo 1 del presente decreto dovranno redigere apposita
dichiarazione per:
- essere ammessi alla frequenza del corso per i posti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo quanto stabilito nel
precitato art. 11, comma 5, e rinunciare definitivamente al corso di
pilotaggio di cui al presente articolo;
- proseguire l'iter previsto per il conseguimento del brevetto di
pilota di cui al presente articolo, rinunciando definitivamente
all'ammissione in Accademia per i posti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b). Nel caso in cui questi ultimi concorrenti dovessero
essere successivamente ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio saranno dimessi d'autorita' dall'Accademia
aeronautica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 15, comma 4 e non potranno, in alcun modo, essere
ammessi ai corsi per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b).
6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, pur avendo
conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di
volo dell'Aeronautica militare, non rientreranno nei posti
disponibili saranno prosciolti dalla ferma volontaria di mesi quattro
e restituiti, se di sesso maschile, ai Distretti militari o alle
Capitanerie di porto, secondo quanto previsto dal precedente art. 15,
comma 4 ovvero ammessi alla frequenza del relativo corso se risultati
vincitori secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 2.
7. I concorrenti che, avendo partecipato al concorso per
l'ammissione alla 1ª classe del corso regolare per il ruolo naviganti
normale, specialita' «piloti», dell'Accademia aeronautica anno
accademico 2006/2007, indetto con decreto dirigenziale 2 dicembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 97 del
9 dicembre 2005, si siano trovati nelle condizioni di cui
all'articolo 16, comma 6, del predetto decreto dirigenziale
2 dicembre 2005 non saranno sottoposti all'accertamento
dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 7, qualora vincitori,
saranno convocati in Accademia aeronautica in date successive in
relazione all'inizio delle lezioni della 1ª classe del corso
regolare.
9. Ove l'accertamento di cui al precedente comma 1, per cause di
forza maggiore, non possa essere effettuato ovvero completato entro
il termine indicato nell'articolo 11 del presente decreto, lo stesso
potra' essere svolto nelle date che l'Amministrazione riterra' piu'
opportune. I concorrenti per il ruolo naviganti saranno ammessi con
riserva, ai sensi di quanto indicato nel gia' citato comma 1, alla
frequenza del relativo corso regolare.
Articolo 17.
Trattamento economico degli allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal
ruolo degli ufficiali di complemento, dai ruoli degli ufficiali in
ferma prefissata, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti
ovvero dalla categoria dei volontari di truppa, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di
disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di
personale sono corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Articolo 18.
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
- dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se
ufficiali;
- dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se
sottufficiali;
- dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, se volontari in servizio permanente;
- dell'articolo 39, comma 15 bis, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma.
2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica.
Allo scopo, l'Accademia aeronautica, al termine della fase di
accertamento dell'attitudine al volo, di cui al precedente art. 16,
fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il
personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle
armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi
provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in
servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a sottotenente
in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel
ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara'
computato nell'anzianita' di grado.
Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in
servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno
reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti
ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi
di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in
qualita' di allievo.
3. All'atto della ricezione della comunicazione di ammissione
alla frequenza dei corsi i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo dovranno informare i Comandi di Reparto/Ente
di appartenenza, i quali, presa visione della comunicazione
indirizzata al vincitore di concorso a cura dell'Accademia
aeronautica, richiederanno al militare il rilascio di una
dichiarazione di accettazione o rinuncia alla frequenza dei corsi in
qualita' di allievo presso l'Accademia aeronautica. In caso di
accettazione terranno presenti le seguenti disposizioni:
a) la data del trasferimento, da iscriversi sui documenti
matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione all'Accademia
aeronautica;
b) i documenti matricolari, ove non siano in buono stato,
dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole;
c) tutti i documenti personali degli ammessi dovranno essere
inviati entro 15 giorni al Comando dell'Accademia aeronautica, in
completo ordine ed aggiornati di ogni variazione, comprese quelle
relative all'ammissione, nonche' quelle inerenti al trattamento
economico.
Articolo 19.
Esclusioni
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi
concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia aeronautica, nonche'
escludere il medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il
difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.
Articolo 20.
Nomina ad aspirante ufficiale e a sottotenente in servizio permanente
1. Al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sara'
conferita la qualifica di «Aspirante ufficiale» e, al superamento del
terzo anno, la nomina a sottotenente in servizio permanente. La
nomina a sottotenente in servizio permanente decorrera', ai soli fini
giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di «Aspirante
ufficiale».
Articolo 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso l'Accademia aeronautica - Ufficio Concorsi
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante dell'Accademia aeronautica.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 14 dicembre 2006
f.to Generale di Corpo d'Armata
Rocco PANUNZI
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