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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della Marina - Anno 2001

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 21/11/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E10907
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
VISTA la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
 
VISTO il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente
l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di
commissariato militare marittimo e successive modificazioni;
 
VISTO il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le
norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie
di porto e successive modificazioni;
 
VISTA la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
 
VISTA la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
 
VISTA la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione
e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
 
VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
 
VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1987, concernente le materie
che formano oggetto delle due prove scritte negli esami di concorso
per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente
effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato militare
marittimo;
 
VISTA la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
 
VISTA la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
 
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme
in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;
 
VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'
Amministrazione della difesa;
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
 
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
 
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
 
VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
 
VISTO il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali della Marina, emanato
in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
 
VISTA la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile
la quale prevede all'articolo 1, comma 6, che con decreto
ministeriale venga fissata annualmente l'aliquota massima di
personale femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei
Corpi della Marina;
 
VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
Armate e del Corpo della guardia di finanza;
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per la nomina ad ufficiale della Marina;
 
VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20
ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
 
VISTA la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000;
 
VISTA la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione Generale
della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
 
TENUTO CONTO che non e' stato ancora emanato per l'anno 2001 il
decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 6, della
sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente l'aliquota
massima di personale femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli
normali dei Corpi della Marina, per cui sussistendo la necessita' di
indire, frattanto, concorsi per assicurare l'alimentazione dei ruoli
normali di detti Corpi occorrera' emanare successive disposizioni
integrative del presente decreto, per indicare, tra l'altro, il
numero massimo di personale femminile, calcolato in base alla
predetta aliquota, che potra' essere immesso nel 2001 nei ruoli
medesimi;
 
CONSIDERATO che, il calendario delle varie fasi delle procedure
concorsuali di cui al presente decreto e' fissato per assicurare che
i corsi applicarvi dei ruoli normali dei Corpi della Marina che i
vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare abbiano inizio, per
esigenze didattiche ed addestrative, nel mese di settembre del 2001,
per cui l'emanazione del gia' citato decreto ministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n.
380, non potra' determinare in nessun caso un rinvio delle date di
svolgimento delle predette fasi;
 
RAVVISATA l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 11
del sopracitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, una prova di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre
che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle
domande presentate in uno o piu' dei concorsi indetti con il presente
decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione
della Forza armata;
 
RITENUTO che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a
otto volte quello dei posti previsti in ciascun concorso offra
adeguata garanzia di selezionai
 
CONSIDERATO che, nel rispetto dell'aliquota massima di concorrenti
di sesso femminile da immettere nei ruoli normali dei Corpi deva
Marina, da definire per l'anno 2001 nel gia' citato decreto
ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 20
ottobre 1999, n. 380, e' opportuno prevedere che, qualora abbia luogo
la prova di preselezione, tra i concorrenti da ammettere alle prove
scritte di ciascun concorso nel numero sopraindicato quelli di sesso
femminile non superino detta aliquota massima;
 
DECRETA
 
Articolo 1.
(Posti a concorso)
 
1. Sono indetti per l'anno 2001 i sottonotati concorsi per titoli ed
esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente effettivo
del ruolo normale della Marina militare:
 
a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 10 (dieci)
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo di
commissariato della Marina, con riserva di 2 (due) posti a favore
degli ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla
ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre -
1980, n. 574, citata nelle premesse;
b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 27 (ventisette)
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, con riserva di 5 (cinque) posti a favore
degli ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla
ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre
1980, n. 574, citata nelle premesse;
c) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 9 (nove)
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario
della Marina, con riserva di 2 (due) posti a favore degli
ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla
ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre
1980, n. 574, citata nelle premesse;
d) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre)
sottotenenti di vascello nel ruolo nominale dei Corpi tecnici (di
cui 2 (due) del genio navale e 1 (uno) delle armi navali), con
riserva di 1 (uno) posto a favore degli ufficiali di complemento
della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, alla ferma biennale di cui
all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata
nelle premesse;
e) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre)
guardiamarina nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto;
 
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
 
Il numero massimo dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi di
cui al precedente comma l per i concorrenti di sesso femminile,
calcolato in base alla aliquota percentuale che sara' fissata per
ciascun Corpo dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 1,
comma 6, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380 sara'
indicato nelle disposizioni integrative del presente decreto che
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del
9 gennaio 2001. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
 
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 9 gennaio
2001 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
 
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il numero
dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del
ruolo normale del rispettivo Corpo.
 
4. I concorrenti risultati vincitori dei concorsi frequenteranno un
corso applicativo in Accademia navale con inizio nel mese di
settembre 2001. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento dei corsi saranno quelle stabilite dallo Stato Maggiore
della Marina.

                             Articolo 2.
(Devoluzione dei posti riservati)
 
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d) i posti riservati agli ufficiali vincolati
alla ferma biennale eventualmente non ricoperti per mancanza di
concorrenti idonei verranno devoluti agli altri concorrenti, secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Resta comunque fermo quanto
indicato per il personale femminile nel precedente articolo 1, comma
2.
 
2. Nel caso di mancata copertura dei posti a concorso indicati nel
precedente articolo 1, comma 1, lettera b) per insufficiente numero
di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il personale
militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della
Forza armata, di portare i posti rimasti non ricoperti in aumento a
quelli previsti nel concorso indicato al precedente articolo 1, comma
1, lettera e), e viceversa.

                             Articolo 3
(Requisiti di partecipazione)
 
1. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, indicato nel successivo articolo 4, comma 1, devono:
 
a) non aver superato il 32o anno di eta', se concorrenti di sesso
maschile ovvero il 35 anno di eta', se concorrenti di sesso
femminile);
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 
- per il concorso a sottotenente di vascello nel Corpo di
commissariato della Marina:
 
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze dell'amministrazione,
economia (qualsiasi indirizzo), scienze statistiche (qualsiasi
indirizzo), scienze e tecnologie alimentari, informatica, matematica,
scienza dei materiali, scienze ambientali, scienze biologiche,
scienze naturali, scienze internazionali e diplomatiche, scienze
economiche e marittime, scienze politiche, sociologia;
Per gli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato della
Marina che abbiano prestato, senza demerito, il servizio di prima
nomina ai fini della partecipazione al concorso sono validi tutti i
diplomi di laurea che ne hanno consentito l'arruolamento quali
ufficiali di complemento.
 
- per il concorso a sottotenente di vascello nel Corpo delle
capitanerie di porto:
 
diploma di laurea in giurisprudenza, economia (qualsiasi indirizzo),
scienze politiche, informatica, scienze biologiche, ingegneria
(qualsiasi indirizzo), discipline nautiche, scienze economiche e
marittime, scienze internazionali e diplomatiche, scienze geologiche;
 
Per gli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto
che abbiano prestato, senza demerito, il servizio di prima nomina ai
tini della partecipazione al concorso sono validi tutti i diplomi di
laurea che ne hanno consentito l'arruolamento quali ufficiali di
complemento.
 
- per il concorso a sottotenente di vascello del Corpo sanitario
della Marina:
diploma di laurea in medicina e chirurgia. I concorrenti dovranno
inoltre essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione;
- per il concorso a sottotenente di vascello dei Corpi tecnici (genio
navale ed armi navali della Marina):
diploma di laurea in ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria
per l'ambiente ed il territorio;
 
- per il concorso a guardiamarina del Corpo delle capitanerie di
porto: patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.
Saranno ritenuti validi anche eventuali diplomi di laurea dichiarati
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici equipollenti a
quelli suindicati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare
alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di
equipollenza al titolo di studio prescritto dal presente decreto.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito
all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al
riconoscimento, da parte del Ministero dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, della equipollenza del titolo
stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto
in Italia;
 
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere stati
dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
 
- non essere stati riformati alla visita di leva o successivamente ad
essa;
- non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi
a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.
230.
 
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con
il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai corsi applicarvi
e' subordinata al possesso della idoneita' psico-fisica ed
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con
le modalita' prescritte dai successivi articoli 8 e 9.
 
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la nomina ad ufficiale in servizio
permanente e l'ammissione al corso applicativo sono inoltre
subordinate all'accertamento, anche postumo, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.

                             Articolo 4.
(Domande di partecipazione)
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
 
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato, per
ciascun concorso, rispettivamente, negli allegati "A", "B", "C",
"D" ed "E", che costituiscono parte integrante del presente
decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda
determinera' il non accoglimento della medesima:
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero
della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione -
Casella Postale 353 - 00187 Roma, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
 
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con
le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente di
appartenenza.
 
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari entro il termine
sopraindicato.
 
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dovra' dichiarare:
 
- i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e
il numero di codice fiscale;
- il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza (solo i concorrenti di sesso maschile);
- il concorso per il quale intende partecipare.
 
Il concorrente in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di
uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1 dovra' presentare
distinte domande.
 
- il possesso della cittadinanza italiana.
 
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
 
- il proprio stato civile;
- la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 686 del codice di
procedura penale. In caso contrario, dovra' indicare le condanne e
le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale
pende un eventuale procedimento penale.
 
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto -1a
Divisione reclutamento ufficiali -1a Sezione - Casella Postale 353 -
00187 Roma qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
 
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se concorrerete
di sesso maschile (specificando l'eventuale posizione, se ufficiale
vincolato alla ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, con l'esatta indicazione della data di
decorrenza della ferma);
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere
stato dimesso d'autorita', per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
- il diploma di laurea posseduto, l'Universita' presso la quale e'
stato conseguito, data di conseguimento e voto (solo per i
concorrenti partecipanti ai concorsi per i quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea);
- l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,
l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa
data (solo per i concorrenti per il Corpo sanitario della Marina);
- il possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano
di macchina (solo per i concorrenti partecipanti al concorso per
guardiamarina nel Corpo delle capitanerie di porto);
- la materia (diritto della navigazione - parte marittima o
matematica) nella quale intenda sostenere la seconda prova scritta
(solo per i concorrenti partecipano al concorso per sottotenenti di
vascello nel Corpo delle capitanerie di porto). La omessa
indicazione determinera' la non ammissione al concorso:
- il gruppo di materie (giuridiche o scientifiche) nel quale intenda
sostenere la prova orale (solo per i concorrenti partecipanti al
concorso per sottotenenti di vascello nel Corpo delle capitanerie
di porto). La omessa indicazione determinera' la non ammissione al
concorso:
- a quale dei Corpi tecnici (genio navale o armi navali) gradisca
essere assegnato (solo per i concorrenti partecipano al concorso
per sottotenenti di vascello nei Corpi tecnici).
- le lingue straniere - non piu' di due scelte fra inglese, francese,
tedesco o spagnolo - nelle quali intenda sostenere la prova
facoltativa di lingua straniera;
- il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga utile/i
ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo articolo
12. Le pubblicazioni scientifiche dovranno essere necessariamente
allegate alla domanda;
- il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato "M", che costituisce parte integrante del presente
decreto;
- l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio
(solo per i cittadini italiani residenti all'estero);
- il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e
del numero telefonico.
 
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1^ Sezione -
Casella Postale 353 - 00187 Roma ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento
del concorso. La segnalazione potra' essere anticipata via fax (n.
06/4827347).
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
- di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 16;
- di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque
sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
 
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui ai gia' citati allegati "A", "B", "C", "D",
ed "E" al presente decreto.

                             Articolo 5.
(Svolgimento dei concorsi)
 
1. Lo svolgimento di ciascun concorso prevede:
 
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) accertamenti sanitari;
d) prove attitudinali;
e) una prova orale;
f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
 
2. I concorrenti che, possedendo i requisiti prescritti,
partecipassero a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1 del presente decreto, saranno sottoposti una volta sola
alla prova di preselezione, agli accertamenti sanitari ed alle prove
attitudinali, mentre dovranno sostenere distinte prove d'esame
scritte ed orali.
 
3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.

                             Articolo 6.
(Prova di preselezione)
 
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
dal presente decreto cui abbiano chiesto di essere ammessi - ad una
prova di preselezione, che avra' luogo presso il Centro di Selezione
della Marina militare di Ancona - Via delle Palombare n. 1.
 
2. Il diario di svolgimento della prova di preselezione sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale del 9 gennaio
2001. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale -
4^ serie speciale - del 9 gennaio 2001 tale pubblicazione potra'
essere rinviata ad una data successiva.
 
3. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non
opportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu' dei
concorsi indetti con il presente decreto, nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 1a serie speciale - del 9 gennaio 2001, ovvero in quella
alla quale la stessa avesse rinviato, verra' pubblicato il relativo
avviso. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
 
4. I concorrenti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
3, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad uno o piu' dei
concorsi indetti con il presente decreto e che non abbiano ricevuto
comunicazione di esclusione dovranno, senza attendere alcun avviso,
presentarsi, muniti della ricevuta della raccomandata di spedizione
della domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, presso il predetto Centro di Selezione della Marina di
Ancona, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nell'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra.
 
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso.
 
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
7. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
test costituiti da un congruo numero di domande a risposta multipla
che potranno anche avere diverso coefficiente di valutazione.
Pertanto prima dell'inizio della prova la Commissione di cui al
successivo articolo 13, comma 1, lettera a) rendera' note ai
concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova
medesima.
 
8. Al termine della prova di preselezione la Commissione, in base al
numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti e tenuto conto
del coefficiente previsto dal precedente comma 7, formera'
graduatorie provvisorie distinte per ciascun concorso, al solo scopo
di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte.
 
9. Per ciascun concorso saranno ammessi alle prove scritte di cui al
successivo articolo 7, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria
di cui al comma 8, un numero di concorrenti, tra i quali quelli di
sesso femminile in numero non superiore all'aliquota massima che
sara' fissata nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 1,
comma 6, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, come di seguito
specificato:
 
- 80 (ottanta) concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nel Corpo di commissariato della Marina;
- 216 (duecentosedici) concorrenti per il concorso per sottotenente
di vascello nel Corpo delle capitanerie di porto;
- 72 (settantadue) concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nel Corpo sanitario della Marina;
- 24 (ventiquattro) concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nei Corpi tecnici;
- 24 (ventiquattro) concorrenti per il concorso per guardiamarina nel
Corpo delle capitanerie di porto.
 
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che nella graduatoria di
ciascun concorso occupino la medesima posizione dell'ultimo ammesso.
 
10. I concorrenti di cui al precedente comma 9 riceveranno apposita
comunicazione scritta da parte della Direzione Generale per il
personale militare a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
 
L'elenco degli idonei alla prova di preselezione per ciascun concorso
sara' altresi' pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito
internet "www.persomil.difesa.it.".
 
11
. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili di cui al precedente comma 9 non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova.
 
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal 15º giorno successivo alla data di svolgimento
dell'ultimo turno di prova, al Ministero della difesa - Ufficio
Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre 123/A
- 00187 Roma. (tel. 06/47355941).
 
12. I verbali della prova di preselezione dovranno essere inviati, a
mezzo corriere, alla Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto -1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione - Via XX
Settembre 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione
delle prove di tutti i concorrenti.

                             Articolo 7.
(Prove scritte)
 
1. I concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 9, ovvero
quelli che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione
dovranno sostenere le prove scritte d'esame, non prima delle ore
08,30 dell'orario ufficiale, con le seguenti modalita':
 
a) concorso per la nomina di 10 sottotenenti di vascello nel Corpo di
commissariato della Marina: giorno 27 e 28 febbraio 2001 presso
l'Accademia navale - Viale Italia n. 1 - Livorno.
b) concorso per la nomina di 27 sottotenenti di vascello nel Corpo
delle capitanerie di porto: giorni 6 e 7 marzo 2001 presso
l'Accademia navale - Viale Italia n. 1 - Livorno.
c) concorso per la nomina di 9 sottotenenti di vascello nel Corpo
sanitario della Marina: giorni 6 e 7 marzo 2001 presso il Centro
di Selezione della Marina militare - Via delle Palombare no 1 -
Ancona.
d) concorso per la nomina di 3 sottotenenti di vascello nei Corpi
tecnici: giorni 27 e 28 febbraio 2001 presso l'Accademia navale -
Viale Italia n. 1 - Livorno.
e) concorso per la nomina di 3 guardiamarina nel Corpo delle
capitanerie di porto: giorni 27 e 28 febbraio 2001 presso
l'Accademia navale - Viale Italia n. 1 - Livorno.
 
Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 13 febbraio 2001, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 13 febbraio
2001 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
 
2. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) sono
riportate, rispettivamente, negli Allegati "F", "G", "H", "I" ed "L",
che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
3. I concorrenti sono tenuti a presentarsi entro le ore 07,30 dei
giorni sopra indicati. Coloro che risulteranno assenti al momento
dell'inizio di ciascuna prova saranno senz'altro esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore.
 
4. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento delle
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
 
5. Per ciascuna prova scritta la Commissione esaminatrice formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce concernenti la/le
materia/e oggetto d'esame e le chiudera' in plichi sigillati. Prima
dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara' invitato a
scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere.
 
6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra'
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di cui al successivo articolo 14.
 
7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione Generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti agli accertamenti sanitari e alle prove attitudinali.
L'elenco dei concorrenti idonei alle prove scritte sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito internet
"www.persomil.difesa.it.".
 
8
. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 45º giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - 00187 Roma -
tel. 06/47355941.

                             Articolo 8.
(Accertamenti sanitari)
 
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, saranno
invitati dalla Direzione Generale per il personale militare, con
lettera raccomandata o telegramma, a presentarsi presso il Centro di
Selezione della Marina militare di Ancona per essere sottopose,
presumibilmente tra la seconda meta' del mese di aprile e la prima
meta' del mese di maggio 2001, ad accertamenti sanitari.
 
2. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
 
a. certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito degli accertamenti
sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto dalla
legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione agli accertamenti;
b. certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'apatia B e C. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione agli accertamenti;
c. certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante le vaccinazioni effettuate;
d. eventuale referto di esame radiografico del torace, per coloro che
siano stati eventualmente sottopose a tale accertamento
strumentale presso organi sanitari militari o strutture pubbliche
entro i tre mesi precedenti la data della visita medica.
 
3. Gli accertamenti sanitari saranno volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio dei concorrenti,
quali ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali
della Marina.
 
4. Sulla scorta dell' "Elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare" approvato con
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri marzo 2000, n. 112 e delle
direttive della Direzione Generale della Sanita' militare in data 19
aprile 2000, citati nelle premesse, detta Commissione dovra',
altresi', accertare il possesso dei seguenti particolari requisiti:
 
a. Dati somatici:
 
statura non inferiore a m. 1,65, ne' superiore a m. 1,95 per i
concorrenti di sesso maschile, statura non inferiore a m. 1,61, ne'
superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile.
 
b. Apparato visivo:
 
visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver
corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti per il Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale sono
prescritti i seguenti requisiti: visus naturale non inferiore a 14/10
complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus
corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,25
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse.
La correzione totale non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per
l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole
di Ishihara.
 
c. Apparato uditivo:
 
e' tollerata una perdita uditiva bilaterale di 35 dB nella frequenza
da 125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di
4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale
liminare in camera silente.
 
d. Dentatura:
 
dentatura in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un
massimo di otto denti non contrapposti, purche' non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
 
5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
 
- esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui i
concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che
tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture pubbliche.
 
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di gravidanza in
data non anteriore a cinque giorni da quella di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopraindicato, al test
di gravidanza.
 
In caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
 
- ecografia pelvica (solo per i concorrenti di sesso femminile);
- cardiologico con E.C.G.;
- oculistico;
- otorinolaringoiatrico;
- odontoiatrico;
- neuropsichiatrico;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- analisi del sangue concernente:
- emocromo completo;
- glicemia;
- creatininemia;
- transaminasemia (ALT-AST);
- bilirnbinemia totale e frazionata;
- G6PDH (metodo quantitativo).
 
La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
 
6. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratterishche
somato-funzionali nonche' dei requisiti psico-fisici suindicati.
 
7. La Commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
 
- "Idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo (di
commissariato della Marina, sanitario della Marina, delle
capitanerie di porto o dei Corpi tecnici) in servizio permanente",
con l'indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma
9;
- "Non idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo (di
commissariato della Marina, sanitario della Marina, delle
capitanerie di porto o dei Corpi tecnici) in servizio permanente",
con l'indicazione della causa di non idoneita';
 
9. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei requisiti
sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario
minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio
AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato
osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare
inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e l'apparato uditivo AU
valgono i requisiti precedentemente indicati al comma 2.
 
10. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
 
- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
- imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione
del coefficiente 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di
leva (ferma restando i requisiti prescritti dal presente decreto);
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una
struttura sanitaria militare;
- malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
- tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli esiti di intervento per la correzione mono o
bilaterale dei vizi diottrici; gli strabismi manifesti anche
alternanti;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente del ruolo normale della Marina.
 
11. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che
non potra' superare la data prevista per il completamento della prova
orale da parte di tutti i concorrenti - entro il quale sottoporra'
detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
 
12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.
 
13. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, spedire
con lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione
Generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 1a Sezione - Casella Postale 353 - 00187
Roma improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data
degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta
Direzione Generale a mezzo fax (n. 06/4827347).
 
14. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
 
15. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione Generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
 
16. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
 
17. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 11, in caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
c), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
 
18. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitari o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
 
19. I verbali degli ulteriori accertamenti sanitari dovranno essere
trasmessi alla Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione Reclutamento Ufficiali entro il terzo giorno
dalla data di completamento degli accertamenti medesimi.

                             Articolo 9.
(Prove attitudinali)
 
1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale sara'
accertata dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
d).
 
Le prove attitudinali consisteranno nello svolgimento di una serie di
prove di personalita' integrate da un colloquio individuale, allo
scopo di valutare:
 
(a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione
all'ambiente;
(b) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore,
fiducia in se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in
relazione anche alle particolari condizioni stressanti
dell'attivita' e degli ambienti in cui saranno chiamati ad
operare;
(c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle
capacita' decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla
maturita' di pensiero;
(d) comportamento sociale inteso come integrazione socio-ambientale,
con riguardo al senso di responsabilita', alla capacita' di
adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza,
all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro, alla
capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
(e) capacita' adottive intese come flessibilita' cognitiva, adeguata
capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua
capacita' a ricoprire determinati ruoli professionali ed a
confrontarsi in modo efficace con le norme e con le istanze
sociali dell'ambiente militare specifico.
 
2. Il giudizio espresso dalla Commissione al termine delle prove
attitudinali dovra' essere comunicato seduta stante, per iscritto,
agli interessati ed e' definitivo.
 
3. I verbali delle prove attitudinali dovranno essere inviati, a
mezzo corriere, alla Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione Reclutamento Ufficiali - 1a Sezione - Via XX
Settembre 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione
delle prove di tutti i concorrenti.

                            Articolo 10.
(Prove orali)
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari e alle
prove attitudinali saranno ammessi alla prova orale che avra' luogo
per i concorsi per il Corpo di commissariato della Marina, per il
Corpo delle capitanerie di porto e per i Corpi tecnici (genio navale
ed armi navali) presso l'Accademia navale di Livorno e per il
concorso per il Corpo sanitario della Marina presso il Centro di
Selezione della Marina di Ancona.
 
A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
 
2. Per esigenze organizzative la prova orale potra' aver luogo subito
dopo la conclusione degli accertamenti sanitari e delle prove
attitudinali. In tal caso la convocazione conterra' anche indicazione
della durata presumibile della permanenza presso l'Ente ove avranno
luogo le prove ed assolvera' all'obbligo del preavviso di legge.
 
3. Le modalita' di svolgimento della prova orale e le materie su cui
la stessa vertera' per ciascun concorso sono riportate,
rispettivamente, nei gia' citati Allegati "F", "G", "H", "I" ed "L".
 
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30 in ciascuna delle
materie oggetto della prova. Il punteggio della prova sara' calcolato
nel modo seguente:
 
- il voto ottenuto in ciascuna materia d'esame sara' moltiplicato per
il coefficiente ponderale di cui ai gia' citati allegati "F", "G",
"H", "I" ed "L";
- i prodotti cosi' ottenuti saranno sommati tra loro;
- il totale cosi' ottenuto sara' diviso per la somma dei coefficienti
ponderali.
 
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco.
 
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
 
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
e) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
 
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
conseguendo la votazione di almeno 24/30 sara' assegnato un
punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue
prescelte, cosi' determinato
 
a) da 24/30 a 26,999/30: il 10% della differenza tra il punteggio,
calcolato come somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie,
conseguito dal primo classificato nella graduatoria degli idonei e
quello attribuito all'ultimo classificato;
b) da 27/30 a 30/30: il 15% della differenza tra il punteggio,
calcolato come somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie,
conseguito dal primo classificato nella graduatoria degli idonei e
quello attribuito all'ultimo classificato.
 
7. I concorrenti che per qualunque causa non dovessero presentarsi
alla prova nei giorni stabiliti saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.

                            Articolo 11.
(Documenti)
 
1. I concorrenti risultati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso applicativo - entro trenta giorni dalla data di
presentazione in Accademia navale - dovranno sottoscrivere, ai sensi
delle disposizioni del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione,
compilata secondo il modello in Allegato "N", che costituisce parte
integrante del presente decreto, sostitutiva dei dati contenuti in:
 
- estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana;
- certificato di godimento dei diritti politici;
- stato di famiglia.
 
Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.

                            Articolo 12.
(Valutazione titoli)
 
1. Le Commissioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), dopo
le prove scritte di cui al precedente articolo 7 e prima che si
proceda alla relativa correzione, procedera' alla valutazione dei
titoli di merito dei concorrenti.
 
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
 
2. Le Commissioni dispongono di un punteggio complessivo fino ad un
massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
 
(a) titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso (massimo punti 2):
 
- punti 2: per diploma di laurea con voto compreso tra 106 e 110/110
e lode;
- punti 1: per diploma di laurea con voto compreso tra 101 e 105/110;
- punti 0,75: per diploma universitario con corso di durata
triennale;
- punti 0,50: per diploma universitario con corso di durata biennale.
 
(b) titoli di servizio (massimo punti 3):
 
- punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva quale
ufficiale di complemento nello stesso Corpo (solo di commissariato,
sanitario o delle capitanerie di porto) per cui si concorre per
quello di commissariato e per quello sanitario anche in Forza
armata diversa);
- punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato nella
Marina militare;
- punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato in
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
- punti 0,15:per il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
- punti 0,50:per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze
di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici.
 
(c) altri titoli (massimo punti 5):
 
- punti 2: per ogni specializzazione;
- punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
- punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione. Non sara' oggetto di valutazione il diploma di
abilitazione alla professione di medico chirurgo, requisito di
partecipazione al concorso per il Corpo sanitario della Marina;
- punti 0,25: per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento
post-lauream, se su argomenti attinenti al servizio che il
concorrente sara' chiamato a svolgere;
- punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con esame
finale;
- punti 0,25: per ogni pubblicazione scientifica, se su argomenti
attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere;
- punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso per
esami o per titoli ed esami;
- punti2: per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di
elicottero (solo per i concorrenti ai concorsi per il Corpo delle
capitanerie di porto);
- punti 1: per diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conseguito presso Scuola militare o Collegio navale.
 
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso,
per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente
articolo.
 
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima. Le pubblicazioni
scientifiche dovranno essere necessariamente allegate alla domanda di
partecipazione.

                            Articolo 13.
(Commissioni)
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 
(a) la Commissione per la prova di preselezione - unica per tutti i
Corpi;
(b) la Commissione per gli accertamenti sanitari - unica per tutti i
Corpi;
(c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari - unica
per tutti i Corpi;
(d) la Commissione per le prove attitudinali - unica per tutti i
Corpi;
(e) la Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per le
prove scritte, per la prova orale e per la formazione della
graduatoria - distinta per ciascun concorso.
 
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
 
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
- due ufficiali superiori della Marina militare, membri.
 
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori della Forza armata.
 
3. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente
comma 1, lettera b), sara' composta da:
 
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina, membri.
 
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
 
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
 
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina, membri.
 
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella Commissione di cui al
precedente comma 3.
 
5. La Commissione per le prove attitudinali di cui al precedente
comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale di grado non
inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 
- due ufficiali specialisti della Marina, membri.
 
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori.
 
6. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera
e) distinte per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1,
saranno composte da:
 
- un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo per cui
e' indetto il concorso, presidente;
- tre ufficiali di grado non inferiore a Capitano di fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
- un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello,
ovvero un dipendente civile della Amministrazione della difesa,
appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a
"C/2", segretario senza diritto al voto.
 
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le
quali sono aggregati.

                            Articolo 14.
(Graduatorie)
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove concorsuali
saranno iscritti in graduatorie generali di merito distinte per
ciascun concorso.
 
2. In ciascun concorso la graduatoria di merito sara' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
 
(a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
(b) il punteggio conseguito nella prova orale, calcolato come
previsto dal precedete articolo 10, comma 4;
(c) il punteggio eventualmente ottenuto per i titoli di merito;
(d) il punteggio eventualmente riportato in ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato come previsto dal
precedente articolo 10, comma 6.
 
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso saranno
approvate con decreti dirigenziali/interdirigenziali. I decreti di
approvazione delle graduatorie saranno pubblicati del Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno
inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo
informativo, nel sito internet "www.persomil.difesa.it.".
 
4
. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1
del presente decreto. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per mancanza di concorrenti idonei si
applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi
1 e 2.
 
5. Si terra' conto, inoltre, del numero massimo dei posti disponibili
per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base all'aliquota
che sara' indicata nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Pertanto, in nessun
caso, concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina ad
ufficiale in servizio permanente ed essere ammessi al corso
applicativo in numero superiore a quello indicato, anche se collocati
in posizione utile nella rispettiva graduatoria di merito.
 
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, a
parita' di merito si applicheranno, ai fidi della formazione delle
graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e' riportato nell'Allegato "M", che costituisce parte integrante del
presente decreto.
 
7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili per ciascun concorso di cui al precedente articolo
1, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito.
 
8. Nel decreto di approvazione della graduatoria di merito del
concorso per la nomina a sottotenente di vascello del ruolo normale
dei Corpi tecnici si provvedera', inoltre, all'assegnazione dei
vincitori nei Corpi del genio navale e delle armi navali, secondo la
ripartizione dei posti prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d),
in base all'ordine della graduatoria e compatibilmente con la
preferenza espressa dai concorrenti nella domanda di partecipazione
al concorso.
 
9. Qualora un concorrente risultasse collocato in posizione utile in
due o piu' delle graduatorie dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, lo stesso sara' invitato dalla Direzione Generale per il
personale militare ad indicare per iscritto in quale Corpo desideri
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

                            Articolo 15.
(Nomina)
 
1. I concorrenti di cui al precedente articolo 14, comma 7, saranno
nominati con riserva, dopo che sara' stata all'uopo acquisita
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta
dalle norme finanziarie vigenti, rispettivamente, sottotenenti di
vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo
di commissariato della Marina, del Corpo delle capitanerie di porto,
del Corpo sanitario della Marina, del Corpo del genio navale e del
Corpo delle armi navali ovvero guardiamarina in servizio permanente
effettivo del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti Presidenziali di
nomina che saranno immediatamente esecutivi.
 
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma.
 
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno, con le modalita' stabilite dallo Stato
Maggiore della Marina.
 
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari
Marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso medesimo.
 
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
4. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificassero entro un periodo pari ad 1/12 della durata complessiva
del corso applicativo, la Direzione Generale per il personale
militare provvedera' al ripianamento delle vacanze con i criteri
indicati nel precedente articolo 14, commi 4 e 5.
 
5. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo
verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 1 e verra'
rideterminata l'anzianita' relativa in base alla media del punteggio
ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria di fine corso. Detti ufficiali saranno iscritti in ruolo
dopo i pari grado provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale
che termineranno il ciclo formativo nello stesso anno.
 
6. Per gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo verra'
disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di
conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma
contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che,
se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare gli obblighi
di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio per i militari in servizio permanente effettivo e per il
restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di leva.

                            Articolo 16.
(Accertamento dei requisiti)
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il
personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
 
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora
dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                            Articolo 17.
(Esclusione dal concorso}
 
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.

                            Articolo 18.
(Trattamento dei dati personali)
 
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto -1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di
carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
 
3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare di trattamento. Responsabile del trattamento e' il
Direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della Direzione
Generale medesima.
 
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
Roma, 16 novembre 2000
 

Amm. Isp. (CP) Eugenio SICUREZZA Ten.Gen. Bruno SIMEONE

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