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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Prova di idoneita' per l'anno 2019 per l'iscrizione nel registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n.
78).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 29/10/2019
Ente:ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Località:Nazionale
Codice atto:19E13203
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/12/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,
e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere
di determinare le modalita' di svolgimento della prova di idoneita'
per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del registro di
cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di
IVASS;
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante
disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e
riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia
di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84
e 85;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2019, con cui e' stata determinata la misura del contributo dovuto
all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di
cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005
per la sessione d'esame 2019;
Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per
l'anno 2019 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui
all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;

Dispone:


Art. 1


Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione


1. E' indetta per l'anno 2019 una prova di idoneita' per
l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui all'art. 109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
(Provvedimento n. 89 del 9 ottobre 2019).
2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che:
a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, siano in possesso del titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di
corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero
equipollente;
b) abbiano provveduto al pagamento del contributo previsto
dall'art. 336, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.

                               Art. 2 


Presentazione della domanda di ammissione


1. A pena di esclusione, il candidato dovra' presentare la
domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente in via
telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3,
utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo
www.ivass.it Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio
delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'.
2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla
prova e' certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di
scadenza indicato al comma 3, il sistema non permettera' l'accesso
ne' l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva
concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimita' della
scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo
la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di iscrizione.
3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a
partire dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2019 ed entro il termine delle
ore 12,00 del 5 dicembre 2019.
4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico,
per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identita' in corso di validita';
g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di
emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato
non dovra' esibire il giorno della prova ma che avra' l'obbligo di
conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza
previsto per l'accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria;
i) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai
fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente:
modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui
all'allegato 5 - Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018);
modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione riassicurativa (l'esame, riservato a chi e' gia'
idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa, verte sulle materie
di cui all'allegato 5 - Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018;
modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1 e 2,
del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).
La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si
intende esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa
- attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del
registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.
5. Al termine della procedura di presentazione della domanda,
l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il numero
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova
e dal numero di protocollo. Tale numero dovra' essere citato per
qualsiasi successiva comunicazione. A conferma del completamento
dell'iter di inserimento della domanda, l'applicazione informatica
inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante
gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal
candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza di
aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda
vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di
conferma.
6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione
a sostenere la prova di idoneita', poiche' occorre procedere,
successivamente alla conclusione della procedura di iscrizione, al
pagamento del contributo di cui all'art. 3.

                               Art. 3 


Pagamento del contributo per la partecipazione alla prova: modalita'
e termini


1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato e'
tenuto ad effettuare il pagamento del contributo di euro 70 mediante
accesso al sistema PagoPA, avuto presente quanto segue:
l'avviso di pagamento PagoPA precompilato e' scaricabile dal
sito internet https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/ie
digitando
il proprio codice fiscale e il numero identificativo
univoco di cui al comma 5 dell'art. 2;
l'avviso puo' essere pagato presso tutti i Prestatori di
servizio di pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le
modalita' specifiche riportate nello stesso avviso. L'elenco
aggiornato dei PSP abilitati e' disponibile sul sito internet
dell'AGID all'indirizzo
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
2. Il pagamento deve essere effettuato a partire dalle ore 8,00
del giorno 21 dicembre 2019 e, entro e non oltre, le ore 24,00 del
giorno 24 gennaio 2020.

                               Art. 4 


Procedura di ammissione alla prova


1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione
della domanda prevista dall'art. 2 e pagato il contributo nei termini
previsti dall'art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di idoneita'.
Tale informazione sara' disponibile nella pagina personale di ciascun
candidato.
2. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, ai
candidati verra' richiesto di confermare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita
dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in
corso di validita'.
3. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di
accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati
dal candidato.
4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A
tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della
sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio vigilanza condotta di
mercato dell'IVASS.
5. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto
dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova
dallo stesso sostenuta.
6. Ogni variazione di recapito dovra' essere tempestivamente
comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo
esame.intermediari@ivass.it
7. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara
trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5 


Cause di esclusione


1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneita' i
candidati ammessi che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell'esame non esibiscano un
documento di riconoscimento in corso di validita' o rifiutino di
sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di
partecipazione.

                               Art. 6 


Articolazione della prova di idoneita'


1. La prova di idoneita' consta di un esame scritto, articolato
in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.
2. L'esame per il modulo assicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al
presente provvedimento che contiene anche i relativi riferimenti
normativi:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina
regolamentare emanata dall'IVASS;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia
assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame per il modulo riassicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al
presente provvedimento che contiene anche taluni riferimenti
normativi:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di
riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il modulo assicurativo e riassicurativo verte
sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

                               Art. 7 


Data e luogo dell'esame


1. La data, il luogo e l'orario dell'esame saranno indicati
almeno sessanta giorni antecedenti la data dello svolgimento
dell'esame e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui
circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare
lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso,
la notizia del rinvio e l'indicazione della data, del luogo e
dell'orario dell'esame viene prontamente diffusa mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tali comunicazioni assumono valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito
internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it L'IVASS non assume
responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.

                               Art. 8 


Svolgimento dell'esame


1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di
idoneita' ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), sono
ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno,
nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'art. 7.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame
e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, ne' l'utilizzo di telefoni
cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie.
L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo
svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato
dalla prova.
4. L'esame e' corretto in forma anonima, esclusivamente con
l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio
per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono
comunicati prima dell'inizio della prova.

                               Art. 9 


Esito dell'esame


1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per ciascun candidato
mediante accesso al sito internet dell'IVASS, previo inserimento
delle credenziali personali assegnate durante la fase di
registrazione di cui all'art. 2. Tale modalita' di comunicazione
assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio
sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato
potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.

                               Art. 10 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e'
nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il
termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel
provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle
categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La commissione e' composta da:
a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di Presidente;
b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;
c) almeno due docenti universitari in materie tecniche,
giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio
dell'attivita', uno dei quali scelto nell'ambito di una rosa
sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle
principali associazioni di categoria.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
dell'IVASS.
4. Il Presidente della commissione esaminatrice, ove necessario
in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero
dei candidati, puo', prima dello svolgimento della prova di
idoneita', suddividere la commissione in due o piu' sottocommissioni,
tra le quali ripartire i compiti previsti per l'espletamento
dell'esame.

                               Art. 11 


Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati


Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o
comunque acquisiti a tal fine dall'IVASS e' finalizzato unicamente
all'espletamento della prova di idoneita'. Il conferimento di tali
dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione
all'esame; la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
Titolare del trattamento dei dati e' l'IVASS - via del Quirinale
21, 00187 Roma Italia (e-mail: divisione.organizzazione@ivass.it -
PEC: ivass@pec.ivass.it - centralino: +39 06.421331). Responsabile
della protezione dei dati (art. 37, paragrafo 7 del RGPD) e' Massimo
Francescangeli - via del Quirinale 21, 00187 Roma (e-mail:
massimo.francescangeli@ivass.it - PEC: ivass@pec.ivass.it).
I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento
della prova di idoneita' per l'iscrizione nel registro saranno
forniti da una societa' esterna che verra' selezionata a seguito di
gara pubblica e che agira' in qualita' di responsabile del
trattamento ai sensi del regolamento UE 2016/679. L'informativa
concernente la denominazione del Responsabile del trattamento verra'
fornita, una volta completata la procedura di gara, con apposita
successiva comunicazione sul sito istituzionale dell'IVASS.
I dati e le informazioni raccolti dall'IVASS saranno da questo
trattati con modalita' prevalentemente informatiche e telematiche. Il
relativo trattamento, in particolare, sara' effettuato per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e
le informazioni sono stati raccolti.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da
collaboratori dell'istituto o delle imprese espressamente nominate
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn.
104/1992 e 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994.
I suddetti dati possono essere comunicati ad altre
amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'IVASS e' presentata contattando il
responsabile della protezione dei dati presso l'istituto.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del regolamento).
Il presente provvedimento e' pubblicato, anche in forma di
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per
esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell'IVASS
all'indirizzo www.ivass.it

Roma, 9 ottobre 2019

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)
Cesari


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