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MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale, n. 37
dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati indetti i concorsi, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 63 Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi
dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.78 del 1/10/2010
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:0E008162
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare

Visto il decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010,
modificato con il decreto dirigenziale n. 149/10 del 5 luglio 2010,
con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 51 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'esercito, di 5 sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito, di 5 Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito e di 2 Sottotenenti
nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109 concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n.109, che ha modificato due direttive tecniche della stessa
Direzione generale emesse, rispettivamente, in data 5 dicembre 2005
(integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007), riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti
l'inidoneita' al servizio militare, e sempre in data 5 dicembre 2005
(integrata con decreto dirigenziale 20 settembre 2007), concernente
il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
Ritenuto pertanto necessario modificare gli accertamenti sanitari
del concorso indetto con il sopracitato decreto dirigenziale n. 97/10
del 30 aprile 2010, per inserire le disposizioni di cui alla predetta
direttiva applicativa della Direzione generale della sanita' militare
in data 10 agosto 2010;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2010, con il quale al
Generale di divisione aerea Roberto Zappa, quale Vice Direttore
generale della Direzione generale per il personale militare, e' stata
conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia, tra le altre, di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i
provvedimenti modificativi ed integrativi dei bandi di concorso,

Decreta:


Art. 1


L'art. 10 del decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010,
citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Prove di efficienza fisica). - 1. I concorrenti, che
nella prova scritta di cultura tecnico - professionale hanno
riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli
accertamenti sanitari di cui al successivo art. 11 del presente
decreto e all'accertamento attitudinale, di cui al successivo art.
12. Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo,
presumibilmente nel mese di ottobre 2010, presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, nei
giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l'economicita' e
l'efficacia dell'azione amministrativa, tale comunicazione potra'
essere inviata per via telematica. Coloro che non si presenteranno
nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
potranno usufruire, compatibilmente con le potenzialita' dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti
di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle
prove di efficienza fisica rilasciato da medici della Federazione
medico - sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercita in tali
ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello
sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso. I soli concorrenti non in
servizio dovranno esibire i seguenti documenti, in originale o in
copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse
indicazioni:
a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione per gli accertamenti sanitari
l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di
selezione);
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli
accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi dalla data di presentazione;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata convenzionata, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV, determinato con
test ELISA di 3ª o 4ª generazione. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante
l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal
concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime,
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata. Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno
sottoposte (al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art.
11, comma 2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza
di detto stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira'
alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica
e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 3.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, distinte per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato G, che costituisce
parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono
precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle
braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso
maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu'
omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente
nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da
parte dei concorrenti.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, se lo desiderano, gli esercizi facoltativi, al fine di
conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato G. Il medesimo allegato G contiene disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente
indicato nel gia' citato allegato G. Tale punteggio, che in ogni caso
non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato
seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.».

                               Art. 2 


L'art. 11 del decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010,
modificato con decreto dirigenziale n. 149/10 del 5 luglio 2010,
citati nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Accertamenti sanitari). 1. - I concorrenti che avranno
conseguito giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, sempre presso il Centro predetto, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b) ad
accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in
servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il
quale hanno chiesto di concorrere.
2. Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti volti a
verificare il possesso da parte degli stessi di una statura non
inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso
femminile.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica del Dirigente del servizio sanitario attestante il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato H. Tale certificazione dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
concorso. Il personale dichiarato inidoneo permanentemente al
servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza operativa, prevista dalla direttiva n.
100/162.200 ITER del 17 aprile 2 000 dello Stato maggiore
dell'Esercito e successive aggiunte e varianti, non riunisce i
requisiti sanitari necessari alla partecipazione al concorso.
4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata:
a) funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile
con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo
occhio, senso cromatico accertato mediante visita oculistica;
b) perdita uditiva:
1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 y 8.000
Hz;
c) normale sviluppo somatico con presenza fisica ed attitudini
dinamiche buone.
5. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio seguenti:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica;
d) visita psicologica/psichiatrica;
e) valutazione ginecologica (per le concorrenti di sesso
femminile);
f) analisi completa delle urine con analisi del sedimento: in
particolare sara' effettuata la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamina,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone,
benzodiazepine ed altri. In caso di positivita', disporra' sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatinemia;
4) transaminasemia (GOT - GPT);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) VES;
7) trigliceridemia;
8) colesterolemia;
9) gamma GT;
h) esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool
mediante ricerca della CDT. La commissione potra' comunque disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
6. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 10, comma 3, lettera b) la commissione non potra'
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:


 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

8. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali sono
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo indicato
nel successivo art. 15;
d) affetti da imperfezioni ed infermita' che, seppur non
contemplate nei precedenti alinea, risultino comunque incompatibili
con l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio
permanente.
9. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunichera' al concorrente l'esito della visita medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente";
b) "inidoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in servizio permanente", con indicazione della causa della
inidoneita'.
I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
10. In sede di visita medica generale potranno essere posti a
base di giudizi di inidoneita', adeguatamente motivati, da parte
della commissione, la presenza di tatuaggi se, per loro sede e
natura, risultano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o
sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
Postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze
prive della prevista documentazione o pervenute oltre i termini
perentori sopraindicati. La documentazione sanitaria allegata dai
concorrenti all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione
di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera d) che, solo se lo
riterra' necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
12. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dalla Direzione generale per il personale
militare, formale comunicazione.
13. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 12, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.».

                               Art. 3 


L'allegato E al predetto decreto dirigenziale n. 97/10 del 30
aprile 2010, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 


                               Art. 4 


L'allegato F al predetto decreto dirigenziale n. 97/10 del 30
aprile 2010, e' abrogato.

                               Art. 5 


Per quanto non previsto dal presente decreto, rimangono invariate
le originarie disposizioni di cui al bando di concorso indetto con
decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010, modificato con il
decreto dirigenziale n. 149/10 del 5 luglio 2010, citati nelle
premesse.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2010

Il Generale di divisione aerea: Zappa

 

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