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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di dodici
sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del
corpo sanitario dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E2758
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'Esercito;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del corpo
della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al corpo Forestale
dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7
e 58, comma 15;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile, la quale
dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei
ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in attesa
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che
partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le relative modalita' di accertamento, occorre consentire che detto
personale possa presentare domanda di partecipazione, con riserva, al
concorso indetto con il presente decreto nei medesimi termini
previsti per i concorrenti di sesso maschile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel corpo della Guardia di finanza a mente dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, che, nel definire
i ruoli dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2000 il
reclutamento di personale femminile ha fissato al 100% l'aliquota
percentuale di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo
speciale del corpo sanitario dell'Esercito;
Ravvisata l'esigenza di emanare successive disposizioni
integrative concernenti il personale femminile che abbia prodotto
domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno
disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5,
della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di
disporre la revoca del presente decreto, nella parte relativa alla
partecipazione del personale femminile, qualora la data di emanazione
del medesimo risultasse incompatibile con quelle di svolgimento delle
fasi della procedura concorsuale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di dodici (dodici) sottotenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del corpo sanitario
dell'Esercito.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile che:
a) non abbiano superato, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1,
il 32o anno di eta', se di sesso maschile, il 35o anno di eta' se di
sesso femminile.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) siano in possesso del diploma di laurea in psicologia e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
d) godano dei diritti civili e politici;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da
accertarsi, per i concorrenti di sesso maschile, con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12.
Per i concorrenti di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite nel decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle
premesse, saranno indicate nelle disposizioni integrative al presente
decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 2 maggio 2000. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
2 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali
prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I concorrenti di sesso femminile sono ammessi a presentare
domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
gia' citato decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380.
5. Qualora il decreto ministeriale indicato nel precedente comma
2 non fosse emanato in tempi compatibili con le date di svolgimento
delle varie fasi della procedura concorsuale nella gia' citata
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 2 maggio 2000 verra'
pubblicato il decreto di revoca del presente decreto limitatamente
alla partecipazione al concorso del personale femminile. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
2 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - Via
XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal reparto/ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le autorita'
diplomatiche o consolari.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il numero di codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) il possesso del diploma di laurea in psicologia,
l'universita' presso la quale e' stato conseguito, data di
conseguimento e voto;
f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione, l'universita' presso la quale e' stato conseguito e la
relativa data;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - Via XX Settembre
123/A - 00187 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
h) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva. Per
il servizio militare prestato dovra' essere indicata la durata ed il
grado rivestito (solo se concorrente di sesso maschile);
i) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
j) non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero
ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
k) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica Amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
Amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) la lingua straniera (una a scelta fra inglese, francese,
tedesco o spagnolo) nella quale intenda sostenere la prova orale
facoltativa;
m) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 9;
n) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
o) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo per i cittadini italiani residenti all'estero);
p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - Via XX Settembre
123/A - 00187 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 16;
s) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il corpo di appartenenza.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale e militare;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.

                               Art. 5.
 
Documenti di riconoscimento
 
1. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente art. 4 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una amministrazione dello Stato.

                               Art. 6.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale,
per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria
del concorso;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) la commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale del corpo sanitario dell'Esercito di grado non
inferiore a brigadier generale, in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, presidente;
un ufficiale del corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, specialista
in psichiatria, membro;
un ufficiale del corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, specialista
in psicologia clinica/medica, membro;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito laureato in
psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale, ovvero un
docente della materia con analoghi requisiti, membro;
un docente o esperto per la prova orale facoltativa di lingua
straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua
prescelta dai concorrenti, membro aggiunto;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a capitano, segretario.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
un colonnello del corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, presidente;
due ufficiali superiori del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
un brigadier generale del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al
precedente comma 4.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito;
due ufficiali in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito, specialisti in psichiatria o in psicologia clinica,
con f ormazione in tecniche psicodiagnostiche orientate alla
valutazione attitudinale.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado, ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale, anche
convenzionato, laureato in psicologia ed iscritto all'albo
professionale.

                               Art. 7.
 
Prova scritta di cultura generale e militare
 
1. Gli aspiranti al concorso dovranno sostenere una prova scritta
di cultura generale e militare, consistente in una serie di quesiti a
risposta multipla predeterminata e/o aperta volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di cultura generale (storia e
geografia), di matematica, nonche' la conoscenza della normativa di
interesse delle Forze armate, il cui programma e' riportato
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti cui
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati
dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) e
comunicati prima dell'inizio della prova stessa.
2. Detta prova avra' luogo presso il centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodige",
viale Mezzetti n. 2, in Foligno, il 16 maggio 2000, non prima delle
ore 9 dell'orario ufficiale.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
detta prova verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 2 maggio 2000. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2000, tale pubblicazione
potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per
sostenere la prova scritta di cultura generale e militare entro le
ore 8,30 del giorno previsto, muniti della carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato
da un'amministrazione dello Stato.
4. Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad
inchiostro indelebile blu o nero. L'occorrente per l'espletamento
della prova sara' loro fornito sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
7. La correzione della prova scritta di cultura generale potra'
essere effettuata con l'ausilio di sistemi informatici.
8. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico -
professionale, di cui al successivo art. 8, essi dovranno aver
risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In tal
caso, ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30.
9. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
generale e militare riceveranno comunicazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma contenente l'esito di detta prova. I
concorrenti che non avranno superato detta prova non riceveranno
alcuna comunicazione scritta, ma potranno chiedere informazioni
sull'esito della stessa, a partire dal quindicesimo giorno
antecedente la data di svolgimento della prova scritta di cultura
tecnico-professionale, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico -
Palazzo Esercito - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
tel. 06/47355941.

                               Art. 8.
 
Prova scritta di cultura tecnico-professionale
 
1. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo
presso il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
caserma "Gonzaga del Vodige", viale Mezzetti, n. 2, Foligno, il
20 giugno 2000, non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento
della predetta prova saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 12 giugno 2000. Detta pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2000, tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
2. La prova consistera' nello svolgimento, in un tempo non
superiore alle sei ore, di un elaborato vertente sugli argomenti
riportati nel gia' citato allegato B al presente decreto.
La pubblicazione del diario di svolgimento della prova scritta di
cultura tecnico-professionale assolve all'obbligo del preavviso.
Pertanto, la comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 9, si
limitera' a rendere noto ai concorrenti l'avvenuto superamento della
prova di cultura generale e militare e la conseguente ammissione a
sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso e che abbiano ricevuto la comunicazione di superamento
della prova scritta di cultura generale e militare di cui al
precedente art. 7, comma 9, sono tenuti a presentarsi presso la
suddetta sede d'esame entro le ore 7,30 del giorno previsto, muniti
della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in
corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Essi dovranno portare al seguito l'occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
7. I concorrenti, per essere ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui, al successivo art. 10, dovranno aver
riportato nella prova scritta di cultura tecnico-professionale un
punteggio di almeno 18/30.
8. I concorrenti che non abbiano superato la prova scritta di
cultura tecnico-professionale non riceveranno alcuna comunicazione
scritta, ma potranno richiedere informazioni sull'esito della prova,
a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento
della stessa al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito, via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma, numero 06/47355941.

                               Art. 9.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
avranno sostenuto la prova scritta di cultura tecnico-professionale e
prima della correzione della stessa.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. La commissione disporra' di 10 punti, cosi' ripartiti:
titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
massimo punti 2;
titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2;
corsi di formazione in tecniche psicodiagnostiche di durata
almeno biennale: massimo punti 2;
attivita' svolta nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati
dello Stato o in altre strutture pubbliche e/o private: massimo punti
2;
attivita' professionale svolta presso pubbliche
Amministrazioni: massimo punti 2.
3. I titoli di merito, che dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima ovvero in
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
allegata alla domanda.

                              Art. 10.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, cui i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica, avranno luogo presso il centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga
del Vodige", viale Mezzetti n. 2, in Foligno, nei giorni che saranno
resi loro noti con lettera raccomandata o telegramma.
3. La valutazione di tali prove sara' effettuata dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b).
4. I concorrenti ammessi a tali prove dovranno esibire, prima
della effettuazione delle stesse, il seguente certificato:
a) se in congedo o provenienti dalla vita civile: certificato
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera, rilasciato da medici della federazione medico sportiva
italiana ovvero dal personale sanitario delle strutture pubbliche o
private convenzionate, normativamente previste;
b) se in servizio: dichiarazione rilasciata dal dirigente del
Servizio sanitario del reparto/ente presso cui il concorrente presta
servizio di assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove
di efficienza "operativa" previste dalla pubblicazione 12/A/1
"L'addestramento militare", ed. 1989, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La mancata presentazione del sopraindicato certificato
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica.
5. L'idoneita' dei concorrenti di sesso femminile sotto il
profilo psico-fisico ed attitudinale sara' accertata con le modalita'
definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che
saranno indicate nelle disposizioni integrative del presente decreto
che verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 2 maggio 2000, ovvero in quella alla quale la
stessa avesse fatto eventualmente rinvio. Resta comunque fermo quanto
precisato al riguardo nel precedente art. 2, comma 5.
Pertanto, le seguenti disposizioni devono intendersi riferite ai
soli concorrenti di sesso maschile.
5. Le prove alle quali saranno sottoposti i concorrenti sono
riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
6. Per conseguire l'idoneita' i concorrenti dovranno superare
almeno una delle quattro prove previste.
7. L'esito di tali prove, che dovra' essere comunicato agli
interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti
riconosciuti non idonei non saranno ammessi a sostenere gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali e saranno esclusi dal
concorso.
8. Il superamento delle prove di efficienza fisica dara' luogo,
con le modalita' riportate nel gia' citato allegato C e nei limiti
nel medesimo previsti, alla attribuzione di un punteggio
incrementale, utile per la formazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 15.
9. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento di dette prove, la
facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per
documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi nel
giorno stabilito. A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire
la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - numero
06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
10. I verbali delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati alla Direzione generale per il personale militare - I reparto
- 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione, entro il terzo
giorno dalla data di completamento delle stesse.

                              Art. 11.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ad accertamenti
psico-fisici presso il centro predetto, a cura della commissione di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c).
2. I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della
presentazione, i seguenti certificati:
a) certificato attestante la recente effettuazione
dell'accertamento sierologico per la lue, in conformita' a quanto
previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dalle
competenti autorita' sanitarie. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione agli accertamenti;
b) certificato rilasciato da non oltre tre mesi da una
struttura sanitaria pubblica, attestante l'effettuazione
dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione
agli accertamenti;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti.
3. Per quanto indicato nel precedente art. 10, comma 5, le
disposizioni seguenti devono intendersi riferite ai soli concorrenti
di sesso maschile.
4. Gli accertamenti saranno volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente del ruolo
speciale del corpo sanitario dell'Esercito.
5. Essi saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte
dei concorrenti dei seguenti requisiti psico-fisici:
statura non inferiore a m. 1,65;
visus corretto non inferiore a 10/10 complessivi e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno. Tale acutezza visiva
potra' essere raggiunta con correzione non superiore a sei diottrie
per la miopia e l'astigmatismo miopico, a cinque diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a quattro diottrie
per l'astigmatismo misto (tali unita' di misura valgono anche per un
solo occhio). Senso cromatico normale, accertato con tavole
pseudocromatiche;
percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
normale ed armonioso assetto della struttura della personalita'
nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
6. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui tale accertamento non sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso organi sanitari militari o strutture sanitarie
pubbliche ed i concorrenti non producano il relativo referto, come
indicato al precedente comma 2, lettera c);
cardiologico con E.C.G.;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente";
"non idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente", con indicazione del motivo di non idoneita'.
8. Saranno giudicati "non idonei" dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare incondizionato;
disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia o
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
un ospedale militare;
malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo;
tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nei
precedenti alinea, comunque incompatibili con il successivo impiego
quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del corpo
sanitario dell'Esercito
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici
venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti potranno essere ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avessero
recuperato, al momento della nuova valutazione sanitaria, la prevista
idoneita' saranno giudicati "non idonei" ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno tuttavia
spedire con lettera raccomandata alla Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, specifica istanza, corredata da idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Detta istanza
potra' essere anticipata alla predetta Direzione generale a mezzo fax
(06/4827347).
12. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
documentazione prevista ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
13. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti
all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 6, comma 1, lettera d). che, qualora necessario,
potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari,
prima di emettere il giudizio definitivo.
14. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
15. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno da parte della direzione generale per il personale
militare la relativa comunicazione.
16. I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 13, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
17. I verbali degli accertamenti psico-fisici dovranno essere
trasmessi alla direzione generale per il personale militare, I
reparto, 1a divisione reclutamento ufficiali, 2a sezione entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi.

                              Art. 12.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti
giudicati idonei - ed eventualmente, con riserva, quelli di cui al
precedente art. 11, comma 9 - saranno sottoposti all'accertamento
attitudinale per il riconoscimento delle qualita' indispensabili
all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale del corpo sanitario dell'Esercito.
Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere gli accertamenti psico-fisici.
2. Per quanto indicato nel precedente art. 10, comma 5, le
disposizioni seguenti devono intendersi riferite ai soli concorrenti
di sesso maschile.
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non
idonei saranno esclusi dal concorso.
4. I verbali degli accertamenti attitudinali di tutti i
concorrenti dovranno essere inviati alla Direzione generale per il
personale militare, I reparto, 1a divisione reclutamento ufficiali,
2a sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento degli
stessi.

                              Art. 13.
 
Prova orale
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica
ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti che per qualunque causa non dovessero
presentarsi alla prova nel giorno stabilito saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire
la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - numero
06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
5. La prova orale non si intendera' superata se il concorrente
non avra' riportato una votazione di almeno 18/30.
6. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia'
citato allegato B.
Detta prova si svolgera' contestualmente alla prova orale.
7. Ai concorrenti sara' assegnata una votazione in trentesimi, da
0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15:
da 0 a 17,999/30: punti 0
da 18/30 a 20,999/30: punti 0,50;
da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
da 27/30 a 30/30: punti 2.

                              Art. 14.
 
Licenza
 
1. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
partecipazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti
dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in
detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 15.
 
Graduatoria
 
1. La graduatoria generale di merito degli idonei sara' formata
dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) in
base alla somma dei punteggi riportati dai concorrenti in ciascuna
delle prove d'esame - compreso l'eventuale punteggio incrementale
attribuito nella prova orale facoltativa di lingua straniera -
nonche' dei punti riportati nella valutazione dei titoli e nelle
prove di efficienza fisica.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. A
parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione della
graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e' riportato nel gia' citato allegato D al presente decreto.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili, si collocheranno utilmente nella graduatoria di
merito.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato nel sito Internet
"www.esercito.difesa.it".>

                              Art. 16.
 
Nomina
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 3, saranno
nominati, dopo che sara' stata all'uopo acquisita l'autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalla normativa
vigente, sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con anzianita' assoluta
nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente
esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
4. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo.
5. La mancata assunzione di servizio comportera' la decadenza
dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero
scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso, di altrettanti concorrenti
idonei secondo l'ordine della graduatoria.
7. Per i frequentatori che non supereranno il corso applicativo
verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di
conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma
contratta. Gli stessi:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in
tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che non debbano, se di sesso maschile, assolvere o
completare gli obblighi di leva.
8. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 2 e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.

                              Art. 17.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. I concorrenti risultati vincitori del concorso, nominati
ufficiali in servizio permanente ed ammessi alla frequenza del corso
applicativo, entro trenta giorni dalla data di presentazione,
dovranno sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione,
compilata secondo il modello in allegato E, che costituisce parte
integrante del presente decreto, sostitutiva dei dati contenuti in:
estratto per riassunto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
stato di famiglia.
2. Dovranno, inoltre, con ulteriore dichiarazione sostitutiva
rilasciata ai sensi delle succitate disposizioni, compilata secondo
il modello in allegato F, che costituisce parte integrante del
presente decreto, confermare il possesso dei titoli di merito e degli
eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 16, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dai vincitori del concorso nella domanda di partecipazione
e nelle dichiarazioni sostitutive prodotte.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 18.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.

                              Art. 19.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2000
Il direttore generale: Zoldan

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