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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di direttore agrario -
area funzionale C - posizione economica C2
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.103 del 28/12/2004 |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E08800 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 18 |
Scadenza: | 27/1/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare
l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed
autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
2002, n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del
personale appartenente alle aree funzionali dell'ispettorato centrale
repressione frodi»;
Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di
riorganizzazione della struttura operativa dell'ispettorato centrale
repressione frodi», con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge
19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il Regolamento di
riorganizzazione della struttura operativa dell'ispettorato centrale
repressione frodi;
Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77, recante «Disposizioni
urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca» ed in
particolare l'art. 2-bis, con il quale l'organico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi e' stato aumentato di duecentotrentanove
unita' complessive, delle quali sessantacinque appartenenti alla
posizione economica C2, ed il successivo art. 2-ter, con il quale
l'Ispettorato medesimo e' stato autorizzato ad assumere le predette
unita' di personale, in deroga al divieto di cui all'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e al
divieto di cui all'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 luglio 2004 di ripartizione delle dotazioni organiche del
personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali,
con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche
dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 11 novembre 2004, n. 294, recante modifiche al sopra citato
decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
Visto l'accordo con le organizzazioni sindacali relativo
all'ordinamento professionale dell'ispettorato centrale repressione
frodi sottoscritto in data 20 settembre 2001 e successive modifiche
apportate con accordo sottoscritto il 4 dicembre 2003;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni,concernente le norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente
l'istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del
personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed, in
particolare, l'art. 18;
Considerato che il predetto art. 18 della legge 15 dicembre 1961,
n. 1304, riconosce, tra l'altro, la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria al personale adibito al servizio di vigilanza per la
repressione delle frodi nella preparazione nel commercio e nelle
sostanza di uso agrario nei limiti del servizio cui sono destinati e
secondo le attribuzioni ad essi conferiti;
Ritenuto, pertanto che, in considerazione della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria spettante ai vincitori dei concorso,
non puo' prescindersi dal requisito del possesso della cittadinanza
italiana;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, ed in particolare
l'art. 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non
implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per
l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non
disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta
inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o
del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito
Considerato che la condizione di privo di vista non e'
compatibile con l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono
tenuti i direttori agrari, con riferimento alle funzioni ispettive
che svolgono in qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale
prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa nazionale il collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi;
Considerato che ai sensi della predetta disposizione deve
ritenersi esclusa l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei
disabili per il profilo di direttore agrario, in considerazione delle
funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e' chiamato a svolgere;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, recante norme
sull'unificazione ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante la determinazione
delle classi della lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - 27 dicembre 2000,
n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico
impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopra citato
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18
comma 6;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la nota n. 42946 dell'11 maggio 2004 con la quale
l'Ispettorato centrale repressione frodi ha comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, Ufficio P.P.A., l'intendimento di avviare procedure di
reclutamento del personale dall'esterno per complessivi ventinove
posti delle posizioni economiche B2 e C2, qualora non vi sia
personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la nota n. 3929/9 del 1° luglio 2004, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - ufficio P.P.A. - servizio mobilita', ha comunicato di non
avere allo stato personale da assegnare ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, per la qualifica di direttore
agrario - area C, posizione economica C2;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli
altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
diciotto unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale
di direttore agrario, area funzionale C, posizione economica C2;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi
diciotto posti nel profilo professionale di direttore agrario, area
funzionale C, posizione economica C2, nell'organico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi - Ministero delle politiche agricole e
forestali, da destinarsi presso gli Uffici centrali e periferici del
medesimo Ispettorato.
L'ispettorato centrale repressione frodi si riserva la facolta'
di procedere alla variazione dei posti banditi, in ragione di
sopravvenute esigenze organizzative e di servizio.
Art. 2.
Riserve di posti
Sono previste le riserve di posti indicate dall'art. 40 comma 2
della legge 20 settembre 1980, n. 574, dall'art. 18 comma 6 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni;
Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, e' necessaria una riduzione dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
diritto a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione ai concorso, pena l'esclusione dal relativo
beneficio.
I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo,
verranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove
d'esame secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione dei seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore agli anni 18;
2) possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze e tecnologie
alimentari, in scienze forestali, ed equipollenti.;
laurea, denominata L, appartenente ad una delle seguenti
classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000:
classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali (classe 20);
classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e
delle produzioni animali (classe 40).
laurea specialistica, denominata L.S., o laurea magistrale,
denominata L.M., appartenente ad una delle seguenti classi di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 28 novembre 2000:
classe delle lauree in scienze e gestione delle risorse
rurali e forestali - 74/S;
classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie - 77/S;
classe delle lauree in scienze e tecnologie agroalimentari
- 78/S;
classe delle lauree in scienze e tecnologie agrozootecniche
- 79/S.
Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio per il
personale interno, purche' in possesso del diploma di perito agrario,
con almeno quattro anni di esperienza professionale nel profilo di
collaboratore agrario, posizione economica C1, dell'Ispettorato
centrale repressione frodi. Per la valutazione dei titoli conseguiti
nell'ambito dell'Unione europea si terra' conto di quanto previsto
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
sono esclusi dall'elettorato politico attivo;
sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato; coloro che abbiano riportato la pena accessoria
dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi
dell'art. 32-quinquies del codice penale;
coloro che siano stati licenziati, ai sensi dell'art. 13 del
C.C.N.L. comparto «Ministeri» sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle
corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale di altri comparti.
L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva
di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il
suddetto accertamento sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento
delle prove di concorso nei confronti dei candidati utilmente
classificati nelle relative graduatorie finali. L'Amministrazione
puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
motivato provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
Presentazione delle domande - termini e modalita'
La domanda di ammissione al concorso, redatta tassativamente su
apposito modulo (allegato A) riproducibile dalla presente Gazzetta
Ufficiale, contenente tutte le indicazioni che secondo le norme
vigenti il candidato e' tenuto a fornire, e debitamente sottoscritta
dal medesimo, deve essere inviata a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale
repressione frodi - Ufficio del personale - via XX settembre n. 20 -
00187 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Sulla domanda in alto a sinistra e sulla busta contenente la
raccomandata deve essere indicato ben visibile il seguente codice
concorso: C2AGR.
La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Non e' richiesta
l'autenticazione della firma apposta sulla domanda.
Non si terra' conto delle domande spedite dopo la scadenza del
termine di cui al primo comma del presente articolo. Qualora il
termine per la presentazione delle domande cada in giorno festivo,
sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Non si terra' conto, altresi', delle domande che non contengano
tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per
l'ammissione ai concorso e riportate nel modulo allegato al bando.
Non si terra' conto, infine, delle domande non firmate dai
candidati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione dei
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
1) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il
cognome da nubile);
2) il luogo e la data di nascita
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4) il godimento dei diritti politici;
5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono,indulto o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente
bando, con l'esatta indicazione dell'anno accademico e
dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito, nonche' gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno
dei titoli di studio richiesti, qualora il diploma sia stato
conseguito all'estero;
8) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni;
10) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del
codice penale; di non essere stato licenziato, ai sensi dell'art. 13
del C.C.N.L. comparto «Ministeri» sottoscritto il 12 giugno 2003, o
delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro relativi al personale di altri comparti;
11) l'idoneita' fisica al servizio continuato ed incondizionato
all'impiego per il quale concorre;
12) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese;
13) l'eventuale possesso di titoli di riserva previsti
dall'art. 2 del bando e dei titoli di preferenza a parita' di merito
tra quelli indicati nell'allegato B al presente decreto.
Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al
concorso.
14) la disponibilita' a raggiungere la sede di servizio
assegnata dall'Amministrazione;
15) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale e con l'eventuale numero telefonico, presso il
quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso,
nonche' l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni.
16) il codice corrispondente al concorso per il quale si
presenta domanda.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione;
nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci di applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 5.
Commissione
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
provvedimento, sara' costituita in conformita' delle disposizioni
contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' negli
articoli 35, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 6.
Prove d'esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.
Qualora il numero delle domande lo renda necessario,
l'amministrazione fara' ricorso a forme di preselezione realizzate
tramite l'ausilio di sistemi automatizzati, del cui svolgimento
verra' data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
L'eventuale preselezione verra' effettuata mediante una serie di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte e orali.
Sono ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari ad
otto volte il numero dei posti messi a concorso.
Saranno, altresi', ammessi alle prove scritte i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari a quello conseguito dal
centoquarantaquattresimo classificato.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
prodotti agroalimentari (vini, olii e grassi vegetali,
formaggi, latte e derivati, carni, conserve vegetali, pasta):
tecniche di produzione, caratteristiche merceologiche e principali
sofisticazioni, adulterazioni e alterazioni;
sostanze di uso agrario (concimi, sementi e mangimi): tecniche
di produzione, caratteristiche merceologiche e principali frodi.
Il colloquio, al quale saranno ammessi i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte, si svolgera', oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle sottoelencate materie:
politica agraria, con particolare riferimento alla politica
agricola comunitaria;
legislazione sulla produzione e commercializzazione dei
prodotti agroalimentari e sostanze di uso agrario;
elementi di diritto penale, limitatamente ai reati alimentari;
elementi di diritto processuale penale, limitatamente
all'attivita' ed ai poteri degli organi di polizia giudiziaria;
organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale repressione
frodi;
Durante il colloquio, il candidato, inoltre, dovra' sostenere una
prova pratica per verificare il livello di conoscenza degli strumenti
informatici, nonche' una prova di conoscenza della lingua straniera
prescelta.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 25 febbraio
2005 sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dell'ubicazione
dei locali in cui si effettuera' l'eventuale prova preselettiva o le
prove scritte.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nel
giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui sopra comportera'
l'esclusione dai concorso degli stessi.
Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di
riconoscimento sottoelencati:
a) carta d'identita'
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) patente nautica;
e) porto d'armi;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni.
I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso
del termine di validita' previsto per ciascuno di essi. Saranno
esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Durante la prova preselettiva e le prove scritte non e' possibile
portare con se' e consultare codici, testi di legge e qualsiasi altra
pubblicazione.
Ai candidati ammessi al colloquio sara' data comunicazione, con
almeno venti giorni di anticipo, della data e del luogo e dell'ora in
cui dovranno presentarsi per sostenerlo, e, contestualmente, sara'
data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale, sara'
affisso all'albo dell'Amministrazione l'elenco dei concorrenti che
hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.
Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte e del voto conseguito nel
colloquio.
Art. 7.
Presentazione dei titoli di preferenza e riserva
I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere i titoli di riserva di cui all'art. 2 del presente bando e/o
di preferenza a parita' di valutazione di cui all'allegato B al
presente bando, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio IV - via
XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino il possesso
ditali titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione.
E' consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
Entro il medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di
essere in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti previsti dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
puo' trasmettere, entro il predetto termine di quindici giorni
dall'effettuazione del colloquio, una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o
l'irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessita' di
particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.
Non saranno presi in considerazione i documenti che verranno
consegnati o perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine
di quindici giorni.
Art. 8.
Graduatoria
Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a
concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base
dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli
che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del direttore generale - Ispettore generale capo,
dell'Ispettorato centrale repressione frodi che sara' pubblicato nel
bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Art. 9.
Presentazione dei documenti di rito
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa saranno invitati a presentare o far pervenire
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione
da parte dell'amministrazione:
1) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce;
qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione
fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
cui risulti:
a) il luogo e la data di nascita;
b) la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso
c) il godimento dei diritti politici, anche alla data di
scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
g) che il candidato non ricopre altri impieghi pubblici o
privati ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora
il candidato sia alle dipendenze di altro ente, dovra' essere resa
una dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta
dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni concernenti le
cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico
impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti
altresi' a presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente
articolo, copia integrale dello stato matricolare.
L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai
predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
Art. 10.
Assunzione dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, accertato il possesso dei
requisiti secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, saranno
invitati a stipulare i contratti individuali di lavoro a norma dei
vigenti CC.NN.LL., quindi assunti in prova nel profilo di direttore
agrario, area funzionale C, posizione economica C2.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.
Art. 11.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Ispettorato centrale repressione frodi - per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dallo
stesso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato centrale
repressione frodi.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Ufficio del
personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale del comparto Ministeri e nel decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 17 dicembre 2004
L'Ispettore generale capo: Lo Piparo
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