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MINISTERO DELLA DIFESA
Terzo concorso straordinario per l'arruolamento nell'anno 2001 di
millecinquecento volontari con ferma di tre anni nell'Esercito
italiano di cui una aliquota del trenta per cento
(quattrocentocinquanta) riservata ad aspiranti di sesso femminile.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.54 del 10/7/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E5980 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/8/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentiche
delle firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di finanza, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicanti gli specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente le pari
opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze
armate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante
norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997 concernente
l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 177;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di
finanza per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 28 aprile 1999, n. 188;
Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
attuazione dell'art. 1, sesto comma, della citata legge n. 380/1999
nel quale, tra l'altro, si stabilisce che il reclutamento
nell'Esercito di personale femminile nella ferma breve triennale deve
essere effettuato, per l'anno 2001, entro il limite dell'aliquota
massima del 30% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 16 marzo 2000 che ha modificato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
all'indicazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in
attuazione dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 380/1999,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,
che prevede tra l'altro la possibilita' di indicare nei bandi di
concorso specifici requisiti psico-fisici, in relazione alle esigenze
di impiego;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare relativa all'applicazione dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare, di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile
2000;
Considerato che, il numero dei volontari in ferma breve reclutati
ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 332/1997 risultera' insufficiente a soddisfare le esigenze
organiche della Forza armata Esercito e che, pertanto, secondo quanto
previsto dal combinato disposto dell'art. 2, comma 3, lettera b)
della citata legge n. 186/1999 e dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 332/1997 occorre procedere ad un
reclutamento straordinario di volontari, con ferma di tre anni, ai
sensi della legge n. 958/1986 citata in premessa;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 24/2000, il reclutamento del personale militare
femminile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza e'
effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il
personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso
art. 2 e quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare del personale femminile;
Considerato altresi' che, ai sensi della citata legge
n. 958/1986, deve ritenersi prioritaria la copertura di posti con
personale militare in servizio;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il quale
all'art. 29, comma 2, prevede tra l'altro che le procedure di
reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata avvengono
fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella A allegata al decreto legislativo in questione in deroga a
quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni;
Visto il foglio n. 3188/082301 in data 25 giugno 2001 con il
quale lo Stato maggiore dell'Esercito stabilisce il numero dei
volontari con ferma breve triennale da arruolare nell'Esercito per
l'anno 2001 di cui il trenta per cento da destinare a concorrenti di
sesso femminile;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso per l'arruolamento nell'anno 2001 di
millecinquecento volontari con ferma di tre anni nell'Esercito
italiano di cui una aliquota del trenta per cento
(quattrocentocinquanta) riservata ad aspiranti di sesso femminile.
2. Possono partecipare all'arruolamento di cui al comma 1:
a) concorrenti di sesso maschile che non abbiano ancora assolto
gli obblighi di leva e concorrenti di sesso femminile;
b) concorrenti in servizio alle armi nell'Esercito italiano
quali militari di leva e volontari in ferma annuale.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne'
valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della difesa
provvedera' a darne formale comunicazione agli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti debbono:
a) se di sesso maschile, aver compiuto il diciassettesimo anno
e non superato il ventiduesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. Per i volontari in ferma annuale che abbiano assolto gli
obblighi di leva, il limite massimo e' elevato al ventitreesimo anno
di eta' alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso; se di sesso femminile, aver
compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventiduesimo anno
di eta' alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
b) essere cittadini italiani;
c) possedere il titolo di studio di scuola media inferiore o
titolo equipollente. L'ammissione al concorso dei concorrenti che
abbiano conseguito un titolo d'istruzione all'estero e' subordinata
alla presentazione della dichiarazione di equipollenza, rilasciata da
un provveditorato agli studi di loro scelta. Il suddetto documento
potra' essere prodotto all'atto della presentazione del candidato
agli accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui al successivo
art. 7;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) essere celibi/nubili o vedovi/e;
f) avere, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o
del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre
l'arruolamento volontario;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi, non
essere incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di espulsione dalle Forze armate o Forze di polizia, non siano
sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere la statura minima di m 1,65 per i concorrenti di sesso
maschile e di m 1,61 per i concorrenti di sesso femminile;
i) possedere un profilo/idoneita' fisio-psico-attitudinale
previsto per l'impiego nella Forza armata in qualita' di volontari in
servizio permanente;
j) non risultare positivi ai test sierologici per
l'accertamento della tossicodipendenza o tossicofilia effettuati in
occasione dell'accertamento fisio-psico-attitudinale di cui al
successivo art. 7 del bando;
k) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i soli aspiranti di sesso maschile:
l) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
m) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
"ammessi a prestare servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
n) non essere in servizio alle armi in qualita' di volontari in
ferma breve;
o) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o
Forza di polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco;
p) per i soli aspiranti in servizio incorporati da piu' di
trenta giorni e' richiesto, quale requisito vincolante, il parere
favorevole del Comandante di corpo. Il parere non favorevole dovra'
essere adeguatamente motivato.
2. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione
al concorso e mantenuti, ad eccezione del requisito di cui alla
lettera a), fino alla data di effettiva incorporazione.
I requisiti di cui alle lettere h), i), j) saranno accertati
secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 7, per i
concorrenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del presente
decreto.
3. I candidati che risultassero ad una verifica anche successiva
in difetto di uno soltanto dei requisiti prescritti saranno esclusi
dall'arruolamento con provvedimento motivato della Direzione generale
per il personale militare; se gia' incorporati verra' disposta la
revoca della ferma.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dall'arruolamento debbono ritenersi tutti ammessi con
riserva alle varie fasi dell'arruolamento stesso.
Art. 3.
Compilazione ed inoltro delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso;
b) firmata per esteso dall'aspirante (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
Il candidato che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione all'arruolamento sia minorenne dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato B che costituisce parte integrante del presente
decreto, redatto dal Sindaco o suo delegato e sottoscritto da
entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o
dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che
l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere
documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;
c) presentata personalmente, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalita':
dagli aspiranti gia' alle armi, presso il Comando/Ente di
appartenenza che dovra' provvedere a trasmetterla al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
3a Divisione - 3a Sezione, via XX settembre n. 123/A, c.a.p. 00187 -
Roma, n. tel./fax 06/47354458;
dagli aspiranti di sesso maschile che non abbiano ancora
assolto gli obblighi di leva e dagli aspiranti di sesso femminile,
presso il Distretto militare piu' vicino al luogo di residenza che
dovra' provvedere a trasmetterla all'indirizzo sopra indicato del
Ministero della difesa;
d) gli enti riceventi sono obbligati a rilasciare agli
interessati la ricevuta dell'avvenuta presentazione.
2. La inosservanza delle modalita' indicate nei precedenti punti
b) e c) comportera' il non accoglimento della domanda medesima e
quindi la esclusione dalle procedure concorsuali. Non saranno prese
in considerazione le domande pervenute direttamente al Ministero
della difesa senza il rispetto delle predette modalita'.
L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' nel caso di
ritardo nella trasmissione delle domande presentate ai suddetti Enti
non personalmente ma tramite servizio postale.
3. Gli aspiranti residenti all'estero potranno inoltrare la
domanda, entro il termine sopraindicato, tramite l'Autorita'
diplomatica o consolare.
4. Nella predetta domanda l'aspirante, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il numero di codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il proprio stato civile;
d) di essere di sesso maschile/femminile;
e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto/a ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
f) il Distretto militare di appartenenza (solo per gli
aspiranti di sesso maschile);
g) nel caso di militare alle armi dichiarare la propria
posizione di servizio (leva o volontario in ferma annuale);
h) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo per gli aspiranti di sesso maschile);
i) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" (solo per gli aspiranti
di sesso maschile);
j) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva
(solo per gli aspiranti di sesso maschile anche in servizio quale
VFA).
Il militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del
servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il
quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno
inviate al recapito indicato nella domanda e non tramite il Comando
di appartenenza;
k) il titolo di studio posseduto. L'aspirante che all'atto
della presentazione della domanda abbia conseguito il titolo di
studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a
quello prescritto per la partecipazione al concorso;
l) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, non
essere incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di espulsione dalle Forze armate e Forze di polizia, non essere
sottoposti a misure di prevenzione;
m) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Forza di polizia;
n) l'eventuale possesso di titoli di riserva, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 11 del presente decreto;
o) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso deve essere segnalata, con dichiarazione
specifica, direttamente e nel modo piu' celere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
3a Divisione - 3a Sezione, via XX settembre n. 123/A - c.a.p. 00187
Roma - n. tel./fax 0647354458.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente
irregolari per vizi sanabili, inesatte o incomplete di talune delle
prescritte dichiarazioni, ovvero non conformi al modello di domanda
di cui al citato allegato A al presente decreto, potranno essere
accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile
dell'amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle
dichiarazioni mancanti. L'omissione o l'incompleta indicazione delle
generalita' (nome e cognome), la mancanza della firma del candidato,
l'omissione dell'indicazione dell'assolvimento o meno degli obblighi
di leva, della posizione rivestita (leva o VFA) nel caso di militare
in servizio, la mancanza, nel caso di minorenni, dell'atto di
assenso, costituira' motivo di esclusione dall'ammissione
all'arruolamento e dall'incorporazione.
Art. 4.
Procedura concorsuale
1. Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), lo
svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale;
b) accertamenti dell'idoneita' al servizio militare.
2. Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), lo
svolgimento del concorso prevede:
a) verifica del profilo sanitario;
b) valutazione dei titoli.
Art. 5.
Prova di selezione culturale
1. La prova di selezione culturale di cui al precedente art. 4,
comma 1, lettera a), consistera' in una prova scritta da espletare in
un tempo predeterminato, consistente in una serie di domande a scelta
multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie
previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.
2. La suddetta prova si svolgera' presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito sito in via Gonzaga n. 2 - 06034
Foligno (Perugia), secondo il seguente calendario:
lunedi' 8 ottobre 2001, ore 8,30 da ABA a CEU;
lunedi' 8 ottobre 2001, ore 13,30 da CEUA a FAA;
martedi' 9 ottobre 2001, ore 8,30 da FAB a MAA;
martedi' 9 ottobre 2001, ore 13,30 da MAB a PAA;
mercoledi' 10 ottobre 2001, ore 8,30 da PAB a SAA;
mercoledi' 10 ottobre 2001, ore 13,30 da SAB a ZUZZU.
3. Eventuali modifiche riguardanti la sede, la data e l'ora della
citata prova di selezione culturale, nonche' ogni eventuale altra
comunicazione relativa all'arruolamento in questione saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
21 settembre 2001. Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti; resta ferma,
comunque, la facolta' dell'amministrazione di disporre in qualsiasi
momento, anche successivamente all'espletamento delle prove di
preselezione, l'esclusione dall'arruolamento o dalla incorporazione,
con provvedimento motivato, a mente di quanto previsto agli articoli
2, 3, 5, 7 e 12 del bando.
4. La mancata presentazione alla sede d'esame nella data e
nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a
causa di forza maggiore, comportera' l'esclusione dall'arruolamento.
5. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
6. Alla predetta prova ciascun aspirante dovra' essere munito di
un valido documento di identificazione, provvisto di fotografia,
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Durante la prova non e'
permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice, usare telefoni cellulari od apparati radio
ricetrasmittenti, copiare in tutto o in parte le risposte relative ai
test somministrati. E' vietato, altresi', agli esaminandi portare al
seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi
genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta
l'esclusione dalla prova.
7. La correzione dei test in forma automatizzata verra'
effettuata presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Esercito presso il quale avra' luogo la prova. L'esito della
prova verra' comunicato unicamente agli aspiranti ammessi ai
successivi accertamenti dell'idoneita' al servizio militare nel
numero previsto dal successivo art. 6.
8. Sulla base del punteggio, espresso in centesimi, ottenuto
nella suddetta prova la commissione di cui al successivo art. 10
redigera' una graduatoria provvisoria relativa agli aspiranti idonei
di sesso femminile ed agli aspiranti idonei di sesso maschile che non
abbiano ancora assolto gli obblighi di leva.
9. Gli aspiranti che non si presenteranno alla prova, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, saranno considerati rinunciatari alla prova medesima
e quindi ai successivi accertamenti.
Art. 6.
Ammissione agli accertamenti dell'idoneita' al servizio militare
1. Saranno ammessi agli accertamenti dell'idoneita' al servizio
militare di cui al successivo art. 7, secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui al suddetto art. 5, comma 8, n. 1350
aspiranti idonei di sesso femminile e quelli che abbiano riportato lo
stesso punteggio del milletrecentocinquantesimo classificato.
2. Gli aspiranti idonei di sesso maschile di cui alla graduatoria
citata all'art. 5, comma 8, saranno ammessi successivamente ai
predetti accertamenti fisio-psico-attitudinali qualora il numero dei
posti previsto per gli aspiranti di sesso maschile non possa essere
totalmente coperto con gli idonei appartenenti alla categoria di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), del bando e risultanti dalla
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11.
Art. 7.
Accertamenti dell'idoneita' al servizio militare
1. L'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sara'
effettuato presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Esercito in Foligno.
2. Selezione medica:
a) i candidati dovranno presentarsi muniti di:
un valido documento di identificazione rilasciato da
Amministrazioni dello Stato;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C;
referto di esame radiografico del torace qualora effettuato
presso struttura sanitaria civile pubblica o convenzionata o militare
(RX visita di leva o RX eseguito in stabilimento sanitario militare),
solo se eseguito in data non anteriore ai tre mesi precedenti la
visita;
per i soli concorrenti di sesso femminile, referto di
ecografia pelvica effettuata presso struttura sanitaria pubblica o
strutture sanitarie convenzionate solo se eseguita in data non
anteriore a sessanta giorni precedenti la visita;
b) la commissione medica, prima di eseguire la visita gene-rale
dispone l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e
strumentali:
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolarigoiatrico;
neuropsichiatrico;
radiografia del torace in due proiezioni (solo nel caso non
sia stato prodotto il relativo referto. I concorrenti di sesso
femminile che non abbiano prodotto detto certificato - al fine di
garantire l'effettuazione dell'esame radiologico in piena sicurezza -
dovranno produrre un referto di test di gravidanza eseguito presso
struttura pubblica o privata di data non anteriore a cinque giorni
precedenti la visita. In assenza di detto referto, la concorrente
dovra' essere sottoposta al test di gravidanza);
analisi delle urine completo con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubineria totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine qualora lo ritenesse opportuno;
c) in caso di positivita' del test di gravidanza la commissione
non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi del decreto
ministeroale 4 aprile 2000 secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare;
d) saranno giudicati idonei gli aspiranti che a seguito delle
predetta visita abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente
non minore di "2" nelle varie caratteristiche costituenti il profilo
psico-fisico e risultino in possesso degli ulteriori requisiti per
l'idoneita' fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualita'
di volontario in servizio permanente prevista dal decreto
ministeriale 4 aprile 2000, relativo all'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare;
e) il giudizio di idoneita' o di non idoneita' relativo agli
accertamenti in parola sara' reso noto ai candidati seduta stante
sottoponendo alla firma degli stessi, a cura dell'organo preposto
all'accertamento, apposito foglio di notifica.
Saranno giudicati comunque non idonei i candidati affetti da:
imperfezioni e infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente "3" nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche di forma lieve
(dislalia-disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
un ospedale militare;
tutte le imperfezioni e infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del
servizio quale volontario in ferma triennale;
f) i candidati giudicati non idonei agli accertamenti medici
sono esclusi dall'accertamento successivo.
3. Accertamento psico-attitudinale:
I candidati risultati idonei alla precedente selezione medica
saranno sottoposti ad una serie di accertamenti psico-attitudinali
consistenti in prove tendenti ad accertare il possesso di capacita'
che assicurino lo svolgimento dei compiti propri della Forza armata
quale volontario in servizio permanente. Per tale accertamento sara'
espresso un giudizio di idoneita' ovvero non idoneita' senza
attribuzione di punteggio.
I risultati degli accertamenti saranno resi noti ai candidati
seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alla selezione
medica o all'accertamento psico-attitudinale verra' considerata
rinuncia da parte del candidato.
5. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo
e nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento.
I provvedimenti di esclusione saranno adottati per delega della
Direzione generale per il personale militare dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Esercito.
Art. 8.
Verifica del profilo sanitario
Gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), saranno
sottoposti a visita medica per la verifica del profilo sanitario
minimo richiesto a cura dei relativi comandi di appartenenza. I
candidati dovranno essere muniti di valida certificazione comprovante
le vaccinazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale
19 febbraio 1997.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), ai
quali sia stato verificato il possesso del profilo sanitario
richiesto, la commissione di cui al successivo art. 10 provvedera'
alla valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il relativo
punteggio, espresso in centesimi, per ciascuno degli aspiranti
stessi:
a) profilo sanitario:
per ogni coefficiente 2 posseduto, punti 6,5;
per ogni coefficiente 1 posseduto, punti 8;
b) titolo di studio:
diploma di scuola media superiore o titolo superiore ed
equipollenti, punti 8;
c) posizione di servizio:
volontari in ferma annuale, punti 20.
Art.10.
Commissione giudicatrice
Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la commissione
giudicatrice che dovra' provvedere:
alla selezione culturale di cui all'art. 5 del presente
decreto;
alla valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente
decreto;
alla redazione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 11.
La citata commissione sara' composta da:
un dirigente ovvero ufficiale dell'Esercito di grado
equiparato, presidente;
due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
un funzionario civile appartenente ad una qualifica non
inferiore all'ottava, membro;
un collaboratore amministrativo appartenente alla settima
qualifica funzionale ovvero un ufficiale inferiore dell'Esercito di
grado equiparato, segretario.
Art. 11.
Graduatoria
La commissione di cui al precedente art. 10 redigera' la
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio riportato dai
candidati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), nella selezione
culturale e sulla base del punteggio riportato dai candidati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), nella valutazione dei titoli.
A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta',
ai sensi del comma 3, dell'art. 7 della legge 5 maggio 1997, n. 127,
come sostituito dal comma 9, dell'art. 8 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
La suddetta graduatoria sara' approvata con decreto adottato
dalla Direzione generale per il personale militare.
Art. 12.
Esclusione dal concorso
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento o
dall'incorporazione qualsiasi aspirante che non venisse ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti.
2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti dal presente decreto sara' disposta, con provvedimento
motivato adottato dalla Direzione generale per il personale militare:
l'esclusione dall'arruolamento, se utilmente collocati in
graduatoria;
la revoca della ferma, se gia' arruolati.
Art. 13.
Ammissione alla ferma
1. Saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma i
concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito e tratti
dalla stessa secondo i seguenti criteri di priorita'.
Dalla suddetta graduatoria saranno tratti, in ordine di
priorita', millecinquanta idonei provenienti dalla categoria di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), del bando, destinati a ricoprire i
posti previsti per il personale di sesso maschile.
Qualora il numero degli idonei appartenenti alla categoria di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), non fosse sufficiente a ricoprire il
suddetto numero di posti, si attingera' secondo l'ordine della
graduatoria, agli idonei appartenenti alla categoria di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), di sesso maschile.
Dalla stessa graduatoria saranno tratti, in ordine di priorita'
quattrocentocinquanta candidati idonei di sesso femminile provenienti
dalla categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del bando,
destinati a ricoprire i posti previsti per il personale di sesso
femminile.
Qualora il numero degli idonei di sesso femminile appartenenti
alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del bando non
fosse sufficiente a soddisfare l'aliquota prevista per i concorrenti
di sesso femminile, si provvedera' a raggiungere l'entita' stessa con
i rimanenti idonei appartenenti alla categoria di cui al citato
art. 1, comma 2, lettera b), e in subordine, con gli idonei di sesso
maschile appartenenti alla categoria di cui allo stesso art. 1,
comma 2, lettera a).
2. L'ammissione alla ferma breve decorrera':
quanto agli effetti giuridici dalla data di incorporazione
presso i Reggimenti addestramento volontari;
quanto agli effetti amministrativi dalla data di incorporazione
presso i suddetti Reggimenti addestramento volontari.
L'incorporazione avverra' nei tempi e nei modi stabiliti dalla
Forza armata.
3. I volontari in ferma annuale in servizio, aspiranti
all'arruolamento previsto dal presente decreto, possono, a domanda
chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure concorsuali
ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potra'
avvenire, pertanto, senza soluzione di continuita'. La non avvenuta
incorporazione quale volontario in ferma breve comportera' il
collocamento in congedo degli interessati. La domanda di
trattenimento dovra' essere inoltrata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - II Reparto - 6a
Divisione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, a cura dei
Reggimenti interessati, a mezzo corriere, in tempo utile (trenta
giorni) per la definizione entro la data di previsto congedo.
4. All'atto dell'incorporazione i vincitori verranno sottoposti,
da parte del dirigente del Servizio sanitario dell'ente, ad una
visita medica d'incorporazione per verificare il mantenimento dei
requisiti fisici. Qualora risultino "non idonei" per qualsiasi causa
gli stessi saranno immediatamente inviati alla commissione medica
ospedaliera dell'Ospedale militare per l'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare quale volontario in ferma breve. Nel caso
di giudizio di non idoneita' o di temporanea non idoneita' superiore
a quindici giorni, gli aspiranti saranno immediatamente esclusi
dall'arruolamento con provvedimento della Direzione generale per il
personale militare. Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi.
5. I vincitori ammessi all'arruolamento che non si presenteranno
presso gli enti addestrativi nel termine fissato dalla Direzione
generale per il personale militare nella lettera di convocazione,
saranno considerati rinunciatari.
6. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito a rinuncia da parte dei vincitori o a decadenza o a
esclusione dal diritto di essere ammessi all'arruolamento, convocando
entro venti giorni dalla data prevista per l'incorporazione altri
concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.
7. In caso di eventuali dimissioni o proscioglimento il
volontario in ferma breve dovra':
se non ha ancora assolto gli obblighi di leva, essere
reimpiegato per il completamento degli stessi in altra Unita' della
Forza armata, all'uopo indicata dallo Stato maggiore dell'Esercito -
Reparto impiego del personale - Ufficio impiego militari di truppa;
se ha gia' assolto gli obblighi di leva, essere ricollocato in
congedo illimitato.
Art. 14.
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per
l'ammissione all'arruolamento nella ferma triennale saranno invitati
a presentare all'indirizzo e nel termine perentorio indicato
nell'invito stesso, i documenti attestanti il possesso di eventuali
titoli di riserva, preferenza o precedenza dichiarati nella domanda
di arruolamento.
2. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a far
pervenire agli enti addestrativi la documentazione, specificata
nell'invito stesso, comprovante il possesso dei requisiti prescritti
per l'arruolamento, entro il termine perentorio di un mese dalla data
di incorporazione. La mancata consegna della documentazione predetta
entro il termine suindicato o il mancato completamento o l'omessa
regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di
apposito invito comportera' la decadenza dall'arruolamento.
3. I candidati, in luogo dei documenti di cui ai precedenti
commi 1 e 2, possono presentare dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
Art. 15.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
L'amministrazione procedera' ai controlli anche a campione sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui sopra emerga la non veridicita' della dichiarazione
rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 16.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi delle prove sono a carico dei candidati che, per
l'acquisto del biglietto ferroviario, potranno usufruire della
riduzione di cui alla prevista tariffa. Il documento che da' diritto
alla concessione potra' essere rilasciato dal Distretto militare piu'
vicino al luogo di residenza, previa esibizione della documentazione
comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione
al concorso ovvero della lettera di convocazione per le selezioni
fisio-psico-attitudinali.
Durante le fasi relative alle sopracitate selezioni
fisio-psico-attitudinali, i concorrenti potranno usufruire,
compatibilmente con le disponibilita' logistiche del momento, di
vitto e alloggio a carico del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito.
Per i concorrenti alle armi i viaggi in ferrovia sopra citati
saranno considerati, a tutti gli effetti, per servizio.
2. I concorrenti in servizio militare potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari fino ad un massimo di cinque giorni.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove per cause dipendenti
dalla sua volonta' la suddetta licenza straordinaria sara' computata
come licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 17.
B e n e f i c i
1. Al termine della ferma volontaria contratta compete:
la corresponsione di un premio di congedamento nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni;
la costituzione, a cura e a spese dell'amministrazione, della
posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti).
2. Ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, il personale
congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme potra'
essere assunto, sempreche' in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge 13 maggio 1975, n. 157:
nei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle
maestranze del Ministero della difesa (categoria degli operai
specializzati, qualificati o comuni), nel limite del quaranta per
cento dei posti annualmente disponibili (art. 28);
nei posti di impiego civile del Ministero della difesa
riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della
legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti per mancanza di
aspiranti (art. 29).
3. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, modificato dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, il personale congedato senza demerito al termine della
ferma contratta puo' essere assunto nelle amministrazioni indicate
nello stesso articolo, nel limite del venti per cento delle
assunzioni annuali del personale civile, impiegatizio ed operaio,
ferme restando le aliquote dei posti spettanti ai soggetti aventi
titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni.
La domanda di assunzione dovra' essere presentata entro dodici
mesi dal collocamento in congedo.
4. I brevetti di specializzazione sono validi sia agli effetti
dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini della
eventuale emigrazione all'estero.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno tratti presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2001
Il ten. gen.: Simeone
Avvertenze
Per qualunque notizia relativa alla formulazione della domanda ed
in generale al presente concorso rivolgersi al piu' vicino distretto
militare.
Informazioni potranno anche essere assunte:
contattando l'ufficio relazioni con il pubblico della Direzione
generale per il personale militare al numero telefonico 06/47355941,
fax 06/4881873 secondo i seguenti orari:
dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,45 alle ore 16;
venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,30;
consultando la sezione Difesa di RAI-Televideo a pag. 417.
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