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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Concorso pubblico, per esami, a complessivi trentotto posti per
l'accesso al profilo professionale di assistente sociale
coordinatore, area funzionale C, posizione economica C1, del ruolo
del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 28/12/2004
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Località:Nazionale
Codice atto:04E08861
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:38
Scadenza:27/1/2005
Tags:Assistenti sociali

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successivi contratti collettivi;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto
in data 12 giugno 2003 relativo al personale del comparto ministeri,
per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive
modificazioni, recante norme sul servizio militare di leva e sulla
ferma di leva prolungata;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni, recante la legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme di razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 contenente il regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 recante
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate;
Visto l'art. 6 comma 3 della legge 8 luglio 1998, n. 230 recante
nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 concernente le nuove norme
sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto l'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2000 e successive
modificazioni, recante le dotazioni organiche del personale
contrattualizzato dell'Amministrazione Civile dell'Interno;
Ritenuto che in relazione alle esigenze degli uffici periferici
del Ministero dell'Interno occorre provvedere alla copertura di
trentotto posti di assistente sociale coordinatore, area funzionale
C, posizione economica C1 del ruolo del personale
dell'Amministrazione civile dell'Interno.
Decreta:
 
Art. 1.
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi
trentotto posti per l'accesso al profilo professionale di assistente
sociale coordinatore, area funzionale C, posizione economica C1, del
ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, per le
esigenze degli uffici periferici del Ministero dell'Interno, da
ripartire nell'ambito delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma universitario in servizio sociale o diploma
rilasciato da scuole dirette ai fini speciali per assistenti sociali
o altri titoli equipollenti;
b) iscrizione all'ordine professionale;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) cittadinanza italiana;
e) godimento dei diritti politici;
f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
h) idoneita' fisica all'impiego.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati
licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa
contrattuale.
3. I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente provvedimento.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande Termine e modalita'
 
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modello, allegato al presente
provvedimento, e dovra' essere presentata oppure spedita a mezzo
raccomandata postale, con avviso di ricevimento, alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo della provincia di residenza, entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e
nella Regione Valle d'Aosta dovranno presentare le domande
rispettivamente al Commissariato del Governo per la provincia di
Trento o di Bolzano o al Presidente della Giunta regionale della
Valle d'Aosta.
3. Il modello di domanda e' disponibile sul sito internet del
Ministero dell'Interno «http://pers.mininterno.it».> 4. La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta
l'esclusione dal concorso.
5. I candidati dovranno compilare il modello di domanda di
ammissione in tutte le sue parti e secondo le indicazioni relative al
possesso dei requisiti; i candidati che compileranno il modello in
modo impreciso ed incompleto ovvero privo della firma, saranno
esclusi con provvedimento motivato.
6. Al fine dell'accertamento della tempestivita' nella
presentazione della domanda, fara' fede il timbro a data dell'ufficio
ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data
dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Il ritardo nell'inoltro delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilita' di
quest'ultimo al concorso.
8. Delle domande presentate a mano sara' rilasciata ricevuta.
9. Il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, avente
titolo a partecipare al concorso, potra' inoltrare la domanda con le
modalita' ed entro il termine sopraindicato, per il tramite
dell'ufficio dove presta servizio che provvedera' a trasmetterla alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente.
10. Il candidato dovra' dichiarare, in calce al modello di
domanda, di essere disponibile a raggiungere in caso di assunzione
qualsiasi sede di servizio venga assegnata nell'ambito delle regioni
indicate all'art. 1 del presente provvedimento.
11. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovra' fare esplicita
richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio
necessario, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. In ragione di
cio' la domanda di partecipazione dovra' essere corredata da una
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui
sopra, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di
qualsiasi tipo di handicap;
12. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio presso il quale
e' stata inoltrata la domanda di partecipazione, le successive
eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

                               Art. 4.
Commissione esaminatrice
 
1. Con successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la
commissione esaminatrice del concorso.

                               Art. 5.
Prova di preselezione
 
1. Qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in
numero superiore a millecinquecento (1500), l'Amministrazione si
riserva la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova
preselettiva costituita da quesiti a risposta multipla che
riguarderanno le materie delle prove scritte ed orali.
2. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione
potra' avvalersi di aziende specializzate in selezione del personale.
3. Le modalita' di svolgimento dell'eventuale preselezione
saranno oggetto di apposito avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 15 marzo 2005.

                               Art. 6.
Prove d'esame
 
1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale.
2. Le prove scritte sono costituite:
a) da un elaborato su argomenti di cultura generale e di
attualita', con particolare riferimento a problematiche di carattere
sociale;
b) da un elaborato su argomenti di tecniche di servizio sociale
e di organizzazione dei servizi socio-sanitari.
3. La durata di ciascuna prova scritta e' fissata in otto ore.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30.
5. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte
e sulle seguenti: elementi di diritto costituzionale ed
amministrativo, legislazione in materia socio-sanitaria, tecniche di
intervento nel settore delle tossicodipendenze, elementi di
psicologia sociale, disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
civili dello Stato, attivita' istituzionali e organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno.
6. Tale prova orale comprende anche l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra le
seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo nonche' l'accertamento
della conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche.
7 La prova orale si intendera' superata se i candidati avranno
ottenuto la votazione di almeno 21/30.
8. La votazione complessiva sara' data dalla media dei voti
ottenuti nelle prove scritte e nella prova orale.

                               Art. 7.
Svolgimento delle prove
 
1. Il calendario delle prove del concorso nonche' le sedi in cui
si svolgeranno le prove stesse verranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 15 marzo 2005 e sul sito internet del Ministero dell'Interno
«http://pers.mininterno.it»> 2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna
tempestiva notizia di esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi, senza alcun altro preavviso nei luoghi e nei giorni
indicati nella citata Gazzetta Ufficiale.
3. In relazione al numero delle domande di partecipazione, lo
svolgimento delle predette prove potra' essere effettuato presso una
o piu' sedi che verranno indicate nella suddetta comunicazione.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
5. L'assenza dalle predette prove comporta l'esclusione quale ne
sia stata la causa che l'ha determinata.
6. Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno
portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, che
dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove
stesse al personale di sorveglianza.
7. I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i
testi di legge non commentati.
8. Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai candidati
quindici giorni prima delle prove stesse mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
9. I candidati ammessi alla prova orale saranno avvertiti almeno
venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova
mediante apposita comunicazione nella quale verra' indicato il voto
riportato in ciascuna delle prove scritte.
10. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo
svolgimento della prova orale sono pubbliche.

                               Art. 8.
Categorie riservatarie e preferenze
 
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame, potranno
fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni
(allegato B).
2. Le riserve dei posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
3. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto a una maggiore riserva, nell'ordine disposto dall'art. 5,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo ne devono fare espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso.
5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per
mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che
abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.
6. I documenti in carta semplice ovvero autocertificazioni
comprovanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza o
precedenza dovranno essere trasmessi a mezzo raccomandata postale,
con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le
Risorse Umane, Servizio V, Piazza del Viminale, 00184 - Roma, entro e
non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la
prova orale. A tale fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.

                               Art. 9.
Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria
 
1. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
2. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e
delle preferenze di cui all'art. 8 del presente provvedimento.
3. Le graduatorie sono approvate con provvedimento ministeriale e
pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'Interno nonche' sul sito internet del Ministero dell'Interno
«http://pers.mininterno.it».> 4. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 10.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
 
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a far
pervenire, entro il termine e con le modalita' che saranno
comunicate, un certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
2. Per quanto riguarda i candidati invalidi il certificato medico
deve contenere oltre alla descrizione della natura e del grado
dell'invalidita', anche la dichiarazione che l'invalido non ha
perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il
grado della sua invalidita' o menomazione, non puo' recare danno alla
salute ed all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza
degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle funzioni da svolgere.
3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
4. L'Amministrazione ha facolta' di effettuare idonei controlli
della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai
candidati.

                              Art. 11.
Assunzione in servizio
 
1. I candidati dichiarati vincitori, in regola con la
documentazione richiesta, verranno convocati secondo l'ordine di
graduatoria al fine dell'indicazione delle regioni tra quelle
pubblicate nel presente provvedimento, nell'ambito delle quali sara'
individuata la relativa sede di assegnazione.
2. I suddetti candidati saranno invitati a stipulare il contratto
individuale di lavoro, secondo la disciplina prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione,
presso la sede di servizio indicata dall'Amministrazione nel profilo
professionale di assistente sociale coordinatore, area funzionale C,
posizione economica C1, dei ruoli del personale dell'Amministrazione
civile dell'Interno.
3. I candidati vincitori saranno sottoposti ad un periodo di
prova di quattro mesi, cosi' come previsto dalle disposizioni
contrattuali.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -
Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio V, per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. L'indicazione di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali.

                              Art. 13.
Norme di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Roma, 22 dicembre 2004
Il Capo del Dipartimento: Malinconico

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