Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
UNIVERSITA' DEL MOLISE
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
in difesa e qualita' delle produzioni agro-alimentari
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale n.83 del 24/10/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DEL MOLISE |
Località: | Campobasso (CB) |
Codice atto: | 000E9794 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 23/11/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382
dell'11 luglio 1980 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato
dal MURST con decreto ministeriale del 30 aprile 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli Studi del Molise, emanato con decreto
rettorale n. 1590 del 5 ottobre 1999;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modifiche;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 e successive
modifiche;
Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1990, in relazione al
limite di reddito per usufruire delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
9 giugno 1997;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1998;
Visto il P.O. 1994/1999: ricerca, sviluppo tecnologico ed alta
formazione;
Viste le delibere del senato accademico del 19 aprile 2000 e del
24 maggio 2000, e del Consiglio di amministrazione del 31 maggio
2000, relative all'approvazione delle proposte dei dottorati di
ricerca per l'anno accademico 2000/2001;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interno;
Visto il decreto rettorale n. 859 del 4 luglio 2000, con cui e'
stato istituito il XVI ciclo di dottorato;
Vista la nota n. 496 del 20 settembre 2000, con cui il Consiglio
nazionale delle ricerche ha comunicato la disponibilita' a
finanziare, per il XVI ciclo, due borse per il dottorato in difesa e
qualita' delle produzioni agro-alimentari;
Ritenuta l'opportunita' di utilizzare le risorse messe a
disposizione dal CNR;
Viste le delibere, del senato accademico e del Consiglio
amministrazione. rispettivamente del 13 e 18 settembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto, presso l'Universita' degli studi del Molise -
Campobasso, un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato in:
Difesa e qualita' delle produzioni agro-alimentari:
Ciclo XVI
Dipartimento di scienze animali vegetali e dell'ambiente;
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto tossine e
micotossine da parassiti vegetali;
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di biochimica
ed ecofisiologia vegetali;
Borse 2;
Posti con contributo di accesso 2;
Durata 3 anni.
Art. 2.
Domanda di partecipazione
Possono produrre domanda per accedere al dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza o che siano in possesso di
diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara'
il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare
sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai
soli fini dell'ammissione ai corsi.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro che
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del
30 ottobre 2000. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con
riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza il relativo certificato entro il mese di novembre 2000.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in lingua
italiana, secondo lo schema allegato al presente bando, devono essere
indirizzate al Rettore dell'Universita' degli studi del Molise -
servizio borse di studio - via De Sanctis - 86100 Campobasso, e
spedite, entro 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Per il rispetto dei termini fara' fede il timbro dell'Ufficio
postale accettante la raccomandata. Nella domanda l'aspirante dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare. In caso il candidato voglia concorrere per piu' di un
corso, dovra' produrre, a pena di esclusione, apposite, singole,
domande;
di essere/non essere titolare di assegno per collaborazione ad
attivita' di ricerca ex legge n. 449/1998;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta o che si conseguira', con la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo accademico conseguito presso una universita'
straniera;
di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di
dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione
degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita'
italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate a
mezzo raccomandata a.r. A tal fine, i candidati dovranno pagare un
contributo per spese postali di L. 5.600 da versare sul conto
corrente postale n. 11424660, intestato all'Universita' degli studi
del Molise - via F. De Sanctis - 86100 Campobasso. Come causale
dovra' essere necessariamente indicato Contributo per spese postali -
Dottorato di ricerca.
La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo per
spese postali dovra' essere allegata a ciascuna domanda prodotta.
Art. 3.
Esami di ammissione
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta e in un
colloquio.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, la
capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica,
nonche' la conoscenza di una o piu' lingue straniere.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata, con avviso di
ricevimento, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la
prova stessa.
La convocazione per la prova orale avverra', ugualmente, a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, 20 giorni prima della data fissata per la
prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale, da parte
della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia scritta ai
termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla
prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 4.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai
corsi di Dottorato di ricerca saranno nominate dal rettore, sentito
il Collegio dei docenti. Esse saranno composte ciascuna da tre membri
scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui
possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nei casi di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
Art. 5.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso di rinuncia, mancata o
tardiva accettazione, da parte degli aventi diritto, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria, purche' non
sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 6.
Documentazione da produrre in caso di ammissione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire al servizio borse di studio, via De Sanctis - 86100
Campobasso - entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono
dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito, la sotto elencata documentazione:
domanda di iscrizione al Dottorato, in carta legale, da
compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione;
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria
superiore posseduto ovvero, per i cittadini non appartenenti alla
Comunita' europea, diploma (documento originale) che ha consentito la
loro ammissione all'Universita';
autocertificazione relativa alla laurea posseduta, salvo quanto
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403 del 20 ottobre 1998;
dichiarazione di non essere iscritto ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di
dottorato di ricerca;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altra
borsa di dottorato di ricerca;
fotocopia del documento di identita', debitamente firmata;
due fotografie recenti, formato tessera.
Art. 7.
Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza
Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa
del merito, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento
delle borse bandite. A parita' di merito prevale la situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 116
del 9 giugno 1997) e successive modifiche e integrazioni. Per
usufruire della borsa, gli interessati dovranno dichiarare, tramite
apposita autocertificazione, di non usufruire di un reddito
personale, complessivo annuo lordo superiore a L. 15 milioni, con
riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa.
Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti da servizio militare di leva.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000
lorde, assoggettato ai contributi di legge.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. Per confermare il diritto al godimento
della borsa anche negli anni successivi al primo, i beneficiari
dovranno produrre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposite
autocertificazioni da cui risulti il mantenimento del requisito
reddituale.
Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale,
previo il rilascio di appositi attestati di frequenza da parte del
coordinatore del dottorato.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura non inferiore del 50
per cento.
Coloro che si classifichino in posizione utile nella graduatoria
di merito, ma non siano in possesso dei requisiti per usufruire della
borsa di studio, di cui al precedente art. 7, dovranno pagare il
contributo per l'accesso ai corsi di dottorato e la frequenza degli
stessi.
L'ammontare annuo di tale contributo e' di L. 2.000.000, graduato
secondo le fasce di condizione economica del nucleo familiare,
definite nel modo che segue:
Fasce di reddito Importo contributo
Oltre i 70 milioni annui per famiglia di 3 persone L. 2.000.000
Da 50 a 70 milioni annui L. 1.500.000
Fino a 50 milioni L. 1.000.000
La situazione economica del nucleo familiare deve essere
autocertificata dal capofamiglia e/o dal candidato utilizzando, per
quanto compatibile, la modulistica annessa al regolamento per il
pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti
iscritti all'Universita' degli studi del Molise.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato sul conto
corrente postale dell'Universita', Campobasso, con le seguenti
modalita':
per coloro che nell'anno accademico 2000/2001, si iscrivono al
primo anno: due rate annue, la prima all'atto dell'iscrizione, la
seconda entro il 30 giugno 2001;
per gli anni successivi al primo, i versamenti dovranno essere
effettuati nel seguente modo: la prima rata entro il 30 novembre, la
seconda entro il 30 giugno.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti
dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria.
Art. 8.
Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
possono essere concessi dal rettore, su proposta del collegio dei
docenti, nei casi di maternita', grave e documentata malattia,
servizio militare, gravi e documentati motivi. In tali casi
l'interessato potra' chiedere:
il "congelamento" per un anno, in tal caso terminera' le
proprie attivita' con un anno di ritardo;
una "proroga" o "una interruzione temporanea", in tale caso i
mesi di assenza potranno essere recuperati con l'autorizzazione del
collegio dei docenti. Qualora la proroga o l'interruzione riguardino
un periodo superiore al quadrimestre, si considera rinviato l'intero
anno.
3. Il collegio dei docenti, previa verifica dei risultati
conseguiti, puo' deliberare la "sospensione" o "l'esclusione" dal
corso, anche nei casi di assenze prolungate, reiterate ed
ingiustificate. Il Collegio dei docenti puo' consentire ai dottorandi
esclusi o sospesi lo svolgimento di attivita' per un ulteriore anno
senza godimento della borsa.
4. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio. E devono essere restituiti i ratei di borsa percepiti.
5. Agli studenti dei dottorati di ricerca puo' essere affidata,
su proposta del collegio dei docenti, una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, che non deve, in ogni caso,
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca e non puo'
superare le 60 ore annue. Tale attivita', facoltativa e senza oneri
per il bilancio dello Stato, non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'. Possono altresi', su loro
richiesta, e previo parere favorevole del consiglio di facolta',
partecipare alle commissioni di esame in qualita' di cultori della
materia.
6. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di
dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata
relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei
docenti, che ne cura la conservazione e che, previa valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso.
propone al rettore il proseguimento del dottorato, ovvero
l'esclusione.
7. Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi
di dottorato, senza borsa di studio, anche i beneficiari di assegni
per collaborazione ad attivita' di ricerca, conferiti
dall'Universita' del Molise o da altri atenei ai sensi della legge
449 del 27 dicembre 1997 anche in soprannumero rispetto ai posti
banditi. Il numero dei titolari di assegni ammessi ai corsi di
dottorato non potra' complessivamente superare la meta' dei posti
istituiti, con arrotondamento all'unita' per eccesso. I corsi di
dottorato, cui gli assegnisti possono essere ammessi, possono
riguardare le stesse aree scientifico-disciplinari della ricerca per
la quale sono detentori di assegni. E' necessario, in ogni caso,
l'assenso del responsabile della ricerca e del collegio dei docenti,
circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.
8. I dottorandi, iscritti a corsi con sede amministrativa presso
l'Universita' del Molise, sono assicurati, ai sensi della vigente
normativa, per tutta la durata del corso ed in qualunque sede,
italiana o straniera, essi si trovino per svolgere le proprie
attivita' formative, purche' regolarmente autorizzati, secondo le
modalita' indicate nel precedente Art. 4, punto 5.
Art. 9.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' del Molise, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso. Per comprovati motivi che
non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il
rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Per tutto quanto non compreso nel presente bando, si fa
riferimento al regolamento in materia di dottorato di ricerca,
emanato dall'Universita' degli studi del Molise con decreto rettorale
n. 1590 del 5 ottobre 1999, disponibile presso il servizio borse di
studio dell'Ateneo e consultabile anche sul sito Internet
dell'Universita' del Molise. all'indirizzo http://www.unimol.it/, sul
quale e' consultabile anche il presente bando.
Campobasso, 11 ottobre 2000
Il rettore: Cannata
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!