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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisette posti di allievo
agente di polizia penitenziaria femminile, riservato alle volontarie
in ferma prefissata di un anno (VFP1) che, se in servizio
concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre 2006, o, se collocati
in congedo abbiano concluso tale ferma nelle Forze armate.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.70 del 15/9/2006 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 06E06371 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 27 |
Scadenza: | 16/10/2006 |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale del personale e della formazione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge
1° febbraio 1989, n. 53 e di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 117 del 22 maggio 2006 relativo all'autorizzazione di assunzione
di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni in
deroga al divieto di assunzioni tra le quali trenta unita' nel Corpo
di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazioni/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore);
Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che
fanno capo alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore
Generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili per l'assunzione
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
ventisette posti di allievo agente di polizia penitenziaria
femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata di un anno
(VFP1) che, se in servizio concluderanno detta ferma entro il
30 dicembre 2006, o, se collocati in congedo abbiano concluso tale
ferma nelle Forze armate.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
a) superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
3. Un posto e' riservato, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti, alle candidate che abbiano conseguito l'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della
provincia di Bolzano. Nella domanda le concorrenti dovranno
obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco)
intendano sostenere le prove concorsuali. Il posto riservato, qualora
non coperto, sara' devoluto alle altre concorrenti in ordine di
graduatoria.
4. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
5. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha la
facolta' di:
revocare il presente bando di concorso;
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso
nonche' le connesse attivita' di reclutamento;
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito, il numero dei posti;
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2006.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative
all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute
nell'art. 14, comma 1, lettera n), n. 1 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm 161. Il rapporto altezza-peso,
il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, come richiamato dall'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53 e l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443;
2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.
2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state
destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d), dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia delle candidate.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
6. Alle concorrenti che risultano, ad una verifica anche postuma,
in difetto dei prescritti requisiti sara' disposta l'esclusione dal
concorso con decreto motivato del Direttore Generale del personale
della formazione.
7. Le candidate, nello stesso anno, non possono presentare
domande di partecipazione al concorso per altri Corpi di polizia ad
ordinamento civile e militare.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche'
i dati personali forniti dalle candidate nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -
Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del
concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica delle
candidate.
4. Le interessate godono, ove applicabili, dei diritti di cui
alla citata legge n. 675/1996.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2
- 00164 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Dirigente della
Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi polizia penitenziaria.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile in
allegato al presente bando e saranno, altresi', disponibili sul sito
web www.polizia-penitenziaria.it
> 2. Le sole candidate in servizio nelle Forze armate quali
volontarie in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegate in
missione all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia'
citato allegato.
3. La domanda sottoscritta dall'interessata, dovra' essere
trasmessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - al
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2
- 00164 Roma:
a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di Corpo
presso il quale la candidata presta servizio che provvedera' alla sua
trasmissione all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo;
b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il
Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera'
alla sua trasmissione con il mezzo piu' celere. Dell'avvenuta
presentazione della domanda fara' fede la ricevuta rilasciata dal
Comando del Reparto cui essa viene presentata;
c) per le candidate in congedo, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento all'indirizzo di cui al comma 3) del presente
articolo. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante;
d) per le candidate in congedo residenti all'estero, tramite la
competente autorita' diplomatica o consolare che provvedera' a
trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo.
I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno
iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e'
prorogata al primo giorno seguente non festivo.
4. Nella presentazione delle domande:
i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio
dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma 3) del
presente articolo, unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, copia conforme dell'attestato di servizio previsto dal
decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in
allegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza di
presentazione delle domande. Domande ed attestati senza essere
spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma 3)
del presente articolo entro il 6 novembre 2006;
le candidate in congedo di cui al precedente comma 3),
lettere c) e d), dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di
partecipazione al concorso copia dell'attestato di servizio previsto
dal decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in
allegato 2, rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto
del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
5. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non
risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi
postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad
eventi di forza maggiore.
Art. 6.
Compilazione della domanda
1. La concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda di cui al precedente art. 5 dopo aver preso
visione delle disposizioni previste dal presente bando, di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata
dalla concorrente, nell'apposito campo «Codice concorso» in alto a
sinistra, la sigla «VFP01».
2. Le aspiranti sono, inoltre, tenute a segnalare tempestivamente
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione
sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento
di identita' in corso di validita':
ogni variazione di indirizzo;
ogni cambio di Reparto di appartenenza;
l'eventuale congedamento da volontaria in ferma prefissata di
un anno (VFP1) con la relativa data all'indirizzo di cui al comma 3)
dell'art. 5 del presente bando.
3. Sottoscrivendo la domanda la concorrente, oltre ad esprimere
il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che la
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si
assume le responsabilita' penali ed amministrative per eventuali
dichiarazioni mendaci.
Art. 7.
Comunicazione alle aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - tutte le
comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta.
3. In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita'
circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o
tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominata
con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione,
e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica
non inferiore a dirigente e da altri quattro funzionari
dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione
economica C2).
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille
unita', la Commissione con successivo decreto puo' essere integrata
di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.
Art. 9.
Prova d'esame
1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi, munite
di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova
d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la
successiva partecipazione al concorso, in data 9 novembre 2006, alle
ore 9,30 presso la Direzione della Scuola di formazione e
aggiornamento del Corpo di polizia e del personale
dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma - Via di Brava, 99. Al
riguardo, la Direzione della predetta Scuola e' raggiungibile con
autobus ATAC linea «H» direzione «Capasso» (capolinea nei pressi
della Stazione Termini), fino alla fermata «Casaletto» e da qui
(capolinea) autobus ATAC «088» fino alla Scuola.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti delle candidate.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora previsti a
sostenere la suddetta prova sono escluse dal concorso.
3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie
di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei vigenti
programmi della scuola dell'obbligo.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa Commissione
all'atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
7. La prova si intende superata dalle candidate che abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi.
8. Le candidate che abbiano superato la prova d'esame saranno
sottoposte ad accertamenti psicofisici ed attitudinali.
Art. 10.
Modalita' di svolgimento della prova
1. Durante la prova d'esame, e' fatto assoluto divieto alle
candidate di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altre salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova e' vietato alle candidate di portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno.
3. La candidata che contravviene a tali disposizioni e' esclusa
dal concorso.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate sono
sottoposte, nel luogo, nel giorno ed ora, che verranno loro
preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti. Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta
prova sono escluse dal concorso.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
Commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
comma 2 dell'art. 120 del decreto legislativo n. 443/1992.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
5. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille
unita', le commissioni con successivo decreto possono essere
integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un
segretario aggiunto.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici la
candidata e' sottoposta ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
7. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo'
superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'Amministrazione statale.
8. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo'
proporre ricorso.
9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da
due dirigenti medici in qualita' di componenti.
10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto motivato del Direttore Generale del personale e della
formazione.
11. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione medica di prima e seconda istanza, puo' essere prevista
la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione
medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo
provvedimento.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposte ad un esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' dell'umore, delle
capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno
spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di
critica e di autocritica ed al livello di autostima.
2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2, in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica non inferiore
all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla Commissione, una
serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive
ed individuali, integrata da un colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui la candidata stessa aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono
aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', la candidata puo'
proporre ricorso.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e da due dirigenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.
8. La candidata che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabilita per la prova d'esame, per l'accertamento
dell'idoneita' fisica, psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali, e' esclusa dal concorso.
9. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente di uno dei componenti o del segretario della
Commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 13.
Documentazione amministrativa
1. Alle candidate risultate idonee alla prova selettiva, verra'
loro trasmesso tramite posta due modelli appositamente predisposti da
questa Amministrazione:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua
parte dalla candidata e consegnato al predetto personale, in sede di
esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a
copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita',
con il quale attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli
necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di
precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni
speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 14.
Graduatoria di merito
1. Ultimata la prova d'esame e i successivi accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di cui all'art. 8
redigera' per le sole aspiranti idonee alle predette prove la
graduatoria di merito secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
b) i titoli di seguito indicati da desumere dall'attestato di
servizio previsto dal comma 4 dell'art. 5 del presente bando e
dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di
partecipazione al concorso o nelle dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445:
valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titoli di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15.
Graduatoria finale
1. Con decreto del Direttore Generale del personale e della
formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarate le vincitrici e
le idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
2. La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee sono
pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della
giustizia.
3. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
Art. 16.
Corsi di formazione e assegnazione
1. Le vincitrici del concorso, sono nominate allieve agenti del
Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del
personale e della formazione e avviate a frequentare un corso
preordinato alla loro formazione professionale, con le modalita' di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche.
2. Una volta superati gli esami finali sono nominate agenti del
Corpo stesso e saranno assegnate agli Istituti e ai servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarate decadute dalla nomina
4. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 3, una volta superati gli esami finali del
predetto corso di formazione, verranno assegnate come prima sede di
servizio ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 6 settembre 2006
Il direttore generale: Sparacia
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