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UNIVERSITA' DI PAVIA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - IV ciclo nuova serie (XVIII ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 25/6/2002
Ente:UNIVERSITA' DI PAVIA
Località:Pavia  (PV)
Codice atto:02E04682
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/7/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato
con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
che ha demandato alle universita' la competenza a disciplinare, con
proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo
per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e
l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni con soggetti
pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica, in conformita' ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(ora Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca);
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca", che determina i
criteri generali, i requisiti di idoneita' delle sedi e le relative
procedure di valutazione ai fini dell'istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca, definisce gli obiettivi formativi e i programmi
di studio e disciplina le modalita' di accesso, la durata dei corsi,
le borse di studio e i contributi per l'istituzione e il
funzionamento dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto rettorale del 1 dicembre 2000, n. 5744, con il
quale e' stato emanato il "Regolamento in materia di dottorato di
ricerca" dell'Universita' degli studi di Pavia;
Visto il decreto rettorale del 23 febbraio 2001, n. 5805, con il
quale e' stato emanato il "Regolamento concernente la mobilita' e
l'attivita' didattica e di ricerca dei dottorandi";
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca - IV ciclo Nuova serie (XVIII ciclo) - aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Pavia,
avanzate dalle strutture dell'Ateneo preposte all'attivita' di
ricerca;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture proponenti
e della coerenza dei corsi con la programmazione formativa;
Visto il parere espresso dalla commissione di Ateneo per i
dottorati di ricerca, a seguito della valutazione dei contenuti
culturali, metodologici e scientifici delle proposte presentate dalle
strutture dell'Ateneo preposte alla ricerca, nonche' il progetto di
ripartizione delle risorse tra le proposte presentate;
Vista la delibera del senato accademico, adottata nella seduta
del 22 aprile 2002, con la quale e' stato approvato il IV ciclo Nuova
serie (XVIII ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Pavia;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, adottata
nella seduta del 23 aprile 2002, con la quale sono state finanziate
le borse di studio per il IV ciclo Nuova serie (XVIII ciclo) dei
corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Pavia;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
alla indizione di pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca IV ciclo Nuova serie (XVIII ciclo)
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Pavia;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
1. E' istituito il IV ciclo Nuova serie (XVIII ciclo) dei corsi
di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Pavia.
2. Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Pavia
pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati.
3. Per ciascun dottorato viene indicata la denominazione, l'area
scientifica, i settori scientifico-disciplinari, il dipartimento sede
amministrativa del dottorato, le eventuali sedi consorziate, il
coordinatore, la durata del corso, i posti messi a concorso, il
numero delle borse di studio disponibili, gli enti finanziatori delle
borse di studio, l'eventuale diploma di laurea richiesto per essere
ammessi al corso, l'eventuale indirizzo web del dottorato, le
modalita' di svolgimento delle prove di ammissione, la data e la sede
di espletamento delle prove concorsuali.
4. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la
data di espletamento della prova scritta del concorso, fermo restando
comunque i termini previsti dall'art. 3, comma 1, per la
presentazione delle domande di ammissione. L'eventuale aumento del
numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di
esame, prima dell'espletamento della prova scritta.
 
----> Vedere testo da pag. 52 e pag. 79 della G.U. <----

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma di laurea richiesto per ogni singolo corso di dottorato,
ovvero di titolo accademico equipollente conseguito presso
Universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'.
2. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che, ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni
per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
3. Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro
che conseguiranno il diploma di laurea richiesto entro la data di
svolgimento della prova scritta di ammissione. In tal caso,
l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara'
tenuto a presentare, a pena di decadenza, l'autocertificazione del
diploma di laurea entro dieci giorni dalla data di conseguimento del
titolo.
4. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato
al quale intendono concorrere, farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti (copia del diploma di laurea munito della dichiarazione di
valore, certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa
valutazione, ecc.) utili a consentire al collegio dei docenti di
pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti
devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero, secondo le norme
vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle Universita' italiane.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, in
conformita' al modello allegato al presente bando, deve essere
inoltrata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pavia,
entro il giorno 31 luglio 2002, con una delle seguenti modalita':
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: magnifico rettore dell'Universita'
degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia;
b) consegna all'ufficio protocollo dell'Universita' degli studi
di Pavia, sito al primo piano del Palazzo Centrale - Strada Nuova
n. 65 - aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 12.
2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1, fara' fede il
timbro dell'ufficio postale accettante l'invio ovvero dell'ufficio
protocollo ricevente la domanda.
3. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua
italiana, il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero
telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di
posta elettronica. I cittadini stranieri devono indicare un recapito
in Italia quale domicilio eletto ai fini del concorso;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso di dottorato, ed
eventualmente il curriculum specialistico, a cui intende partecipare;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'Universita' presso la quale e' stata o si prevede verra' conseguita
la laurea, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso
una Universita' straniera, nonche' la data dell'eventuale decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza, oppure,
nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato
equipollente, richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata
dai documenti (certificato di laurea con indicazione degli esami
sostenuti e dichiarazione di valore) utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza ai soli fini
dell'ammissione ai corsi di dottorato (i documenti dovranno essere
presentati secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 4);
e) l'eventuale assegno di ricerca di cui e' titolare;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni, esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame.
5. Ogni domanda di partecipazione potra' fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
6. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
indicate nel presente articolo, dell'esatta denominazione del
concorso di dottorato cui si intende partecipare nonche' quelle
prodotte oltre il termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui
domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' data comunicazione
dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
7. L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai
corsi di dottorato di cui all'art. 1 sono formate e nominate ai sensi
dell'art. 12 del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca"
dell'Universita' degli studi di Pavia. Ciascuna commissione
giudicatrice e' composta da tre commissari scelti fra i docenti di
ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori afferenti alle aree
scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di
dottorato. A questi possono essere aggiunti non piu' di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e'
obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie
imprese.
2. La commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto
rettorale di nomina.

                               Art. 5.
 
Esami di ammissione
 
1. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta,
la cui durata non potra' comunque superare le sei ore, ed una prova
orale. Le prove d'esame sono tese ad accertare la preparazione, la
capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
2. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato. Il tema da svolgere
e' estratto a sorte da uno dei candidati fra le tre tracce
predisposte dalla commissione giudicatrice.
3. Nel corso della prova orale, la commissione giudicatrice
accertera' la conoscenza della lingua o delle lingue straniere
indicate dal candidato.
4. Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione
giudicatrice dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
5. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a quaranta punti. Il
giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai candidati
le modalita' con cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale. Il colloquio si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno quaranta punti.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'Albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
7. Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della media aritmetica
delle votazioni conseguite da ciascun candidato nelle due prove. In
caso di parita' nella graduatoria generale di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modifiche.
8. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove
scritte ed orali solo se le date gia' precisate all'art. 1 dovessero
subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione,
con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato
agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata almeno quindici giorni prima della data prevista.
9. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i
candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, in corso di validita':
a) carta di identita';
b) patente di guida;
c) passaporto.
10. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara'
considerata come rinuncia al concorso.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi di dottorato
 
1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto
condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per
l'ammissione alle prove di esame.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni dottorato. I candidati ammessi al corso decadono
qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni
dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. In
corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare all'ufficio
borse e dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Pavia.
3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al corso di dottorato
di ricerca in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 7.
 
Iscrizioni ai corsi di dottorato
 
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Universita' degli studi di Pavia - ufficio borse e
dottorati di ricerca - piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) -
27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso del dottorato
di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto
dall'Amministrazione, resa legale mediante l'apposizione di una marca
da bollo da Euro 10,33;
b) una fotografia formato tessera;
c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
d) fotocopia del codice fiscale.
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea conseguito. I vincitori in possesso di un
titolo accademico conseguito all'estero sono tenuti ad allegare
l'originale del titolo medesimo alla domanda di immatricolazione.
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea,
a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche
occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
5. I titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai
corsi di dottorato, dovranno indicare, ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, la
durata del rapporto di collaborazione e l'Universita' presso la quale
svolgono l'attivita' di ricerca.
6. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476.
2. Il rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse disponibili.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di
permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e'
necessaria l'autorizzazione del collegio dei docenti mentre per
periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del
coordinatore.
6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                               Art. 9.
 
Obblighi dei dottorandi
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i
corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'Universita' degli studi di Pavia garantisce, nel periodo di
frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per
infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che
si riferiscono al corso.
3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolta al collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
4. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a
compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi
scientifici. Il trattamento di missione spettante ai dottorandi e'
disciplinato dal "Regolamento concernente la mobilita' e l'attivita'
didattica e di ricerca dei dottorandi" dell'Universita' degli studi
di Pavia.

                              Art. 10.
 
Attivita' didattica dei dottorandi
 
1. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita'.

                              Art. 11.
 
Sospensione e decadenza
 
1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
a) servizio militare o servizio civile sostitutivo;
b) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151;
c) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con
erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al
termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo
tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i
dottorandi. Il collegio dei docenti definisce le modifiche del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano
esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.
5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di
dottorato su circostanziata proposta del collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.

                              Art. 12.
 
Incompatibilita'
 
1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. I dottorandi possono frequentare la Scuola avanzata di
formazione integrata dell'Istituto universitario di studi superiori
di Pavia.
3. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con
impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il collegio dei
docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica
lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca approvata dal
collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare
il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento dell'attivita'
lavorativa, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.

                              Art. 13.
 
Esame finale e conseguimento del titolo
 
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Pavia, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta nell'anno immediatamente successivo.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio borse e
dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Pavia e trattati
per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale
procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Universita' degli atudi di Pavia ed
agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica-economica
dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

                              Art. 15.
 
Responsabile del procedimento amministrativo
 
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott. Roberto
De Roberto - ufficio borse e dottorati di ricerca dell'Universita'
degli studi di Pavia - piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) -
27100 Pavia - tel. 0382504955; fax 0382504928.

                              Art. 16.
 
Norme finali
 
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, dal
"Regolamento in materia di dottorato di ricerca" dell'Universita'
degli studi di Pavia nonche' dal "Regolamento concernente la
mobilita' e l'attivita' didattica e di ricerca dei dottorandi".
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per
via telematica nel sito http://www.unipv.it> Pavia, 7 giugno 2002
Il rettore: Schmid

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