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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca - XVIII ciclo, anno accademico 2002/2003.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.17 del 28/2/2003
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:03E01079
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/3/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme
sul dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 in
materia di dottorato di ricerca;
Visto il "Regolamento d'Ateneo per l'attivazione dei corsi di
dottorato e relativi adempimenti" emanato con decreto rettorale
n. 591 del 26 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, assunte rispettivamente in data 28 maggio 2002 e
24 giugno 2002, con cui sono stati approvati i Corsi di dottorato e
determinato il numero delle borse di studio relative al XVIII ciclo,
anno accademico 2002/2003;
Considerato il parere espresso dal nucleo di valutazione, in data
24 giugno 2002, in merito alle nuove proposte di istituzione di corsi
di dottorato XVIIi ciclo;
Visto il bando di concorso emanato con decreto rettorale n. 257
del 2 agosto 2002;
Considerato che la giunta d'Ateneo in data 22 gennaio 2003 ha
deliberato la riapertura dei termini del bando per l'ammissione al
dottorato di ricerca in "Meccanica dei materiali e dei processi
tecnologici", il cui concorso non e' stato espletato per mancanza di
candidati;
Considerato l'interesse di molti candidati raggiunti da capillare
informazione da parte dei docenti del Dipartimento, struttura
proponente il dottorato;
Considerato altresi' l'interesse di Enti esterni che si sono
dichiarati disponibili a finanziare ulteriori borse di studio, in
aggiunta alle due finanziate da questo Ateneo;
Quant'altro visto e considerato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Viene indetto, presso l'Alma Mater Studiorum - Universita' di
Bologna un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca XVIII Ciclo anno, accademico 2002/2003 in:
 
Meccanica dei materiali e processi tecnologici
 
Durata: 3 anni
Posti: 8
Borse: 2 Universita' di Bologna:
1 Wam S.p.A. di Ponte Motta di Cavezzo (Modena);
1 Thetis S.p.A.

                               Art. 2.
 
Diario delle prove
 
Prova scritta: 9 aprile 2003;
Sede: Auletta del Diem, 3o piano, viale Risorgimento 2 - Bologna.
Prova orale: la data verra' comunicata dalla commissione in sede
di prova scritta.
Le borse di studio finanziate da enti esterni vengono assegnate
fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'ente
esterno interessato.
Le borse sopracitate, che prevedano lo svolgimento di una
specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo
svolgimento di tale attivita'.
Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale aumento puo'
determinare l'incremento del numero dei posti ordinari a bando.
Il mancato perfezionamento di convenzioni per il finanziamento di
borse di studio, gia' indicate a bando, riduce il numero complessivo
dei posti ordinari.
Il corso di dottorato sara' attivato se, espletato il concorso di
ammissione, si abbia un numero minimo di tre iscritti.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di eta' o cittadinanza, coloro che siano in possesso di
diploma di laurea - vecchio ordinamento, o laurea specialistica -
nuovo ordinamento, conseguito in Italia o di titolo accademico
analogo conseguito presso Universita' estere, riconosciuto
equipollente ad un titolo accademico italiano dalle competenti
autorita' accademiche.
Il titolo accademico estero puo' essere dichiarato equipollente
anche dal collegio dei docenti interessato, ai soli fini
dell'ammissione al concorso.
In quest'ultimo caso il candidato dovra' allegare alla domanda di
partecipazione i documenti utili a consentirne l'equipollenza,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del
Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Universita' italiane.

                               Art. 4.
Si accede ai corsi di dottorato previo superamento di un concorso
per esami consistente in una prova scritta e un colloquio, tendenti a
verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla
ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.

                               Art. 5.
Possono partecipare agli esami di ammissione coloro che hanno
conseguito la laurea entro il 31 dicembre 2002.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti previsti a bando.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione, in bollo da Euro 10,33, redatta secondo
lo schema che fa parte integrante del presente bando (allegato 2),
deve pervenire all'Ufficio dottorato di ricerca entro il 28 marzo
2003, secondo una delle modalita' di seguito indicate:
a) consegna all'Ufficio dottorato di ricerca, via delle Belle
Arti 42 - 40126 Bologna, nei seguenti orari:
lunedi', martedi', mercoledi', venerdi' dalle ore 9 alle ore
12; martedi' e giovedi', dalle ore 14,30 alle ore 16,00;
b) spedizione al seguente indirizzo: "Al magnifico rettore, via
Zamboni 33 - 40126 Bologna"; sulla busta dovra' obbligatoriamente
indicato: "domanda partecipazione concorso dottorato di ricerca".
In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli
uffici amministrativi competenti e non la data di spedizione della
domanda;
c) i candidati sono tenuti al versamento del contributo di
Euro 41,31 da effettuarsi su bollettino di c/c postale, con la
precisa indicazione dei seguenti dati: c/c n. 734400 intestato a Alma
Mater Studiorum - Universita' di Bologna - tasse studenti - Causale
del versamento: CAP. 0124 - Contributo prestazioni amministrative
dottorato di ricerca - cod. 83.00 - XVIII ciclo, anno accademico
2002/2003.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione, a pena di esclusione dal concorso;
d) i moduli relativi alla domanda di partecipazione al concorso
ed alla eventuale richiesta di equipollenza, sono reperibili
all'indirizzo Internet:
http://www.unibo.it seguendo il percorso: post laurea -
dottorati di ricerca;
e) i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter
sostenere le prove di concorso;
f) l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 7.
 
Esami di ammissione
 
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio, nel corso del quale si procedera' anche alla verifica
della conoscenza di una o piu' lingue straniere, che si intendono
superati se in ciascuno di essi il candidato ottiene una valutazione
non inferiore a 40/60.
I candidati non riceveranno alcuna comunicazione relativa alle
date concorsuali.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame previa
presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 8.
Le prove possono essere espletate in una lingua diversa
dall'italiano, previa espressa e motivata determinazione assunta
dalla commissione giudicatrice e comunicata a tutti i candidati prima
dell'inizio della prova stessa.

                               Art. 9.
 
Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi
 
La commissione giudicatrice, nominata dal magnifico rettore,
sentito il collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo e puo' essere
integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca.
La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni
con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento di
borse di studio.
Nel caso di dottorati istituiti in seguito ad accordi
internazionali, la commissione e' integrata secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
I risultati della prova scritta e l'elenco degli ammessi alla
prova orale verranno esposti dalla commissione giudicatrice con i
tempi e le modalita' che saranno comunicate a tutti i candidati prima
dell'inizio della prova scritta.
La commissione giudicatrice alla fine della prova orale espone
all'albo del Dipartimento presso cui si e' svolta, l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.
La commissione giudicatrice, in ultimo, redige la graduatoria
generale di merito sulla base della valutazione comparativa dei
candidati e trasmette tutti gli atti del concorso all'Ufficio
dottorato di ricerca.
Le graduatorie generali di merito verranno rese pubbliche con:
1) affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo;
2) affissione all'Albo dell'Ufficio dottorato di ricerca;
3) pubblicazione al sito Internet dell'Universita' di Bologna:
http://www.unibo.it seguendo il percorso: post laurea -
dottorati di ricerca.

                              Art. 10.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e
fino alla concorrenza del numero dei posti a bando per singolo corso
di dottorato.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                              Art. 11.
 
Ammissione in soprannumero
 
Possono essere ammessi in soprannumero che non puo' superare il
100% dei posti ordinari:
a) candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca, qualora non figurino tra i
vincitori;
b) candidati, cittadini internazionali, idonei nella
graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di
studio finanziata dal Governo Italiano o dal Governo del Paese di
provenienza;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo, seguito da apposita Convenzione con
l'Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di
Bologna).
La Convenzione, in tal caso, determina le modalita' di iscrizione
al dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa
essere compiuto presso Universita' del Paese con il quale e'
stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione
intervenga con un Paese della U.E. il dottorato assume la qualifica
di "Dottorato europeo".

                              Art. 12.
 
Iscrizione
 
I candidati risultati vincitori saranno chiamati a ricoprire i
posti disponibili per ciascun dottorato e dovranno provvedere
all'iscrizione, presentando all'Ufficio dottorato di ricerca, entro
il termine perentorio di sette giorni dal relativo invito, i seguenti
documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno;
b) fotocopia fronte - retro di un valido documento di identita'
debitamente firmato;
c) ricevuta del versamento di cui al successivo art. 14;
d) n. 3 foto tessera;
e) n. 1 marca da Bollo da Euro 10,33.
Non si terra' conto delle domande di iscrizione pervenute o
presentate oltre il termine stabilito.
Nella domanda di iscrizione il candidato dichiara:
1) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, laurea, master universitario e dottorato per
l'intera durata legale del corso;
2) di non essere iscritto/a a scuole di specializzazione o, in
caso affermativo di impegnarsi a sospendere o interrompere la
frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
3) di non aver fruito in precedenza di altra borsa di studio
assegnata allo stesso titolo;
4) di essere/non essere dipendente di pubbliche
amministrazioni;
5) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione allo svolgimento di
attivita' lavorative e/o di studio (non contemplate ai punti 1 e 2).
I moduli relativi all'iscrizione saranno reperibili anche
all'indirizzo Internet:
http://www.unibo.it seguendo il percorso: post laurea -
dottorati di ricerca.

                              Art. 13.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati all'art. 12 saranno considerati
rinunciatari.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti.
Tutti i posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

                              Art. 14.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai
corsi, i dottorandi titolari di borse di studio conferite da:
Universita' di Bologna;
Universita' consorziate;
Strutture di questo Ateneo;
Enti di ricerca;
Cittadini internazionali titolari di borse di studio M.A.E.
italiano.
Sono tenuti al pagamento del contributo fissato in Euro 568,10
annui:
a) dottorandi che non fruiscano di borsa di studio;
b) dottorandi che fruiscano di borse di studio finanziate da
Enti esterni non inclusi nelle sopraindicate categorie.
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento di Euro 1,81 relativi
al premio di assicurazione e di Euro 7,75 relativi alla indennita'
rilascio libretto e tesserino.
L'ammontare delle tasse e dei contributi e' in corso di
definizione da parte del consiglio di amministrazione, pertanto
eventuali successive modifiche agli importi indicati verranno
comunicate direttamente agli interessati, oltre che pubblicate al
sito: http:www.unibo.it seguendo il percorso: postlaurea - Dottorati
di ricerca.

                              Art. 15.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle
graduatorie generali di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
Le borse di studio vengono erogate con cadenza bimestrale
posticipata.
Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato del 50% per
soggiorni all'estero, di durata non inferiore al mese; tali periodi
non dovranno eccedere la meta' dell'intera durata del dottorato.
Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia
fruito in precedenza.

                              Art. 16.
La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, previo il mantenimento dei requisiti di merito, che deve
essere verificato e deliberato dal collegio dei docenti interessato.
La rinuncia al proseguimento degli studi o alla sola borsa di
studio comporta l'obbligo di restituzione degli importi percepiti
nell'anno al quale la rinuncia si riferisce.

                              Art. 17.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
Tutti i dottorandi hanno l'obbligo di svolgere le attivita' di
studio e di ricerca programmate annualmente dal colleggio dei
docenti.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti:
a) maternita';
b) servizio militare ovvero servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi:
1) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
2) attivita' lavorativa del dottorando svolta senza preventiva
autorizzazione del Collegio dei docenti;
3) assenze prolungate ed ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi
all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento

                              Art. 18.
 
Compatibilita'
 
I dottorandi di ricerca possono svolgere limitata attivita'
didattica sussidiaria od integrativa dell'attivita' istituzionale,
previa presentazione di delibera favorevole del collegio dei docenti
e della struttura interessata.
Tale attivita' non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita'
di formazione alla ricerca e deve essere limitata al numero di ore
annualmente stabilito dal collegio dei docenti in sede di
programmazione dell'attivita' del dottorato.
La collaborazione didattica in ambito universitario e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.

                              Art. 19.
I dottorandi di area medica possono, a richiesta, svolgere
attivita' assistenziale sotto la guida di un tutor e godono di
copertura assicurativa contro i rischi professionali, secondo le
procedure stabilite dal senato accademico.

                              Art. 20.
Il dottorando puo' svolgere il tirocinio pratico previa
dichiarazione di compatibilita' espressa con delibera del collegio
dei docenti.

                              Art. 21.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal magnifico
rettore, a conclusione del corso, a chi abbia conseguito risultati di
rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale
scritta, previo superamento di un esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta.

                              Art. 22.
La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca e' nominata dal magnifico rettore, sentito il
collegio dei docenti (art. 14 del regolamento d'Ateneo in materia di
dottorato di ricerca).

                              Art. 23.
 
Trattamento dei dati personali
 
L'Amministrazione universitaria, in attuazione della legge
675/1996, e succ. int. e mod. si impegna a utilizzare i dati
personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure
concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'Alma Mater Studiorum -
Universita' di Bologna.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
"Regolamento d'Ateneo per l'Istituzione dei corsi di dottorato e
relativi adempimenti" emanato con decreto rettorale n. 591 del
26 agosto 1999 e succ. int. e mod.
Bologna, 20 febbraio 2003
Il rettore
Il dirigente di area

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