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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di agrotecnico

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.44 del 5/6/2001
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:001E4897
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/7/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione per gli ordinamenti
scolastici
 
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per il quale
gli esami hanno luogo ogni anno in un'unica sessione indetta con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1),
recante indicazione: del giorno di inizio delle prove d'esame (art.
1, comma 2); degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma 3); delle
modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in favore
dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione agli esami (art. 2, comma 1); del termine entro il quale
le domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1);
delle modalita' di consegna, da parte del collegio nazionale, di atti
e documenti agli istituti sede d'esame (art. 6, comma 2); del tempo
assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche (art. 11, comma 1);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
 
Ordina:
 
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico
conseguito presso gli istituti professionali di Stato, paritari e
legalmente riconosciuti per l'agricoltura, che (art. 1, comma 2,
legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 1, legge
5 marzo 1991, n. 91), entro il giorno che precede l'inizio delle
prove d'esame:
A) completano un periodo di pratica biennale presso un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un trienmo;
B) completano un periodo biennale di formazione e lavoro, con
contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico;
C) completano un periodo triennale di attivita' tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con mansioni proprie del diploma di agrotecnico;
D) conseguono il diploma di apposita scuola diretta a fini
speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. E' considerato
equipollente il possesso del diploma universitario di cui all'art. 2
della legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli
specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15
novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 3.
 
Sedi di esame
 
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nell'allegato A alla presente ordinanza.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore rispetto
ai limiti indicati dall'art. 9 del regolamento citato in premessa,
possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da
diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi di esame
nell'allegato A risultino inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero siano interessati da aggregazioni, fusioni o soppressioni o
non abbiano adeguate capacita' ricettiva in relazione al numero delle
domande, possono essere costituite commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso altri istituti non menzionati nel detto
allegato.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite del collegio nazionale degli agrotecnici.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine -
Esclusioni
 
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - presentare domanda di ammissione agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo art. 5, all'istituto professionale di Stato
per l'agricoltura e l'ambiente - sede regionale od interregionale di
esame tra quelle comprese nell'allegato A, da loro prescelto (art. 1,
comma 4, ed art. 3, comma 1, regolamento).
2. La domanda, indirizzata al preside dell'istituto sede d'esame,
deve essere a questo inoltrata per il tramite del: collegio nazionale
degli agrotecnici - ufficio di presidenza - Poste Succursale n. 1 -
47100 Forli' - tel. 0543/720908.
3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se, entro il
termine indicato, siano state spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure, in alternativa, siano state presentate a mano
al suddetto collegio.
4. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante, nella seconda fa fede la ricevuta rilasciata agli
interessati dal nollegio stesso, redatta su carta intestata, recante
la firma dell'incaricato della ricezione delle istanze e la data di
presentazione.
5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano prodotto
le domande con i documenti oltre il termine di scadenza, quale ne sia
la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
previsti dal precedente art. 2. L'esclusione puo' essere disposta in
qualsiasi momento, quando ne ricorrano i motivi, anche durante lo
svolgimento degli esami.

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione - Contenuto
 
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata dalla documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale cui
possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 del citato decreto del Presidente
della Repubblica), devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza anagrafica, l'indirizzo completo al quale si
desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami ed almeno un recapito telefonico;
d) di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo);
e) di essere in possesso di almeno uno dei quattro requisiti
prescritti (da riportare in modo specifico come indicato all'art. 2
della presente ordinanza) ovvero di maturarlo, salvo imprevisti,
entro il giorno che precede l'inizio delle prove d'esame;
f) a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di
non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione
ad una diversa sede d'esame.
2. La firma del candidato, apposta in calce alla domanda
unitamente alla data, non deve essere autenticata; l'interessato
perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione da apporre, in
sede iniziale di esami, in presenza del Presidente della commissione
il quale, previa identificazione del candidato per l'ammissione alle
prove, da conto di tale avvenuto adempimento con apposita,
contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere.
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indicare nella
domanda, in relazione al proprio stato quanto loro necessario per lo
svolgimento delle prove (ausilii e tempi aggiuntivi). I medesimi
attestano nella domanda, con autodichiarazione ex art. 39, legge
23 dicembre 1998, n. 448, l'esistenza delle condizione personali
richieste.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione - Documentazione
 
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti:
a) breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal
candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli
eventuali, ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma
di agrotecnico;
b) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
c) ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della
tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di lire
96.000 (art. 2, capoverso 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di L. 3.000 dovuto
all'istituto professionale statale sede di esame a norma della legge
8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni (versamento in
favore dell'istituto da effettuare a mezzo di c/c postale indicato in
allegato A);
d) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.
 
Adempimenti del collegio nazionale
 
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il collegio nazionale degli agrotecnici, verificata la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, predispone, con le
modalita' di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, gli elenchi nominativi
dei candidati ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6 del
regolamento approvato con il decreto ministeriale 6 marzo 1997,
n. 176, in particolare, il collegio provvede a formare i detti
elenchi previo puntuale controllo di conformita' alle risultanze
d'ufficio delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande con riferimento all'avvenuto assolvimento di almeno una delle
condizioni stabilite di cui all'art. 2 della presente ordinanza.
2. Entro il 10 settembre 2001, il collegio nazionale degli
agrotecnici trasmette, via telefax e contestualmente a mezzo postale,
al Ministero della pubblica istruzione l'elenco nominativo dei
candidati, in possesso dei requisiti di legge, che hanno prodotto
regolare domanda di ammissione, distinti per sede d'esame, per
consentire al Ministero di provvedere alla definizione del numero
delle commissioni giudicatrici ed alla assegnazione dei candidati
alle commissioni medesime.
3. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato,
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il
requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da
indicare con la lettera corrispondente (A - B - C - D). Accanto al
nominativo dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso
di maturazione deve essere apposta la dicitura "Praticantato non
ancora concluso" con la data prevista di assolvimento che non puo'
essere posteriore al giorno che precede quello di inizio delle prove.
4. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio nazionale, questi deve attestare: la
regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte; l'esito
positivo del controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati nelle domande medesime, con espresso riferimento ai
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 della presente ordinanza.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente
comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.
5. Entro il 20 ottobre 2001 il suddetto collegio nazionale
provvede alla consegna delle domande prodotte dai candidati ai
presidi degli istituti professionali ai quali sono indirizzate, o ai
presidi di quegli istituti indicati dal Ministero della pubblica
istruzione in caso di diversa assegnazione disposta a norma del
precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia delle
domande, per il successivo inoltro ai collegi locali competenti alla
iscrizione degli abilitati.
6. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, devono
essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui
sopra gia' trasmesso al Ministero. Successivamente, il collegio
nazionale avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il decimo
giorno dall'inizio degli esami, direttamente alla commissione
esaminatrice e, per conoscenza, al Ministero la comunicazione del
compiuto o mancato assolvimento delle condizioni di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente paragrafo 3.

                               Art. 8.
 
Calendario degli esami
 
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
6 novembre 2001, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
7 novembre 2001, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
8 novembre 2001, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
9 novembre 2001, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni di candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami.

                               Art. 9.
 
Prove d'esame
 
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro preavviso, alle
rispettive sedi d'esame, nel giorni e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B. Il tempo assegnato
ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche viene indicato in calce al tema.
3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
d'esami.

                              Art. 10.
 
R i n v i o
 
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento approvato con il decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
2. La presente ordinanza sara' pubblicata, entro il 30 giugno
(art. 1, comma 1, detto regolamento), nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2001
Il direttore generale: Cosentino
Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art.
10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati
personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero della
pubblica istruzione - Roma (viale Trastevere n. 76 A), sono
utilizzati per le necessarie finalita' di gestione delle procedure
inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati
hanno i correlati diritti di cui all'art. 13 della legge in
argomento.

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