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AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Concorso pubblico, per esami, per l'attivazione di tirocini con
finalita' formative e di orientamento finalizzati alla copertura di
nove posti di funzionario area informatica di terza area, a tempo
indeterminato, riservato ai disabili ai sensi dell'articolo 11
della legge n. 68/1999.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.102 del 27/12/2019 |
Ente: | AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 19E16435 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 9 |
Scadenza: | 26/1/2020 |
Tags: | Tecnici Categorie protette |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modifiche ed integrazioni, «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive ed in particolare l'art. 4
riguardante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro;
l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di
«Tirocini formativi e di orientamento»;
il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri
di cui all 'art. 18 della legge 24-giugno 1997, n. 196, sui tirocini
formativi e di orientamento»;
la legge 28 giugno 2012, n. 92, «Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, concernente l'attuazione dell'Accordo tra Governo e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento
ai sensi dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica dell'8 novembre 2005, n. 4,
recante indicazioni in materia di titoli di studio utili ai fini
dell'accesso alle pubbliche amministrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa»;
il decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e successive modifiche
ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
l"'Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego";
il regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(di seguito «regolamento generale sulla protezione dei dati» o
«GDPR»);
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice
in materia di protezione dei dati personali» cosi' come novellato dal
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.
333, «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
l'art. 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che
prevede, in deroga al divieto di nuove assunzioni stabilito dalla
normativa vigente, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di
assumere lavoratori disabili anche in caso di situazioni di
soprannumerarieta';
l'art. 3, comma 6, legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che esclude dalle
limitazioni del cd. turn over le assunzioni di personale appartenente
alle categorie protette ai fini della copertura delle quote
d'obbligo;
la direttiva n. 1/2019 del 24 giugno 2019 del Ministro per la
pubblica amministrazione che ha dettato gli indirizzi applicativi e
le linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della
normativa di riferimento;
il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto funzioni centrali per il triennio giuridico 2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
la dotazione organica dell'ANPAL, come approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016 all'art. 2;
Verificata la sussistenza di scoperture della quota d'obbligo
relativa al personale disabile in servizio presso l'ANPAL;
Vista la convenzione ex art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68
tra l'ANPAL e la Regione Lazio - Direzione regionale lavoro - Area
decentrata «Centri per l'impiego Lazio Centro» - S.I.L.D. del 20
dicembre 2018 n. 163;
Ravvisata la necessita' di indire un bando di concorso pubblico
per esami riservato a disabili, ai sensi dell'art. 11 della legge 12
marzo 1999 n. 68, per l'attivazione di tirocini formativi e di
orientamento finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di n. 9
unita' di personale con profilo di funzionario area informatica di
terza area - fascia retributiva F1;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attivazione
di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all'assunzione a
tempo indeterminato di nove unita' di personale con profilo di
funzionario area informatica di terza area - fascia retributiva F1,
da destinare ad attivita' di natura informatica.
2. La partecipazione alla suddetta selezione e' riservata agli
appartenenti alle categorie di disabili, di cui all'art. 1, comma 1,
legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Coloro che risulteranno vincitori all'esito della selezione
saranno avviati allo svolgimento di un tirocinio formativo e di
orientamento, di durata pari a dodici mesi, finalizzato
all'assunzione a tempo indeterminato. Tale tirocinio prevede
l'individuazione di un tutor dell'ente promotore Regione Lazio e di
un tutor dell'ente ospitante ANPAL, con contestuale attivazione sia
dell'assicurazione INAIL che dell'assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi, a carico dell'ente ospitante,
cosi' come disposto dal decreto ministeriale n. 142/1998 attuativo
della legge n. 196/1997. Al termine del tirocinio formativo il tutor
interno all'ANPAL redigera' la relazione finale circa l'attivita'
svolta durante il tirocinio.
4. Lo svolgimento del tirocinio sara' definito sulla base di
verifiche periodiche mensili volte ad accertare l'effettivo
conseguimento degli obiettivi formativi individuati.
5. Il tirocinio formativo si svolgera' presso la sede dell'ANPAL
e sara' finalizzato allo sviluppo delle attitudini personali e
all'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle
mansioni proprie dei posti messi a selezione con riferimento ai
contenuti professionali previsti dalla declaratoria dal C.C.N.L.
vigente per il profilo di Funzionario area informatica di terza area,
tra cui, a titolo esemplificativo: analisi e sviluppo delle
architetture dei sistemi informatici e delle relative banche dati,
partecipazione all'elaborazione di progetti di informatizzazione,
coordinamento degli sviluppi e dell'analisi funzionale delle
procedure di software e loro ottimizzazione, monitoraggio dei
contratti; coordinamento strategico dei partners tecnologici,
effettuazione dei collaudi dei sistemi informatici, pianificazione e
coordinamento per l'avviamento e manutenzione sistemi informatici,
sovraintendere alla gestione operativa della rete, delle connessioni
in rete e dei servizi di telefonia su rete dati, coordinamento e
monitoraggio degli interventi dei fornitori ICT.
6. Al tirocinante spetta l'indenita' di partecipazione al
tirocinio per un importo lordo mensile di euro 800, ai sensi
dell'art. 15 della disciplina di «Attuazione dell'accordo adottato
dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui
tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28
giugno 2012, n. 92» oggetto della deliberazione della giunta
regionale della Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019.
7. Al termine del tirocinio formativo, in caso di esito positivo,
si procedera' all'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a. stato di disabilita' ai sensi dell'art. 1, comma I, legge 12
marzo 1999, n. 68;
b. laurea in Data Science, ovvero il possesso di uno dei titoli
afferenti alle seguenti classi di laurea:
laurea magistrale in LM-17 - Fisica;
laurea magistrale in LM-18 - Informatica;
laurea magistrale in LM-32 - Ingegneria informatica;
laurea magistrale in LM-40 - Matematica;
laurea magistrale in LM-43 - Metodologie Informatiche per le
discipline umanistiche;
laurea magistrale in LM-44 - Modellistica matematico-fisica
per l'ingegneria;
laurea magistrale in LM-66 - Sicurezza informatica;
laurea magistrale in LM-82 - Scienze statistiche;
laurea magistrale in LM-83 - Scienze statistiche attuariali e
finanziarie;
laurea magistrale in LM-91 - Tecniche e metodi per la
societa' dell'informazione;
laurea magistrale in LM-27 - Ingegneria delle
telecomunicazioni;
laurea magistrale in LM-29 - Ingegneria elettronica;
laurea magistrale in LM-31 - Ingegneria gestionale;
laurea di 1° livello in L-08 - Ingegneria dell'informazione;
laurea di 1° livello in L-30 - Scienze e tecnologie fisiche;
laurea di 1° livello in L-31 - Scienze e tecnologie
informatiche;
laurea di 1° livello in L-35 - Scienze matematiche;
laurea di 1° livello in L-41 - Statistica;
diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al
decreto ministeriale 509 del 1999) equiparato alle nuove classi delle
lauree specialistiche (decreto ministeriale 509 del 1999) e
magistrali (decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il decreto
interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233.
I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio
rilasciati da un Paese dell'Unione europea, sono ammessi a
partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell'Unione europea;
d. godimento dei diritti civili e politici;
e. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti
penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con
Pubblicmhe amministrazioni;
f. buona conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza non italiana;
g. idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale la selezione si riferisce compatibilmente con la
minorazione sofferta;
h. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai
sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti
falsi.
i. non essere stati dichiarati decaduti ovvero licenziati da
una pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa, per
aver conseguito il relativo impiego a seguito dell'utilizzo di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile o, comunque,
con mezzi fraudolenti e non essere stati interdetti dai pubblici
uffici a seguito di sentenza passata in giudicato.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3, pena l'esclusione.
3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei medesimi requisiti.
Art. 3
Domanda e termini di presentazione
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Tale domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (pec) da inoltrare all'indirizzo
divisione.1@pec.anpal.gov.it Nell'oggetto del messaggio di posta
elettronica certificata dovra' essere indicata la seguente dicitura:
«concorso per tirocinio riservata a disabili» - codice identificativo
CFI.AIII.2019. Non sono ammesse altre forme di trasmissione e di
invio della domanda di partecipazione.
2. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato A, deve essere sottoscritta in forma leggibile, datata e
scansionata ed alla stessa deve essere allegata una copia fronte
-retro di un documento di identita' del candidato in corso di
validita', anch'essa sottoscritta in calce. Nella medesima domanda di
partecipazione i candidati dovranno espressamente dichiarare ed
autocertificare sotto la propria personale responsabilita', ai sensi
degli articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, la veridicita' dei dati e delle informazioni
nella stessa inseriti, nonche' la propria consapevolezza circa le
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsita' in atti.
3. I candidati, al fine di avvalersi dei benefici previsti
dall'art. 20, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1,
legge 12 marzo 1999, n. 68, devono altresi' richiedere nella domanda
gli eventuali ausili e tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento
delle prove di cui ai successivi articoli 6 e 8. In tal caso, i
medesimi candidati devono trasmettere, in allegato alla domanda,
anche idonea certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
competente, che specifichi gli elementi essenziali del proprio
handicap e giustifichi quanto in tal senso richiesto nella domanda.
4. Il mancato rispetto delle modalita' di compilazione,
predisposizione e trasmissione della domanda di partecipazione, e dei
relativi allegati, come individuate nel presente articolo determina
l'esclusione dal concorso.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione o il ritardato recapito della domanda o di qualsiasi
altra comunicazione, dipendente da inesatta indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o da eventuali
disfunzioni telematiche da imputarsi ai candidati o a soggetti terzi.
6. Tutti i candidati, che abbiano dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di ammissione previsti al precedente art. 2,
sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento della
sussistenza dei medesimi requisiti e di controllo della veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 nella domanda di
partecipazione e nei relativi allegati.
Art. 4
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento di cui al presente bando e'
il dirigente dell'ufficio dirigenziale - Divisione I dell'ANPAL -
(tel. 06.46835300 - email: Divisione1anpal.gov.it e pec:
divisione.1@pec.anpal.gov.it).
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
dal direttore generale dell'ANPAL ed e' composta nel rispetto dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, lettera e), decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. La commissione puo' essere integrata da un
componente esperto in lingua inglese. Il segretario della medesima
commissione e' scelto tra il personale appartenente ai ruoli
dell'ANPAL.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il provvedimento di nomina della commissione e' pubblicato
nell'apposita sezione del sito internet dell'ANPAL
(www.anpal.gov.it).
4. La commissione potra' svolgere i propri lavori anche con
modalita' telematiche.
Art. 6
Test preselettivo
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della
procedura selettiva di cui al presente bando, l'ANPAL organizza un
test preselettivo, laddove pervenga un numero di domande di
partecipazione superiore alle cento unita'. Non concorrono al limite
di cui al periodo precedente le domande presentate dai candidati di
cui al successivo comma 4.
2. Il test preselettivo consiste in una serie di quesiti a
risposta multipla, di logica e comprensione del testo, oltre che
sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove scritte e
orali. Alla predisposizione e allo svolgimento del test preselettivo
sovrintende un comitato nominato dal direttore generale dell'ANPAL.
3. La data e il luogo di svolgimento del test preselettivo
verranno comunicati mediante pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» e nell'apposita sezione del sito internet
dell'ANPAL (www.anpal.gov.it). La mancata presentazione, a qualunque
titolo ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti
per il test preselettivo comportera' l'esclusione dalla selezione.
4. Sono esentati dal test preselettivo i candidati disabili
aventi una invalidita' uguale o superiore all'80% (ottanta per
cento). Di tale stato di invalidita' i candidati dovranno farne
espressa menzione nella domanda di partecipazione di cui all'art. 3
del presente bando.
5. Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con
l'ausilio di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del
punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono
comunicati prima dell'inizio del medesimo test.
6. Non e' possibile introdurre nella sede del test appunti
manoscritti, libri, pubblicazioni, codici, vocabolari, ne' ogni altro
supporto documentale o elettronico. E', inoltre, vietato introdurre
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati. E' fatto assoluto divieto ai candidati di
comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni,
il comitato deliberera' l'immediata esclusione dei candidati dalla
selezione.
L'ANPAL non assumera' alcuna responsabilita' per la custodia di
oggetti introdotti dai candidati nella sede di svolgimento del test
preselettivo.
7. I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo ottenuto nel test preselettivo. Sono ammessi a
sostenere le prove scritte i candidati classificatisi nelle prime
settantacinque posizioni. Laddove piu' candidati abbiano riportato lo
stesso punteggio del candidato classificatosi nell'ultima posizione
utile, ai sensi del periodo precedente, per l'ammissione alla
successiva fase della procedura di selezione di cui al presente
bando. Gli stessi si intenderanno tutti ammessi a tale fase.
8. Al termine dello svolgimento del test preselettivo e'
comunicato, mediante avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito
istituzionale dell'ANPAL (www.anpal.gov.it), il punteggio conseguito
da ciascun candidato nel medesimo test, con l'indicazione
dell'eventuale ammissione alle prove scritte.
9. Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini delle
graduatorie di merito della presente selezione.
Art. 7
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova
orale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove.
3. Solo per i cittadini stranieri, la prova orale sara' preceduta
da un colloquio per la verifica del possesso del requisito della
conoscenza della lingua italiana.
4. L'avviso relativo alla data, al luogo ed alle modalita' di
svolgimento delle prove scritte, che si terranno a Roma, verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», nonche' nell'apposita sezione del sito istituzionale
dell'ANPAL (www.anpal.gov.it), almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime.
5. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove scritte
muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'. La
mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa
dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per le prove scritte
comportera' l'esclusione dalla selezione.
6. Le due prove scritte, di cui almeno una teorico-pratica, la
cui durata e' stabilita dalla commissione esaminatrice, riguardano le
seguenti aree di conoscenza:
a) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze
fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data), con
particolare riferimento agli strumenti software necessari
all'elaborazione;
b) analisi e progettazione di sistemi informatici con
particolare riferimento a sistemi distribuiti, sistemi di Data Mining
e Business Intelligence, sistemi web;
c) tecniche statistiche a supporto del Data Science;
d) cybersecurity con particolare riferimento alla sicurezza e
protezione dei dati;
e) architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con
particolare riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche
di sicurezza;
g) principali linguaggi di programmazione, sistemi operativi e
networking;
h) metodologie e strumenti di Project e Quality Management dei
progetti ICT;
j) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione
dei processi di business.
7. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30.
8. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
due prove scritte, anche su:
a) ordinamento dell'ANPAL;
b) elementi di diritto pubblico e amministrativo;
c) norme in materia di amministrazione digitale (Codice
dell'amministrazione digitale e agenda digitale italiana),
e-government e dematerializzazione;
d) conoscenza degli aspetti di contrattualistica pubblica, con
particolare riferimento alla contrattualistica per l'ICT;
e) elementi di disciplina del rapporto di lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione;
f) lingua inglese.
9. Al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato,
della lingua inglese ad un livello avanzato, e' prevista la lettura,
la traduzione di testi e la conversazione.
10. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono
la votazione di almeno 21/30.
11. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
12. Per l'espletamento delle prove scritte il concorrente non
puo' disporre di telefoni cellulari, palmari, libri, periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' puo'
portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che
devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove
al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al
termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'.
13. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i
testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione
esaminatrice.
14. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono
comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli
esami.
15. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto
riportato nelle due prove scritte nonche' la data e il luogo di
svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui
dovra' sostenerlo. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali sara' pubblicato nell'apposita sezione del sito internet
dell'ANPAL (www.anpal.gov.it).
Art. 7-bis
Per l'espletamento delle prove, l'amministrazione puo' avvalersi
di aziende specializzate in selezione di personale.
Art. 8
Titoli di preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione
conseguita nel colloquio.
2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. A tal fine, entro
il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui e' stata sostenuta la prova orale, i
candidati che intendano far valere tali titoli di preferenza,
avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione,
devono trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata
(divisione.1@pec.anpal.gov.it) all'ufficio di cui all'art. 4, i
relativi documenti in carta semplice, oppure le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento,
debitamente sottoscritta. Da tali documenti deve risultare il
possesso dei suddetti titoli di preferenza alla data di scadenza
fissata per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione.
3. La graduatoria finale, elaborata tenuto conto delle preferenze
previste ai sensi del precedente art. 10, sara' approvata con
determina del direttore generale dell'ANPAL e pubblicata
nell'apposita sezione del sito internet dell'ANPAL
(www.anpal.gov.it). Dell'avvenuta pubblicazione di tale graduatoria
ne verra' dato avviso anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4.ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 9
Assunzione a tempo indeterminato
1. In caso di esito positivo del tirocinio di cui all'art. 1 del
presente bando, prima di procedere alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro, l'Amministrazione potra' acquisire d'ufficio,
ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le informazioni oggetto delle
dichiarazioni rilasciate dai candidati nella domanda di
partecipazione, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3.
Laddove si dovessero riscontrare informazioni difformi da quelle
presentate e dichiarate dai candidati, non si procedera', salva ogni
diversa iniziativa dovuta per legge, alla stipula del contratto
individuale di lavoro.
2. Ai candidati vincitori sara', inoltre, richiesto di produrre
la relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative in
relazione alle mansioni, rilasciata dalla commissione medica prevista
dall'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal
medico INPS ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene
regolarmente invitati, gli stessi saranno dichiarati decaduti con
comunicazione formale da parte dell'amministrazione.
4. I vincitori della selezione immessi in servizio sono soggetti
ad un periodo di prova conforme alle disposizioni contrattuali
collettive vigenti. Dalla data di sottoscrizione del contratto
decorrono gli effetti giuridici ed economici connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei
dati particolari, con riferimento, in particolare, al regolamento UE
2016/679 (di seguito «GDPR») e al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti e trattati da ANPAL in qualita'
di titolare del trattamento.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione; a tal fine, pertanto, i
candidati dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al
concorso di cui al presente bando, di aver preso visione
dell'informativa sul trattamento dei loro dati personali resa da
ANPAL ai sensi dell'art. 13 del GDPR, pena l'esclusione dalla
selezione medesima.
3. Il candidato e' tenuto, in linea con quanto indicato nel
precedente comma, a prendere visione dell'informativa sul trattamento
dei dati personali, allegata al presente bando (allegato B), in cui
sono descritte le finalita' e le modalita' dei trattamenti
effettuati, nonche' i diritti riconosciuti agli interessati relativi
all'esercizio.
4. Per esercitare i diritti riconosciuti ai soggetti interessati
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
il candidato puo' contattare il titolare del trattamento, per il
tramite del Responsabile della Protezione Dati di ANPAL, contattabile
via posta elettronica all'indirizzo
responsabileprotezionedatiAnpal@anpal.gov.it
Art. 11
Ritiro documenti
1. I candidati potranno richiedere la restituzione della
documentazione presentata per la partecipazione al concorso di cui al
presente bando entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione
della graduatoria finale. La relativa domanda andra' a tal fine
inoltrata all'ANPAL -Divisione1 - via Fornovo 8 - 00192 Roma, a mezzo
lettera raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata
(divisione.1@pec.anpal.gov.it). Trascorso inutilmente tale termine,
l'ANPAL procedera' alla distruzione della relativa documentazione.
Art. 12
Norme finali e di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le vigenti disposizioni normative e collettive, anche in
materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di
personale.
Roma, 20 dicembre 2019
Il direttore generale: Nicastro
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