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UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa. (Decreto rettorale n. 1572).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.79 del 10/10/2003 |
Ente: | UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE |
Località: | - |
Codice atto: | 03E05690 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 12/11/2003 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche;
Visto il «Regolamento dottorato di ricerca», emanato con decreto
rettorale n. 905 del 30 giugno 1999, e successive modifiche e
integrazioni, in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto ministeriale 30 aprile
1999, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 in materia di uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari, adottato ai sensi dell'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390;
Visto il regolamento in materia di contributi universitari
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del
25 luglio 1997;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 928 del
18 aprile 2003, con cui e' stato determinato l'importo delle borse di
studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza del V ciclo -
nuova serie (XIX ciclo) dei dottorati di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisica e
ingegneria dei materiali e del territorio, in data 9 maggio 2003, con
cui viene proposta l'istituzione del dottorato di ricerca in
«Ingegneria dei materiali, delle acque e dei terreni» - V ciclo n. s.
(XIX ciclo), per la cui attivazione e funzionamento e' previsto un
accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale tra
l'Universita' Politecnica delle Marche e l'Universita' degli studi di
Alicante (Spagna);
Vista la delibera del nucleo di valutazione in data 30 giugno
2003;
Vista la delibera del senato accademico, in data 1° luglio 2003,
con cui e' stata approvata, tra gli altri, l'istituzione del suddetto
corso di dottorato di ricerca;
Visto l'accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale
tra l'Universita' Politecnica delle Marche e l'Universita' degli
studi di Alicante per l'attivazione ed il funzionamento del dottorato
di ricerca in «Ingegneria dei materiali, delle acque e dei terreni» V
ciclo - n. s. (XIX ciclo), stipulato in data 24 settembre 2003;
Considerato che il suddetto accordo prevede, tra l'altro:
che la sede amministrativa sia l'Universita' Politecnica delle
Marche - Dipartimento di fisica e ingegneria dei materiali e del
territorio e che, per l'Universita' di Alicante, la sede sia presso
il Dipartimento di ingenieria de la construccion, obras publicas e
infraestructura urbana;
che l'Universita' Politecnica delle Marche metta a disposizione
del dottorato otto posti, di cui quattro finanziati con borsa di
studio e che l'Universita' di Alicante ne metta a disposizione otto,
di cui due finanziati con borsa di studio;
che i posti di dottorato messi a disposizione dall'Universita'
di Alicante siano messi a concorso insieme a quelli messi a
disposizione dall'Universita' di Ancona con un unico bando;
che venga stabilita una direzione congiunta del programma di
studio, realizzata per l'Universita' Politecnica delle Marche dal
prof. Giacomo Moriconi, del Dipartimento di fisica e ingegneria dei
materiali e del territorio, e da parte dell'Universita' di Alicante
dal prof. Luis Martinez Perez;
che i dottorandi debbano svolgere il programma di studio presso
entrambe le Universita', effettuando dei soggiorni in ciascuna di
esse sotto il controllo e la responsabilita' di un tutore;
che al termine del corso ai dottorandi venga conferito il
titolo di dottore riconosciuto dai due Paesi interessati;
Preso atto delle disposizioni specifiche contenute nell'accordo,
necessarie alla formalizzazione del bando di concorso per
l'ammissione al suddetto corso di dottorato;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il corso di dottorato di ricerca internazionale in
«Ingegneria dei materiali, delle acque e dei terreni» - V ciclo nuova
serie (XIX ciclo), ed e' indetto il relativo pubblico concorso, per
esami, secondo le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione
interuniversitaria tra l'Universita' Politecnica delle Marche e
l'Universita' degli studi di Alicante.
Il corso di dottorato di ricerca in «Ingegneria dei materiali,
delle acque e dei terreni» ha sede amministrativa presso
l'Universita' Politecnica delle Marche - Dipartimento di fisica e
ingegneria dei materiali e del territorio - e ha sede, per
l'Universita' di Alicante, presso il Dipartimento di ingenieria de la
construccion, obras publicas e infraestructura urbana.
Il corso ha durata di tre anni.
Attraverso graduatorie distinte:
l'Universita' Politecnica delle Marche mette a disposizione
otto posti, di cui quattro con borsa di studio;
l'Universita' degli studi di Alicante mette a disposizione otto
posti, di cui due con borsa di studio.
I settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato sono:
FIS/01 - Fisica sperimentale;
GEO/05 - Geologia applicata;
ICAR/01 - Idraulica;
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale;
ICAR/07 - Geotecnica;
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Area de conocimiento:
ciencia de la computacion e inteligencia artificial;
construcciones arquitectonicas;
ingenieria de la construccion;
ingenieria del terreno;
matematica aplicada.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati che si rendessero
ancora disponibili dopo l'emanazione del presente bando di concorso.
Le borse aggiunte saranno attivate solo qualora si pervenga alla
stipula della convenzione con l'ente erogante entro la data di
scadenza del bando stesso.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso, nel limite di quelli richiesti
dalla struttura proponente e approvati dal senato accademico.
L'eventuale aumento sia delle borse di studio sia del numero dei
posti sara' reso noto esclusivamente mediante affissione di appositi
avvisi nelle sedi interessate (bacheche di facolta) e sul sito
Internet dell'Universita' Politecnica delle Marche prima della
scadenza del bando di concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito
presso Universita' italiane o spagnole, ovvero di titolo equipollente
conseguito presso universita' straniere di Paesi terzi.
I cittadini stranieri dei Paesi terzi, in possesso di titolo che
non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno,
unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti (i corsi
seguiti e la loro durata, gli esami superati, il certificato di
laurea, ecc.) utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o
spagnole all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane o spagnole.
Per i cittadini italiani o spagnoli in possesso di un titolo
accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente
ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al
comma precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato 1 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la sessione autunnale
dell'anno accademico 2002-2003. In tal caso l'ammissione verra'
disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, a
pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 entro il successivo mese
di dicembre.
Art. 3.
Cittadini stranieri extracomunitari
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti per ciascuna
graduatoria, con arrotondamento all'unita' per difetto.
Tale possibilita' non e' consentita a coloro che sono in possesso
di doppia cittadinanza, di cui una comunitaria.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato 2 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
Art. 4.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (allegato 1 o 2) al presente
bando, devono essere dirette al rettore dell'Universita' Politecnica
delle Marche e presentate o inviate alla Ripartizione ricerca e
dottorato di ricerca, piazza Roma, 22 - 60100 Ancona, entro il
12 novembre 2003.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Sono considerati validi altri mezzi, che attestino
comunque la spedizione entro i termini del bando.
Nella domanda, da redigere con chiarezza e precisione, il
candidato deve indicare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data e il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) i posti per i quali intende concorrere, con riferimento alle
due distinte graduatorie di cui al precedente art. 1;
d) (solo per i cittadini extracomunitari, che non intendono
partecipare alle prove concorsuali, con riferimento all'allegato 2) i
posti per i quali intende concorrere, con riferimento alle due
distinte graduatorie di cui al precedente art. 1, in soprannumero
senza borsa di studio, con la sola valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice;
e) (solo per i cittadini comunitari e stranieri dei Paesi
terzi) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana o
spagnola;
f) la laurea (specialistica o del vecchio ordinamento)
posseduta o che si conseguira', nonche' la data e l'universita'
presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera terza,
nonche' la data del provvedimento con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti, in
ottemperanza ai rispettivi regolamenti universitari;
h) di indicare le lingue straniere conosciute;
i) di essere/non essere lavoratore dipendente;
l) (solo per i candidati che chiedono di essere ammessi ai
posti messi a disposizione dall'Universita' Politecnica delle Marche)
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato (con
riferimento all'allegato 1);
m) di aver preso visione del bando di concorso;
n) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico) con espressa
menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito eletto o l'indicazione della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
I cittadini italiani e stranieri dei Paesi terzi, in possesso di
titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente,
devono esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto
disposto dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti (i corsi seguiti e la loro
durata, gli esami superati, il certificato di laurea, ecc.) utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane o spagnole all'estero secondo le
norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle Universita' italiane o spagnole.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum (con
riferimento all'allegato 2).
Art. 5.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione e i
requisiti culturali del candidato, nonche' la sua attitudine alla
ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere ed
in particolare verteranno su: discipline funzionali allo studio del
comportamento fisico e meccanico dei materiali, delle acque e dei
terreni ai fini della progettazione, della costruzione, della
protezione e della conservazione delle opere di ingegneria.
Il diario della prova scritta e' il seguente:
il giorno 17 novembre 2003, alle ore 15, presso:
il Dipartimento di fisica e ingegneria dei materiali e del
territorio, Polo didattico-scientifico di Monte Dago - Universita'
Politecnica delle Marche, per coloro che concorrono ai posti messi a
disposizione dall'Universita' Politecnica delle Marche;
il Dipartimento de ingenieria de la construccion, obras
publicas e infraestructura urbana, Universita' di Alicante, per
coloro che concorrono ai posti messi a disposizione dall'Universita'
di Alicante.
Il diario della prova orale e' il seguente:
il giorno 18 novembre 2003, alle ore 15, presso:
il Dipartimento di fisica e ingegneria dei materiali e del
territorio, Polo didattico-scientifico di Monte Dago - Universita'
Politecnica delle Marche, per coloro che concorrono ai posti messi a
disposizione dall'Universita' Politecnica delle Marche;
il Dipartimento de ingenieria de la construccion, obras
publicas e infraestructura urbana, Universita' di Alicante, per
coloro che concorrono ai posti messi a disposizione dall'Universita'
di Alicante.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento. Il candidato e' escluso dal concorso se
non si presenta per la/e prova/e.
Art. 6.
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
La commissione giudicatrice per l'esame concorsuale di ammissione
al corso di dottorato di ricerca in «Ingegneria dei materiali, delle
acque e dei terreni», per il quale verranno stilate due distinte
graduatorie con riferimento ai posti messi a disposizione
rispettivamente dall'Universita' Politecnica delle Marche e
dall'Universita' di Alicante, e' composta da sei componenti, di cui
tre scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo
italiani, anche di altri atenei, dei settori scientifico-disciplinari
cui si riferisce il corso, e tre scelti tra i professori e i
ricercatori dell'Universita' di Alicante, proposti dal collegio dei
docenti secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento
dottorato di ricerca dell'Universita' Politecnica delle Marche.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma due distinti elenchi dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ognuno nella prova stessa.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila le due
graduatorie generali di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ogni candidato nelle singole prove. In caso di parita'
di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001.
Art. 7.
Approvazione graduatorie
Espletate le prove concorsuali, l'Amministrazione
dell'Universita' Politecnica delle Marche, approva le due graduatorie
e comunica ai candidati, collocati utilmente nelle graduatorie
medesime, l'ammissione al corso giusto quanto previsto nei successivi
articoli 8 e 10 del presente bando.
In caso di esaurimento di una delle due graduatorie si ricorre,
previa opzione del candidato utilmente collocato, all'altra
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
Art. 8.
Iscrizione al corso di dottorato per i posti messi
a disposizione dall'universita' di Alicante
I candidati vincitori dei posti messi a disposizione
dall'Universita' degli studi di Alicante verranno iscritti al corso
di dottorato presso la sede della predetta Universita', nei modi e
nelle forme da essa stabilite.
A tal fine l'Universita' degli studi Politecnica delle Marche
procedera' a trasmettere la relativa graduatoria di merito
all'Universita' di Alicante.
Per il funzionamento e l'attribuzione delle borse di studio si
rinvia alla normativa di carattere generale e a quella specifica
dell'Universita' di Alicante per il dottorato di ricerca.
Art. 9.
Norme di riferimento per i posti messi a disposizione
dall'Universita' Politecnica delle Marche
Le disposizioni di cui ai successivi articoli 10, 11, 12, 13 e 14
valgono esclusivamente per i concorrenti ammessi ai posti di
dottorato messi a disposizione dall'Universita' Politecnica delle
Marche.
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al «Regolamento dottorato di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 10.
Ammissione al corso
Espletate le prove concorsuali, l'amministrazione
dell'Universita' Politecnica delle Marche, al momento
dell'approvazione della graduatoria, richiede contemporaneamente a
tutti i candidati presenti nella graduatoria stessa domanda di
iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da presentare o far
pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
Solo agli effettivi ammessi al corso viene richiesta la
presentazione della documentazione di rito.
In caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al comma
1 del presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte degli
aventi diritto, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del
corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di ammissione ad altri corsi di dottorato di ricerca, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Si procedera' all'attivazione del corso di dottorato solo in
presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.
Art. 11.
Domanda di iscrizione
Tutti i concorrenti presenti nella graduatoria di merito di cui
al precedente articolo devono presentare o far pervenire
all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso di
dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello
predisposto dall'Amministrazione universitaria, comprensiva delle
seguenti autocertificazioni relative al possesso:
della cittadinanza;
del diploma di laurea;
e contenente le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione italiana e, in caso affermativo, di avere richiesto
il collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di inizio del
corso e per tutta la sua durata (art. 11 regolamento di Ateneo e
art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) di impegnarsi, qualora ammesso al dottorato senza fruizione
della borsa di studio a dare comunque comunicazione
all'Amministrazione universitaria dell'attivita' di lavoro dipendente
dallo stesso prestata presso ente pubblico o privato;
h) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
i) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
L'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, puo'
esibire copia, ancorche' non autenticata, dei certificati in suo
possesso, ma non ha un onere in tal senso perche' l'amministrazione
e' tenuta a procedere autonomamente.
I candidati ammessi ai corsi devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
fotocopia di un documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento del contributo per la polizza
assicurativa infortuni pari a Euro 5,00 ca., effettuato presso il
Servizio economato e patrimonio dell'Universita', in via Oberdan, 8,
oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo
intestato all'economo dell'Universita' Politecnica delle Marche;
due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a Euro 258,00, da effettuarsi
sul conto di tesoreria n. 3497647 - Codice ente 103 - intestato
all'Universita' Politecnica delle Marche presso Unicredit Banca
S.p.a. - Divisione Cariverona Banca - Sede di Ancona - ABI 02008 -
Cod. Banca 6355 CAB 02600 (solo da parte di coloro che non
usufruiscono di borsa di studio), con la seguente causale: «prima
rata di iscrizione al dottorato di ricerca in «Ingegneria dei
materiali, delle acque e dei terreni».
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.
Art. 12.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla commissione giudicatrice, per un importo
pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a)
della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara'
attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria, al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
1) qualora non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la
borsa verra' attribuita per intero e l'Amministrazione universitaria
restituira' al borsista subentrante la prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
2) qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso
la borsa verra' attribuita per la parte residua e il borsista
subentrante non dovra' corrispondere le rate del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi dovute successivamente al suo
subentro.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del
50%, per eventuali periodi di soggiorno all'estero debitamente
autorizzati. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso, da far pervenire all'Amministrazione
universitaria entro il giorno dieci del mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive, previa
dichiarazione, nel caso di inizio ritardato, da parte del
coordinatore del corso, dell'avvenuto recupero dell'attivita' di
ricerca relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso
stesso.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 13.
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a Euro 516,00 annui cosi' suddiviso:
prima rata: Euro 258,00 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: Euro 258,00 (entro il 30 aprile di ciascun anno
accademico).
Art. 14.
Obblighi dei dottorandi
1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per
infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
3. I dottorandi titolari di borsa di studio in servizio presso
pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che
siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di
durata del corso, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 57, legge
n. 448, del 28 dicembre 2001.
4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio
l'ammissione e la frequenza al corso di dottorato e' permessa anche
nei casi in cui, pur sussistendo un rapporto di dipendenza degli
stessi con un ente pubblico o privato, il collegio dei docenti abbia
valutato che la tipologia di tale rapporto (particolari orari, tempo
determinato, part-time, attivita' presso enti pubblici o privati in
rapporto di convenzione con l'Universita', ecc.) non pregiudica la
regolare attivita' di ricerca e la presenza costante alle attivita'
didattiche impartite.
7. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
8. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
9. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di
laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal collegio dei docenti, d'intesa con la facolta' interessata
dell'Universita' di Ancona, secondo le modalita' fissate dal
regolamento di Ateneo.
Art. 15.
Norme comuni e conseguimento del titolo
I dottorandi dovranno svolgere il programma di studio, concordato
con il collegio dei docenti all'inizio del corso, presso entrambe le
Universita', effettuando dei soggiorni in ciascuna di esse sotto il
controllo e la responsabilita' di un tutore.
Per periodi di frequenza nelle due Universita' convenzionate e
in Paesi terzi valgono, per i dottorandi, le norme delle rispettive
universita'.
I Dipartimenti gestori presenteranno alle commissioni di
dottorato di ciascuna Universita' il programma per la sua
convalidazione, tenendo presente i procedimenti interni di ognuna di
esse.
Ogni Universita' elaborera' annualmente una relazione dettagliata
dell'attivita' svolta, che sara' a sua volta rinviata all'altra
parte, con il programma proposto per l'anno successivo.
Al termine del corso i dottorandi discuteranno una tesi redatta
in italiano o in spagnolo e corredata di un riassunto scritto
nell'altra lingua e ad essi verra' conferito il titolo di dottore
riconosciuto dai due Paesi interessati. E' anche possibile redigere
la tesi in lingua inglese, corredandola in tal caso di due riassunti
scritti rispettivamente in italiano e in spagnolo.
La commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di
dottore di ricerca e' composta da sei componenti, di cui tre scelti
tra professori e ricercatori universitari di ruolo, titolari di
discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui
riferisce il corso, e tre scelti tra i professori e i ricercatori
dell'Universita' di Alicante, proposti dal collegio dei docenti
secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento dottorato
di ricerca dell'Universita' Politecnica delle Marche.
La protezione dell'argomento della tesi, la pubblicazione, la
fruizione e la protezione dei risultati della ricerca emersi dai
lavori dei dottorandi nelle due Universita' saranno assoggettati alla
regolamentazione in vigore ed assicurati conformemente alle procedure
specifiche dei due Paesi. Qualora siano richiesti i diritti di
proprieta' intellettuale, le disposizioni relative alla loro
protezione saranno oggetto di un apposito atto.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dai rettori delle Universita' Politecnica delle Marche e di
Alicante e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale,
che puo' essere ripetuto una sola volta.
Il presente bando di concorso con i fac-simili per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito WEB dell'Universita' Politecnica
delle Marche http://www.univpm.it al percorso «Bandi di concorso»,
dottorato di ricerca.
Ancona, 29 settembre 2003
Il rettore: Pacetti
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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