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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventinove tenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico dell'Arma
dei carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.39 del 18/5/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E4570 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/6/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRIGENTE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento
della professione di psicologo;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza a mente dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della direzione generale della
sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2001, il reclutamento del
personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota percentuale di
detto personale che potra' essere immesso nel ruolo tecnico -
logistico dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in
applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici,
modificato con decreto ministeriale 11 maggio 2001;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso per la nomina di
ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
ventinove tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. I posti di cui al precedente, comma 1, sono ripartiti nel modo
seguente per specialita:
a) pecialita' amministrazione: n. 10 (dieci) posti;
b) specialita' commissariato: n. 1 (uno) posto;
c) specialita' sanita' medicina: n. 7 (sette) posti;
d) specialita' veterinaria: n. 1 (uno) posto;
e) specialita' telematica: n. 2 (due) posti;
f) specialita' genio: n. 5 (cinque) posti;
g) specialita' psicologia: n. 1 (uno) posto;
h) specialita' investigazioni scientifiche: n. 2 (due) posti.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Al concorso di cui al precedente art. 1, possono partecipare per
una sola specialita' i concorrenti sia di sesso maschile che
femminile che:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato, alla data del 31 ottobre 2001:
(1) il trentaduesimo anno di eta' se di sesso maschile, siano
cioe' nati entro il 31 ottobre 1969;
(2) il trentacinquesimo anno di eta' se di sesso femminile,
siano cioe' nati entro il 31 ottobre 1966;
(3) il quarantesimo anno di eta, cioe' siano nati entro il
31 ottobre 1961, se personale del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano ai limiti di eta' sopraindicati;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
per la specialita' amministrazione: giurisprudenza, scienze
politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi
indirizzo);
per la specialita' commissariato: giurisprudenza, scienze
politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi
indirizzo);
per la specialita' medicina: medicina e chirurgia. I
concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine
professionale;
per la specialita' veterinaria: medicina veterinaria. I
concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine
professionale;
per la specialita' telematica: informatica, ingegneria
informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle
telecomunicazioni, ingegneria gestionale.
per la specialita' genio: ingegneria civile, ingegneria
edile-architettura, ed architettura. I concorrenti, inoltre, dovranno
essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
per la specialita' psicologia: psicologia. I concorrenti,
inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione ed iscritti al relativo ordine professionale;
specialita' investigazioni scientifiche: fisica, ingegneria
meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrica, ingegneria
dei materiali ed ingegneria chimica.
Saranno considerati validi anche i diplomi di laurea che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
la relativa dichiarazione di equipollenza.
Analogamente, saranno considerati validi i titoli di studio
conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti
dal competente Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica equipollenti ad uno di quelli prescritti per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione la relativa attestazione di equipollenza.
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dimessi, per
motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
g) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero
vi abbiano rinunciato (solo se militari in servizio permanente);
h) non abbiano riportato nel biennio antecedente la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, nella
valutazione del servizio prestato, risultante dalla documentazione
caratteristica, in schede valutative, qualifiche finali non inferiori
a "superiore alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi
equivalenti (solo se appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri). Il difetto di detto requisito determinera' l'esclusione
dell'Ispettore in sede di istruttoria della domanda ovvero a seguito
della valutazione dei titoli da parte della commissione, a seconda
che risulti da schede valutative o da rapporti informativi;
i) non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa (se di sesso maschile);
l) non siano stati riconosciuti obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare "servizio civile", ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (se di sesso maschile);
2. La nomina a tenente in servizio permanente del ruolo tecnico
logistico dell'Arma dei carabinieri e' inoltre subordinata:
al riconoscimento del possesso dell'idoneita' fisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi artt. 12 e 13 del presente decreto;
al riconoscimento del possesso delle qualita' morali e di
condotta richieste dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53,
citata nelle premesse e di non aver tenuto i comportamenti previsti
dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
L'accertamento di tale requisito verra' effettuato d'ufficio
dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa
vigente.
3. I requisiti di cui al precedente, comma 1, ad eccezione di
quello di cui alla lettera a), devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso indicato nel successivo art. 3. Gli stessi, nonche'
quelli di cui al precedente, comma 2, devono essere mantenuti sino
alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente.
Art. 3.
Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte sull'apposito
modulo (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto, disponibile anche sul sito web
www.carabinieri.it), devono essere spedite, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, Viale Tor di Quinto,
n. 65 - 00191 Roma. Per la data di spedizione fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, altresi, presentare copia della
domanda di partecipazione al comando del reparto/ente presso il quale
sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di
cui al successivo art. 5.
2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia'
citato allegato A ed inoltrarla tramite le autorita' diplomatiche o
consolari, entro il termine di cui al precedente, comma 1. I militari
in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non vi siano le
predette autorita, potranno presentare la domanda, sempre entro il
medesimo termine, al comando di appartenenza, che provvedera' a
trasmetterla immediatamente al predetto centro, dopo avervi apposto
il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorita/comando
ricevente.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la specialita' (una sola) per la quale intende concorrere.
Non e' pertanto consentito, neanche con distinte domande, chiedere di
partecipare a piu' di una delle specialita' previste, anche se in
possesso dei relativi requisiti;
c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico. Ogni variazione
dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del
concorso dovra' essere segnalata a mezzo lettera raccomandata o
telegramma direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento
e concorsi, viale Tor di Quinto, n. 65 - 00191 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto
agli obblighi militari;
f) lo stato civile;
g) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi, a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor
di Quinto, n. 65 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;
i) il diploma di laurea posseduto, l'universita' presso la
quale e' stato conseguito, data di conseguimento e voto;
j) l'abilitazione all'esercizio della professione (solo per le
specialita' per le quali e' prescritta), l'universita' presso la
quale e' stata conseguita e la relativa data;
k) l'iscrizione all'ordine professionale (solo per le
specialita' per le quali e' prescritta);
l) per i soli concorrenti di sesso maschile:
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il grado
rivestito, il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza. Se in servizio, anche il reparto/ente di appartenenza;
m) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di merito di cui
al successivo art. 11;
o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 17;
q) l'elenco dei documenti eventualmente allegati alla domanda.
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento ufficio reclutamento e concorsi potra' richiedere la
regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei
termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel
gia' citato allegato A al presente decreto.
Art. 4.
Titoli di merito
1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art.
11 del presente decreto, i concorrenti fermo restando l'obbligo di
dichiararne il possesso nella domanda di partecipazione - potranno
produrre a corredo della domanda medesima tutti i documenti - anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - relativi a titoli che ritengano utili (per i militari
in servizio o in congedo quelli non risultanti dalla documentazione
matricolare, che verra' acquisita d'ufficio con le modalita' indicate
nel successivo art. 5). Le pubblicazioni scientifiche dovranno
necessariamente essere allegate alla domanda.
2. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Art. 5.
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
1. I comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti militari in
servizio copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno
provvedere a trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non
oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi, Viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma, i
seguenti documenti aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale o della cartella personale,
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione
e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio o in
congedo per i sottufficiali ed i volontari e per gli appartenenti al
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri);
b) copia del foglio matricolare (per i militari in servizio o
in congedo).
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al
concorso abbiano dichiarato di aver assolto gli obblighi di leva o,
comunque, di aver prestato servizio militare, la documentazione di
cui al precedente comma sara' acquisita d'ufficio dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte;
b) la valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamenti attitudinali;
e) una prova orale;
f) una prova facoltativa per l'accertamento della conoscenza di
una lingua straniera.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento
1. Alle prove d'esame ed agli accertamenti sanitari e
attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o
altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in
corso di validita, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione per le prove scritte, per la valutazione dei
titoli, per le prove orali e per la formazione della graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a maggiore, membri;
due ufficiali in servizio presso comandi dell'Arma dei
carabinieri, che potranno essere diversi in relazione alle
specialita' di cui al precedente art. 1, membri aggiunti per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
due docenti universitari - che potranno essere diversi in
relazione alle specialita' di cui al precedente art. 1 delle materie
su cui vertono le prove d'esame, membri aggiunti per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della
difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di
voto.
3. La commissione del centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti sanitari, di cui al precedente, comma 1, lettera b),
sara' composta da:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o
meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
Alla commissione potranno essere aggregati in qualita' di membri
aggiunti uno o piu' medici specialisti.
4. La commissione del centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti attitudinali di cui al precedente, comma 1, lettera c),
sara' composta da:
da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
ufficiali dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale e ufficiali psicologi iscritti all'albo,
membri, dei quali il meno elevato in grado o meno anziano svolgera'
anche le funzioni di segretario.
Art. 9.
Prove scritte di cultura tecnico - professionale
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere due prove scritte di cultura tecnico -
professionale su argomenti compresi nei programmi delle rispettive
specialita/specializzazioni riportati nell'allegato B che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. Dette prove, della durata massima di otto ore, avranno luogo
presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 - Roma,
secondo il seguente calendario:
27 e 28 giugno 2001, per le specialita' medicina, genio,
psicologia e investigazioni scientifiche;
5 e 6 luglio 2001, per le specialita' amministrazione,
commissariato, veterinaria e telematica.
2. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento
di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 19 giugno 2001, ovvero in
quella alla quale la stessa avesse rinviato, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'eventuale avviso di
rinvio sara, inoltre, disponibile anche sul sito web
www.carabinieri.it e presso i Comandi di stazione carabinieri
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove
scritte di cultura tecnico - professionale nei giorni previsti,
muniti della carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento, di cui al precedente art. 7, nonche' della ricevuta
della raccomandata con cui hanno spedito la domanda di partecipazione
al concorso.
4. Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad
inchiostro indelebile nero.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno richiedere informazioni
sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data di svolgimento delle prove al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con
il pubblico - Palazzo esercito - Via XX Settembre, n. 123/A - 00187
Roma, tel. 06/4735.5941, ovvero al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 o 06/8098.2936, ovvero
consultando il sito web www.carabinieri.it
>
Art. 10.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che si
siano presentati ad entrambe le prove scritte e prima della
correzione delle stesse.
2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda
stessa, nonche' di quelli risultanti dalla documentazione matricolare
e caratteristica di cui al precedente art. 5, la commissione
disporra' di un punteggio di 10/30, cosi' ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per le
specialita' medicina e veterinaria aver conseguito il diploma di
laurea a seguito della frequenza dei corsi presso l'Accademia di
sanita' militare interforze e per le specialita' amministrazione,
commissariato, telematica e genio aver conseguito il diploma di
laurea a seguito della frequenza dei corsi presso le Accademie delle
forze armate: fino a 2 (due) punti;
b) voto del diploma di laurea richiesto per la partecipazione
al concorso: fino a 4 (quattro) punti;
c) diplomi di specializzazioni, frequenza di corsi di
specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli
accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 (due) punti;
d) pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico: fino ad 1
(uno) punto;
e) servizio militare, nonche' servizio, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino ad 1 (uno) punto.
3. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi i nominativi del personale del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione
caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio
prestato nell'ultimo biennio, di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera h).
4. Detto personale sara' escluso dal concorso dalla direzione
generale per il personale militare, anche se risultasse aver
conseguito l'idoneita' nelle prove scritte di cui al precedente art.
9, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della
commissione.
Art. 11.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che in ciascuna prova scritta avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30 saranno invitati, con lettera
raccomandata o telegramma, a presentarsi presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento per essere sottoposti, a cura della commissione di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera b) all'accertamento del
possesso dell'idoneita' fisica al servizio incondizionato quali
ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento
dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valide
giustificazioni da documentare entro il giorno di presentazione.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
muniti di:
a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
b) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso
femminile). La mancata presentazione di detto referto determinera' la
non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari.
c) eventuale referto da cui risulti l'esame radiografico del
torace in due proiezioni, se effettuato entro i tre mesi precedenti
la data della visita medica presso organi sanitari militari,
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate.
5. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somatofunzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
a) statura non inferiore a:
m 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
m 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
c) normale ed armonioso assetto della struttura di personalita'
nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
6. Saranno giudicati "non idonei" dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso un ospedale militare;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nei
precedenti alinea comunque incompatibili con il successivo impiego
quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri.
7. La commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, solo
qualora i concorrenti non producano il relativo referto da cui
risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso organi sanitari militari, strutture pubbliche o
private convenzionate, come indicato al precedente, comma 3, lettera
c). I concorrenti di sesso femminile, qualora non esibiscano detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovranno produrre un test di gravidanza di
data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza di detto referto,
le concorrenti dovranno essere sottoposte, al fine indicato, al test
di gravidanza. In caso di positivita' del test di gravidanza la
commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) otorinolaringoiatrico;
d) psichiatrico;
e) analisi completa delle urine;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
8. Saranno giudicati idonei - fermo restando quanto indicato al
precedente, comma 5, i concorrenti cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
=====================================================================
PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU
=====================================================================
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non
idonei" non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti
giudicati "idonei" saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali
per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento
delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, da parte della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c).
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
gia' citato provvedimento dirigenziale del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato
nelle premesse.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti
attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal
concorso.
4. Il giudizio finale di idoneita' o di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per
iscritto ai concorrenti seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a
carico dell'amministrazione militare.
Art. 13.
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura
tecnico-professionale i concorrenti risultati idonei alle prove
scritte, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi
delle rispettive specialita' riportati nel gia' citato allegato B al
presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, salvo gravi impedimenti che, documentati entro
il giorno stesso della prova, saranno valutati dalla commissione ai
fini dell'eventuale riconvocazione.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato B al presente decreto.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo art. 16:
da 18 a 20,999 = 0,25;
da 21 a 23,999 = 0,50;
da 24 a 26,999 = 0,75;
da 27 a 30,000 = 1,00.
Art. 14.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i
quali, peraltro, muniti di copia della domanda e della ricevuta della
raccomandata per la prova di preselezione, ovvero di lettera o
telegramma di convocazione per le prove scritte e per la prova orale,
potranno rivolgersi al distretto militare, alla Capitaneria di porto
o ad un Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino
per fruire della agevolazione ferroviaria derivante dalla
applicazione della tariffa 4.
2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove di cui al precedente art. 6, lettere a) ed
e), nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno dette prove ed il rientro alla sede di
servizio.
Art. 15.
Graduatoria
1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in
base alla ripartizione dei posti indicata nell'art. 1, comma 2, del
presente decreto. Il punto di merito di ciascun concorrente sara'
costituito dalla somma:
dei voti riportati nelle due prove scritte;
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 10;
del voto riportato nella prova orale;
dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale e
pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria, ferma restando
la ripartizione dei posti, a parita' di merito, si terra' conto dei
titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 16.
N o m i n a
1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 15
saranno compresi nel numero dei posti a concorso nella ripartizione
di cui al precedente art. 1, comma 2, saranno dichiarati vincitori e
nominati, dopo che sara' stata acquisita all'uopo l'autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalla normativa
vigente, tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta
nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente
esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina.
3. All'atto della presentazione i vincitori sono tenuti a
rilasciare dichiarazione in bollo con la quale contraggono una ferma
di sette anni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di
detta ferma determinera' la revoca della nomina.
4. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 16, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 18.
Esclusione dal concorso
1. La Direzione generale per il personale militare puo, con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri. Titolare del trattamento e' il direttore generale
della Direzione generale per il personale militare.
5. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Ten. Gen.: Simeone
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