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CAMERA DEI DEPUTATI
Prova di qualificazione, per esami, per l'assunzione a contratto di
tre collaboratori tecnici addetti al reparto centrale telefonica
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.89 del 21/11/2006 |
Ente: | CAMERA DEI DEPUTATI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 06E08029 |
Sezione: | Organi costituzionali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/12/2006 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Visto il piano di reclutamento per il triennio 2004-2006,
approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 170 del
27 aprile 2004, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1107 del 3 maggio 2004;
Visto il documento di verifica annuale del piano di reclutamento
per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 275 del 22 novembre 2005, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1641 del 24 novembre
2005, con il quale l'Ufficio di Presidenza ha convenuto sulle
particolari ragioni d'urgenza che impongono il reclutamento di
collaboratori tecnici addetti al reparto centrale telefonica;
Visti gli articoli 7, 44, 50, 51, 52, 55 e 58 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del
27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Considerata la specificita' della professionalita' del
collaboratore tecnico addetto al reparto centrale telefonica, che
rende opportuno il possesso di una adeguata pregressa esperienza
professionale, nonche' il prolungato possesso di specifica perizia e
precisione nello svolgimento delle mansioni manuali tipiche;
Ritenuto applicabile, conseguentemente, l'art. 52, comma 1,
lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del
personale, in materia di fissazione dei limiti d'eta' per la
partecipazione alla presente prova di qualificazione;
Vista la proposta del Segretario generale, formulata ai sensi del
citato art. 55 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Delibera:
Art. 1.
Posti per i quali e' indetta la prova di qualificazione
1. E' indetta una prova di qualificazione, per esami, per
l'assunzione a contratto di 3 collaboratori tecnici addetti al
reparto centrale telefonica (codice 035).
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni
40;
c) uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale: diploma di perito industriale
conseguito presso un istituto tecnico, ovvero diploma di maturita'
professionale conseguito presso un istituto professionale,
limitatamente, per entrambi i diplomi citati, agli indirizzi
elettrico, elettronico, elettrotecnico, audiovisivo, informatico,
delle telecomunicazioni. Qualora il richiesto diploma di istruzione
secondaria di secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso e'
considerato valido requisito per l'ammissione ove sia stato
dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della
normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale conseguito in Italia. Il provvedimento
di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro
la data di scadenza del termine per la spedizione della domanda di
partecipazione e deve essere allegato, sempre a pena di esclusione,
alla medesima domanda di partecipazione;
d) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina
per il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti
la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione;
g) esperienza lavorativa, coperta da regolare contribuzione
previdenziale ed assicurativa obbligatoria, di almeno tre anni negli
ultimi cinque anni antecedenti la scadenza del termine utile per la
spedizione delle domande di partecipazione, con mansioni di addetto
alla gestione, conduzione e manutenzione di centrali telefoniche,
ovvero di addetto alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione di
reti e sistemi elettrici, ovvero di sistemi informatici connessi in
rete locale o geografica, ovvero di reti e sistemi di
telecomunicazioni in area locale o geografica, alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, enti pubblici o soggetti privati, ovvero
in regime di lavoro autonomo. La contribuzione obbligatoria di cui al
precedente periodo deve risultare integralmente effettuata entro la
data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di
partecipazione.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di
disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo
svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto
parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai
dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 3.
Disciplina dei requisiti per l'ammissione e dei titoli di preferenza
1. I requisiti per l'ammissione alla prova di qualificazione,
nonche' i titoli di preferenza utili, a parita' di punteggio, nella
formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di
partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione
della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi
per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data
di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di
partecipazione.
2. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, nonche' dei titoli di preferenza
dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento dei
medesimi requisiti e titoli. La documentazione deve essere spedita
dai candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le
modalita' indicati nella richiesta. I termini e le modalita'
stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena
di esclusione. L'Amministrazione puo' procedere alla verifica dei
requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura,
anche successivo alle prove d'esame. In particolare,
l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della
procedura, ai fini dell'accertamento del requisito di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), la documentazione attestante
l'attivita' concretamente svolta e gli avvenuti versamenti
contributivi e di provvedere direttamente all'accertamento medesimo.
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni
documentali, ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini stabiliti.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta
esclusione dalla prova di qualificazione. L'Amministrazione puo'
disporre l'esclusione dalla prova di qualificazione, in tutti i casi
previsti dal presente bando, in ogni fase della procedura, ovvero
puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione
agli interessati.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l'ammissione
alla prova di qualificazione.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla prova di qualificazione e'
redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile anche presso la Camera dei deputati, via degli Uffici del
Vicario, n. 21, 00186 Roma, nonche' all'indirizzo Internet
http://www.camera.it. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve
essere spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale,
Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del
Vicario, n. 21, 00186 Roma, esclusivamente a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda deve comunque
pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di pubblicazione.
A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale
ricevente. Il candidato deve indicare sull'avviso di ricevimento il
codice della prova di qualificazione (035). Alla domanda di
partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad eccezione
del provvedimento di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c).
2. L'utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1
per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dalla
prova di qualificazione. L'Amministrazione tiene conto di
un'eventuale sostituzione della domanda gia' inviata dal candidato
solo se spedita e pervenuta entro i termini e con le medesime
modalita' indicate al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva
della precedente. L'Amministrazione non promuove modifiche,
regolarizzazioni o integrazioni della domanda di partecipazione, ne'
consente modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della medesima
oltre i termini stabiliti dal medesimo comma 1.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata possibilita' di invio o per la mancata ricezione della
domanda, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve
indicare esclusivamente il codice della prova di qualificazione e i
propri dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo
schema riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, nel
modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione il
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita',
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) codice fiscale;
e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso di
validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove
d'esame;
f) il possesso di ciascuno dei requisiti indicati
all'articolo 2, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g); per il
requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), occorre indicare,
altresi', se il titolo di istruzione sia stato conseguito all'estero;
g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 2,
comma 2;
i) l'indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento
postale, comune e provincia, presso il quale desidera ricevere le
comunicazioni relative alla prova di qualificazione e il numero
telefonico completo di prefisso;
l) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione alla prova di qualificazione.
6. I candidati che, per infermita' temporanea, ovvero per
patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), abbiano esigenza di essere
assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza
stessa, con lettera raccomandata, alla Camera dei deputati, Servizio
del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli
Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, dopo la scadenza del termine
fissato per l'arrivo delle domande di partecipazione.
7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non
sottoscritte dal candidato, ovvero redatte senza l'utilizzo del
modulo di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite
oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente
articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano
oltre il termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del
presente articolo, di domande nelle quali il candidato non abbia
dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche'
di domande alle quali il candidato, che abbia conseguito all'estero
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non abbia
allegato il provvedimento di equipollenza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c).
8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione.
Art. 5.
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
all'articolo 4, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della
domanda di partecipazione.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all'articolo 4,
comma 5, lettera i), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione
della domanda di partecipazione.
3. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati,
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, con lettera
raccomandata, qualunque cambiamento del recapito di cui
all'articolo 4, comma 5, lettera i). L'Amministrazione non assume
alcuna responsabilita' ed alcun onere per la mancata possibilita' di
invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al
candidato dipendenti da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 6.
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova
pratica professionale e in una prova orale.
2. Nell'eventualita' che il numero dei candidati ammessi a
sostenere le prove d'esame ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sia
superiore a 2.000, la prova scritta sara' preceduta da una prova
selettiva.
3. L'eventuale prova selettiva consiste in 100 quesiti, a
risposta multipla ed a correzione informatizzata, concernenti le
materie di cui all'allegato C. I quesiti oggetto della prova
selettiva saranno estratti da un volume di cui l'Amministrazione
curera' la pubblicazione. L'Amministrazione declina ogni
responsabilita' in ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa
Amministrazione. Ove necessario, per lo svolgimento della prova
selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi, mediante
sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.
4. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la
sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta
errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio
riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati il
primo giorno non festivo seguente a ciascuna giornata di prove,
mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati, albo
del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21,
00186 Roma.
5. L'ammissione alla prova scritta e' deliberata al termine della
sessione eventualmente dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi
alla prova scritta i candidati che, in base al punteggio riportato
nella prova selettiva, si siano collocati entro il 100° posto. Il
predetto numero di 100 ammessi puo' essere superato per
ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile
dell'elenco di idoneita'.
6. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, l'elenco
dei candidati ammessi alla prova scritta sara' affisso presso la
Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli
Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, a partire dalla data che sara'
indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del secondo
venerdi' successivo all'ultima giornata della medesima prova
selettiva. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi.
7. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a 10
quesiti concernenti elettronica, informatica, telecomunicazioni,
sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, e primo
soccorso. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova e'
di due ore.
8. La prova scritta e' corretta in forma anonima ed e' valutata
in trentesimi. Sono ammessi alla successiva prova pratica
professionale i candidati che, riportando un punteggio pari almeno a
21/30, si siano collocati entro il 40° posto. Il predetto numero di
40 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
9. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica
professionale sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del
Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186
Roma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1
e 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova pratica
professionale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di
eventuali ricorsi.
10. La prova pratica professionale consiste nella verifica delle
capacita' del candidato di svolgere le attivita' operative richieste
alla professionalita' di collaboratore tecnico addetto al reparto
centrale telefonica, in particolare con riferimento agli interventi
necessari per la gestione, la conduzione e la manutenzione di
centrali telefoniche. Il tempo a disposizione per lo svolgimento
della prova pratica professionale e' determinato dalla Commissione
esaminatrice di cui all'articolo 7. Per lo svolgimento della prova
pratica professionale, i candidati possono essere distribuiti in
turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle
convocazioni.
11. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica
professionale conseguano un punteggio non inferiore a 21/30.
12. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2. L'affissione
dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a
tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di
trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.
13. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del
candidato, con riferimento alle materie di cui all'allegato C.
14. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengano un punteggio non inferiore a
21/30.
15. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di una lingua straniera fra quelle indicate
nell'allegato C. La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con
l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15.
16. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio della prova scritta, il punteggio della prova pratica
professionale e il punteggio della prova orale.
17. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa di lingua straniera.
18. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
della prova di qualificazione.
19. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3,
comma 1.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con Decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura della prova di qualificazione.
3. La Commissione esaminatrice dispone le prove d'esame; cura
l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla
Commissione stessa, ovvero dall'Amministrazione, per il corretto
svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che
contravvengano alle stesse; determina i criteri di valutazione della
prova scritta e della prova pratica professionale; fissa i termini
necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del
procedimento della prova di qualificazione ai sensi dell'articolo 8,
commi 1 e 2; approva l'elenco dei candidati ammessi,
nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, alla prova
scritta, nonche' gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica
professionale e alla prova orale; approva la graduatoria finale della
prova di qualificazione.
Art. 8.
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dalla prova di qualificazione devono presentarsi per
sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del
9 febbraio 2007, muniti del documento di riconoscimento, in corso di
validita', indicato nella domanda di partecipazione. Nella medesima
Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale saranno fornite, insieme con la
data a partire dalla quale sara' disponibile l'elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica professionale, anche le informazioni
inerenti il diario della medesima prova pratica professionale,
nonche' le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei
candidati ammessi alla prova orale presso la Camera dei deputati,
albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21,
00186 Roma, e le informazioni inerenti il diario della medesima prova
orale. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale sara'
pubblicata l'eventuale richiesta della documentazione necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai sensi
dell'articolo 3, comma 2.
2. Nell'eventualita' che il numero dei candidati ammessi a
sostenere le prove d'esame ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sia
superiore a 2.000, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
di esclusione dalla prova di qualificazione devono presentarsi per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del
9 febbraio 2007, muniti del documento di riconoscimento, in corso di
validita', indicato nella domanda di partecipazione. Nella medesima
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale saranno pubblicate le
informazioni sulla disponibilita' del volume di quesiti di cui
all'articolo 6, comma 3, e l'eventuale richiesta della documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai sensi
dell'articolo 3, comma 2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale del secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della
prova selettiva saranno fornite, insieme con la data a partire dalla
quale sara' disponibile l'elenco dei candidati ammessi alla prova
scritta, anche le informazioni inerenti il diario della medesima
prova scritta, le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco
dei candidati ammessi alla prova pratica professionale, le
informazioni inerenti il diario della medesima prova pratica
professionale, le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco
dei candidati ammessi alla prova orale presso la Camera dei deputati,
albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21,
00186 Roma, e le informazioni inerenti il diario della medesima prova
orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale assumono valore di notifica a tutti gli effetti e
possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di reclutamento e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera
dei deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 49, 00186 Roma. Il ricorso e'
proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del
Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186
Roma.
Art. 10.
Informazioni disponibili sul sito Internet della Camera dei deputati
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
reclutamento saranno disponibili all'indirizzo Internet
http://www.camera.it. In particolare, saranno disponibili a tale
indirizzo le informazioni concernenti il punteggio riportato nella
eventuale prova selettiva, le informazioni concernenti l'elenco dei
candidati ammessi, nell'eventualita' che abbia luogo la prova
selettiva, alla prova scritta, le informazioni concernenti gli
elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica professionale e alla
prova orale, le istruzioni impartite ai candidati per il corretto
svolgimento delle prove, nonche' tutte le informazioni oggetto di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 11.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
ai soli fini della gestione della procedura di reclutamento e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla prova di qualificazione.
Art. 12.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori della prova di qualificazione ricevono apposito
avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne
l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I vincitori della prova di qualificazione devono presentare,
entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di
decadenza, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti
dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data
della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso,
l'Amministrazione provvede ad acquisire d'ufficio i predetti
documenti. Qualora emerga la non veridicita' della dichiarazione
resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000.
3. I vincitori chiamati in servizio, subordinatamente all'esito
favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente
all'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti, sono assunti a
contratto. Dopo almeno un anno di servizio a contratto, sono
inquadrati nel secondo livello funzionale-retributivo, con la
qualifica di collaboratore tecnico, previo superamento di un concorso
interno riservato, per titoli e per esami.
4. La graduatoria finale rimane aperta per 24 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
Roma, 8 novembre 2006
I deputati Questori on. Gabriele Albonetti on. Francesco Colucci
on. Severino Galante Su proposta del Segretario generale dott. Ugo
Zampetti
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