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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantadue
ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dei vari corpi
della Marina Militare. Anno 2023.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.4 del 17/1/2023
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:23E00421
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:62
Scadenza:16/2/2023
Tags:Militari e FF.AA.

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Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali e il regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento
generale sulla protezione dei dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto l'art. 625 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
Codice dell'Ordinamento militare, concernente «Specificita' e
rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto l'art. 577 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, concernente «Modalita' di
svolgimento dei concorsi»;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 2016, recante la
definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020,
recante «Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei
ruoli speciali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi del
decreto legislativo 27 dicembre 2019;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giugno 2022,
dello Stato Maggiore della difesa, concernenti i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2023;
Visto il f. n. M_INF CGCCP 0145468 del 2 novembre 2022 del
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, concernente i
reclutamenti autorizzati per l'anno 2023;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della marina n. M_D MSTAT
0074923 del 29 luglio 2022, contenenti gli elementi di programmazione
del presente bando;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2023 concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi sessantadue ufficiali
in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare e del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
-, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 16 luglio
2021 con il quale l'Ammiraglio Ispettore Capo del Corpo delle
Capitanerie di porto Nicola Carlone e' nominato Comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di trentasei guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore,
con riserva di tre posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
diciotto posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli,
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di
due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente;
b) concorso per il reclutamento di quattordici guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della
Marina, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli,
di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di un
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio
permanente, cosi' ripartiti tra le seguenti specialita':
1) genio navale - settore navale: cinque posti, con riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e
di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in
servizio permanente;
2) genio navale - settore sommergibilisti: un posto, con
riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
3) armi navali - settore navale: quattro posti, con riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e
di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti;
4) armi navali - settore sommergibilisti: un posti, con
riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
5) infrastrutture: tre posti, con riserva di un posto a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di sei guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato
militare marittimo, con riserva di un posto a favore del coniuge e
dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli, di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
sergenti e di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
Volontari in servizio permanente;
d) concorso per il reclutamento di sei guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di
porto, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di
un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di un
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio
permanente.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della
relativa graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati guardiamarina in servizio permanente del
rispettivo ruolo speciale.
Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai
concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it - che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso pubblicato nel portale dei concorsi
on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.difesa.it>- www.marina.difesa.it - definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate
categorie:
a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di Complemento
della Marina militare in congedo che hanno completato senza demerito
la ferma biennale di cui all'art. 1005 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. In particolare, gli ufficiali di Complemento
appartenenti ai soppressi Corpi del Genio navale e delle Armi navali
possono presentare domanda per il Corpo del Genio della Marina,
rispettivamente, per la specialita' genio navale e per la specialita'
armi navali. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di
inidoneita' all'avanzamento al grado superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali in Ferma prefissata che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale
posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali inferiori della Marina facenti parte delle
Forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in
attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria
gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli della
Marina militare appartenenti alle categorie, specialita' e
abilitazioni, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi
riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente bando;
1) detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, almeno quattro anni e sei
mesi di servizio nel ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi
dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ovvero aver svolto due anni e sei mesi di servizio nel
ruolo di provenienza, se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1,
lettera b) del predetto decreto legislativo;
2) detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno
un anno incarichi di comando a livello di plotone o corrispondente
ovvero incarichi previsti per la specializzazione o categoria di
appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», e
non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i sottufficiali del ruolo dei sergenti della Marina
militare appartenenti alle categorie, specialita' e abilitazioni, che
consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate
nell'allegato A, che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione abbiano almeno tre anni
di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a
«nella media» e che non abbiano riportato un giudizio di non
idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di
servizio. In particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio
della marina - specialita' infrastrutture - i concorrenti devono
essere in possesso dell'abilitazione di assistente tecnico del genio
(«atg»);
f) 1) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in
attitudine militare e in possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea;
2) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia navale
iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno
superato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine
militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente dei ruoli
normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio,
non hanno riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo anno;
h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina militare
appartenenti alle categorie, specialita' e abilitazioni, che
consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate
nell'allegato A, che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione abbiano almeno cinque
anni di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non
inferiori a «nella media» e che non abbiano riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di
servizio. In particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio
della Marina - specialita' infrastrutture - i concorrenti devono
essere in possesso dell'abilitazione di assistente tecnico del genio
(«atg»);
i) fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), per la partecipazione al concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2) e numero 4), i concorrenti
devono essere in possesso dell'abilitazione «sommergibilisti»
(«smg»).
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 52° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), d), e) e h);
2) 30° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera f);
3) 35° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera g).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione. Ai concorrenti appartenenti alla categoria di
cui al precedente comma 1, lettera c) non si applica alcun limite di
eta';
c) se appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b), c) d), e), f) n. 2, g), h), essere in
possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal
corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta
idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata
dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente. Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In
particolare, per la partecipazione al concorso per il Corpo del Genio
della Marina - specialita' infrastrutture - i concorrenti ad
esclusione di quelli abilitati «atg» devono essere in possesso di
almeno uno dei titoli di studio e abilitazioni all'esercizio delle
professioni di seguito indicati:
1) diploma di geometra o perito industriale - indirizzo
specializzato per l'edilizia - ovvero diploma d'istruzione secondaria
conseguito presso un Istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo
ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo
2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa
l'articolazione geotecnico; e' richiesto, altresi', il possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione;
2) una delle seguenti classi di lauree: «L-7» (laurea in
ingegneria civile e ambientale), «L-9» (laurea in ingegneria
elettrica), «L-17» (laurea in scienze dell'architettura), «L-23»
(laurea in scienze e tecniche dell'edilizia); e' richiesto, altresi',
il possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni
di cui al successivo paragrafo 4), ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001;
3) una delle seguenti classi di lauree: «LM-4» (laurea
magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23»
(laurea magistrale in ingegneria civile), «LM-24» (laurea magistrale
in ingegneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (laurea magistrale in
ingegneria della sicurezza), «LM-28» (laurea magistrale in ingegneria
elettrica), «LM-35» (laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e
il territorio) e «LM-48» (laurea magistrale in pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale), e' richiesto, altresi', il
possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni di
cui al successivo paragrafo 4), ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001;
4) per i possessori dei titoli di studio di cui ai precedenti
paragrafi 2) e 3) e' richiesto, altresi', il possesso
dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni di seguito
indicate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001:
ingegnere civile e ambientale junior;
ingegnere industriale junior;
architetto junior;
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
ingegnere industriale;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica e di quelli disposti in applicazione dell'art. 957,
comma l, lettere b) ed e-bis) del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi. Se il procedimento penale non si conclude con sentenza
irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero
perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art.
530, comma l, del codice di procedura penale, il militare puo'
partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente
alla definizione del conseguente procedimento disciplinare. Ogni
variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al
conseguimento della nomina a ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, comma 3;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel
quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le
lauree specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i
precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e
integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi
per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a
quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
ad una procedura di riconoscimento del titolo attuata ai sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001: e' possibile
scaricare e compilare il modulo all'indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
-
Gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione al concorso l'attestazione di equiparazione al titolo
di studio previsto in Italia. Il candidato che non sia ancora in
possesso del provvedimento di equivalenza dovra' dichiarare nella
domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta,
comunicando poi l'attestazione di equiparazione al titolo di studio
previsto in Italia con le modalita' riportate all'art. 5, commi 3 e
4.
4. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, comma 1,
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
5. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina
militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi
articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale
idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
6. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera
b), dovranno essere mantenuti fino all'atto del conferimento della
nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del
corso applicativo.

                               Art. 3 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsion-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it - area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo articolo 5
le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del D.L. n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in
possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita'
digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale
(SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei
servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.

                               Art. 4 

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. Successivamente alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a
quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere
trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art.
5.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, l'Universita' presso cui hanno
conseguito il titolo di studio costituente requisito di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio.
5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati
sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa
registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicati al precedente art. 2 e relativa a tutti i
titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata
all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a
informare i Comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)
indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare
l'avvenuta ricezione del citato messaggio e l'avvenuta acquisizione
della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi
degli enti/reparti d'appartenenza, i concorrenti in congedo dovranno
indicare come «Ente di appartenenza» il Centro documentale
dell'Esercito - Dipartimento militare marittimo (Marina Sud o Marina
Nord)/Capitaneria di porto, Reparto personale della 1ª Regione aerea,
Reparto personale del Comando scuole dell'Aeronautica militare/3ª
Regione aerea o al Comando aeronautica militare di Roma di ascrizione
in relazione alla loro residenza.

                               Art. 5 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati
contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata o domicilio digitale (se dichiarato dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma. Successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della
domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o
del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it - ovvero all'indirizzo di posta
certificata persomil@postacert.difesa.it - e per conoscenza in
aggiunta all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese
in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it. A tutti i messaggi di cui al presente
comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice del concorso al quale il
concorrente partecipa:
«RS_MM_SM_2023_2S» per lo Stato Maggiore;
«RS_MM_GM_2023_2S» per il Genio della Marina;
«RS_MM_CM_2023_2S» per il Commissariato militare marittimo;
«RS_MM_CP_2023_2S» per le Capitanerie di porto.
3. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o
mobile.

                               Art. 6 

Incombenze dei Reparti/enti

1. Il sistema provvedera' ad informare i Comandi/reparti/enti di
appartenenza (per il personale in congedo sara' informato l'ente che
detiene la documentazione caratteristica) tramite messaggio al
rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)
indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle
loro dipendenze.
2. Tali Comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di
partecipazione, dovranno provvedere:
a) per il personale in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito
documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento
di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina
militare;
entro il decimo giorno dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso verranno
inviate le credenziali di accesso per la compilazione delle schede di
sintesi, e pertanto occorrera' nominare, con Ordine del giorno del
Comandante dell'ente, un'apposita commissione interna (composta da
presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la
scheda di sintesi di cui all'allegato B che fa parte integrante del
bando, avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della
documentazione caratteristica in ordine cronologico comprensiva del
previsto giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita'
gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda», al riguardo si invita a consultare
l'art. 10 del bando dove vengono specificate le voci che danno
diritto a punteggio di merito;
entro il ventesimo giorno dal termine di scadenza della
presentazione delle domande, la scheda di sintesi dovra' essere
compilata e firmata dalla Commissione interna, controfirmata dal
Comandante dell'ente o suo delegato e posta in visione per tre giorni
al candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora la
riterra' completa, regolare e aggiornata, sottoscrivera' la relativa
Dichiarazione di completezza predisposta in allegato B. Detta scheda
verra' quindi trasmessa, entro il citato termine, tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, esclusivamente
secondo le modalita' indicate nell'allegato B;
b) per il personale in congedo dell'Esercito, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, a
predisporre la scheda di sintesi della documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere on-line
tramite il portale dei concorsi del Ministero della difesa, secondo
le modalita' indicate nell'allegato B, non oltre il ventesimo giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
Eventuali problematiche di carattere tecnico-informatico relative
all'accesso all'area dedicata alla compilazione delle schede di
sintesi, dovranno essere rappresentate all'indirizzo di posta
elettronica r1.concorsi@persomil.difesa.it
Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate
con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli
sopraindicati.

                               Art. 7 

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamento attitudinale;
f) prova orale.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una
Amministrazione dello Stato. I concorrenti in servizio dovranno
presentarsi presso le sedi in uniforme di servizio; coloro che non si
presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di
identita' saranno segnalati ai rispettivi Comandi/Unita' per le
sanzioni disciplinari del caso.
2. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del
presente articolo.

                               Art. 8 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici - una per ciascun Corpo e
l'eventuale specialita' - per le prove scritte e per le prove orali,
per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della
graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) un numero pari di ufficiali in servizio, di grado non
inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e
alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo maresciallo ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario militare
marittimo di grado non inferiore a tenente di vascello, membri;
c) un ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano
di fregata, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.

                               Art. 9 

Prove scritte

1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente
art. 1 dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 80 (ottanta) quesiti a
risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 75
(settantacinque) minuti nelle materie di italiano, educazione civica
e storia volti ad accertare il livello di conoscenza nelle suddette
materie;
b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare
il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo
massimo di trentacinque minuti;
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di sei ore, consistente in quesiti a risposta libera
su argomenti previsti dai programmi d'esame riportati nell'allegato C
che costituisce parte integrante del presente bando.
Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) saranno effettuate
in sequenza, nel primo giorno d'esame.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di
Selezione della Marina militare di Ancona - via della Marina n. 1,
con inizio presumibilmente dal mese di gennaio 2023.
3. Eventuali modifiche della sede, gli orari e le effettive date
di svolgimento delle prove scritte saranno rese note mediante avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti
www.difesa.it e www.marina.difesa.it
4. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, nei giorni e agli orari suindicati, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di
avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia
della stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del
presente decreto.
5. Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro
indelebile nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della prova
sara' loro fornito sul posto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
8. La correzione delle prove scritte di cultura generale e per
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno
effettuate con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo
svolgimento delle prove medesime. Nella prova scritta di cultura
generale sara' attribuito un punteggio espresso in trentesimi in
relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a
sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale i
concorrenti dovranno aver riportato nella prova di cultura generale
un voto non inferiore a 18/30. L'esito delle prove sara' reso noto ai
concorrenti il giorno stesso, tramite e-mail o altra modalita' che
sara' stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni
esaminatrici. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove
scritte di cultura generale e della prova per l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese saranno resi noti con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Detti risultati saranno, inoltre, consultabili nel sito
www.marina.difesa.it
9. Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese sara' assegnato un punteggio utile ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14 in
relazione al voto conseguito al termine della correzione di cui al
precedente comma 8, calcolato secondo le seguenti modalita':
a) alle prime 30 risposte esatte saranno assegnati zero punti;
b) a ciascuna delle ulteriori 20 risposte esatte oltre le prime
30 saranno assegnati punti 0,1, per un massimo di punti 2,0.
10. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un voto non inferiore a
18/30.
11. L'esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale
sara' reso noto a partire indicativamente dal mese di marzo 2023, con
avviso inserito nell'area pubblica della sezione avvisi del portale
dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti
www.marina.difesa.it e www.difesa.it
Con successiva comunicazione e le medesime modalita', sara' reso
noto l'elenco degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai
successivi articoli 11, 12 e 13 del presente bando, che comprendera'
il calendario e le modalita' di convocazione. Sara' anche possibile
chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina -
ufficio relazioni con il pubblico, piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma
- tel. 800.862.032 (mail: urp@marina.difesa.it) o Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail:
urp@persomil.difesa.it).
12. Il punteggio complessivo delle prove scritte di cui al
precedente comma 1, lettere a) e c), utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 14, sara' ottenuto
sommando il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di
cultura generale moltiplicato per il coefficiente 0,2 e il voto in
trentesimi conseguito nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale moltiplicato per il coefficiente 0,8.

                               Art. 10 

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le
commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a)
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di
merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova
scritta di cultura tecnico-professionale. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e
caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i
quali nella medesima domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla
stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni,
non costituiranno oggetto di valutazione.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente
per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel
comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.
Per i militari in servizio o in congedo la documentazione
matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita'
indicate nell'art. 6.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30 cosi' ripartiti:
a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita
d'ufficio): massimo punti 5/30.
La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate
nelle schede valutative, ovvero dei giudizi finali desumibili da
eventuali rapporti informativi, relative all'ultimo triennio di
servizio comunque prestato nel ruolo di appartenenza all'atto di
presentazione della domanda.
I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici
all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione
al concorso non sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito
a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale)
sara':
1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente» o
giudizio equivalente;
2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla
media» o giudizio equivalente.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi
parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento
valutativo come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni,
cui si riferisce il singolo documento.
Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere assimilata rispettivamente al documento successivo o
antecedente;
b) se appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettere a), b) e c) che abbiano effettuato almeno un anno di
servizio: punti 1/30;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso. massimo punti 2/30,
cosi' ripartiti:
1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0;
da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30;
da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30;
da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30;
2) diploma di laurea (di durata triennale):
fino a 91/110: punti 1/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30;
da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30;
3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno
quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento,
equiparati alle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del decreto
interministeriale del M.I.U.R. 9 luglio 2009):
fino a 91/110: punti 1,40/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30;
da 106/110 a 110/110: punti 2/30.
Ai partecipanti al concorso per il Corpo del Genio della Marina
- specialita' infrastrutture - potra' essere attribuito un punteggio
di merito aggiuntivo anche per i titoli di studio posseduti indicati
all'art. 2, comma 2, lettere c), n. 2) e 3) e dichiarati quali
requisito minimo di partecipazione.
Non formeranno oggetto di valutazione:
per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al
presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3,
lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui
possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al
medesimo presente articolo, comma 3, lettera c), numero 3) (laurea
magistrale con assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione;
per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera g) - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a
sottotenente di vascello del corrispondente ruolo normale della
Marina militare - la laurea magistrale il cui possesso ha consentito
loro la partecipazione a tale concorso;
d) valutazione conseguita nell'accertamento del test di lingua
straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio: massimo
punti 1/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile
alla valutazione di ciascuna delle quattro componenti accertate
(L/R/W/S) sara':
punti 0 per la valutazione 1;
punti 0,1 per la valutazione 2;
punti 0,15 per la valutazione 3;
punti 0,25 per la valutazione 4.
Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata)
saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola
lingua.
e) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, cosi'
ripartiti:
ordine militare d'Italia:
Cavaliere di gran croce: punti 2/30;
Grande ufficiale: punti 1,75/30;
Commendatore: punti 1,5/30;
Ufficiale: punti 1,25/30;
Cavaliere: punti 1/30;
valor militare:
medaglia d'oro: punti 2/30;
medaglia d'argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
croce al valor militare: punti 0,5/30;
valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei
Carabinieri:
medaglia d'oro: punti 2/30;
medaglia d'argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei
Carabinieri:
medaglia/croce d'oro: punti 2/30;
medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30;
medaglia/croce di bronzo: punti 1/30;
ricompense:
encomio solenne: punti 1/30;
encomio semplice: punti 0,25/30.
4. Il punteggio assegnato ai candidati sara' reso noto nell'area
privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli
effetti per tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla
pubblicazione, i candidati potranno presentare alla Direzione
generale per il personale militare richiesta di riesame del punteggio
attribuito, mediante messaggio di posta elettronica (PE) -
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica -
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC -
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it. Tale messaggio dovra'
recare quale oggetto la dicitura «RS_MM_2023_2S».

                               Art. 11 

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona - via delle Palombare n. 3,
indicativamente nel mese di giugno 2022 (durata presunta giorni due).
La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
2. I concorrenti in servizio, all'atto della presentazione presso
il centro di selezione della Marina militare, dovranno presentare
copia del MSG/attestazione dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato, in corso di validita', senza alcuna limitazione di
impiego ne' alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni
o attivita'.
In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c),
dell'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la
patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo
parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o
lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di
esclusione.
3. I concorrenti non in servizio, all'atto della presentazione
presso il Centro di selezione della Marina militare, dovranno
consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, rilasciati in
data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli
accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto in originale e/o esito del
test TB-IGRA effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale
(SSN) rilasciati entro sei mesi la data fissata per gli accertamenti
psico-fisici;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
c) referto dell'analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV;
attestazione del gruppo sanguigno;
ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD;
ricerca anticorpi per HIV;
d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione.
4. I concorrenti di sesso femminile, compresi quelli in servizio,
dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, salvo
diverse indicazioni:
ecografia pelvica, con relativo referto rilasciati in data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti
sanitari;
referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni
precedenti la visita;
5. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei documenti chiesti determinera' l'esclusione del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con l'eccezione dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio concernenti il
gruppo sanguigno, l'analisi completa dell'urina e il dosaggio del
G6PD. Quest'ultimo dovra' comunque essere prodotto dai concorrenti
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.
6. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
b):
a. acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2, 3 e
4 del presente articolo, verificandone la validita';
b. in caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alle successive lettere c) e
d) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato
anche con le modalita' previste dal presente articolo, non possono
essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate;
c. disporra' quindi per tutti i concorrenti, con l'eccezione di
quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i
seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
1) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
2) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
d. disporra' inoltre per tutti i concorrenti, tranne quelli in
servizio (per i quali sussiste la verifica periodica degli stessi a
cura del Servizio Sanitario giurisdizionalmente competente) e quelli
per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che:
presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, che per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi
del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione militare
di cui al regolamento o siano possibile indice di personalita'
abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
non sia in possesso dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art.
587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno
accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica dello
Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita'
militare edizione 2016, citata nelle premesse. I predetti parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e
alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti
del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare, come previsto dall'art. 635,
comma 2 del Codice dell'Ordinamento militare, cosi' come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
8) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato E.
7. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al
precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso
dei seguenti specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti previsti
dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica,
datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita'
militare; ai sensi dell'art. 635, comma 2 del decreto legislativo n.
66 del 15 marzo 2010, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 9,
lettera c) del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017, i
suddetti parametri fisici non saranno oggetto di un nuovo
accertamento nei confronti del personale militare in servizio in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) apparato visivo: funzionalita' visiva uguale o superiore a
16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile
con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche
in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo
occhio, per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita'
oculare normali. Senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) apparato uditivo, nei confronti dei soli concorrenti in
congedo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il
20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000
Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva
tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014.
La patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in
modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di
ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce
causa di esclusione.
8. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio G6PD, ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara'
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa. Altresi',
i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, All. F); apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS 2 e per l'apparato uditivo AU 2 fermo restando
gli specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell'enzima G6PD) nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo
sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai sensi all'art.
582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno
2014 (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente
bando);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia; gli esiti di laserterapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali; gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrita'
del fondo oculare;
6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare.
9. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare», con indicazione del profilo
sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare», con indicazione della causa di
inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
10. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.

                               Art. 12 

Accertamento attitudinale

1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 11, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari
per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico
ruolo. Tale valutazione si articolera' in specifici indicatori
attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttivita' e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 13 

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente,
per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sugli
argomenti previsti dai programmi riportati nell'allegato C al
presente bando. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia navale di
Livorno - viale Italia n. 72, indicativamente nei mesi di giugno e
luglio 2023. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima
dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5,
comma 1 del presente bando contenente il punteggio conseguito nelle
prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se la media dei voti
conseguiti, sia nelle materie comuni per tutti i Corpi/specialita'
(allegato C, Para 2, Parte I) che, nelle materie previste per i
singoli Corpi/specialita' (allegato C, Para 2, Parte II), non sia
inferiore a 18/30.
4. Il punteggio complessivo della prova orale, utile per la
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14,
sara' ottenuto sommando la media dei voti conseguiti nelle materie
comuni per tutti i Corpi/specialita' (allegato C, Para 2, Parte I)
moltiplicata per il coefficiente 0.3 e la media dei voti conseguiti
nelle materie previste per i singoli Corpi/specialita' (allegato C,
Para 2, Parte II) moltiplicata per il coefficiente 0,7.
5. L'esito delle prove orali sara' reso noto ai concorrenti il
giorno stesso, al termine di ogni seduta, mediante la pubblicazione
di statini resi disponibili dalla commissione, contenenti i punteggi
ottenuti nelle singole materie, la media che determina l'idoneita' o
meno in base al precedente comma 3 e il punteggio complessivo della
prova orale ottenuto secondo quanto specificato nel precedente comma
4.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti.

                               Art. 14 

Graduatorie di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata, a cura delle
commissioni esaminatrici di cui all'art. 8 del presente bando,
tenendo conto delle riserve e preferenze dei posti di cui ai
successivi commi 2, 3 e 4, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti
dai concorrenti, calcolati sommando:
a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12;
b. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova
scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b);
c. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d. il punteggio complessivo della prova orale determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 13, comma 4.
Nella graduatoria deve essere inoltre specificato il grado del
concorrente e se titolare di riserva posti e in possesso di titoli
preferenziali.
2. Nella graduatoria di merito di ciascun concorso la commissione
terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado,
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della
riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli. Se un concorrente inserito in graduatoria rientra in
entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su
quella prevista a favore della categoria dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari in Servizio permanente.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli
appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno
essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello stesso
concorso.
4. Nelle graduatorie di merito la commissione terra' conto
altresi', a parita' di punteggio di merito, dell'ordine dei titoli di
preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande che i concorrenti hanno dichiarato nella
domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva
allegata alla medesima. A parita' od in assenza di titoli di
preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art.
2, comma 9 della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 3 i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
6. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n. 2, b)
n. 3, b) n. 4 e c), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione
generale per il personale militare si riserva la facolta', in
relazione alle esigenze della Forza armata, di devolvere i posti non
ricoperti a uno degli altri concorsi sopra citati, secondo la
relativa graduatoria di merito.
7. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 6, nel caso di
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali
non siano presenti ulteriori idonei, la Direzione generale si
riserva, altresi', la possibilita' di devolvere i posti rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata.
8. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno
pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel
portale dei concorsi on-line.

                               Art. 15 

Nomina

1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del rispettivo Corpo e specialita' con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che
saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando scuole della Marina
militare. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera'
la revoca della nomina.
Il personale militare, gia' in servizio, sottoposto - secondo i
rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto di
effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante
l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato
dall'Amministrazione di competenza.
Gli ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento e in
tale sede, dovranno presentare nelle modalita' previste dall'art. 11,
se non gia' prodotto all'atto degli accertamenti psico-fisici di cui
al gia' citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio del G6PD. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso
modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara'
rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al
precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso
sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 16 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergesse, anche successivamente, la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                               Art. 17 

Esclusioni

La Direzione generale per il personale militare procedera' a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente,
qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                               Art. 18 

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. Detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' anche essere frazionata in piu' periodi, di cui uno non
superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente non
sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta',
la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria
dell'anno in corso.

                               Art. 19 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata:
rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2022

Il direttore generale: Vittiglio
Il Comandante generale: Carlone

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