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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e
qualifica, per il reclutamento di esecutori della Banda musicale
della Guardia di finanza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 1/9/2017
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:17E06077
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/10/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
«Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento
ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»,

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati
per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti
del ruolo degli esecutori della Banda musicale della Guardia di
finanza:

Prime parti A

- 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del Clarinetto
piccolo in Lab)
- 1° Flicorno sopranino in Mib
- 1° Clarinetto piccolo in Lab

Seconde parti A

- Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe)

Seconde parti B

- 2° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del Basso Grave
in Mib)

Terze parti A

- 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11

Terze parti B

- 2° Clarinetto contralto in Mib n. 2
- 2ª Tromba in Sib acuto n. 2
2. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) valutazione dei titoli;
d) prova d'esame articolata nelle fasi di cui all'art. 13;
e) visita medica di controllo.
3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare i bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di sospendere la nomina a esecutore dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2 

Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

1. Possono partecipare ai concorsi:
a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza
che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il
giorno del compimento del 45° anno di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o
legalmente riconosciute;
3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento. Ai fini del calcolo del biennio si fa riferimento
alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non
idoneita' all'avanzamento;
4) non risultino, alla data di immissione nella Banda
musicale del Corpo della guardia di finanza, imputati in un
procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a
procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu'
grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri
della Guardia di finanza a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
6) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del
diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento
affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione
ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente
riconosciute;
2) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno del compimento del
40° anno di eta'. Tale limite e' elevato di cinque anni per i
militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio;
3) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo;
I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia di
finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai
ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri sostengono
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
4) godano dei diritti politici;
5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di
polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a esclusione dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi di
formazione della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
8) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del
diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento
affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto;
10) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
11) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati, in quell'occasione o successivamente a essa e,
qualora riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle
competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati
fino alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della
guardia di finanza.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Il concorrente, ai fini della presentazione della domanda di
partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line»,
puo' scegliere una delle seguenti modalita':
a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale;
b) «PEC», posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2:
a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore «codice alfanumerico SPID» riportato automaticamente
dal sistema in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della
domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove richiesto,
in sede di prima prova concorsuale;
b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la casella
di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo del Centro di
Reclutamento concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, entro il termine
di cui al comma 1, l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a
copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso
di validita'. Il «numero di protocollazione» della domanda e le
relative ricevute di accettazione e di consegna della PEC dovranno
essere esibite, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale.
Al riguardo, si precisa che il portale web «Concorsi on line»
costituisce solo un servizio di «compilazione» della domanda, la cui
presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al presente
articolo. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto
applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate.
4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sara'
considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b).
Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it
5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia della
domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art. 5, commi 1 e
2.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse,
utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
7. Le domande di partecipazione al concorso sono:
a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro
cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza
telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it;
b) archiviate nel caso in cui:
1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b);
2) pervengano secondo le modalita' di cui al comma 4 in
assenza dei relativi presupposti;
3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2:
(a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi
informatici del Corpo;
(b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione»;
4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo
le modalita' di cui al comma 4;
5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a).
8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla nomina a
esecutore della Banda musicale della Guardia di finanza.

                               Art. 4 

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita;
b) la data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado
attuale;
c) il Reparto cui e' in forza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non
idoneo» all'avanzamento;
f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto
non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero
sospeso dal servizio o in aspettativa;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri
della Guardia di finanza a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
h) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il
quale si concorre o per strumento affine;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15 nonche'
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 5, comma 4.
2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso;
e) di godere dei diritti politici;
f) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dalle Forze
di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a esclusione
dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi di
formazione della Guardia di finanza;
h) di non essere imputato, condannato ovvero di non aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
i) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il
quale si concorre o per strumento affine;
l) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui e' in
forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi bandistici delle
Forze armate o di polizia;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
n) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non sia stato
riformato in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora,
riformato, abbia conseguito la revisione, da parte delle competenti
Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio;
o) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta
elettronica certificata;
p) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
q) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15 nonche'
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 5, comma 4.
3. Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti
di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), dovranno
farne specifica menzione nelle annotazioni integrative.
4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 13 e 15, concernenti, tra l'altro, il
calendario di convocazione alle prove selettive, le modalita' di
svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e delle
prove d'esame nonche' le modalita' di notifica delle graduatorie
finali di merito.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, la
competente sottocommissione rilevera' i dati presenti negli atti
matricolari utili alla procedura direttamente dal «Documento Unico
Matricolare» (D.U.M.), che dovra' essere aggiornato e parificato
(secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando Generale - I
Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data di scadenza
del termine di cui all'art. 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui
all'art. 12, il Centro di Reclutamento provvede, tramite i reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
4. I candidati convocati per sostenere gli accertamenti
psico-fisici di cui all'art. 10, nonche' i militari del Corpo ammessi
a sostenere gli accertamenti dell'idoneita' attitudinale di cui
all'art. 12, devono presentare in tali sedi o a mezzo PEC
all'indirizzo concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, unitamente a
copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso
di validita':
a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai
candidati i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) la documentazione probatoria attestante il possesso degli
altri titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all'art.
15, indicato nella domanda di partecipazione ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge.
Tale documentazione:
(1) per gli eventuali titoli accademici deve contenere ogni
informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il
quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la
materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento;
(2) per le attivita' didattiche e per quelle professionali (tra
le quali sono da ricomprendere quelle artistiche) deve riportare
l'Ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la durata e la
tipologia di incarico.
I concorrenti gia' ispettori del Corpo devono presentare tale
documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal
Centro di Reclutamento.
La documentazione pervenuta oltre i termini sopra indicati non e'
presa in considerazione.
5. I candidati, risultati vincitori dei concorsi devono
presentare all'atto dell'incorporamento i diplomi in originale
ovvero, in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie autentiche dei
certificati attestanti:
a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma non puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione ai corsi di laurea
presso le Universita';
b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si
concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un
Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente
riconosciuto.
6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
15, devono far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
domanda diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivestano
lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata,
ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente,
chiedono di rinunciarvi per intraprendere servizio nella Banda
musicale della Guardia di finanza, corredata da copia fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.

                               Art. 6 

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' da questi delegata, e' presieduta da un ufficiale
Generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della sottocommissione sub b) o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove
d'esame, composta da:
1) un professore di Conservatorio di Stato diplomato nello
strumento per il quale e' bandito il concorso o strumento affine,
come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, membro;
2) l'ufficiale Maestro Direttore della Banda musicale della
Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento,
l'ufficiale Maestro Vice Direttore della Banda musicale della Guardia
di finanza, membro;
3) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza
voto;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera c), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d),
del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal
Centro di Reclutamento.

                               Art. 7 

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere b)
e d) compilano, per ogni candidato, un processo verbale firmato da
tutti i componenti.

                               Art. 8 

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti
di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 9 

Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita' oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 10 

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. I candidati non in servizio nella Guardia di finanza, che
abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non
abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono ammessi a
sostenere la visita medica di primo accertamento, che si svolgera' a
partire dal 20 novembre 2017 e, se idonei, agli accertamenti
attitudinali.
Gli appartenenti ai ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e
Finanzieri» del Corpo sono ammessi a sostenere direttamente gli
accertamenti attitudinali.
2. La sede, il calendario e le modalita' di svolgimento delle
suddette prove, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a
partire dal 7 novembre 2017, mediante avviso pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1°, 2° e 3° giorno: visita medica di primo accertamento;
b) 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale.
3. I candidati, che non si presentano nella sede, nei giorni e
nell'ora stabiliti per sostenere la visita medica di primo
accertamento e/o gli accertamenti attitudinali, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
6. Per il conseguimento della prescritta idoneita', gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
7. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 9, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
8. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
9. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al precedente comma 7, nell'ambito di altri
concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 8.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
10. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti
psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza,
non sono sottoposti alla visita medica.
11. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 15.
12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento -
Ufficio Sanitario - improrogabilmente entro il quindicesimo giorno
solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A
tal fine, la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale
ovvero pervenga oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8.
13. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
14. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 12 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
15. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertato anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 5, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
16. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
di cui all'art. 12.
17. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
18. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
19. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 11 

Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo
accertamento

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 3), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 20 settembre 2018, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidati che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 12 

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
e quelli gia' in servizio nella Guardia di finanza appartenenti ai
ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e Finanzieri», sono sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio quale
maresciallo della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera c), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti sono
convocati per sostenere le prove scritte.
I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale
sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 13 

Prove d'esame

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali e
i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «Ispettori»
partecipanti ai concorsi sono ammessi a sostenere le seguenti prove:
a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre
e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani come
specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la facolta'
di essere accompagnato da un proprio pianista;
b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il quale si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani
musicali scelti dalla competente sottocommissione;
c) prova di cultura, storia dello strumento per il quale si
concorre e del suo repertorio, con riferimento alla famiglia di
appartenenza nell'organico della Banda musicale;
La sede, il calendario e le modalita' di svolgimento delle
suddette prove, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a
partire dal 25 gennaio 2018, mediante avviso pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
2. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di cui al
comma 1 sono ammessi a sostenere le seguenti ulteriori prove:
a) esecuzione in banda, con lo strumento per il quale si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani,
a scelta della competente sottocommissione, tratti dal repertorio
originale e non dello strumento stesso;
b) i concorrenti delle «prime parti A» devono, inoltre, dar
prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare
o altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione.
La sede, il calendario e le modalita' di svolgimento delle
succitate prove, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a
partire dal 7 agosto 2018, mediante avviso pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e
nell'ora stabiliti per sostenere le prove d'esame di cui ai commi 1 e
2, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
5. Il punteggio complessivo di merito delle prove di esame,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti
nelle singole prove.
6. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non inferiore
a 35/50 in ciascuna prova e un punto complessivo di merito non
inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
8. Prima dello svolgimento delle prove d'esame, la competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione delle stesse e dei titoli posseduti da ciascun
aspirante.
9. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto da parte della competente sottocommissione agli interessati
prima dell'effettuazione delle prove d'esame.

                               Art. 14 

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove
concorsuali

1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto i predetti concorsi, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e le prove d'esame, previste, rispettivamente, dagli
articoli 10, 12 e 13, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all'art. 6, comma 1, lettere b), c), ed e), hanno facolta' - su
istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di
forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di
finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse.
3. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli,
via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it.
Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete
intranet del Corpo.
Le decisioni assunte in relazione alle citate istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 15 

Graduatorie finali di merito

1. La sottocommissione di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera e), predispone le graduatorie finali di merito, distinte per
parti e strumento.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c)
ed e).
3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie
e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove
d'esame, di cui all'art. 13, ed il punteggio attribuito nella
valutazione dei titoli.
4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 20 (venti) di cui:
a) sino ad un massimo di punti 8, per i titoli accademici
(diplomi conseguiti presso un Conservatorio statale o presso un
Istituto parificato riconosciuto dallo Stato);
b) sino ad un massimo di punti 4, per i titoli didattici
(incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola);
c) sino ad un massimo di punti 8, per i titoli professionali
(attivita' e incarichi svolti).
5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale della Banda musicale, costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di merito finale,
l'appartenenza al Corpo della Guardia di finanza.
6. In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia'
in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato
piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu'
anziano.
7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
10. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la
citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione
personale, e' acquisita d'ufficio.
11. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel
numero dei posti messi a concorso.
12. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it , sulla rete intranet del Corpo e
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.

                               Art. 16 

Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza dei vincitori
dei concorsi

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi e' attribuito
il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati
perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti.
2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso
non indichi una decorrenza diversa.
3. All'atto dell'ammissione alla Banda musicale e, comunque,
prima della firma dell'atto di incorporamento, i vincitori non
appartenenti alla Guardia di finanza sono sottoposti alla visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera f), al fine di accertare il mantenimento
dell'idoneita' fisica. Prima della visita medica di controllo, la
citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
La stessa puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre
l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
4. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono
esclusi dal concorso.
5. Entro trenta giorni dall'ammissione alla Banda musicale, con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati
vincitori dei concorsi altri concorrenti idonei nell'ordine delle
rispettive graduatorie, per ricoprire i posti resisi, comunque,
disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
6. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori sono
sottoposti ad un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante
i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di
istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale della
durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti alla Banda
musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di
istruzione.
7. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 6 e i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza.
8. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante Generale o dell'autorita' dal medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella
Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
9. L'esecutore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto
ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza, se non gia'
appartenente alla Guardia di finanza. Se gia' in servizio nella
Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente
rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 17 

Mancata presentazione presso la Banda musicale

1. I vincitori dei concorsi, regolarmente convocati presso la
Banda musicale della Guardia di finanza, sono considerati
rinunciatari qualora non si presentino nel giorno stabilito
dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a cause di forza maggiore,
debitamente documentati, devono essere comunicati, a mezzo fax al
numero 06/24290638, al massimo entro 3 giorni dalla data prevista per
la presentazione, al Comandante della Banda musicale della Guardia di
finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio,
che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita
medica di controllo, li valuta con giudizio discrezionale e
insindacabile, ed eventualmente provvede a stabilire un ulteriore
termine di presentazione, purche' il ritardo sia contenuto
improrogabilmente entro il 5° giorno dalla data di convocazione. Le
decisioni sono comunicate al candidato a cura della Banda musicale
del Corpo.

                               Art. 18 

Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza
straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa
per la preparazione alle prove d'esame di cui all'art. 13. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Se i medesimi militari, nello stesso anno solare, hanno
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il
tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto
dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi spetta il
rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della
Banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni
vigenti.

                               Art. 19 

Sito internet ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sui concorsi possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it ,
nella sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 20 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
guardia di finanza.
Roma, 2 agosto 2017

Gen. C.A.: Giorgio Toschi

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