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MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.49 del 30/6/2017
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Località:Nazionale
Codice atto:17E04580
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:50
Scadenza:31/7/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266» e, in particolare, l'art. 4 che disciplina l'accesso
alla carriera;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26
aprile 2017, n. 80 concernente il «Regolamento recante la disciplina
del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente
il «Regolamento recante norme sui limiti di eta' per la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della carriera prefettizia»;
Vista la normativa in materia di equipollenze dei titoli di
studio per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398, come modificato dai decreti del Presidente della
Repubblica 8 marzo 2006, n. 154 e 24 novembre 2009, n. 210, recante
«Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008,
n. 105, recante «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007,
riguardante il personale della carriera prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011,
n. 105, recante «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al
biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera
prefettizia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»;
Viste le note n. 39544 del 26 luglio 2016 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e n.
64968 del 2 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze
con le quali e' stata autorizzata la procedura per il reclutamento di
cinquanta unita' per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
cinquanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima
assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di funzione
che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione
iniziale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti e' riservato ai
dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno inquadrati
nell'Area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una
delle lauree indicate al successivo art. 2, comma 1, lettera g), del
presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in
posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di
uno dei titoli di studio specificati nel medesimo art. 2, comma 1,
lettera g). I posti riservati che non dovessero essere coperti
saranno conferiti ad altri candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
3. A conclusione della procedura concorsuale potra' essere
richiesto ai vincitori del concorso, prima dell'immissione degli
stessi nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, ed agli
idonei non utilmente collocati in graduatoria, di prestare il proprio
consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124 ed alla verifica del possesso requisiti a
tal fine previsti.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 35 anni.
Tale limite di eta' e' elevato:
di un anno per i coniugati;
di un anno per ogni figlio vivente;
di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate
nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»;
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare.
Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di
cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si
applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica
amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della
Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli
ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti
qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti di tale
personale opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale conseguita presso un'universita' o presso
altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente
ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005 e
16 marzo 2007: LMG/01 giurisprudenza, LM/62 scienze della politica,
LM-52 relazioni internazionali, LM-63 scienze delle pubbliche
amministrazioni, LM-56 scienze dell'economia, LM-77 scienze
economico-aziendali, LM-88 sociologia e ricerca sociale, LM-87
servizio sociale e politiche sociali, LM-90 studi europei, LM/84
scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso
un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria
equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 28 novembre 2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S scienze
della politica, 60/S relazioni internazionali, 71/S scienze delle
pubbliche amministrazioni, 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze
economico-aziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali, 94/S storia contemporanea,
99/S studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in
giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione,
economia e commercio, economia politica, economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,
sociologia, storia, nonche' altre lauree equipollenti alle sopradette
rilasciate dalle universita' o istituti di istruzione universitaria
equiparati secondo l'ordinamento didattico.
I titoli di studio conseguiti all'estero presso Universita' e
Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono
stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.
Sara' cura del candidato specificare gli estremi del
provvedimento di riconoscimento, ovvero della richiesta di
riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero nella
domanda di partecipazione al concorso, a pena d'esclusione dallo
stesso.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per
motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la
materia.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 3 

Presentazione delle domande - Termine e modalita'

1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via
telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata
all'indirizzo internet http://concorsiciv.interno.it . Il codice
identificativo del concorso e' 50CP.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio
on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara'
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare
l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della
somma di euro 10,00 a titolo di diritto di segreteria quale
contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale,
come previsto dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n.
183. Il versamento potra' essere effettuato con bonifico bancario
mediante l'utilizzo del codice IBAN IT 22P0100003245348014356004
intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma Succursale, indicando
nella causale la denominazione del concorso e gli estremi del decreto
ministeriale di indizione dello stesso ovvero tramite conto corrente
postale n. 871012 intestato alla sezione di Tesoreria provinciale
dello Stato di Roma, specificando nella causale, oltre alla
denominazione del concorso e agli estremi del decreto ministeriale di
indizione dello stesso, l'imputazione del versamento al capitolo 3560
«Conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
dell'interno - Capo XIV - Art. 4».
4. Il candidato deve, inoltre, specificare in quale lingua tra
inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e
orale; del pari il candidato e' tenuto a segnalare in quale lingua
tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto
della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la
prova orale facoltativa.
5. Nella domanda di ammissione dovra' essere indicato anche
l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi
formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca,
purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera
g), del presente bando da far valere ai fini della formazione della
graduatoria finale.
6. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato e' tenuto ad
effettuare la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta,
dovra' essere consegnata nel giorno stabilito per la prova
preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei
diritti di segreteria. La mancata consegna della domanda di
partecipazione nel giorno della prova preselettiva comporta
l'esclusione dalle prove concorsuali.
7. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini
della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della
domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema.
8. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile,
nell'apposito spazio della domanda on-line, dovra' fare esplicita
richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari
per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio
handicap, che andra' opportunamente esplicitato e documentato con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'ASL
di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovra'
esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno,
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio II: Reclutamento,
progressione e mobilita' - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma,
oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it , entro e non oltre
i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero
dell'interno al trattamento dei dati sensibili.
9. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che
sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. A tal fine il candidato nella domanda on-line
dovra' dichiarare di avvalersi del presente beneficio. Detta
documentazione andra' presentata con le stesse modalita' di cui al
precedente comma 8.
12. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta da
invalidita' uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di avvalersi
del presente beneficio, la stampa della domanda on-line debitamente
sottoscritta dovra' essere consegnata nel primo giorno stabilito per
la prova scritta unitamente alla copia della ricevuta di versamento
dei diritti di segreteria. La mancata consegna della domanda di
partecipazione nel primo giorno della prova scritta comporta
l'esclusione dalle prove concorsuali.
13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito devono
essere comunicate dal candidato a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno, Dipartimento per
le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse
umane - Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza
del Viminale n. 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, avendo cura di
riportare nella comunicazione anche il numero progressivo certificato
dal sistema che appare sulla domanda stampata.
14. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente o nel caso di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4 

Esclusione dal concorso

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. Determinano l'esclusione dal concorso:
le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse
da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando;
le domande di partecipazione dalle quali non risulti il
possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso;
le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
autografa.
3. L'esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente
comma 2 puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento con
provvedimento motivato.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

1. Con successivo decreto ministeriale verra' nominata la
Commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 4 del
decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26
aprile 2017, n. 80.

                               Art. 6 

Prova preselettiva

1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata
allo svolgimento di una prova preselettiva che potra' essere
effettuata ricorrendo, ove necessario, a selezioni decentrate per
circoscrizioni territoriali.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti
tra le seguenti discipline: diritto costituzionale; diritto
amministrativo; diritto civile; diritto comunitario; economia
politica; storia contemporanea.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di
difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere
facile, di media difficolta' e difficile.
5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero
di domande di pari difficolta'.

                               Art. 7 

Modalita' di predisposizione dei quesiti
e svolgimento della prova preselettiva

1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la formulazione
dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della
formazione del personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle
discipline indicate nell'art. 6, in numero proporzionale alle materie
scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora.
3. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla
Commissione esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal
fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di
media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, vocabolari, testi,
appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validita'.
6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa.
L'amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei
requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva
stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.

                               Art. 8 

Pubblicazione dei quesiti e modalita'
di svolgimento della prova preselettiva

1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 10 ottobre 2017, nonche' nel sito
internet del Ministero dell'interno http://concorsiciv.interno.it,
verranno
date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti
ed alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.

                               Art. 9 

Valutazione della prova preselettiva

1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo
punteggio viene differenziata in rapporto al grado di difficolta'
della domanda, secondo il seguente indice statistico:


=====================================================================
| | | Domanda media | |
| Risposta | Domanda facile | difficolta' | Domanda difficile |
+==========+=================+==================+===================+
| Giusta | + 1,10 | + 1,30  | + 1,70 |
+----------+-----------------+------------------+-------------------+
| Errata | - 1,60 | - 1,20  | - 0,60 |
+----------+-----------------+------------------+-------------------+
| Omessa | - 1,00 | - 0,70 | - 0,20 |
+----------+-----------------+------------------+-------------------+

2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 i candidati che abbiano riportato nelle prove preselettive un
punteggio non inferiore a 114,5 su 118,8 e in ogni caso almeno un
numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono
comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale
al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il
suddetto criterio.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno
http://concorsiciv.interno.it e di tale pubblicazione verra' data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

                               Art. 10 

Prove scritte

1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su
diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; diritto civile;
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito
giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di
verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed alla soluzione
di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta
dal candidato.
2. La durata delle prove scritte e' stabilita in otto ore per
quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c).
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche' non
commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova di
lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni
portatili e strumenti idonei alla memorizzazione e trasmissione di
dati ne' introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno
in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al
personale di sorveglianza.
4. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio
inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei
successivi elaborati.
5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero
dell'interno http://concorsiciv.interno.it . Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza anche da una
sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.

                               Art. 11 

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in
possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2,
comma 1, lettera g), del presente bando o di diploma di scuola media
superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.

                               Art. 12 

Prove orali

1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
2. Agli stessi candidati sara' inviata apposita comunicazione
della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti
giorni prima dello svolgimento della stessa. Nella medesima
comunicazione, verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle
prove scritte.
3. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle
seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza
dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze;
diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e VII);
legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita'
istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
4. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica
applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici.
5. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti con estrazione a sorte.
6. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
7. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano
fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una
prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese,
inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova
scritta.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

                               Art. 13 

Preferenze e precedenze

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame possono
fruire, a parita' di merito e di titoli, dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e
dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, nonche' della riserva di posti di cui all'art.
1, comma 2, del presente bando.
A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114.
A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza
e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
3. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, comprensive degli
elementi indispensabili per gli accertamenti d'ufficio, dovranno
essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche
del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane,
Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita', piazza del
Viminale n. 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di
invio on-line per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata.

                               Art. 14 

Formazione della graduatoria, approvazione, pubblicazione della
graduatoria

1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media dei voti
riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova
orale.
2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi
formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca,
purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)
del presente bando, determina, ai fini della formazione della
graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio,
rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi.
3. Qualora i predetti titoli siano stati conseguiti all'estero
sono considerati validi se sono stati riconosciuti ai sensi della
vigente normativa in materia.
4. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma 7,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un
massimo di 1,50 centesimi.
5. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente
bando.
6. Il Capo dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto
delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso, che saranno nominati consiglieri, e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno,
nonche' nel sito internet http://concorsiciv.interno.it del Ministero
dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 15 

Immissione in servizio

1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera
prefettizia nominati consiglieri sono ammessi al corso di formazione
iniziale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139.
2. I consiglieri, ai quali spettera' il trattamento economico
complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni.

                               Art. 16 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio II:
Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per quelle inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e'
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
dei titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione.
2. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, quello di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
3. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio II:
Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza del Viminale n. 1 -
00184 Roma.

                               Art. 17 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Roma, 28 giugno 2017

Il Capo Dipartimento: Varratta

 

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