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MINISTERO DELLA DIFESA
Arruolamento di trecentosessantaquattro giovani da ammettere ai corsi
allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) "laureati" e "diplomati"
per il conseguimento della nomina a guardiamarina di complemento dei
vari corpi della Marina militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.100 del 20/12/2002 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E10039 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 1/3/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali
di complemento della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le
modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche'
la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993,
n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione
degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999,
n. 188, emanato in esecuzione dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione, tra
l'altro, all'arruolamento degli allievi ufficiali di complemento
della Marina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con
annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302,
concernente il regolamento della scuola navale militare "Francesco
Morosini";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2003 partecipazione di
personale femminile all'arruolamento degli allievi ufficiali di
complemento della Marina;
Decreta:
Art. 1.
Posti a disposizione
1. E' indetto l'arruolamento di trecentosessantaquattro giovani
da ammettere ai sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento
(A.U.C.) "laureati" e "diplomati" per il conseguimento della nomina a
guardiamarina di complemento dei vari Corpi della Marina militare con
il numero e la ripartizione di posti e con i periodi di presumibile
svolgimento dei corsi di seguito indicati:
a) venticinquesimo corso A.U.C. - trentasette posti - dal
6 ottobre al 6 dicembre 2003:
Corpo di stato maggiore: due laureati, sette diplomati;
Corpo del genio navale: tre laureati, due diplomati;
Corpo delle armi navali: tre laureati, due diplomati;
Corpo sanitario: tre laureati, (di cui due medici e uno
odontoiatra);
Corpo di commissariato: tre laureati, un diplomato;
Corpo delle capitanerie di porto: otto laureati, tre
diplomati.
b) ventiseiesimo corso A.U.C.- centonove posti - dal 12 gennaio
al 14 marzo 2004:
Corpo di stato maggiore: cinque laureati, quattordici
diplomati;
Corpo del genio navale: quattordici laureati, cinque
diplomati;
Corpo delle armi navali: sette laureati, quattro diplomati;
Corpo sanitario: quindici laureati, (di cui tredici medici,
un odontoiatra ed un farmacista);
Corpo di commissariato: sette laureati, tre diplomati;
Corpo delle capitanerie di porto: ventisei laureati, nove
diplomati.
c) ventisettisimo corso A.U.C. - centonove posti - dal 16 marzo
al 25 maggio 2004:
Corpo di stato maggiore: cinque laureati, quattordici
diplomati;
Corpo del genio navale: quattordici laureati, cinque
diplomati;
Corpo delle armi navali: sette laureati, quattro diplomati;
Corpo sanitario: quindici laureati, (di cui quattordici
medici e un odontoiatra);
Corpo di commissariato: sette laureati, tre diplomati;
Corpo delle capitanerie di porto: ventisei laureati, nove
diplomati.
d) ventottesimo corso A.U.C. - centonove posti - dal 28 maggio
al 25 luglio 2004:
Corpo di stato maggiore: cinque laureati quattordici
diplomati;
Corpo del genio navale: quattordici laureati, cinque
diplomati;
Corpo delle armi navali: sette laureati, quattro diplomati;
Corpo sanitario: quindici laureati, (di cui tredici medici,
un odontoiatra ed un farmacista);
Corpo di commissariato: sette laureati, tre diplomati;
Corpo delle capitanerie di porto: ventisei laureati, nove
diplomati.
2. Per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto sono
riservati:
a) fino ad un quinto dei posti nel Corpo di stato maggiore ad
ex allievi dell'Accademia navale che abbiano completato la prima
classe del corso normale nel Corpo di stato maggiore (esami esclusi),
purche' non espulsi dall'istituto stesso. Per essi si prescinde dal
tipo di diploma posseduto;
b) fino ad un terzo dei posti disponibili nei Corpi per i quali
e' previsto il titolo di studio di liceo classico o scientifico, ai
diplomati provenienti dalla scuola navale militare "F. Morosini" di
Venezia che abbiano superato le previste prove di ammissione al
corso;
c) ferme restando le riserve indicate alle lettere a) e b) del
presente comma, in relazione al titolo di studio posseduto dai
candidati, i sottonotati posti:
Per il venticinquesimo corso A.U.C.
Laureati a seguito di corso di laurea "di durata quadriennale o
quinquennale:
a) Corpo di stato maggiore:
posti: uno scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
b) Corpo del genio navale:
posti: uno ingegneria meccanica, ingegneria navale;
posti: uno scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
posti: uno ingegneria civile;
c) Corpo delle armi navali:
posti: uno ingegneria elettronica;
posti: uno ingegneria elettrica, ingegneria elettrotecnica;
posti: uno ingegneria delle telecomunicazioni;
d) Corpo di commissariato:
posti: uno economia e commercio;
posti: uno giurisprudenza;
e) Corpo delle capitanerie di porto:
posti: due giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche, economia marittima e dei trasporti, economia aziendale,
scienze ambientali;
posti: uno ingegneria (qualsiasi indirizzo).
Diplomati:
a) Corpo di stato maggiore:
posti: due istituto tecnico nautico - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi;
posti: due istituto tecnico aeronautico;
b) Corpo del genio navale:
posti: uno istituto tecnico nautico - sezione costruttori e
sezione macchinisti, perito apparati ed impianti marittimi;
c) Corpo delle armi navali:
posti: uno istituto tecnico industriale - elettronica;
d) Corpo di commissariato:
posti: uno istituto tecnico commerciale;
e) Corpo delle capitanerie di porto:
posti: due istituto tecnico nautico - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi, istituto tecnico aeronautico.
Per il ventiseiesimo, ventisettesimo e ventottesimo Corso A.U.C.
Laureati a seguito di corso di laurea di durata quadriennale o
quinquennale:
a) Corpo di stato maggiore:
posti: uno scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
posti: uno ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria
per l'ambiente ed il territorio;
b) Corpo del genio navale:
posti: cinque ingegneria meccanica, ingegneria navale;
posti: due scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
posti: due ingegneria civile;
c) Corpo delle armi navali:
posti: quattro ingegneria elettronica;
posti: uno ingegneria elettrica, ingegneria elettrotecnica;
posti: uno ingegneria delle telecomunicazioni;
d) Corpo di commissariato:
posti: uno economia e commercio;
posti: quattro giurisprudenza;
e) Corpo delle capitanerie di porto:
posti: dodici giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche, economia marittima e dei trasporti, economia aziendale,
scienze ambientali;
posti: due ingegneria - qualsiasi indirizzo.
Diplomati:
a) Corpo di stato maggiore:
posti: cinque istituto tecnico nautico - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi;
posti: uno istituto tecnico aeronautico;
b) Corpo del genio navale:
posti: due istituto tecnico nautico - sezione costruttori e
sezione macchinisti, perito apparati ed impianti marittimi;
posti: uno istituto tecnico per geometri;
posti: due istituto tecnico industriale - meccanica e
navalmeccanica;
c) Corpo delle armi navali:
posti: due istituto tecnico industriale - elettronica;
posti: uno istituto tecnico industriale - informatica;
d) Corpo di commissariato:
posti: uno istituto tecnico commerciale;
e) Corpo delle capitanerie di porto:
posti: due istituto tecnico nautico - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi, istituto tecnico aeronautico;
posti: uno istituto tecnico per geometri;
posti: due istituto tecnico industriale - meccanica, istituto
tecnico nautico - sezione costruttori, perito apparati ed impianti
marittimi.
3. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, la
ripartizione per Corpi, nonche' le riserve in relazione al titolo di
studio posseduto di cui ai commi precedenti potranno subire
modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
ufficiali di complemento e degli ufficiali in ferma prefissata.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva, su
indicazione dello Stato Maggiore della Marina, la facolta' di
modificare le date di svolgimento dei corsi di cui al precedente,
comma 1, ovvero di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente
decreto e di trasferire i giovani da un corso all'altro.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono chiedere di essere ammessi ad uno dei corsi A.U.C. di
cui al precedente art. 1 i giovani di sesso maschile appartenenti a
classe non ancora chiamata alla leva, arruolati di leva nel C.E.M.M.,
militari in servizio di leva nel C.E.M.M., arruolati di leva
nell'Esercito o nell'Aeronautica che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) compiano il diciassettesimo anno di eta' entro il 1 agosto
2003;
d) siano in possesso:
per i corsi per laureati: di uno dei diplomi di laurea con
corso di durata quadriennale o quinquennale, anche equipollente su
dichiarazione del Ministero dell'universita' o dell'Universita' degli
studi dove e' stata conseguita, previsti dall'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche'
dell'abilitazione all'esercizio professionale per il Corpo sanitario.
I predetti titoli potranno essere conseguiti anche entro le date
indicate al successivo art. 3, comma 4;
per i corsi per diplomati: di uno dei diplomi di istruzione
secondaria di secondo grado, anche equipollente su dichiarazione del
provveditore agli studi di propria giurisdizione, previsti dal gia'
citato allegato A al presente decreto, o siano in grado di
conseguirlo entro il termine dell'anno scolastico 2002/2003.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione ai corsi, i diplomi
di laurea ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli riportati nel citato allegato
A. A tal fine i candidati dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi:
per diplomi d'istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di studio d'istruzione secondaria superiore: una dichiarazione di
equipollenza, rilasciata da un provveditore agli studi di loro
scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
per diplomi di laurea conseguiti a seguito di corso di durata
quadriennale o quinquennale: una dichiarazione di equipollenza,
rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
2. Non potranno essere ammessi ai corsi A.U.C. e pertanto le
capitanerie di porto e l'Accademia navale (per i militari in
servizio) sono autorizzate a non accoglierne le domande - che
dovranno comunque essere custodite agli atti - i candidati che:
a) non siano in possesso dei requisiti richiesti;
b) non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti prove
psico-attitudinali per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia
navale o per l'arruolamento volontario nella Marina militare;
c) abbiano gia' partecipato per due volte, anche non
consecutive, all'ammissione ai corsi A.U.C. dello stesso tipo di
quello per il quale concorrono, classificandosi in posizione non
utile nella relativa graduatoria di ammissione;
d) non abbiano conseguito l'idoneita' alla nomina a
guardiamarina di complemento ovvero ad ufficiale in ferma prefissata
in precedenti corsi;
e) siano stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da istituti
di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato per
motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare;
f) siano gia' vincolati a ferma di leva prolungata nelle Forze
armate;
g) siano stati riformati alla visita di leva o successivamente
ad essa;
h) siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" o ammessi a
prestare "servizio civile";
i) qualora militari in servizio di leva nel C.E.M.M., anche
quali volontari in ferma annuale, abbiano gia' ultimato o ultimino il
servizio di leva o la ferma annuale alla data di incorporazione del
relativo corso;
j) abbiano riportato condanne penali/applicazioni di pena per
delitti non colposi.
3. Ai fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali di
complemento i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso
dei requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinale previsti dalla
normativa citata nelle premesse, da accertarsi con le modalita' di
cui al successivo art. 6.
4. L'ammissione ai corsi A.U.C., il conferimento della qualifica
di aspirante ufficiale e quello della nomina a guardiamarina di
complemento sono inoltre subordinati all'accertamento, anche
successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa.
5. I requisiti di cui al precedente comma 1, esclusi quelli di
cui alle lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al
successivo art. 3, comma 2. Tali requisiti e quelli di cui ai commi 3
e 4 dovranno essere mantenuti fino al termine del servizio di prima
nomina.
Art. 3.
Domanda di partecipazione e documentazione
1. I candidati possono presentare domanda per uno solo dei corsi
di cui all'art. 1 del presente decreto, o per laureati o per
diplomati.
2. La domanda di ammissione ai corsi dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato negli
allegati B e C, rispettivamente, per i concorrenti non in servizio e
per i militari in servizio nel C.E.M.M. La domanda dovra' essere
integrata per i minorenni dall'atto di assenso riportato
nell'allegato D. I citati allegati B, C e D, costituiscono parte
integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal candidato. La mancata sottoscrizione
della domanda determinera' il non accoglimento della medesima;
c) presentata:
dal personale non in servizio che non abbia assolto gli
obblighi di leva, personalmente ovvero spedita a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, all'ufficio leva della capitaneria di porto
di ascrizione o giurisdizione;
dal personale in servizio al Reparto/Ente di appartenenza che
ne curera' l'inoltro all'Accademia navale - Ufficio concorsi entro il
terzo giorno dalla data di ricezione. In tal caso la data di
presentazione sara' attestata con opportuna dichiarazione del
suddetto Reparto/Ente.
Le suddette domande dovranno essere inoltrate - a pena di
decadenza - nei periodi appresso indicati:
fino al 1 marzo 2003, per i candidati che concorrono per
l'ammissione al venticinquesimo corso A.U.C.;
dal 17 marzo al 10 luglio 2003, per i candidati che concorrono
per l'ammissione al ventiseiesimo corso A.U.C.;
dall'11 luglio all'11 settembre 2003, per i candidati che
concorrono per l'ammissione al ventisettesimo corso A.U.C.;
dal 12 settembre all'11 dicembre 2003, per i candidati che
concorrono per l'ammissione al ventottesimo corso A.U.C.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda e della
ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto
della presentazione alle selezioni fisio-psico-attitudinali.
I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche
tramite le autorita' diplomatiche o consolari entro il medesimo
termine, dichiarando in detta domanda l'ultima residenza in Italia,
la data di espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le
prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti.
3. Nella domanda di ammissione ai corsi il candidato dovra'
dichiarare, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
L'Accademia navale provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso dai concorrenti che abbiano
superato le prove di selezione.
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
4. Il candidato che all'atto dell'inoltro della domanda non sia
ancora in possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione al
corso - nonche' del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione per il Corpo sanitario militare marittimo - ne dovra'
comunicare l'avvenuto conseguimento, con la votazione riportata, con
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Accademia navale -
Ufficio concorsi - anticipata via fax al numero 0586/238222 - spedita
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le seguenti
date:
31 luglio 2003, per i candidati che concorrono per l'ammissione
al venticinquesimo corso A.U.C.;
30 novembre 2003, per i candidati che concorrono per
l'ammissione al ventiseiesimo corso A.U.C.;
31 dicembre 2003, per i candidati che concorrono per
l'ammissione al ventisettesimo corso A.U.C.;
31 marzo 2004, per i candidati che concorrono per l'ammissione
al ventottesimo corso A.U.C.
La mancata comunicazione entro i suddetti termini del
conseguimento del titolo di studio, nonche' del diploma di
abilitazione all'esercizio della professione per il Corpo sanitario
militare marittimo, con la votazione riportata comportera'
l'esclusione del candidato dalla graduatoria di ammissione al corso
richiesto.
5. I candidati, qualora prevedano di non conseguire il titolo di
studio richiesto per l'ammissione al corso prescelto nella domanda
entro il relativo termine indicato al precedente comma 4, potranno
inoltrare all'Accademia navale - Ufficio concorsi specifica istanza,
adeguatamente documentata, di transito ad altro corso indicato al
precedente art. 1, comma 1. Le predette istanze saranno valutate di
volta in volta dal comando dell'Accademia navale.
6. Gli uffici leva delle capitanerie di porto e il comando
dell'Accademia navale, per quanto di rispettiva competenza, potranno
far regolarizzare le domande che, spedite o presentate nei termini
previsti, dovessero risultare formalmente irregolari o non conformi
ai modelli allegati al presente decreto.
7. Il candidato che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente di qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato sara' tenuto a comunicare subito,
via fax al numero 0586/238222, all'Accademia navale - Ufficio
concorsi il Reparto/Ente presso il quale presta servizio ed il
relativo indirizzo.
Il candidato dovra' altresi' segnalare tempestivamente, via fax
al suddetto numero, all'Accademia navale - Ufficio concorsi ogni
variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del reclutamento.
8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
9. Qualora le domande di partecipazione ad un corso superino il
numero di settecento la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta' di trasferire d'ufficio i concorrenti
eccedenti detto numero al corso successivo, tenendo conto del titolo
di studio non ancora conseguito dal candidato all'atto della
presentazione della domanda, nonche', in subordine, della data di
presentazione della domanda stessa.
Art. 4.
Documenti di riconoscimento e spese di viaggio
1. Agli accertamenti psico-fisici e attitudinali i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. Le spese per i viaggi da e per i luoghi presso cui avranno
luogo gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono a carico dei
concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della domanda e della
ricevuta della lettera o del telegramma di convocazione, potranno
rivolgersi al distretto militare, alla capitaneria di porto o ad un
comando Carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per
fruire dell'agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente, comma 1, lett. a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori della Marina militare, di cui uno
medico specialista e uno perito selettore, membri.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale, di grado non inferiore a capitano di vascello,
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 3.
Art. 6.
Selezione fisio-psico-attitudinale
1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti
fisio-psico-attitudinali di massima nei mesi di:
giugno 2003: per l'ammissione al venticinquesimo corso A.U.C.;
ottobre 2003: per l'ammissione al ventiseiesimo corso A.U.C.;
dicembre 2003: per l'ammissione al ventisettesimo corso A.U.C.;
marzo 2004: per l'ammissione al ventottesimo corso A.U.C.
I candidati riceveranno per i succitati accertamenti apposita
convocazione e dovranno presentarsi nel luogo e nei giorni in essa
stabiliti, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti, fermo restando quanto indicato al successivo, comma 3,
saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal reclutamento.
2. Durante il periodo di permanenza presso la sede di
effettuazione delle selezioni i candidati fruiranno di vitto ed
alloggio a carico dell'amministrazione militare, compatibilmente con
le esigenze e/o possibilita' dell'ente ospitante.
3. Il comando dell'Accademia navale ha facolta', compatibilmente
con i tempi tecnici di espletamento degli accertamenti di cui al
precedente, comma 1, di riconvocare i candidati per i seguenti
motivi:
a) effettuazione di esami di stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione, ovvero esame finale di
laurea;
b) esami universitari;
c) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
d) concomitanza delle prove selettive con prove di concorsi
pubblici;
e) ricovero, selezioni di reclutamento durante, presso una
struttura sanitaria, ovvero avere in atto malattie infettive, oppure
non essere in condizione di potersi muovere dalla propria residenza,
per grave impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di
incidenti o delle suddette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati saranno valutate di volta in volta dal
comando dell'Accademia navale.
Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare, anticipandola via fax (n. 0586/238222), all'Accademia
navale - Ufficio concorsi apposita richiesta di riconvocazione,
corredata da idonea e completa documentazione probatoria,
improrogabilmente entro il giorno di presentazione.
4. I candidati convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre:
a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare o privata convenzionata, non anteriore a tre mesi,
attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite B e
C. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione agli accertamenti;
c) eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
ovvero private convenzionate entro i tre mesi antecedenti.
5. a) Le prove attitudinali consisteranno nella somministrazione
di una serie di test di livello;
b) l'esito delle prove, che e' definitivo, sara' comunicato per
iscritto agli interessati, a cura della commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a), al termine delle prove
stesse;
c) i candidati laureati e diplomati che non otterranno il
punteggio minimo, rispettivamente di 55/110 e di 32/60, saranno
esclusi dal reclutamento.
6. a) L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata a
cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera b), tenendo conto dell'elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare
approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e della
direttiva della Direzione generale della sanita' militare
n. 495/00/ML-13/68 in data 19 aprile 2000, citati nelle premesse. Gli
accertamenti sanitari saranno volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' fisica al servizio dei concorrenti, quali allievi
ufficiali di complemento. I concorrenti dovranno, inoltre essere
riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
dati somatici: statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore
a mt. 1,95;
apparato visivo:
per il Corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato con tavole di Ishihara;
per gli altri Corpi: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia,
l'astigmatismo miopico composto, l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento:
apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di
4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni;
sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non
contrapposti, purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la
completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono
essere opportunamente curati.
b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, solo qualora
i concorrenti non producano esame e relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione ha facolta' di procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale;
c) la commissione provvedera' a definire per ciascun candidato,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti fisici
suindicati;
d) la commissione, seduta stante, comunichera' al candidato
l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo alla nomina ad ufficiale di complemento della Marina
militare", con indicazione del profilo sanitario di cui alla
precedente lettera c);
"non idoneo alla nomina ad ufficiale di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo;
e) saranno giudicati "idonei" all'ammissione quali allievi
ufficiali di complemento i candidati cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2;
apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2;
apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo
VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti
precedentemente indicati;
f) saranno giudicati "non idonei" all'ammissione quali allievi
ufficiali di complemento e i candidati risultati, tra l'altro,
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti richiesti del
presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche
o di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi
diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel
tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli
strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti di cheratotomia
radiale, gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di
alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza dei corsi
e con il successivo impiego quale ufficiale di complemento;
g) i giudizi espressi dalla Commissione negli accertamenti
psico-fisici sono definitivi;
h) tuttavia, i candidati giudicati "non idonei" potranno
spedire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via
fax (n. 0586/238222), all'Accademia navale - Ufficio concorsi,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione verra' valutata dalla Commissione di cui al precedente
art. 5 lett. c), la quale, solo qualora lo ritenesse necessario,
sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima
di emettere il giudizio definitivo.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza, invece, i candidati
riceveranno formale comunicazione da parte dell'Accademia navale.
I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che, regolarmente convocati
non si presenteranno a visita saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso.
7. L'idoneita' conseguita al termine delle prove di selezione
previste dal presente decreto e' valida esclusivamente per il
reclutamento quale allievo ufficiale di complemento della Marina
militare; essa costituisce, quando richiesta, condizione necessaria,
ma non sufficiente, per l'eventuale successiva immissione nel
servizio permanente effettivo o per l'ammissione a ferme prolungate.
Art. 7.
Formazione delle graduatorie e assegnazione ai Corpi
1. Il Comando dell'Accademia navale, al termine di ogni
selezione, provvedera':
a) a compilare le graduatorie generali degli idonei, distinte
per laureati e per diplomati, sulla base del voto del titolo di
studio e dei risultati delle prove attitudinali;
b) all'assegnazione provvisoria dei candidati ai vari Corpi,
fino alla copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
tenuto conto:
della posizione nelle sopracitate graduatorie;
dei requisiti fisici richiesti per il Corpo di stato maggiore;
delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
b) e c), da soddisfare nell'ordine.
Il Comando dell'Accademia navale medesimo, sulla base delle
predette graduatorie, procedera' all'assegnazione provvisoria degli
idonei ai Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi
navali, sanitario militare marittimo, di commissariato militare
marittimo e delle capitanerie di porto fino alla copertura dei posti
messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita' fisica,
delle riserve di posti, del titolo di studio per l'accesso ai Corpi e
delle preferenze espresse dai concorrenti, ove compatibili con le
prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea
distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
2. Le graduatorie generali di ammissione a ciascun corso saranno
approvate dalla Direzione Generale per il personale militare.
3. In ciascuno dei corsi i posti riservati di cui al precedente
art. 1, comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei saranno devoluti a favore degli altri candidati
idonei.
4. Qualora alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia
navale ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei
ai corsi secondo l'ordine delle graduatorie di merito fino al 7o
giorno di inizio del rispettivo corso.
5. Qualora in un corso dovesse verificarsi disponibilita' di
posti per insufficienza di candidati idonei per uno o piu' Corpi, la
Direzione Generale per il personale militare si riserva la facolta',
secondo le esigenze della Forza armata, di devolvere detti posti
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria generale (laureati o
diplomati).
6. In ciascun corso per laureati i posti ulteriormente
disponibili potranno essere portati in aumento a quelli disponibili
per il corrispondente corso per diplomati, e viceversa.
7. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3, 4, 5 e
6, qualora in un corso A.U.C. dovesse verificarsi disponibilita' di
posti per insufficienza di candidati idonei, la Direzione generale
per il personale militare si riserva la facolta', secondo le esigenze
della Forza armata, di devolvere detti posti al corso A.U.F.P. di
previsto svolgimento nello stesso periodo e viceversa, ovvero di
portarli in aumento a quelli del concorso successivo.
8. Decorso il termine di cui al precedente, comma 4, a seguito
delle eventuali rinunce di concorrenti, il Comando dell'Accademia
navale provvedera':
al ripianamento delle vacanze;
all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri di cui al
precedente, comma 1, lettera b), che potra' determinare la modifica
della assegnazione provvisoria di cui al comma medesimo.
9. Le graduatorie definitive degli ammessi in ciascun corso
saranno pubblicate nel giornale ufficiale del Ministero della difesa
e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
10. Informazioni sull'esito dei predetti reclutamenti potranno
essere richieste nei quindici giorni precedenti la data di
incorporazione prevista per ciascun corso dall'art. 1 del presente
decreto all'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione
generale per il personale militare - Palazzo Esercito - telefonando
al numero 06/4735.5941 - 06/4735.3444 - 06/4735.3445.
Art. 8.
Ammissione ai corsi e svolgimento
1. a) I candidati utilmente collocati nelle graduatorie saranno
ammessi ai corsi subordinatamente all'accertamento, anche successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso dei requisiti di
ammissione di cui al precedente art. 2;
b) gli ammessi riceveranno da parte del Comando dell'Accademia
navale comunicazione dell'ammissione ai corsi e riceveranno altresi',
al proprio domicilio, la cartolina precetto per il raggiungimento
della sede di Livorno da parte dei competenti Uffici leva delle
Capitanerie di porto di giurisdizione;
c) e' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione, pena l'esclusione dal corso. In caso di impossibilita'
ad ottemperare tempestivamente alla convocazione, per cause di forza
maggiore, ricomprese tra quelle elencate al precedente art. 6,
comma 3, e riconosciute valide dal Comando dell'Accademia navale,
potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che,
comunque, non potra' superare i sette giorni, purche' ne sia data
notizia prima della data di convocazione;
d) la Direzione generale per il personale militare si riserva
di esaminare eventuali documentate domande prodotte al Comando
dell'Accademia navale con cui i concorrenti ammessi alla frequenza di
un corso A.U.C. chiedano di transitare al corso immediatamente
successivo. In caso di accoglimento dell'istanza si applicano le
disposizioni di cui al successivo, comma 2, del presente articolo;
e) i candidati all'atto dell'incorporazione rinunciano:
alle dispense, ai ritardi, ai rinvii ed a qualsiasi altro
beneficio concesso dai consigli di leva o comunque maturato fino a
tale momento;
agli altri eventuali benefici di servizio connessi alla
condizione di ammogliati con prole che fosse gia' in atto o che si
dovesse verificare durante il servizio di leva;
alla facolta' di partecipare ai corsi A.U.C. di altre Forze
armate, salvo quanto indicato nel successivo, comma 5, o
all'espletamento del servizio militare sostitutivo nei Corpi armati o
militarmente organizzati dello Stato;
f) i candidati ammessi ai corsi sono obbligati alla ferma di
leva di mesi 14 decorrente dalla data di inizio del corso. Sono
esclusi dal computo della citata ferma eventuali periodi di servizio
militare comunque prestato;
g) la rinuncia alla partecipazione ad un corso e' irrevocabile
e comporta l'esclusione dalla relativa graduatoria di merito;
h) i candidati dovranno presentarsi al corso di formazione
muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identita' o
passaporto) e del libretto sanitario personale. Qualora militari in
servizio dovranno indossare l'uniforme. Essi dovranno portare al
seguito, allo scopo di evitare iperimmunizzazioni, una certificazione
del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata dai soggetti
sottoindicati:
1) anagrafi vaccinali presso i Comuni di residenza per
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
2) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del
17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia,
epatite A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre
vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere
compilata su carta intestata, contenente le generalita' complete del
vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed
il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce
dal medico.
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2, comma 2,
lettera c), i candidati concorrenti per la prima volta per
l'ammissione ad un corso A.U.C. risultati idonei ma non vincitori
riceveranno dal Comando dell'Accademia navale una comunicazione con
cui verranno avvertiti di potersi avvalere della facolta' di essere
rinviati a concorrere per il corso successivo senza essere sottoposti
a nuovi accertamenti fisio-psico-attitudinali, purche' lo richiedano
espressamente entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione medesima. In tal caso essi saranno inseriti nella
graduatoria di merito con il punteggio loro attribuito nel corso
precedente.
3. a) Il corso, tenuto presso l'Accademia navale, avra' la durata
di circa tre mesi e non potra' essere ripetuto in nessun caso;
b) gli allievi ufficiali che per qualsiasi motivo non
frequenteranno almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni
previste e quelli che, per deficienza di qualita' militari o per
motivi disciplinari, non siano ritenuti meritevoli della nomina ad
ufficiale saranno dimessi dal corso;
c) gli allievi ufficiali dimessi dal corso o rinunciatari a
proseguire lo stesso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e:
1) se appartenenti a classe che nell'anno solare in corso al
momento della esclusione non e' ancora avviata alle armi saranno
rinviati al domicilio e considerati, agli effetti degli obblighi di
leva o di servizio militare, come ripristinati nella posizione in cui
erano prima dell'avviamento al corso A.U.C. e pertanto, se arruolati
di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica, restituiti al distretto
militare di provenienza;
2) se appartenenti a classe gia' chiamata alle armi o la cui
chiamata alle armi e' in corso al momento della esclusione, saranno
avviati dal Comando dell'Accademia navale al Centro di addestramento
e reclutamento della Marina militare interessato a disposizione
dell'Ufficio generale del personale della Marina - 3o Reparto -
Impiego Sottufficiali e Truppa per completare il servizio di leva in
qualita' di militare comune di 2a classe, conservando la categoria
loro assegnata all'atto dell'incorporazione.
4. a) Al termine del corso verra' compilata una graduatoria di
merito degli allievi idonei, che saranno nominati aspiranti
guardiamarina di complemento ed inviati presso le destinazioni di
impiego a terra od a bordo di unita' navali per completare il
prescritto tirocinio di centoventi giorni, propedeutico alla nomina a
guardiamarina di complemento.
b) gli aspiranti guardiamarina che al termine del suddetto
tirocinio risulteranno idonei saranno nominati a guardiamarina di
complemento, entrando a far parte degli ufficiali "ausiliari" della
Marina militare;
c) agli aspiranti guardiamarina di complemento che al termine
del suddetto tirocinio non risulteranno idonei a rivestire il grado
di ufficiale si applichera' quanto previsto al precedente, comma 3,
lettera c), numero 2).
5. Durante la frequenza del corso A.U.C., durante il tirocinio e
durante l'espletamento del servizio di prima nomina saranno concessi
nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello
Stato solo ai vincitori dei concorsi per l'ammissione ad una
Accademia militare o per la frequenza di corsi allievi ufficiali
piloti di complemento dell'Aeronautica militare ovvero di corsi
allievi ufficiali per l'ammissione ai quali e' richiesto un titolo di
studio superiore, nonche' agli ammessi all'arruolamento per la
assunzione in servizio permanente, con qualsiasi grado, nella Marina
od in altra Forza amata o nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della
Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia
Penitenziaria, nel Corpo della Guardia Forestale e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
6. Per esigenze di bilancio o di servizio, il Ministero della
difesa ha facolta' di disporre, con provvedimento collettivo, il
collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma
assunta, degli allievi ufficiali o aspiranti guardiamarina o
guardiamarina appartenenti ai corsi di cui al presente decreto.
Art. 9.
Esclusioni
1. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali
di complemento ed in ferma prefissata della Marina militare saranno
esclusi dal reclutamento con provvedimento motivato dagli Uffici Leva
delle Capitanerie di porto ovvero dal Comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
candidati dal reclutamento ovvero dal corso, nonche' potra'
dichiarare i medesimi decaduti dalla qualifica di aspirante
guardiamarina o dalla nomina a guardiamarina di complemento, qualora
il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo le predette nomine.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando dell'Accademia navale per le finalita' di gestione
del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del reclutamento o alla posizione giuridico-economica del candidato,
nonche' in caso di esito positivo del reclutamento, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante dell'Accademia navale, responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento e' il Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare.
Art. 11.
Prospettive di carriera
1. I guardiamarina di complemento in servizio di 1a nomina
possono chiedere di partecipare al concorso, per titoli, per
l'ammissione alla ferma volontaria non rinnovabile di anni due a
decorrere dal giorno successivo a quello di compimento del servizio
di prima nomina, di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574.
2. Gli ufficiali di complemento potranno altresi' partecipare,
qualora in possesso dei requisiti richiesti:
al concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale della Marina militare nel Corpo di
appartenenza;
ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dei ruoli normali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. Per
tale concorso, per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato
servizio senza demerito nella Forza armata, sono previste riserve di
posti fino all'80% di quelli annualmente disponibili.
Art. 12.
Incentivi per gli ufficiali ausiliari della Marina
1. Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, citato nelle premesse, per gli ufficiali di complemento della
Marina, quali ufficiali ausiliari, sono previsti i seguenti
incentivi:
applicazione delle disposizioni dell'art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive
modificazioni, nonche' delle previsioni della legge 3 maggio 1955,
n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del
posto di lavoro per i richiamati alle armi;
valutabilita' nei pubblici concorsi dei periodi di servizio
prestati quale ufficiale di complemento con attribuzione di un
punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni
esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi
civili presso gli enti pubblici;
applicazione agli ufficiali di complemento che abbiano prestato
servizio senza demerito, delle disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di formazione
professionale ed inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi.
Art. 13.
Disposizioni per Reparti/Enti
1. I Reparti/Enti sono tenuti ad osservare le prescrizioni
riportate nell'allegato E, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel foglio d'ordini della Marina militare.
Roma, 13 dicembre 2002
Ten. Gen.: D'Arrigo
Amm. Isp. Capo (CP): Sicurezza
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