Bando di concorso 94 amministrativi Corte dei Conti - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi novantaquattro
posti di personale amministrativo, area III, fascia retributiva F3,
con orientamento giuridico da inquadrare nei ruoli del personale
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.58 del 22/7/2022
Ente:CORTE DEI CONTI
Località:Nazionale
Codice atto:22E09746
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:94
Scadenza:20/9/2022
Tags:Amministrativi

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Forum di discussione

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I SEGRETARI GENERALI
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante «Modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35-quater;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di
«adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati), di seguito denominato il «Regolamento»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso agli atti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la
riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei
militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione «Linee guida sulle
procedure concorsuali»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data 12
novembre 2004, di definizione dei profili professionali;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo per la
definizione dei nuovi profili professionali per il personale
dell'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto
funzioni centrali - triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022
e, in particolare, l'art. 18, comma 5;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della
Corte dei conti;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti»
adottato dalle sezioni riunite con deliberazione n. 1/DEL/2010 del 26
gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione
dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
agosto 1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso alle
qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura
dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie
qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2,
comma 1, e 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664»;
Vista la convenzione prot. n. 24 del 3 giugno 2019, con la quale
le amministrazioni hanno convenuto di procedere congiuntamente
all'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di
personale amministrativo, nonche' di delegare alla Corte dei conti la
gestione della fase procedimentale di acquisizione delle domande di
partecipazione al concorso da parte dei candidati attraverso
l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale della Corte,
denominato portale concorsi all'indirizzo
https://concorsi.corteconti.it
Visto, altresi', l'art. 1, comma 301, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
secondo cui la Corte dei conti e' autorizzata ad assumere a tempo
indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, «per
personale dirigenziale di livello non generale e per personale non
dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e
di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 171
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale, tra
l'altro, l'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, e'
autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita'
appartenenti all'area III, fascia retributiva F3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 29 marzo 2022, con il quale l'Avvocatura dello Stato, tra
l'altro, e' stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato,
mediante concorso pubblico, un contingente di personale di dodici
unita' appartenenti all'area III, fascia retributiva F3;

Decretano:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive novantaquattro unita' di personale,
caratterizzate da specifica professionalita' con orientamento
giuridico, da inquadrare nell'area funzionale terza - fascia
retributiva F3, del vigente C.C.N.L. - Comparto funzioni centrali, da
destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e
territoriali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
a) ottanta posti presso la Corte dei conti;
b) quattordici posti presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte
dei conti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell'Amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
4. Il cinquanta per cento dei posti a concorso previsti per
l'Avvocatura dello Stato e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo
dell'amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2.
5. Si applica altresi', con riferimento ai posti previsti per
ciascuna delle amministrazioni, la riserva in favore del personale
militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
6. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui
ai commi 3, 4 e 5, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.
7. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2 


Requisiti minimi di ammissione


1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: LMG /01 giurisprudenza; LM - 63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni; LM - 52 Relazioni internazionali; LM - 62 Scienze
della politica; LM - 56 Scienze dell'economia; LM - 77 Scienze
economico-aziendali ovvero laurea specialistica (LS) ex decreto
ministeriale 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con
ordinamento previgente al decreto ministeriale 509/1999, equiparati
ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi».
In caso di possesso di laurea di secondo livello, magistrale o
specialistica, che presupponga come requisito di accesso una laurea
di primo livello, nella domanda di partecipazione dovra' essere
indicato anche il codice e la denominazione della relativa laurea
triennale (L);
d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire. Le amministrazioni hanno facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso;
e) qualita' morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali dil lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione
presso una pubblica amministrazione;
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1.
3. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui al comma
1, lettera c) rilasciati da un paese dell'Unione europea sono ammessi
a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il
titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente,
il/la candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce.
Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra'
dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi
all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it
4. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti minimi di ammissione, nonche' delle
eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego.

                               Art. 3 


Termine e modalita' per la presentazione delle domande


1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata,
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID) livello 2. Chi ne fosse sprovvisto puo'
richiederlo secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere
in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personalmente intestato, devono registrarsi al portale concorsi della
Corte dei conti, disponibile all'indirizzo:
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata,
selezionando il concorso «C100-3F3 Giuridico novantaquattro posti» e
compilando la domanda di partecipazione mediante il format on-line.
4. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il
termine indicato al comma 1.
5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma precedente, in prossimita' della scadenza del
termine di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario
per completare l'iter di compilazione del modulo, di pagamento del
contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione,
si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura
mediante l'apposito applicativo.
6. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo le amministrazioni si riservano di informare i
candidati, al ripristino della funzionalita', circa le eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul
portale di cui al comma 2.
7. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali
disguidi telematici.
8. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei
candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella
presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di
cui al comma 2, potranno essere inoltrate esclusivamente agli
indirizzi email indicati nel portale medesimo.
9. I candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il
termine indicato al comma 1, il versamento di euro 10,00 (dieci/00),
quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa,
attivandolo direttamente nel corso della procedura di compilazione
della domanda. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
10. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei
termini.
11. La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

                               Art. 4 


Contenuto della domanda


1. Nella domanda di cui all'art. 3 i candidati, a pena di
inammissibilita', devono dichiarare, sotto la propria responsabilita'
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione
europea;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza)
e) il possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle
funzioni cui il concorso si riferisce;
f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
e di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a
conoscenza, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a
proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso
contrario, devono essere indicate le condanne (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento eventualmente reso e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
l) il possesso delle qualita' morali e di condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
del presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita'/ente
presso il quale e' stato conseguito e della data di conseguimento
ovvero di titolo di studio conseguito all'estero con l'indicazione
degli estremi del provvedimento che lo riconosca;
n) l'eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui all'art.
11 e alla tabella allegata al presente bando, con esplicita
indicazione per ciascuno di essi dell'Universita' o ente che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento, nonche' degli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di
equivalenza, in caso di titolo di studio conseguito all'estero;
o) l'eventuale condizione prevista per l'applicazione di una
delle riserve di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 del presente bando;
p) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
q) la lingua straniera, tra inglese o francese, sulla quale si
intende sostenere la prova orale;
r) l'eventuale condizione di candidato portatore di handicap,
richiedendo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
per lo svolgimento delle prove. A tal fine il candidato deve
attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente; il candidato che
rientri nella deroga di cui al successivo art. 7, comma 2, deve
produrre la certificazione di una struttura sanitaria pubblica,
attestante la percentuale di invalidita' posseduta;
s) l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8
ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita
richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita'
che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica;
t) di aver versato il contributo stabilito dall'art. 3, comma
9, del presente bando;
u) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo
(UE)n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di
concorso.
3. Le amministrazioni si riservano, in ogni momento, di accertare
la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Tutti i candidati devono dichiarare, altresi', di essere
disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi
dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

                               Art. 5 


Esclusione dal concorso


1. Sono esclusi i candidati che:
a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1;
b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle
indicate nell'art. 3;
c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2;
e) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'.
2. Le amministrazioni possono disporre, in ogni momento,
l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove
concorsuali.

                               Art. 6 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con
successivo decreto, dai segretari generali della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato.
2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da due
avvocati dello Stato e da un magistrato della Corte dei conti, che la
presiede. La commissione puo' essere integrata da un componente
esperto in lingua inglese e francese, o da due componenti esperti,
rispettivamente, in lingua inglese e in lingua francese, nonche' da
un componente esperto in informatica. Svolge le funzioni di
segretario un funzionario della Corte dei conti o dell'Avvocatura
dello Stato, appartenente ai rispettivi ruoli.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 7 


Prova preselettiva


1. Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 700,
l'amministrazione si riserva di espletare prove selettive,
consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle
materie oggetto delle prove scritte.
2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
3. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 84
del 21 ottobre 2022 sara' reso noto il diario delle prove scritte
ovvero dell'eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora,
sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi
per sostenere le prove preselettive secondo le indicazioni contenute
in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validita'.
4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di cento
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da
risolvere nel tempo massimo di novanta minuti. Ciascun quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative,
delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 3 sono
fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche
mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova
preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle
risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
5. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e
formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel
settore della selezione delle risorse umane. La commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.
6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
7. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz da
somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse
articolarsi su piu' giornate, la commissione procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame.
8. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal
concorso.
9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati di carattere
anonimo.
10. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte il numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
11. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e
il relativo punteggio e' pubblicato sui siti istituzionali delle
amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente -
bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
12. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 12.

                               Art. 8 


Prove d'esame


1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova
orale, vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e 10 e sono
diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura
giuridico-amministrativa, nonche' la conoscenza delle lingue inglese
o francese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
2. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove.

                               Art. 9 


Prove scritte


1. La prima prova scritta dura quattro ore e consiste nello
svolgimento di un elaborato contenente argomentata risposta a due
quesiti sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale e/o diritto
comunitario; b) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti
al diritto processuale civile.
2. La seconda prova scritta dura tre ore e consiste: a) nello
svolgimento di un elaborato su diritto amministrativo, sostanziale e
processuale; b) nella redazione di una circolare, di un verbale o
nella soluzione di un caso concreto, attinenti all'attivita'
lavorativa e alle mansioni del profilo di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice puo' stabilire che le prove
scritte abbiano durata inferiore a quella stabilita nei commi 1 e 2,
con determinazione da pubblicarsi, prima dell'espletamento delle
prove, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla
voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di introdurre nell'aula di esame e di avvalersi di telefoni
cellulari, calcolatrici, apparecchi informatici (ad esempio orologi
smart watch o tablet), strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei,
pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di
comunicare tra loro. E' fatto, altresi', assoluto divieto di
introdurre ed usare nell'aula d'esame codici giuridici contenenti i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. In
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
5. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 70/100.
6. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con il
relativo voto riportato nelle due prove scritte, e' pubblicato sui
siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione
alla prova orale.
7. Al candidato ammesso alla prova orale vengono comunicati
tramite PEC la data e il luogo di svolgimento della prova orale, con
preavviso di almeno venti giorni.

                               Art. 10 


Prova orale


1. La prova orale consiste in un colloquio che verte, oltre che
sulle materie oggetto delle due prove scritte, anche sulle seguenti
materie:
a) elementi di diritto penale (reati contro la pubblica
amministrazione);
b) elementi di diritto internazionale pubblico;
c) disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione;
d) legislazione sulla Corte dei conti;
e) ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese e
francese;
g) elementi di informatica giuridica, utilizzo di internet,
posta elettronica, PEC e firma digitale: conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse (quali
pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint).
2. La prova orale sulla conoscenza della lingua straniera
consiste in esercizi di lettura, traduzione e conversazione,
finalizzata alla valutazione della conoscenza da parte del candidato
della lingua inglese o francese.
3. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
5. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. La commissione esaminatrice puo' stabilire, con determinazione
da pubblicarsi prima dell'inizio della prova orale sui siti
istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso», che la stessa sia
svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita'.
7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono il
voto di almeno 70/100.

                               Art. 11 


Valutazione dei titoli


1. Nell'allegato prospetto, costituente parte integrante e
sostanziale del presente bando, sono individuati i titoli oggetto di
valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili.

                               Art. 12 


Punteggio


1. La commissione dispone, complessivamente, di 250 punti, cosi'
ripartiti:
a) da un minimo di 70 fino a un massimo di 100 punti per le
prove scritte, pari alla media dei voti conseguiti nelle singole
prove;
b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prova
orale;
c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli.
2. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato dalla media dei voti riportati
in ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova
orale ed il punteggio derivante dai titoli.

                               Art. 13 


Presentazione dei titoli di preferenza


1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo
la prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare a mezzo PEC all'indirizzo:
sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
2. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione ai fini della
formazione della graduatoria dei vincitori.

                               Art. 14 


Graduatoria


1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 12.
2. I segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello Stato, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvano
con decreto congiunto la graduatoria finale e dichiarano vincitori
del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 6.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato sui siti
istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato -
Sezione amministrazione trasparente -, oltre che sul portale della
Corte dei conti di cui all'art. 6, comma 2, del presente bando. Di
tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

                               Art. 15 


Assegnazione dei posti ai vincitori


1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori
del concorso, le amministrazioni renderanno note tramite
pubblicazione sui siti istituzionali alla voce «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire.
2. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare
l'ordine di preferenza delle amministrazioni e delle relative sedi
disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi del comma 1.
3. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di
preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli 21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono
farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di
cui al comma 2, allegando la documentazione comprovante il possesso
del titolo.
4. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra'
sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze
relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione
d'ufficio.

                               Art. 16 


Assunzione dei vincitori


1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai
sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda,
nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3 del bando in
possesso delle pubbliche amministrazioni.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare il contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed
indeterminato, per l'assunzione nei ruoli della Corte dei conti o
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi della normativa vigente. Il
vincitore che, sebbene regolarmente invitato, senza giustificato
motivo non si presenti nel giorno fissato per la stipula del
contratto, e' dichiarato decaduto dall'assunzione.
3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle
disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio
decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono
subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.

                               Art. 17 


Accesso agli atti del concorso


1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti,
quale amministrazione delegata alla gestione procedimentale del
concorso.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

                               Art. 18 


Trattamento dei dati personali


1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) 2016/679, sono la Corte dei conti e l'Avvocatura
dello Stato.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' Dedagroup Public Services S.r.l.,
sulla base di atto di designazione della Corte dei conti del 16
febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public Services S.r.l. in data
15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti
con n. 484 del 16 febbraio 2021).
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini
della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
«Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito
regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di
trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per
le sole finalita' connesse alla procedura o previste dalla legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha
il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77
del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati:
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), viale Giuseppe
Mazzini n. 105, 00195 - tel.: (+39) 06.38761; PEC:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it
Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), via dei
Portoghesi n. 12, 00186 - tel.: (+39) 06.68291; e-mail:
roma@avvocaturastato.it ; PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Corte dei conti, indirizzo di posta elettronica
certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
per l'Avvocatura dello Stato, indirizzo e-mail:
rpd@avvocaturastato.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

                               Art. 19 


Norme finali e di salvaguardia


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere a diverse
modalita' di svolgimento della prova preselettiva e delle prove
d'esame, in coerenza con le disposizioni previste in seguito
all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello
Stato, sezione amministrazione trasparente.
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 20 luglio 2022

Il Segretario generale
della Corte dei conti
Massi
Il Segretario generale
dell'Avvocatura dello Stato
Soldani

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