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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per quaranta borse di studio per l'anno scolastico 1999-2000
riservato ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli
delle comunita' montane e dei consorzi di comuni.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 22/2/2000
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:000E1496
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

          IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
 
Visto l'art. 7, 5o comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 440,
che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei
contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto il capitolo 1588 dello stato di previsione della spesa di
questo Ministero;
Sentite le associazioni rappresentative degli enti interessati;
Sentite le associazioni di categoria dei segretari delle
comunita' montane e dei consorzi dei comuni;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle
seguenti borse di studio, per l'anno scolastico 1999-2000, ai figli e
agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita'
montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei
termini per l'invio della domanda, in attivita' di servizio ovvero in
posizione di quiescenza, con esclusione dei figli dei segretari
comunali e dei segretari delle convenzioni di segreterie comunali,
anche se in servizio presso una comunita' montana o un consorzio di
comuni:
a) n. 10 da L. 500.000 ciascuna, per la frequenza della scuole
medie inferiori;
b) n. 15 da L. 1.000.000 ciascuna, per la frequenza del corso
medio superiore (ginnasio, liceo classico, liceo scientifico,
istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori
e per la frequenza dei primi 5 anni dei conservatori musicali);
c) n. 5 da L. 1.000.000 ciascuna, per la frequenza di corsi di
istruzione superiore (Isef, scuole per assistenti sociali, accademie
di belle arti, ecc.) ai quali si accede soltanto con il diploma di
scuola media superiore;
d) n. 10 da L. 2.000.000 ciascuna, per la frequenza di corsi di
laurea, di corsi relativi agli anni successivi al V dei conservatori
musicali e di corsi che rilasciano diplomi universitari (lauree
brevi) presso Universita' statali o legalmente riconosciute, di cui
cinque riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno
del corso.
L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di
una delle categorie considerate, va a beneficio di quelle i cui
candidati risultino essere in numero superiore alle borse di studio
messe a concorso, nei limiti di spesa stabiliti dal presente decreto.
Se alla fine dello scorrimento delle graduatorie dovessero
residuare ancora somme non assegnate, si procede nuovamente alla
suddivisione delle somme come sopra e cosi di seguito, fino alla
massima utilizzazione nei limiti di spesa stabiliti.

                               Art. 2.
Per poter partecipare al concorso gli studenti di cui ai punti
a), b) e c) del precedente art. 1 non devono aver frequentato da
ripetenti l'anno scolastico 1999/2000 e devono aver conseguito, nello
stesso anno, la promozione alla classe o al corso successivo,
riportando una votazione media non inferiore a 7/10 o equiparata
oppure un giudizio complessivo non inferiore a buono.
Gli studenti di cui al punto d), del precedente art. 1, iscritti
al primo anno per l'anno accademico 1999/2000, devono aver conseguito
non da ripetenti il diploma di scuola media superiore nell'anno
scolastico 1998/1999 in unica sessione riportando, nell'esame finale
di Stato, una votazione non inferiore a 70/100 e aver sostenuto e
superato alla data di scadenza del bando, almeno un esame previsto
dal piano di studio, se tale possibilita' e' prevista
dall'ordinamento autonomo dell'istituto frequentato; gli studenti
iscritti ad anni successivi al primo devono aver sostenuto e
superato, alla data di scadenza del bando, il numero di esami
previsti dal piano di studio per l'anno frequentato, con una
votazione media non inferiore a 24/30.

                               Art. 3.
Non sono ammessi al concorso: gli studenti fuori corso, i
ripetenti, i laureati iscritti ad altri corsi di laurea, i fruitori
del presalario universitario per l'anno accademico considerato,
nonche' gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado che, per
l'anno 1999/2000, siano ricoverati in istituti con retta interamente
a carico della pubblica assistenza, i figli dei segretari comunali o
di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni.
Non sono prese in considerazione le domande di partecipazione
presentate oltre i termini previsti dal successivo art. 4.

                               Art. 4.
Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero
dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile -
Direzione centrale S.C.P. e P.E.L. - Serv. P.U.E.L. - Div. P.E.L.
devono essere inoltrate entro il 15 settembre 2000.
Il premio viene erogato, a scelta del candidato, tramite vaglia
della Banca d'Italia al recapito indicato nella domanda
dall'interessato, ovvero mandato diretto presso l'ufficio postale
indicato dal candidato oppure mandato diretto presso la Banca
d'Italia presente nella provincia di residenza.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
1) autocertificazione relativa circa il carico di famiglia con
l'indicazione del reddito di ciascun familiare; l'indicazione dei
codici fiscali dello studente e dei genitori;
2) le seguenti autocertificazioni:
a) per gli studenti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 1 del
presente bando:
autocertificazione dei giudizi o della votazione conseguiti,
nelle singole materie, dal concorrente nell'anno scolastico 1999-2000
con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da
ripetente;
b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1999-2000 a
facolta' universitarie:
per gli iscritti al primo anno:
autocertificazione della votazione conseguita in sede di
esame di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha
frequentato da ripetente l'anno accademico 1998/1999;
c) per gli studenti iscritti al secondo anno e successivi:
autocertificazione della regolare iscrizione all'anno di
corso accademico non da ripetente, dell'ordine degli studi della
facolta', ovvero del piano personale di studi approvato dal consiglio
della facolta' in cui siano specificati gli esami sostenuti e a
sostenere relativi a ciascun anno del corso di laurea con
l'indicazione delle votazioni conseguite nelle singole materie con le
relative date degli esami sostenuti;
3) autocertificazione di servizio del genitore del concorrente;
4) solo per il personale in posizione di quiescenza:
autocertificazione da cui risulti che il concorrente e'
figlio di segretario appartenente ai ruoli di una comunita' montana o
di un consorzio di comuni in posizione di quiescenza con
l'indicazione dell'ultima sede e dell'ultimo anno di servizio.
L'amministrazione si riserva di verificare la veridicita' delle
autocertificazioni prodotte a campione.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
genitore funzionario in attivita' di servizio o in posizione di
quiescenza o da chi esercita la patria potesta' se il candidato e'
orfano di segretario di comunita' montana o di consorzio di comuni.
Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previsto dall'art. 3 del presente decreto e che ai sensi
della legge n. 675/1996 si autorizza l'amministrazione al trattamento
dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura
concorsuale.
Con successivo decreto dello scrivente, ai sensi dell'art. 1 del
decreto ministeriale n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, verra'
nominata la commissione che provvedera' alla formulazione di distinte
graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del
presente decreto.
L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati viene
effettuata dalla commissione suddetta, sulla base dei giudizi
conseguiti da ciascuno di essi. A parita' di merito, si tiene conto
del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita',
del reddito del nucleo familiare.
Ai fini del computo dei giudizi riportati nello scrutinio o negli
esami, sono esclusi quelli conseguiti in condotta (salvo quanto
disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88).
La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e'
imputata al relativo capitolo n. 1588 nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno.
Il direttore centrale delle autonomie e' incaricato
dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale.
Roma, 23 dicembre 1999
Il direttore generale: Gelati

 

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