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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per soli titoli, riservato agli ufficiali piloti di
complemento dell'Aeronautica militare in ferma dodecennale, per la
nomina di settantanove tenenti e quarantotto capitani in servizio
permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.18 del 5/3/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E01701
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/4/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il
riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente tra l'altro,
norme per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle
Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro
disposizioni in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2000,
recante modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di
navigazione aerea, nonche' il comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000, relativo alla
sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la pianificazione triennale scorrevole 2002/2004 delle
assunzioni di personale militare nell'Aeronautica militare
predisposta dallo stato maggiore dell'Aeronautica;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato agli ufficiali
piloti di complemento dell'Aeronautica militare in ferma dodecennale,
per la nomina di:
a) settantanove tenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
b) quarantotto capitani in servizio permanente effettivo del
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.
Nel concorso di cui al precedente comma 1, i posti di cui alla
lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei saranno portati in aumento a quelli di cui alla
lettera b) e viceversa.
Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare, a
domanda, gli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica
militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui al successivo art. 3, si trovino in servizio in
quanto vincolati alla ferma dodecennale di cui all'art. 4 della legge
19 maggio 1986, n. 224, e che:
a) se capitani, abbiano compiuto undici anni di servizio in
qualita' di ufficiali piloti dell'Aeronautica militare o abbiano
maturato anzianita' nel grado di capitani non inferiore a due anni;
b) se tenenti, abbiano maturato anzianita' nel grado di tenente
non inferiore a due anni;
c) siano di moralita' e condotta incensurabile, come previsto
per l'ammissione ai concorsi nella magistratura;
d) siano in possesso dell'incondizionata idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio quali ufficiali in servizio
permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica, da accertarsi con le modalita' di cui al successivo art.
4.
2. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno solo
dei requisiti richiesti saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice e in conformita' all'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto, deve essere presentata, a pena di
decadenza, al reparto/ente di appartenenza entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6,
gli ufficiali hanno la facolta' di allegare alla domanda
dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relative a:
a) benemerenze non riportate nella documentazione matricolare;
b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.
Dette dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi
necessari a consentire la corretta valutazione da parte della
commissione ed il controllo da parte dell'amministrazione.
2. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche'
di effettuare controlli, anche a campione, per verificare la
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli
ufficiali di cui al precedente comma.

                               Art. 4.
 
Incombenze istruttorie
 
I comandi che riceveranno le domande di partecipazione al
concorso degli ufficiali alle loro dipendenze provvederanno a:
a) attestare la data di presentazione, apponendo negli appositi
spazi in calce alle medesime, data e numero di protocollo;
b) controllare in via preliminare, la loro validita' e la
conformita' al modello di cui all'allegato A al bando;
c) redigere apposito documento caratteristico relativo
all'ufficiale, chiuso alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per il
seguente motivo: "partecipazione al concorso per la nomina a
tenente/capitano in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti
speciale dell'Arma aeronautica";
d) far redigere dall'istituto medico legale competente per
territorio la dichiarazione medica di cui al modello in allegato B al
presente decreto, da accludere alla domanda di partecipazione al
concorso. La data della suddetta dichiarazione non dovra' essere
anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Per gli ufficiali impiegati all'estero, per i quali non
sia possibile produrre dichiarazione medica per motivi di servizio
documentati dal comando di appartenenza, la medesima dichiarazione
dovra' essere fatta pervenire in ogni caso prima della approvazione
della graduatoria di cui all'art. 7;
e) comunicare telegraficamente alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
2a sezione Roma, il giorno successivo alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande, i nominativi degli ufficiali che
abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, indicandone
grado e corso A.U.P.C. di provenienza;
f) far pervenire a mezzo corriere alla Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali 2a sezione, via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo la scadenza del
termine per la presentazione delle domande, la seguente
documentazione relativa a ciascun ufficiale:
originale della domanda di partecipazione;
dichiarazione in carta semplice sul modello conforme
all'allegato B al presente decreto, attestante l'idoneita' al
servizio militare incondizionato ed al pilotaggio, di cui alla
precedente lettera d);
libretto personale (esemplare in possesso del comando di
corpo), aggiornato alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande (comprendente anche il documento
caratteristico di cui alla precedente lettera c);
originale del libretto di volo aggiornato alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande (comprendente
la dichiarazione di completezza sottoscritta dagli interessati);
idonea certificazione da cui risultino le qualifiche di
pilotaggio possedute ed il livello addestrativo raggiunto come pilota
militare, aggiornata alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
g) custodire la seconda copia della domanda;
h) partecipare agli ufficiali alle proprie dipendenze ogni
comunicazione inviata dalla direzione generale per il personale
militare, facendola firmare per presa visione;
i) informare tempestivamente la Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
2a sezione di ogni variazione successiva riguardante la posizione
dell'ufficiale (promozione, trasferimento, collocamento in congedo,
cambiamento del recapito, invio alla frequenza di corsi,
provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura penale e
disciplinare, ecc.), fino all'eventuale conferimento di nomina.
In particolare, qualora l'ufficiale sia stato giudicato
temporaneamente non idoneo o sia incorso nella perdita dell'idoneita'
al servizio militare e/o al pilotaggio durante l'espletamento del
concorso, dovra' essere immediatamente inviato il relativo
provvedimento medico-legale per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti.

                               Art. 5.
 
Commissione valutatrice
 
Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la commissione
valutatrice del concorso, composta da:
un ufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, di
grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;
due ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale C, posizione non inferiore a C/2,
segretario senza diritto di voto.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 5 dovra'
valutare:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali,
desunte dai documenti caratteristici;
b) ogni altro titolo, ricompensa o benemerenza risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica o dai documenti
presentati dagli ufficiali.
Detti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
2. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 1, la
commissione disporra' di un massimo di 45 punti, ripartiti nel modo
seguente:
a) 30 punti per i titoli di cui al comma 1, lettera a);
b) 15 punti per i titoli di cui al comma 1, lettera b).
Gli ufficiali che non avranno riportato almeno 15 punti per i
titoli relativi alle qualita' militari e professionali, di cui al
precedente, comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
Ogni componente la commissione valutatrice potra' attribuire, per
ciascuno dei complessi di titoli di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma 1, non piu' di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabilito.
Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati sara'
costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun componente
la commissione.

                               Art. 7.
 
Graduatoria di merito
 
1. La graduatoria di merito del concorso, nella quale gli idonei
saranno distinti in base al grado rivestito, sara' formata dalla
commissione aggiungendo alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun
ufficiale nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettere a) e b), un punto per ogni anno di servizio prestato
senza demerito in ferma dodecennale.
2. A parita' di merito, saranno preferiti i concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni riportate nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto. A tal fine i concorrenti possono
allegare alla domanda di partecipazione i documenti comprovanti il
possesso di eventuali titoli di preferenza, ovvero dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445, contenente tutte le
indicazioni utili per consentire all'amministrazione di effettuare i
dovuti controlli.
3. La graduatoria di merito di cui al comma 1 del presente
articolo verra' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel
Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

                               Art. 8.
 
Nomina in servizio permanente effettivo
 
1. Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di merito siano
compresi nel numero dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b), saranno dichiarati vincitori e nominati,
rispettivamente, tenenti o capitani in servizio permanente effettivo
del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, con anzianita'
assoluta pari a quella posseduta nel grado di tenente o capitano di
complemento, diminuita di due anni, senza effetto sul trattamento
economico percepito.
2. La nomina a tenente o capitano in servizio permanente
effettivo sara' conferita con successivo decreto Presidenziale,
subordinatamente all'accertamento, anche successivo alla nomina, dei
requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2,
comma 1, del presente decreto.
3. Gli ufficiali transitati in servizio permanente effettivo del
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica mantengono l'obbligo
di completamento della ferma dodecennale precedentemente contratta.

                               Art. 9.
 
Riscatto dei servizi resi
 
1. I vincitori, nominati ufficiali in servizio permanente
effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, possono
chiedere a domanda il riscatto dei servizi prestati ai fini della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita I.N.P.D.A.P. e
dell'indennita' supplementare della cassa ufficiali, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 19 maggio 1986, n. 224, citata
nelle premesse.

                              Art. 10.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 11.
 
Corso di perfezionamento
 
1. I vincitori del concorso che avranno accettato la nomina
frequenteranno, nel grado di capitano, un corso di perfezionamento
con le modalita' e della durata che verranno stabilite
dall'Aeronautica militare.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
la banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2002
Ten. Gen.: Simeone

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