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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro
posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali,
area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del
personale.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.59 del 27/7/2021 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E08454 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 304 |
Scadenza: | 5/5/2022 |
Tags: | Amministrativi |
Forum di discussione
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DIPARTIMENTO
per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare
l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso
di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e
attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le
predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e
professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di
selezione delle risorse umane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n.
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n.
2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge
n. 104 del 1992;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di
personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie
protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la
verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in
particolare l'art. 42;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio
2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e' stato
emanato il «Regolamento in materia di rimborso dei costi di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso
nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare
l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
riguardante il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante la
determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in particolare, l'art. 1, commi 102 e ss.;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del
comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 228/2012;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente ad
oggetto «valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli
universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare,
l'art. 8, comma 1;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della
funzione pubblica, recante le «linee guida di indirizzo
amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia, in attuazione dell'art. 35, comma 5.2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1,
comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'istruzione»;
Visto l'art. 3, comma 3-bis, del succitato decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, in base al quale le dotazioni organiche del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra
l'altro, di dodici posti della III area funzionale. La predetta
dotazione organica e' ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca nella misura di cui alla
tabella A, allegata al suddetto decreto;
Visto l'art. 3, comma 3-ter, del succitato decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero dell'istruzione
e il Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro
il 31 dicembre 2021, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse,
relative al comparto funzioni centrali e alla relativa area
dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal
fine, le predette facolta' assunzionali si intendono riferite
rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero
dell'universita' e della ricerca, in proporzione alle relative
dotazioni organiche di cui al comma 3-bis»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;
Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di
accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001»;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per
il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
100 del 14 agosto 2020;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale
integrativo del personale non dirigente del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1,
concernente il sistema professionale del personale delle aree
funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e
svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni»;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea triennale (L) il titolo accademico, di durata triennale,
conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004; per
laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della
durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno
2021, con cui lo scrivente e' stato nominato Capo del Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell'istruzione;
Considerato che e' vacante il posto di direttore generale della
Direzione per le risorse umane e finanziarie;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area
funzionale III, posizione economica F1, nei profili professionali
sottoindicati, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione,
secondo la seguente ripartizione:
duecentocinquantacinque unita' da inquadrare nell'area
funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario
amministrativo - giuridico - contabile (codice concorso 01);
sette unita' da inquadrare nell'area funzionale III, posizione
economica F1, profilo di funzionario socio - organizzativo -
gestionale (codice concorso 02);
sette unita' da inquadrare nell'area funzionale III, posizione
economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per
l'informazione (codice concorso 03);
trentacinque unita' da inquadrare nell'area funzionale III,
posizione economica F1, profilo di funzionario informatico -
statistico (codice concorso 04).
2. Il numero dei posti di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, in ordine a ciascun profilo ed a ciascuna sede, nei
limiti delle unita' indicate al successivo comma 5, a valere sulle
risorse finanziarie disponibili.
3. Il cinque per cento dei posti a concorso e' riservato al
personale di ruolo del Ministero dell'istruzione in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 3.
4. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
5. I complessivi trecentoquattro posti, elevabili fino a
seicentoquarantotto, sono cosi' ripartiti:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile
Parte di provvedimento in formato grafico
codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale
Parte di provvedimento in formato grafico
codice 03 - funzionario per la comunicazione e per
l'informazione
Parte di provvedimento in formato grafico
codice 04 - funzionario informatico - statistico
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Riserve di posti e preferenze
1. In materia di riserva di posti e di titoli di preferenza si
applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di
titoli di preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui agli articoli
1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare,
nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo.
3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione
della graduatoria definitiva, a parita' di merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
5. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
6. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, a parita' di
merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
7. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva
di posti costituisce, inoltre, titolo preferenziale valutabile, a
parita' di altre condizioni, l'esperienza maturata con il distacco
all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto
all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza
demerito, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184.
8. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
9. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di
preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
11. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria
definitiva.
12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da
quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
f) diploma di laurea (DL) oppure laurea (L) oppure laurea
specialistica (LS) oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da
universita' statali e non statali accreditate dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, nelle classi di seguito indicate,
in ordine a ciascun profilo professionale:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile
laurea triennale (L) in scienze dei servizi giuridici
(L-14), scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16),
scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), scienze
economiche (L-33), scienze politiche e delle relazioni internazionali
(L-36), scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
(L-37), sociologia (L-40),
ovvero
laurea magistrale (LM) in giurisprudenza (LMG-01),
ingegneria gestionale (LM-31), scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63), relazioni internazionali (LM-52), scienze
dell'economia (LM-56), finanza (LM-16), scienza della politica
(LM-62), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76),
scienze economiche-aziendali (LM-77), scienze per la cooperazione
allo sviluppo (LM-81), sociologia e ricerca sociale (LM-88), studi
europei (LM-90) o corrispondenti laurea specialistica (LS) o diploma
di laurea del vecchio ordinamento (DL) secondo l'equiparazione
stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233,
ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente;
codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale
laurea triennale (L) in scienze dell'economia e della
gestione aziendale (L-18), scienze economiche (L-33), servizio
sociale (L-39), sociologia (L-40); scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), ingegneria industriale
(L-9), Ingegneria dell'informazione (L-8),
ovvero
laurea magistrale (LM) in ingegneria gestionale (LM-31),
scienze dell'economia (LM-56), finanza (LM -16), scienze
economico-aziendali (LM-77), scienze per la cooperazione allo
sviluppo (LM-81), servizio sociale e politiche sociali (LM-87),
sociologia e ricerca sociale (LM-88), o corrispondenti laurea
specialistica (LS) o diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL)
secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009,
n. 233,
ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente;
codice 03 - funzionario per la comunicazione e per
l'informazione
laurea triennale (L) in beni culturali (L-01), filosofia
(L-5), lettere (L-10), lingue e culture moderne (L-11), mediazione
linguistica (L-12), scienze dei servizi giuridici (L-14), scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16), scienze
dell'educazione e della formazione (L-19), scienze della
comunicazione (L-20), scienze politiche e delle relazioni
internazionali (L-36), servizio sociale (L-39), sociologia (L-40),
ovvero
laurea magistrale (LM) in filologia moderna (LM-14),
linguistica (LM-39), archivistica e biblioteconomia (LM-5),
informazione e sistemi editoriali (LM-19), lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38), metodologie
informatiche per le discipline umanistiche (LM-43), relazioni
internazionali (LM-52), scienze dell'economia (LM-56), scienze della
comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicita' (LM-59), scienze
della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni
(LM-63), scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM-65),
scienze economico-aziendali (LM-77), scienze filosofiche (LM-78),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), scienze
pedagogiche (LM-85), servizio sociale e politiche sociali (LM-87),
sociologia e ricerca sociale (LM-88), studi europei (LM-90), tecniche
e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91), teorie della
comunicazione (LM-92), teorie e metodologie dell'e-learning e della
media education (LM-93), traduzione specialistica e interpretariato
(LM-94), giurisprudenza (LMG/01) o corrispondenti laurea
specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL)
secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009,
n. 233,
ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente;
codice 04 - funzionario informatico - statistico
laurea triennale (L) in ingegneria dell'informazione (L-8),
scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), scienze e
tecnologie fisiche (L-30), scienze e tecnologie informatiche (L-31),
scienze matematiche (L-35), statistica (L-41), scienze della difesa e
della sicurezza (L/DS), Scienze criminologiche e della sicurezza
(L/SC),
ovvero
laurea magistrale (LM) in finanza (LM-16), fisica (LM-17),
informatica (LM-18), informazione e sistemi editoriali (LM-19),
ingegneria della sicurezza (LM-26), ingegneria delle
telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettronica (LM-29), ingegneria
gestionale (LM- 31), ingegneria informatica (LM-32), matematica
(LM-40), metodologie informatiche per le discipline umanistiche
(LM-43), modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44),
sicurezza informatica (LM-66), scienze statistiche (LM-82), scienze
statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), tecniche e metodi per
la societa' dell'informazione (LM-91), scienze della difesa e della
sicurezza (LM/DS01) o corrispondenti laurea specialistica (LS) o
diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) secondo
l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233,
ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente.
I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere
saranno considerati utili purche' riconosciuti equivalenti alle
lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza.
Il candidato verra' ammesso con riserva alle prove di concorso in
attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per
l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento del Capo del Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
Art. 5
Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di presentazione della
domanda
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sulla piattaforma digitale disponibile all'indirizzo
https://reclutamento.istruzione.it/ - raggiungibile anche dal sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione.
2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via
telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale
(SPID), compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sulla
piattaforma digitale di cui al comma 1, previa registrazione del
candidato sulla medesima piattaforma. Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
3. I candidati possono presentare istanza on-line di
partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui al comma 2,
entro le ore 18,00 del 27 agosto 2021. Sono accettate esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine.
4. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
5. La presentazione della domanda per via telematica costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
6. E' possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad
uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1, comma
1.
Art. 6
Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato estero
di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice
di avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato
godimento dei diritti civili e politici;
f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
j) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, in ordine
a ciascun profilo professionale, alla lettera f), comma 1 del
precedente art. 3, con l'indicazione dell'universita' che lo ha
rilasciato, della votazione riportata e della data in cui e' stato
conseguito, nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento di
equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione e' in corso;
k) il profilo professionale per il quale concorre, tra quelli
indicati all'art. 1 del presente bando;
l) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente
bando;
m) l'eventuale diritto alle riserve di cui all'art. 1, comma 3
del presente bando, in quanto appartenente al personale di ruolo del
Ministero dell'istruzione;
n) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame;
o) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e
delle condizioni di ammissione al concorso nonche' di aver letto e
compreso l'informativa sulla privacy riportata nel bando;
p) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, secondo le modalita' e nei limiti della sopracitata
informativa sulla privacy, del regolamento 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' all'utilizzo, da
parte del Ministero dell'istruzione e dell'affidatario del servizio,
del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato
in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni
urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.
2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita
degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali non
costituisce, in ogni caso, requisito della regolarita', ne' sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
3. Ai fini delle comunicazioni relative al concorso, nella
domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il domicilio (se
diverso dalla residenza), un recapito telefonico, un indirizzo di
posta elettronica ordinaria (PEO) ed un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) intestato al candidato.
4. Il candidato dovra' tempestivamente comunicare
all'Amministrazione, utilizzando le apposite funzionalita' della
piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, ogni eventuale variazione
dell'indirizzo di posta elettronica (PEC e PEO) nonche'
dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta
successivamente all'inoltro della domanda.
Con le stesse modalita', il candidato dovra' tempestivamente
comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai dati
dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo
modificabili, successivamente allo scadere del termine utile per la
presentazione della domanda, i dati concernenti i requisiti di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai
titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 ed all'art. 1,
comma 3 del presente bando.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
6. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente bando di concorso.
7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line, il candidato dovra' utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page della piattaforma di cui all'art.
5 comma 1.
8. Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva il
candidato dovra' utilizzare, esclusivamente e previa completa
compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home
page della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.
9. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra
indicate non potranno essere prese in considerazione.
Art. 7
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento
dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta, da personale
individuato dal Ministero dell'istruzione.
2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella
domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della
prova. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da apposita
dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa,
utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui
all'art. 5, comma 1, entro un congruo termine e comunque non oltre i
venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, con specifica
autorizzazione al Ministero dell'istruzione al trattamento dei dati
sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che
la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alla prova
scritta, sempre previa presentazione, con le medesime suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine, il candidato, nella domanda compilata
on-line, dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente
beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalita' indicate
nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 8
Comunicazioni ai candidati e diario delle prove
1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle prove ed il relativo esito, e' effettuata attraverso
la piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove sono resi
disponibili, nelle modalita' sopra indicate, almeno dieci giorni
prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti
a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel
luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno
dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite
al momento dell'autenticazione.
Art. 9
Commissioni esaminatrici e sottocommissioni
1. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali, secondo quanto stabilito
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera
e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata una
commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di
cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, ai sensi della normativa
vigente in tema di procedure concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Ciascuna commissione esaminatrice puo' essere integrata in
ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e
da uno o piu' componenti esperti di informatica.
4. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. Le
commissioni e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneita' dei
criteri di valutazione delle prove. Le commissioni definiscono in una
seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione
omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e
criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del
Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.
5. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i risultati delle
prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La
commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri
lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di
videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'
delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 10
Fasi della procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:
a) eventuale prova preselettiva;
b) prova scritta;
c) prova orale.
2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso di competenze
coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine
del candidato all'espletamento delle funzioni dei profili
professionali medesimi.
3. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese
note mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma di
cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data
stabilita per lo svolgimento di ciascuna di esse.
4. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un valido documento
d'identita' e nel pieno rispetto delle misure anti-contagio da
COVID-19 in vigore, di cui verra' data informazione mediante
pubblicazione di appositi avvisi sulla piattaforma di cui all'art. 5,
comma 1.
5. L'assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque
ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione
delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso.
6. L'espletamento delle prove avverra' nel rispetto delle misure
di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19
previste dalle disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal
Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Nel corso delle prove ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, testi normativi, manuali, circolari, note
ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
8. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di
espletamento delle prove verranno definite dalla commissione e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
9. L'ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con la
piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal bando.
Art. 11
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati, si renda
necessario l'espletamento di una prova preselettiva, questa
consistera', per tutti i codici di concorso, nella somministrazione
di un test, da risolvere in un tempo predeterminato, composto da
quesiti a riposta multipla di tipo attitudinale per la verifica della
capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di
carattere critico-verbale e di cultura generale.
2. La prova verra' svolta con l'ausilio di strumenti informatici
e digitali.
3. In ragione del numero di partecipanti, le prove preselettive
potranno svolgersi presso sedi decentrate, per ambito regionale o
interregionale e, ove necessario, in modo non contestuale,
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove
somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. A tal fine, i candidati potranno essere
suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella domanda
di ammissione al concorso, secondo il seguente schema.
Parte di provvedimento in formato grafico
La scelta del suddetto ambito regionale non garantisce comunque
ai candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento
della prova e non costituisce una scelta dell'eventuale sede di
destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria.
4. Il Ministero dell'istruzione puo' avvalersi, per la
predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per
l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti
specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse
umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei
quesiti.
5. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e
all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'.
6. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
7. All'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova
scritta, in relazione a ciascun profilo professionale, un numero di
candidati pari a sei volte i posti di cui al primo comma dell'art. 1.
Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio
uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alla
prova scritta, nonche' tutti i candidati esonerati dallo svolgimento
della prova preselettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 3.
8. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non ha valore
ai fini della votazione complessiva.
9. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, con l'indicazione del punteggio
conseguito e dell'ammissione alla prova scritta, vengono resi
disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. L'ammissione alla prova scritta avviene con la piu' ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando.
Art. 12
Prova scritta
1. L'avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo
degli elenchi degli ammessi alla medesima prova e del diario recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1,
comma 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci
giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. In ragione del numero di partecipanti, la prova scritta potra'
svolgersi presso sedi decentrate, per ambito regionale o
interregionale e, ove necessario, in modo non contestuale,
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove
somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. A tal fine, i candidati potranno essere
suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella domanda
di ammissione al concorso, secondo lo schema di cui al precedente
art. 11.
3. Per tutti i codici di concorso la prova avra' una durata
predeterminata e si svolgera' con l'ausilio di strumenti informatici
e digitali. La prova consiste nella somministrazione di una serie di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c)
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai
contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto
penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica
amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilita'
dei pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale civile e
del lavoro; h) contabilita' pubblica; i) organizzazione e management
delle pubbliche amministrazioni; l) elementi di organizzazione del
Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche;
codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di
diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la
pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro pubblico
e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) tipologie e modelli
organizzativi; g) teorie manageriali, della conoscenza e
dell'apprendimento organizzativo; h) teorie del cambiamento
organizzativo e project management; i) pratiche di gestione
organizzativa e descrizioni di ruoli, funzioni e strutture nonche'
degli strumenti idonei per la descrizione di modelli e processi nella
pubblica amministrazione; l) elementi di organizzazione del Ministero
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche;
codice 03 - funzionario per la comunicazione e per
l'informazione
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di
diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la
pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro pubblico
e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) teoria e tecniche della
comunicazione pubblica; g) comunicazione e marketing; h) normativa in
materia di protezione dei dati personali; i) normativa in materia di
trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; l) pubbliche
relazioni e comunicazione: contenuti della professione e strumenti
operativi; m) legislazione relativa all'attivita' di informazione e
comunicazione pubblica; n) elementi di organizzazione del Ministero
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche;
codice 04 - funzionario informatico - statistico
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di
diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la
pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro pubblico
e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) elementi di
organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; g)
elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle
istituzioni scolastiche; h) norme in materia di amministrazione
digitale, e-government e dematerializzazione; i) metodi di analisi,
presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili
in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli
strumenti software necessari all'elaborazione; l) metodologie e
strumenti di Project Management, con particolare riferimento alla
data science; m) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla
Data Privacy; n) semantica ed ontologie per la gestione delle
informazioni; o) Machine Learning e servizi cognitivi; p) Text
Mining, Natural Language Processing; q) cenni di architetture di reti
e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud
computing e alle connesse tematiche di sicurezza; r) analisi e
progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a
sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; s)
tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei
processi di business; t) tecniche statistiche a supporto del Data
Science.
4. Il Ministero dell'istruzione puo' avvalersi, per la
predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per
l'organizzazione della prova scritta, di enti, aziende o istituti
specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse
umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei
quesiti.
5. Alla prova scritta sara' attribuibile un punteggio massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e
all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'.
7. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di
espletamento della prova verranno definite dalla commissione e
fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 1.
8. La correzione degli elaborati avviene con modalita' che
assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.
Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite
le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento
dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali.
9. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili, sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno
dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite
al momento dell'autenticazione.
Art. 13
Prova orale
1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1,
comma 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci
giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in
un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e
la capacita' professionale dei candidati sulle materie delle prove
scritte. Nell'ambito della prova orale e', inoltre, previsto
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e
all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella
data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a
forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comportera'
l'esclusione dal concorso.
4. La prova orale potra' svolgersi in videoconferenza,
garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
Nell'avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche indicazioni
sulle modalita' di espletamento della prova, in osservanza delle
misure anti-contagio da Covid 19.
5. Alla prova orale sara' attribuibile un punteggio massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame.
7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Art. 14
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale
di merito
1. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti
nella prova scritta e nel colloquio.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui e' stata data comunicazione dei
risultati della prova orale, il candidato che intende far valere i
titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell'art. 2 del
presente bando, gia' espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, utilizzando
le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma
1, i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella
dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione
per i titoli di cui al comma 4, lettera r) e comma 8, lettera a), del
predetto art. 2, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di
conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare
il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella
prova orale e' formata la graduatoria definitiva di merito. Il Capo
del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, al
termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il Capo del Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e strumentali dichiara vincitori
del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma
3 ed all'art. 2 e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di
cui all'art. 2.
6. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata, per ciascun codice di concorso di cui
all'art. 1, comma 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5,
comma 1, disponibile all'indirizzo
https://reclutamento.istruzione.it/ - raggiungibile anche dal sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le
eventuali impugnative.
Art. 15
Costituzione del rapporto di lavoro
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione, nei profili
professionali indicati all'art. 1, comma 1, area III, posizione
economica F1, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale
vigente.
3. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell'istruzione,
nella sede di servizio, sulla base della posizione nella graduatoria
di merito e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento
della graduatoria, con riferimento ai posti disponibili di cui
all'art. 1 del presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL
funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio
2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro
mesi.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 16
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le
richieste vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno
evase dal Ministero dell'istruzione previa informativa ai titolari di
tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura concorsuale.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione
attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
5. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio c.d. «GDPR» e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata
a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso
e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura
concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono
successivamente raccolti e trattati presso una banca dati
automatizzata del Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le
risorse umane e finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma,
per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti lo
svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonche' alle
strutture del Ministero ed alle amministrazioni pubbliche interessate
alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE n. 2016/679
(GDPR), in particolare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del
citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano,
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il
diritto di limitare il trattamento per motivi illegittimi, il diritto
alla portabilita' dei dati e di opposizione al trattamento degli
stessi, nonche' il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
regolamento stesso.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma.
6. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero
dell'istruzione, - viale Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma, nelle sue
articolazioni organizzative, centrali e periferiche.
7. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero
dell'istruzione e' contattabile al seguente indirizzo e-mail:
rpd@istruzione.it
Art. 18
Norme di salvaguardia
1. Il Ministero dell'istruzione si riserva la facolta' di
annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, o imponessero di differire o ritardare le assunzioni di
personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' all'interno del sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione.
Roma, 22 luglio 2021
Il Capo Dipartimento: Greco
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