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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei
orchestrali presso la banda musicale della Marina militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.33 del 27/4/2012 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 2E002235 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/5/2012 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005 e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005 e successive modificazioni
e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare», come modificato e integrato dal
decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 e, in particolare, i
titoli II, III e X del libro IV, concernenti norme per il
reclutamento e la formazione del personale militare e l'art. 2186 che
fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, e
degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, emanati in attuazione della precedente normativa
abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, i titoli II, III e X del libro IV, concernenti norme
per il reclutamento e la formazione del personale militare e delle
bande musicali,
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Visto il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale
della sanita' militare il 9 agosto 2010 con il quale sono state
apportate modifiche alla «direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita' al servizio militare» e alla «direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare» del 5 dicembre 2005, sopracitate;
Vista la direttiva applicativa del sopracitato decreto
dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della
sanita' militare il 10 agosto 2010, e il relativo comunicato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il foglio n. M_D MISCLRO 0006473 del 23 giugno 2011
dell'Ispettorato delle scuole della Marina militare concernenti gli
elementi di programmazione per il reclutamento di 6 orchestrali della
banda musicale della Marina militare per il 2012;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2012);
Considerato che, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative l'Amministrazione militare, il cui ordinamento e' retto
da normativa speciale, il reclutamento del personale militare esige
l'accertamento attuale dei requisiti di efficienza e di idoneita'
psicofisica ed attitudinale, nonche' il rispetto dei limiti di eta',
non compatibili con l'assunzione di candidati idonei in precedenti
analoghi concorsi;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0103410 del 18 novembre 2011 con il
quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 6 orchestrali presso la banda musicale della Marina
militare cosi' ripartiti:
a) un posto di primo maresciallo per lo strumento 1° flicorno
soprano in sib - 1ª parte «A»;
b) due posti di capo di prima classe, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti:
1) 1° clarinetto soprano in sib - 2ª parte «A»;
2) 1° contrabbasso ad ancia - 2ª parte «B»;
c) tre posti di capo di seconda classe, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti:
1) 3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino) - 3ª parte «B»;
2) 2° clarinetto soprano in sib - 3ª parte «A»;
3) 2° flicorno soprano in sib raddoppio - 3ª parte «B».
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello
Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a
dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2011-2012 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno
conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito a quelli sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e
dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli orchestrali
della banda musicale della Marina militare che concorrono per una
parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite
massimo di eta';
e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica
ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita'
previste ai successivi articoli 9 e 10;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dall'accertamento di cui al successivo art. 9;
m) se candidati di sesso maschile:
1) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile a meno
che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza secondo
le modalita' riportate al comma 3 dell'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) avere la statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a
m. 1,95;
n) se candidati di sesso femminile: avere la statura non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95.
2. Gli appartenenti al ruolo dei sergenti, al ruolo dei volontari
in servizio permanente e dei volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al
precedente comma 1, lettere b), d), e) ed m), numero 2 per i
candidati di sesso maschile, e lettera n) per i candidati di sesso
femminile, devono:
a) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna
di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso di
istruzione militare e di formazione tecnico-professionale sara'
inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione presso un ente formativo della Marina militare, del
possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi per la magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti per il concorso dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
al successivo art. 3 e dovranno essere mantenuti, fatta eccezione per
l'eta', fino alla nomina ad orchestrale della banda musicale della
Marina militare, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del
corso con provvedimento del Direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche
successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti
requisiti, anche per condotta incolpevole dell'interessato,
comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
5. I candidati di sesso femminile in stato di gravidanza non
potranno essere sottoposti all'accertamento dei requisiti di
idoneita' previsti dal successivo art. 6, comma 1, lettera b) in
quanto, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle
candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le
modalita' previste dal successivo art. 8, comma 2, la Direzione
generale per il personale militare procedera' ad una nuova
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 13, comma 2.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al successivo art. 5, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che,
con provvedimento motivato, escludera' la candidata dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal bando.
6. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso,
saranno ammessi al corso previo rilascio, nei casi previsti dalla
normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato
d'appartenenza.
7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
in carta semplice secondo il modello riportato in allegato B, che
costituisce parte integrante del presente bando, disponibile anche
nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi. La
domanda, inoltre, dovra' essere firmata per esteso dal candidato che,
ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' allegare la copia di un
documento di identita' in corso di validita' ed essere spedita entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale (a tal fine fa fede la data apposta
dall'ufficio postale accettante), esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione - 2ª
Sezione, casella postale n. 15318 - Ufficio poste italiane, 00143
Roma Laurentino. Sulla busta di spedizione dovra' essere riportata la
seguente dicitura «concorso orchestrali della Marina militare» e
sulla ricevuta di accettazione della raccomandata e sul relativo
avviso di ricevimento dovra' essere indicato «CBM Marina». Se il
trentesimo giorno e' festivo, il termine di scadenza e' prorogato al
primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'art.
155 del codice di procedura civile.
2. I candidati residenti all'estero o che si trovano all'estero
per motivi diversi potranno presentare la domanda, entro il termine
stabilito, all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera'
l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la
massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita' diplomatica o consolare.
3. I militari in servizio impiegati all'estero devono presentare,
entro lo stesso termine prima indicato, la domanda di partecipazione
al comando di appartenenza che provvedera' all'inoltro della stessa
alla Direzione generale per il personale militare entro il terzo
giorno successivo con il mezzo piu' celere, dopo avervi apposto il
visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di
presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo del
comando ricevente.
4. I candidati militari in servizio hanno, comunque, l'obbligo di
consegnare al comando di appartenenza, entro tre giorni dall'invio
della domanda di partecipazione al concorso, copia della domanda
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento unitamente
alla copia della relativa ricevuta postale di accettazione. Il
comando provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 4.
5. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda il candidato,
oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla
trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati
e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i dati
anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda
di partecipazione al concorso saranno ritenute valide solo se
effettuate perentoriamente non oltre la data di scadenza del termine
di presentazione della stessa e dovranno essere tempestivamente
comunicate alla Direzione generale per il personale militare
all'indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero a mezzo fax al numero 06517052766, con
dichiarazione sottoscritta dall'interessato e corredata da copia
fotostatica di un documento di identita' in corso di validita'.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da
parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi
postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a
cause di forza maggiore.
7. La documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza
e' prevista dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di cui all'allegato C, che
costituisce parte integrante del presente bando. Gli stessi saranno
valutati se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.
8. Le certificazioni, le attestazioni e i documenti concernenti
il possesso dei titoli di merito utili ai fini della valutazione sono
indicati al successivo art. 12. Gli stessi saranno valutati se
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda e dichiarati nella stessa.
9. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. L'Amministrazione non prendera' in considerazione le domande:
a) non conformi al citato allegato B;
b) inviate con modalita' diverse da quelle stabilite ai
precedenti commi 1, 2 e 3;
c) prive di firma autografa o non in originale;
d) spedite per il tramite dei comandi militari quando non
previsto, ovvero fatte pervenire dal candidato a mezzo posta
militare.
Non saranno, altresi', prese in considerazione le variazioni e/o
le integrazioni riguardanti i titoli di merito e di preferenza
compilate, documentate ed inoltrate con modalita' diverse da quelle
stabilite dal precedente comma 6.
Art. 4
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da
parte dei militari in servizio, devono:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2,
comma 2. Se il candidato non risulta in possesso dei predetti
requisiti, gli stessi comandi devono spedire il modello in allegato
D, che costituisce parte integrante al presente bando, debitamente
compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei
requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale
militare all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 1, a
mezzo posta assicurata entro il 3° giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro lo stesso
termine, una copia del citato allegato D deve essere inviato anche
via e-mail all'indirizzo r1d2s2@persomil.difesa.it;
b) aggiornare e parificare lo stato di servizio o il foglio
matricolare. I quadri dei predetti documenti dovranno essere
aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di
annotazioni, mediante apposizione della data, del timbro dell'ufficio
e della firma del responsabile del settore personale;
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
L'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del
trasferimento dovra' essere contestualmente informata la Direzione
generale per il personale militare;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali,
collocamento in congedo, etc.).
2. La predetta Direzione generale, per i soli candidati risultati
idonei e utilmente collocati nella graduatoria dell'eventuale prova
di cui al successivo art. 7, chiedera' ai comandi di trasmettere
entro 5 giorni in plico sigillato e con il mezzo piu' celere, in
copia conforme:
a) la documentazione di cui al precedente comma 1, lettera b);
b) la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita al periodo di servizio prestato relativo agli ultimi due
anni o a tutto il servizio prestato, se inferiore a due anni,
antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di
completezza;
c) la documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e
dichiarati dal candidato tra quelli riportati al successivo art. 12.
Art. 5
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per l'accertamento sanitario;
c) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre tre anni, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale della Marina
militare, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un
conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per
banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto).
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
del Corpo sanitario, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello
del Corpo sanitario, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo
marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici della
Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo
marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali della Marina
militare specialisti in selezione attitudinale.
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamento dei requisiti di idoneita' al servizio militare
mediante:
- accertamento sanitario;
- accertamento attitudinale;
c) prove pratiche di esecuzione;
d) valutazione dei titoli di merito.
2. Il personale in servizio nella Marina militare non sara'
sottoposto all'accertamento sanitario e all'accertamento
attitudinale, ma dovra' produrre apposita attestazione per comprovare
il possesso di detti requisiti compatibili con l'immissione nel ruolo
dei musicisti della banda musicale della Marina militare. La predetta
attestazione dovra' essere rilasciata dal Centro ospedaliero militare
di Taranto ovvero dal responsabile del servizio sanitario del Comando
dei servizi di base o del Comando di distaccamento della Marina
militare di riferimento, utilizzando il modello di cui all'allegato
E, che costituisce parte integrante del presente bando.
3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove ed accertamenti, un
documento di identita' in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato. I candidati che non si presenteranno
alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui
l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta responsabile,
non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 7
Prova di preselezione
1. A discrezione dell'Amministrazione della difesa, in presenza
di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso,
potra' essere svolta la prova di preselezione alla quale si applicano
le disposizioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 1994, n. 487, riportate nell'allegato F.
2. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a
comunicare a ciascun candidato la data, la sede e le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova in argomento.
Art. 8
Documentazione da produrre per l'ammissione
agli accertamenti sanitario e attitudinale
1. I candidati ammessi alle prove concorsuali saranno convocati a
mezzo lettera raccomandata presso il Centro di selezione della Marina
militare via della Marina, 1 - Ancona (AN) per essere sottoposti agli
accertamenti previsti ai successivi articoli 9 e 10 da parte delle
preposte commissioni. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso. La permanenza presso il citato Centro
di selezione sara' presumibilmente di tre giorni.
2. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i candidati
dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il citato
Centro di selezione, la dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato
nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando,
e consegnare la seguente documentazione:
a) certificato conforme all'allegato H, che costituisce parte
integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di
fiducia e controfirmato dall'interessato che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; tale certificato per essere
ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a
sei mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione dell'accertamento
sanitario;
b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
c) se gia' posseduto, esame radiografico del torace in due
proiezioni con relativo referto. Se privo di tale referto, il
candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per
l'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al
successivo art. 9, comma 1;
d) referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data
non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario:
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) referto delle analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario;
referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante
analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a cinque
giorni lavorativi dal giorno stabilito per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario. Il candidato che non esibira' tale
referto sara' sottoposto al test di gravidanza ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 5.
I certificati/referti di cui alle precedenti lettere c), d) ed
e), nonche' dell'ecografia pelvica e del test di gravidanza dovranno
essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale
(SSN). In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria
accreditata presso il SSN.
3. I certificati/referti devono essere consegnati in originale
ovvero in copia con attestazione di conformita' nei termini di legge.
Se gli originali sono gia' in possesso dell'Amministrazione e ancora
in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al
precedente comma 2, il candidato dovra' indicare per iscritto la
data, il luogo e l'amministrazione che detiene la documentazione in
originale, utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato I, che
costituisce parte integrante del presente bando. La mancata
presentazione anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti,
ovvero la non conformita' degli stessi, determinera' la non
ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal
concorso.
Art. 9
Accertamento sanitario
1. I candidati, convocati presso il citato Centro di selezione,
previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto sull'apposito
modello di cui al citato allegato G, saranno sottoposti, da parte
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b),
all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso
dell'idoneita' al servizio permanente quale maresciallo del ruolo
musicisti della Marina militare.
2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile e non superiore, per
entrambi i sessi, a m. 1,95;
b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza,
purche' non associata a malattia paradentale, di un massimo di otto
denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati;
c) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
3. La citata commissione medica, presa visione della
documentazione sanitaria di cui al precedente art. 8 prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) visita ortopedica;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi che per la
loro sede e/o contenuto siano deturpanti e/o contrari al decoro
del'uniforme e/o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti e
in base alla documentazione prodotta nonche' alle risultanze degli
accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati in
possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il
seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2;
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata
del corso.
5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma
sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina
militare», con l'indicazione del profilo sanitario;
- «inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina
militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio.
6. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 10. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati
«inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente
disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione, saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
Art. 10
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 9,
comma 6, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lett. c), ad una serie di prove (test,
questionari, prove di perfomance, intervista attitudinale
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le
modalita' indicate nelle apposite «norme per il concorso per allievi
marescialli della Marina militare» e con riferimento alla direttiva
tecnica «profili attitudinali del personale della Marina militare»,
entrambi editi dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e
vigenti all'atto dell'effettuazione delle prove, si articolera' nelle
seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: forte carenza;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale
punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media
aritmetica).
3. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato
riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o
uguale a 38/90 oppure, in assenza di tale condizione, laddove il solo
punteggio dell'area stile di pensiero sia insufficiente (ossia
inferiore o uguale a 7/90). Tale giudizio comunicato seduta stante
agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
Art. 11
Prove pratiche di esecuzione
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti di
idoneita' al servizio militare saranno convocati presso la
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a) per sostenere le prove d'esame indicate nell'allegato L,
che costituisce parte integrante del presente bando. I brani di
concerto che costituiscono materia delle prove di esame sono indicati
nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando.
I candidati eseguiranno le prove delle parti per le quali hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati al precedente art. 1 dei quali dovranno essere personalmente
forniti.
La precitata commissione potra' interrompere l'esecuzione delle
prove in qualsiasi momento.
2. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria
attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50/100 per
ciascuna prova e suddividera' la somma algebrica dei punteggi
riportati per il numero delle prove sostenute. Sara' giudicato idoneo
il candidato che raggiungera' un punteggio non inferiore a 40/100, se
si tratta di concorso per lo strumento delle prime e seconde parti, e
non inferiore a 35/100, se si tratta di concorso per lo strumento
delle terze parti. Sara', comunque, giudicato inidoneo il candidato
che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 35/100.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove, sara' considerato
rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 12
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per
i singoli strumenti a concorso, valutera', per i soli candidati
giudicati idonei di cui all'art. 11, i titoli di merito elencati
nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando,
con l'indicazione del relativo punteggio.
2. La sopracitata commissione provvedera' ad individuare, prima
dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per l'assegnazione dei
punteggi ai titoli di merito di cui al precedente comma 1.
Nell'attribuzione dei punteggi massimi la stessa commissione dovra'
tenere conto della specifica professionalita' richiesta per la
partecipazione al concorso.
3. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 saranno
valutati solo se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Gli stessi dovranno essere dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e fatti pervenire in
originale o in copia conforme all'originale esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª
Divisione - 2ª Sezione, casella postale n. 15318 - Ufficio poste
italiane, 00143 Roma, entro il termine perentorio di quindici (15)
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto le prove di cui all'art. 11.
Art. 13
Graduatorie finali
1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove
pratiche di cui al precedente art. 11 e di quello riportato per il
possesso dei titoli di merito di cui al precedente art. 12, le
graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso.
2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di
punteggio complessivo, l'appartenenza del candidato alla Marina
militare. A parita' di punteggio complessivo fra i candidati
appartenenti alla Marina militare sono preferiti nell'ordine:
- gli appartenenti alle musiche della Marina militare;
- il candidato che riveste il grado piu' elevato e, in caso di
parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio.
3. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti alla Marina militare, sara' data precedenza al candidato
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato C. In caso
di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione
generale per il personale militare le graduatorie definitive su
supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile protetto da
password (CD-rom/DVD, in formato pdf).
L'approvazione delle graduatorie finali di merito e la nomina dei
vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per
il personale militare o di autorita' da lui delegata. Le graduatorie
finali di merito del concorso verranno pubblicate nel giornale
ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del
concorso nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.marina.difesa.it, ovvero nel sito internet
www.persomil.sgd.difesa.it.
2. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 14
Nomina ad orchestrale
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono nominati
1° maresciallo, capo di 1ª classe e capo di 2ª classe in servizio
permanente del ruolo dei musicisti della Marina militare a seconda
che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle
prime, delle seconde o delle terze parti della banda come indicato
nell'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina
militare.
3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda non siano marescialli della Marina
militare, verranno ammessi ad un corso di formazione.
4. I vincitori del concorso da ammettere alla frequenza del corso
di formazione, qualora non gia' in servizio nella Marina militare,
all'atto di presentazione presso il reparto d'istruzione designato
dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva delle certificazioni
dei seguenti stati, qualita' personali e fatti, ai sensi dell'art. 40
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 15,
comma 2) lett. c) della legge n. 183 del 12 novembre 2011:
a) luogo e data di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si
e' incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni
vigenti ne impediscano il possesso;
d) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
f) possesso del diploma di conservatorio relativo allo
strumento per il quale hanno concorso o strumento affine;
g) possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente
art. 2.
5. I candidati, dovranno altresi', portare al seguito la
sottonotata documentazione:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari);
b) analisi di laboratorio, concernente il dosaggio enzimatico
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo
quantitativo;
c) certificato plurimo delle vaccinazioni;
d) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo
sanguigno ed il fattore Rh.
I militari in servizio nella Marina militare compileranno una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale.
I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 32 del DPR n. 445/2000).
6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo marescialli
della Marina militare, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a
quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.
7. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 15
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di
esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneita' al
servizio militare del concorso sono a carico dei candidati. Ai
candidati in servizio militare deve essere concessa la licenza
straordinaria per esami della durata limitata al/ai giorno/i di
effettuazione delle prove e degli accertamenti piu' il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il
rientro nella sede di servizio. Non puo' essere rilasciato il
certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a
sostenere le prove per motivi dipendenti dalla loro volonta', la
licenza straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria
dell'anno in corso.
2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate
dall'Amministrazione.
3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 6, comma 1,
lettere a), b) e c), la Direzione generale per il personale militare,
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra' fissare
una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e
tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i
militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro
24 ore dalla data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di
un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al numero
06517052766. Le istanze incomplete non verranno prese in
considerazione.
La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avvisto nei siti internet
www.difesa.it/concorsi, nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
e nel sito www.marina.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
4. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere contattata la sezione relazioni con
il pubblico della Direzione generale per il personale militare al
numero 06.517051012.
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabile dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 5;
c) il direttore della 2ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2012
Gen. C.A.: Francesco Tarricone
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