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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di complessivi cinque posti di ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 13/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:099E6472
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:12/9/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed in particolare gli articoli
2 e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare le
disposizioni in materia di procedura generale e di trasparenza
dell'azione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni in legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare
l'art. 9, concernente i termini per la ricusazione;
Vista la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
di reclutamento del personale sopra indicato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica ed
in particolare l'art. 1, comma 10;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19
recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 rettificato con
decreto ministeriale 4 maggio 1999, concernente la rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1999, concernente il trattamento economico del personale
docente;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e
successive modificazioni;
Viste le deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente in data 3 maggio 1999 e 11 maggio
1999, con le quali e' stata approvata l'attivazione delle procedure
finalizzate all'applicazione della legge n. 4/1999;
Vista la nota in data 7 giugno 1999 del preside della facolta' di
architettura e la deliberazione del consiglio della medesima facolta'
in data 16 giugno 99, con la quale si richiede l'attivazione di una
procedura di valutazione comparativa per ricercatore, settore
scientifico-disciplinare H07A - scienza delle costruzioni;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di farmacia, in
data 19 luglio 1999, con la quale si richiede l'attivazione di
quattro procedure di valutazione comparative per ricercatore, per i
settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
C01A - Chimica analitica;
C07X - Chimica farmaceutica (procedura A);
C07X - Chimica farmaceutica (procedura B);
E07X - Farmacologia.
Considerato che dalle predette deliberazioni emerge la sussistenza
delle necessita' didattiche e di ricerca correlate ai predetti
settori scientifico-disciplinari;
Accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge 14 gennaio
1999, n. 4 da parte dei dipendenti citati nelle predette delibere di
facolta';
Viste le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione in data 26 luglio 1999 e 27 luglio 1999;
Vista la disponibilita' finanziaria risultante nel bilancio di
Ateneo derivante dalle deliberazioni degli Organi di Governo citate,
assunte nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 51,
comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
1. Sono indette cinque procedure di valutazione comparativa, (di
seguito indicate con il termine "procedura/e"), per la copertura di
complessivi cinque posti di ricercatore universario presso
l'Universita' degli studi di Genova per le facolta' ed i settori
scientifico-disciplinari specificati nell'allegato A che fa parte
integrante del presente bando, riservate al personale di questo
Ateneo in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. Nel
medesimo allegato sono altresi' indicate, per ciascuna procedura, la
tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto al vincitore
della stessa, i programmi delle prove, nonche' l'eventuale numero
massimo di pubblicazioni valutabili.
2. Per quanto concerne le discipline incluse nei settori
scientifico-disciplinari si rimanda al decreto ministeriale 26
febbraio 1999, citato in premessa e rettificato con decreto
ministeriale 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nel
supplemento ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 61 del 15 marzo 1999 e nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 1999.
3. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. La partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 e' riservata
al personale dell'Universita' degli studi di Genova assunto in ruolo
per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito
di pubblici concorsi che prevedevano come requisito d'accesso il
diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della
legge 14 gennaio 1999 n. 4 e che abbia svolto alla predetta data
almeno tre anni di attivita' di ricerca.
2. I candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore,
l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra' comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alla procedura, deve essere prodotta, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della
Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione delle
risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - via Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su
apposito modello allegato B, che fa parte integrante del presente
bando, disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via
Balbi 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: http:
//www.unige.it In caso di utilizzazione dell'indirizzo telematico il
candidato compila il modulo della domanda in tutte le sue parti e ne
stampa una copia in carta semplice che, debitamente sottoscritta puo'
consegnare a mano al predetto servizio. A tal fine non fara' fede la
data di compilazione per via telematica bensi' la ricevuta rilasciata
dal servizio sopra citato.
4. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia
della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato
"B" - fac simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale.
6. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione la
facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende
essere ammesso alla procedura.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa,
dovessero essere prodotte a questa universita' oltre il termine sopra
indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure indette con il
presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di
raccomandata con tassa a carico del destinatario.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e
nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonche':
a) il profilo di inquadramento attuale e la data del conseguimento;
b) il profilo di inquadramento alla data di assunzione a seguito di
pubblico concorso, per il quale era previsto il requisito di accesso
del diploma di laurea.
10. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta
elettronica, se posseduto, nonche' quello che il candidato elegge ai
fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve
essere tempestivamente comunicata al servizio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
11. Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono da
ritenersi rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, in quanto aventi titolo
all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalle norme citate.
12. I candidati devono allegare alla domanda:
a) fotocopia di un documento d'identita';
b) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica (in
duplice copia e debitamente sottoscritto);
c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura in
un'unica copia e relativo elenco (in duplice copia e debitamente
sottoscritto);
d) elenco delle pubblicazioni, se le stesse non vengono trasmesse
unitamente alla domanda (in duplice copia e debitamente
sottoscritto).
13. Le pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero
trasmesse disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo art.
4.
14. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in
carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
(modulo allegato "C"). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per
ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui si
intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al
titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione
cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati,
comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra'
contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
15. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968, e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998
(modulo allegato C). Per la presentazione delle pubblicazioni si
rimanda al successivo art. 4.
16. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della
legge n. 15/1968.
17. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
18. L'amministrazione non assume responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
Pubblicazioni
1. Le pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente
dalla domanda di partecipazione alla procedura purche' entro il
termine perentorio previsto all'art. 3 del presente bando, a pena di
non valutazione. In tal caso le stesse devono essere trasmesse con
plico raccomandato o consegnate a mano all'indirizzo di cui al
predetto art. 3 corredate da elenco firmato e identico a quello
allegato alla domanda di partecipazione. Sul plico dev'essere
riportata la dicitura: "Pubblicazioni: procedura di valutazione
comparativa riservata al personale dell'Universita' degli studi di
Genova in possesso dei requisiti previsti dalla legge 14 gennaio
1999, n. 4 per posti di ricercatore universitario presso la Facolta'
di................... - Settore
scientifico-disciplinare............................." nonche' il
mittente.
2. Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
3. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito
riportato:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
4. E' facolta' del candidato inviare anche copia delle
pubblicazioni, gia' trasmesse all'Universita' degli studi di Genova,
a ciascun componente della commissione giudicatrice, entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione stessa. Alle pubblicazioni il
candidato dovra' allegare elenco identico a quello gia' trasmesso
all'Universita' degli studi di Genova.

                               Art. 5.
Nomina della commissione giudicatrice
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del
rettore e sono composte da tre membri di cui uno designato dal
consiglio di facolta' e due elettivi, ai sensi e con le modalita'
procedurali previste dall'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998.
2. Il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla
data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998, nelle commissioni
giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il
maggior numero di voti.
4. La sostituzione del componente designato avviene con le medesime
modalita' di cui all'art. 3 comma 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998.
5. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli e prove di esame
1. La commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni scientifiche.
2. Al termine della valutazione dei titoli si svolgono le prove di
esame che hanno luogo a Genova e consistono:
in due prove scritte (una delle quali sostituita, ove previsto, da
una prova pratica);
in una prova orale.
3. I programmi delle prove di ciascuna procedura sono indicati
nell'allegato "A".
4. Il diario delle prime due prove con l'indicazione della sede in
cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
5. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato a
tutti i candidati presenti alle prime due prove almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
6. Le prove orali sono pubbliche.
7. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Adempimenti della commissione giudicatrice.
8. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998 le commissioni giudicatrici, per
procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano
i criteri di massima e li consegnano senza indugio al responsabile
del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede
del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
9. Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione
i seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
10. A tal fine, ove possibile, la commissione fa anche ricorso a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
11. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare,
specificamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
12. Per ciascuna delle prime due prove la commissione propone tre
tracce aventi per oggetto il programma d'esame indicato nell'allegato
"A" al presente bando. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la
divulgazione. I candidati elaborano, per ciascuna prova, la traccia
estratta a sorte da uno di essi, fra le tre proposte.
13. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
14. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore della procedura attuata, per ogni
posto previsto.
15. La partecipazione dei componenti ai lavori della commissione e'
regolata dalle disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998.
16. La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Accertamento degli atti concorsuali.
17. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
18. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni
dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone
comunicazione ai candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia,
entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
19. La relazione formulata dalla commissione giudicatrice, con
annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel
bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 7.
Nomina dei vincitori
1. La nomina del vincitore decorre dal 1 novembre di ciascun anno
ed il relativo decreto non puo' essere emanato prima che la
disponibilita' delle relative risorse sia confermata con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Il vincitore della procedura e' invitato, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti, e sara' nominato
ricercatore universitario confermato con diritto al trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni, mantenendo come
assegno ad personam l'eventuale migliore trattamento economico in
godimento. L'assegno ad personam e' progressivamente riassorbito in
relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel
ruolo dei ricercatori.

                               Art. 8.
Presentazione dei documenti
1. Il ricercatore confermato nominato, ai fini dell'accertamento
dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle
dichiarazioni valide a titolo definitivo gia' risultanti nella
domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare
a questa universita', entro trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito,
pena la decadenza, i documenti sotto elencati, ai sensi dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla
posizione di personale di ruolo con l'indicazione della retribuzione
goduta;
b) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da
ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il
soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e
continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che
si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in
servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il
documento stesso.
2. La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma, lettera
a) e' redatta su apposito modulo predisposto da questa universita'.
3. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
4. Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di
decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

                               Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi di Genova - Dipartimento gestione delle risorse umane e
organizzazione - Servizio organico, reclutamento e mobilita', e
trattati in conformita' alle previsioni normative di cui alla legge
n. 210/1998 ed al decreto del Presidente della Repubblica n.
390/1998, per le finalita' correlate alla procedura e al rapporto di
lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 10.
Restituzione della documentazione
1. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi
dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro
carico, della documentazione presentata a questa universita'. Tale
restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.
Trascorso tale termine questa universita' disporra' del materiale
secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'.
2. Le pubblicazioni inviate dai candidati a ciascun componente
delle commissioni giudicatrici non verranno restituite.

                              Art. 11.
Pubblicita'
1. Il presente bando viene inviato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - e sara' successivamente
disponibile anche al seguente indirizzo telematico: http:
//www.unige.it>

                              Art. 12.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della procedura
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la legge 14 gennaio 1999, n. 4,
nonche', per quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e
quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
Genova, 30 luglio 1999
Il rettore: Pontremoli
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