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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque posti
di professore universitario di ruolo, fascia degli associati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 18/2/2000
Ente:UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"
Località:Urbino  (PU)
Codice atto:000E1404
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:20/3/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Veduto lo statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino
emanato con decreto rettorale n. 628/99 del 20 luglio 1999,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazione;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Veduto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Veduta la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Veduto la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Veduta la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Veduta la legge 5 febbraio1992, n. 104;
Veduto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Veduta la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Veduto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in
legge 21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
Veduta la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni;
Veduta la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Veduto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione amministrativa;
Veduti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e 4 maggio
1999 concernente la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari;
Veduta la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare
l'art. 6;
Vedute le richieste di procedura di valutazione comparativa per
la copertura di posti di professori universitari, fascia degli
Associati, deliberate dai consigli di facolta';
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta'
trovano disponibilita' nei rispettivi organici e godono della
relativa copertura finanziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
Vedute le deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 settembre e 20 e 21
dicembre 1999;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Tipologia concorsuale
 
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di cinque posti di professore universitario di ruolo,
fascia degli associati, per le seguenti facolta' e settori
scientifico-disciplinari:
 
Facolta' di giurisprudenza
 

Settore scientifico-disciplinare N07X
Diritto del lavoro - posti uno
 
Diritto comparato del lavoro;
Diritto del lavoro;
Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
Diritto del lavoro e diritto sindacale;
Diritto della previdenza sociale;
Diritto della sicurezza sociale;
Diritto sindacale;
Relazioni industriali.
All'idoneo chiamato dalla Facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno didattico: l'insegnamento del diritto del lavoro
in genere, anche con riferimento al diritto sindacale.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
 
Settore scientifico-disciplinare N13X
Diritto tributario - posti uno
 
Diritto finanziario;
Diritto tributario;
Diritto tributario comparato;
Sistemi fiscali comparati,
All'idoneo chiamato dalla Facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno didattico: l'insegnamento del diritto tributario
in genere anche con riferimento al diritto tributario comunitario,
comparato e internazionale. Non possono partecipare, in qualita' di
candidati, i professori di I e II fascia inquadrati nello stesso
settore scientifico disciplinare relativo al posto per il quale e'
indetta la procedura di valutazione comparativa o nel seguente
settore affine: N10X.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
 
Settore scientifico-disciplinare N17X
Diritto penale - posti uno
 
Criminologia;
Diritto e procedura penale militare;
Diritto penale;
Diritto penale amministrativo;
Diritto penale commerciale;
Diritto penale comparato;
Diritto penale del lavoro;
Diritto penale dell'ambiente;
Diritto penale dell'economia;
Diritto penale militare;
Istituzioni di diritto e procedura penale;
Legislazione minorile,
All'idoneo chiamato dalla facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno scientifico e didattico:
Impegno scientifico:
Il candidato presentera' una produzione scientifica che denoti
approfondita conoscenza delle tematiche di "parte generale", con
ampie aperture di taglio comparatistico, prevalentemente orientate
alle esperienze normative ed agli orientamenti dommatici dell'area
culturale e giuridica di lingua tedesca.
All'uopo il candidato disporra' delle necessarie conoscenze
linguistiche.
E' altresi' richiesto un comprovato interesse per la ricerca nel
settore del diritto penale societario e fallimentare; sara' inoltre
particolarmente apprezzata l'attitudine all'indagine concernente il
moderno diritto penale dell'economia.
Impegno didattico:
E' richiesta consolidata esperienza nell'insegnamento del diritto
penale commerciale, comparato e dell'economia.
Il candidato dimostrera' altresi' una sicura formazione didattica
per l'insegnamento della "parte speciale" e la conduzione di lezioni
seminariali, anche per gli studenti dell'indirizzo di diritto penale
sammarinese e per i laureandi "ERASMUS" provenienti dalle Universita'
di area tedesca.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
 
Facolta' di sociologia
 

Settore scientifico-disciplinare M04X
Storia contemporanea - posti uno
 
Didattica della storia;
Metodologia della ricerca storica;
Storia contemporanea;
Storia dei movimenti e dei partiti politici;
Storia del giornalismo;
Storia del lavoro;
Storia del Mezzogiorno;
Storia del movimento contadino;
Storia del movimento operaio;
Storia del movimento sindacale;
Storia del Risorgimento;
Storia dell'agricoltura;
Storia dell'ebraismo;
Storia dell'Europa o di uno Stato europeo;
Storia dell'industria;
Storia dell'Italia contemporanea;
Storia della citta' e del territorio;
Storia della questione meridionale;
Storia della sanita' pubblica;
Storia della storiografia contemporanea;
Storia delle comunicazioni di massa;
Storia delle donne;
Storia dello sport;
Storia di una regione italiana (inclusiva di tutte le storie
regionali);
Storia militare;
Storia sociale.
All'idoneo chiamato dalla facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno scientifico e didattico.
Il candidato o la candidata oltre che studioso della storia
contemporanea e dei movimenti politici e sociali italiani dovra'
avere una conoscenza della storia contemporanea di almeno un Paese
europeo nell'ottica della storia comparata. Tale competenza dovra'
essere riconosciuta dalla comunita' scientifica e accreditata da
pubblicazioni in Italia e nel Paese di cui lo studioso e'
specializzato.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
 
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
 

Settore scientifico-disciplinare C05X
Chimica organica - posti uno
 
Chemiometria;
Chimica biorganica;
Chimica dei composti eterociclici;
Chimica dei composti organometallici;
Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica organica;
Chimica organica applicata;
Chimica fisica;
Chimica supramolecolare;
Didattica della chimica;
Fotochimica;
Laboratorio di chimica;
Laboratorio di chimica organica;
Meccanismi in reazione in chimica organica;
Metodi computazionali in chimica organica;
Metodi fisici in chimica organica;
Sintesi e tecniche speciali organiche;
Stereochimica;
Storia della chimica.
All'idoneo chiamato dalla facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno scientifico e didattico:
Impegno scientifico:
Sintesi e reattivita' di derivati del fenolo, dell'idrazina e di
azoalcheni coniugati. Loro utilita' nella preparazione di composti
aciclici ed eterociclici con elevato interesse applicativo.
Impegno didattico:
L'idoneo chiamato dalla facolta' dovra' tenere due moduli
semestrali nell'ambito dello specifico settore
scientifico-disciplinare con esercitazioni pratiche agli studenti.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
Tuttavia, non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura o nei settori affini indicati, ove
previsti, nell'art. 1 del presente decreto;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa o altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere
posseduti al momento della scadenza dei termini per la presentazione
della domanda.

                               Art. 3.
 
Modalita' per la presentazione della domanda
 
Le domande di ammissione al concorso formulate secondo l'allegato
A, fornito anche per via telematica
(http://wwa.uniurb.it/concorsi/home.htm), redatte in carta semplice
ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 ed indirizzate al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Urbino - Ufficio
del Personale docente - via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino, dovranno
essere spedite entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza
slittera' al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione al concorso potranno, altresi', essere
consegnate a mano, in via Puccinotti, 25, tutti i giorni dalle ore 9
alle ore 12,30.
Nella busta di invio il candidato dovra' indicare con precisione
oltre alle proprie generalita' anche il concorso al quale intende
partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del settore
scientifico-disciplinare).
Coloro che intendano partecipare a piu' concorsi dovranno
presentare distinte domande facendo menzione in ciascuna di esse
degli altri concorsi ai quali hanno chiesto di essere ammessi.
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana secondo le modalita' previste dal presente articolo.
La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale ha presentato domanda.
Nella domanda i candidati italiani e comunitari dovranno
chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di
nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale) e
dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di
essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non
appartenente alla Repubblica, o cittadino della Unione europea;
2) di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello
Stato comunitario di provenienza;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali precisando il
comune e, indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7) di non essere professore universitario di ruolo di I o II
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per
il quale presenta la domanda di partecipazione o in uno dei settori
affini indicati, ove previsti, nell'art. 1 del presente decreto;
8) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta";
9) di indicare la seguente materia sulla quale sostenere la
prova didattica.......................;
10) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini stranieri);
11) di aver/non aver presentato domande per altre valutazioni
comparative.
La mancata indicazione dei dati contenuti nei precedenti punti 2,
6, 7, 8 comporta esclusione dal concorso.
Il candidato cittadino extracomunitario dovra', altresi',
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita':
1) la cittadinanza di cui sia in possesso;
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda tutti i candidati, inoltre, dovranno indicare il
domicilio eletto ai fini del concorso nonche' un recapito telefonico
e, se posseduta, l'e-mail.
I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del
precedente capoverso dovra' essere data tempestiva informazione
all'ufficio cui la domanda di partecipazione al concorso e' stata
inoltrata.
L'Universita' degli studi di Urbino non assume alcuna
responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario o per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancante oppure tardiva
comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni
relative al concorso. La domiciliazione diversa dalla residenza
comporta, altresi', esenzione di responsabilita' nel caso di mancata
accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata a.r., nel
luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.
Alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa
dovranno essere allegati:
un curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita'
clinico-assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i
quali e' richiesto;
titoli ritenuti utili ai fini della procedura in unica copia;
pubblicazioni scientifiche che saranno presentate secondo le
modalita' previste dal successivo art. 4;
elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione dei titoli;
elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione delle
pubblicazioni in numero non superiore, ove previsto, dal precedente
art. 1;
elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
utilizzando il modello B allegato al presente bando.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita'
personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia possono
produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
A qualunque certificato redatto in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a titoli e certificati gia'
presentati per altre procedure di valutazione comparativa.

                               Art. 4.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini
della valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno
inviate o consegnate a mano, in plico separato, alla Universita'
degli studi di Urbino - Ufficio del personale docente - via
Puccinotti, 25 - Urbino entro lo stesso termine di presentazione
della domanda e devono essere in misura non superiore a quanto
stabilito nel precedente art. 1 del presente bando (ove previsto).
Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni consegnate o
spedite dopo il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: valutazione comparativa a posti di
professore associato" e devono essere indicati chiaramente la
facolta', la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare
per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome,
nome e indirizzo.
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. La
dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in
copia.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, che cosi' recita:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura del Regno". Le pubblicazioni possono essere prodotte
nella lingua di origine se essa e' una delle seguenti: italiano,
latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno
essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti
possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il
testo stampato nella lingua originale.
Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti
materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni
compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito
il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma
precedente.

                               Art. 5.
 
Esclusione dalla procedura di valutazione comparativa
 
L'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa per
difetto dei requisiti e' disposta, in qualunque momento, con decreto
motivato del rettore. In particolare, non saranno prese in
considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere
prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti della commissione giudicatrice i
professori che hanno conseguito la nomina ad ordinario ed i
professori associati che hanno conseguito la conferma.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari ed associati e deve afferire al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso
in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo,
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998 n. 390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario
nazionale.
I componenti elettivi sono rappresentati da due professori
ordinari e due professori associati eletti fra i professori in
servizio presso altro Ateneo. A parita' di voti prevale il piu'
anziano nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' di ruolo
prevale il piu' anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni
sono regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
comma. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Se la causa di
ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di
insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.
Il rigetto della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa successiva di ricusazione. La partecipazione ai lavori
delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i
componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. La
commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo'
prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti e che non sia stato nominato a far
parte di altre commissioni giudicatrici.

                               Art. 7.
 
Prove di esame
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, possono predeterminare eventuali criteri
integrativi di quelli indicati nel successivo capoverso; in questo
caso li consegnano al responsabile del procedimento il quale ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta'
che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione prende in considerazione i
seguenti criteri:
a) prioritariamente originalita' ed innovativita' della
produzione scientifica e rigore metodologico;
b) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico- disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero in settori scientifico-disciplinari
affini;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione.
Per i fini di cui al precedente comma si fa anche riferimento,
ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificamente nelle
valutazioni comparative:
(a) l'attivita' didattica svolta;
(b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
(c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
(d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
(e) l'attivita' integrativa in campo clinico relativamente ai
settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
(f) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di
gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i candidati sostengono una discussione sui titoli
scientifici presentati e una prova didattica (nell'ambito di una
disciplina del settore scientifico-disciplinare connessa con i titoli
del candidato e da lui indicata) su tema da assegnarsi con
ventiquattro ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a
sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo
immediatamente quello che formera' oggetto della prova.
La prova e' pubblica.
Per sostenere la suddetta prova, la data dell'espletamento della
quale verra' comunicata, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima dell'effettuazione della
stessa, il candidato dovra' essere munito, con esclusione di altri,
di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta d'identita';
passaporto;
patente automobilistica;
libretto ferroviario;
tessera postale;
porto d'armi.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.

                               Art. 8.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro 20 giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina i candidati dichiarati
idonei. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio
entro cui questa deve completare i lavori.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
La nomina e' disposta con decreto rettorale.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati
entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati
in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che rinunciano alla nomina presso l'Universita' degli studi di Urbino
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri Atenei.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo.
La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 9.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita' degli
studi di Urbino entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine l'Universita' disporra' del materiale
secondo le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 10.
 
Documenti di rito
 
I candidati risultati idonei della procedura di valutazione
comparativa e chiamati dalle facolta', riceveranno comunicazione dal
Rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, devono far pervenire la seguente documentazione:
a) certificato medico in bollo (di data non anteriore a sei
mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso)
rilasciato dall'unita' sanitaria locale o da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica;
b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
1) data e luogo di nascita;
2) godimento dei diritti civili e politici; i cittadini di
uno degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno
degli stati membri dell'Unione europea;
4) di non aver riportato condanne penali nello Stato di cui
sono cittadini ed in quello italiano; in caso contrario i vincitori
dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza
dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa (anche se e' stata
concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione, ecc., ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi);
5) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
6) la posizione di impiego alle dipendenze dello Stato, delle
provincie e dei comuni, o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ex
art. 8 legge n. 311/1958;
7) il numero del codice fiscale;
8) la composizione del nucleo familiare;
La dichiarazione relativa al punto 2) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Per coloro che gia' siano dipendenti di una amministrazione
pubblica, un'attestazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipende, da cui risulti che si trova in attivita' di servizio con
l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data
dell'attestazione stessa.
I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo'
essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
I cittadini extracomunitari, idonei delle procedure di
valutazione comparativa e chiamati dalle facolta', dovranno
presentare o far pervenire entro il termine sopraindicato, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificazione attestante la cittadinanza;
3) certificato equipollente al certificato generale giudiziale
rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato
straniero e' cittadino. ll candidato straniero, se risiede in Italia,
oltre al certificato anzidetto, dovra' presentare dichiarazione
sostitutiva del certificato generale rilasciato dal casellario
giudiziale italiano;
4) certificato medico, in bollo, rilasciato dall'unita'
sanitaria locale o da un medico militare, provinciale o ufficiale
sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
5) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
della procedura. Il certificato al punto 5) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi
devono essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari
italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 possono utilizzare lo strumento dell'autocertificazione
soltanto coloro che siano residenti in Italia e limitatamente a quei
fatti, stati e qualita' che possono essere convalidati da soggetti
pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
vincitori della presente procedura comparativa sono considerati
validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilita', da parte
dell'Universita' degli studi di Urbino, di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi;
l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la
veridicita' delle dichiarazioni puo' richiedere direttamente la
necessaria documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato
entro quindici giorni dalla richiesta.
Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere
escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato
verra' denunciato ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice
penale per attestazioni mendaci.

                              Art. 11.
 
Nomina
 
La nomina in ruolo degli idonei chiamati e' disposta con decreto
rettorale.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare alle
disposizioni di cui all'art. 10, l'Universita' degli studi di Urbino,
via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino, quale titolare dei dati inerenti
al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti
nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione
dell'attivita' concorsuale e che lo stesso avverra' con utilizzo di
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
L'ufficio precisa, inoltre, la natura obbligatoria del
conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al
concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' di opporsi per motivi legittimi alloro trattamento.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
Il responsabile del procedimento e' la sig.ra Nadia Fraternale,
funzionario amministrativo di questa Amministrazione
(tel. 0722/305446; fax 0722/305410; e-mail: n.fraternaleuniurb.it).
Il presente bando di valutazione comparativa sara' inoltrato al
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

                              Art. 14.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli di accesso agli
impieghi nella pubblica amministrazione.
Urbino, 19 gennaio 2000
Il rettore: Bo

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