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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
19° ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 1/8/2003
Ente:UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:03E04203
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/9/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 13 luglio 1999,
regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Vista la delibera del senato accademico del 20 maggio 2003, che
approva l'istituzione dei dottorati di ricerca per il 19° ciclo;
Visto il decreto rettorale n. 407 del 24 giugno 2003 che approva
il nuovo regolamento dei dottorati di ricerca di «Ca' Foscari»;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione
 
1. L'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia indice il concorso
pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 19° ciclo
qui di seguito elencati:
1) diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del
lavoro;
2) economia;
3) economia aziendale;
4) filosofia;
5) informatica;
6) italianistica e filologia classico-medievale;
7) linguistica e filologia moderna;
8) scienze ambientali;
9) scienze chimiche;
10) storia antica e archeologia, storia dell'arte;
11) storia sociale europea dal medioevo all'eta' contemporanea;
12) studi iberici, anglo-americani e dell'Europa orientale;
13) studi orientali.
2. Le tematiche di ricerca, gli eventuali indirizzi, i posti
messi a concorso e le modalita' di selezione dei candidati per
l'ammissione ai corsi sono indicati, per ciascun dottorato, nelle
allegate schede (allegato A) che costituiscono parte integrante del
presente bando.
3. I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi
provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando
comunque i termini di scadenza previsti per il seguente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
4. L'inizio dei corsi e' previsto per novembre 2003. La durata
dei corsi di dottorato e' di anni tre.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono essere ammessi al concorso i candidati in possesso di
uno dei seguenti titoli:
a) laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con
il decreto ministeriale n. 509/1999;
b) laurea specialistica del nuovo ordinamento;
c) titolo di studio conseguito all'estero comparabile alla
laurea, propedeutico o di area affine ai corsi prescelti. In tal caso
la partecipazione al concorso resta subordinata alla valutazione
dell'idoneita' del titolo da parte del collegio dei docenti, ai soli
fini della partecipazione e dell'eventuale iscrizione.
2. E' richiesto inoltre il possesso dei requisiti di cui alla
scheda del dottorato per cui si fa domanda.
3. Non saranno ammesse domande di partecipazione al concorso per
l'accesso ad un corso di dottorato di coloro che siano gia' iscritti
a corsi di dottorato istituiti a «Ca' Foscari».
4. I candidati dovranno possedere tutti i requisiti previsti dal
presente bando entro la data di scadenza del bando.

                               Art. 3.
 
Modalita' di ammissione
 
1. La domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema
che costituisce parte integrante del presente bando (allegato B), va
indirizzata alla Sezione diritto allo studio dell'Universita' «Ca'
Foscari» di Venezia e presentata, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 15 settembre 2003.
2. La lista delle domande pervenute entro il termine previsto
sara' pubblicata sul sito web: www.unive.it> 3. La domanda puo' essere:
a) consegnata personalmente alla Sezione diritto allo studio
dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia, Dorsoduro n. 1453 - 30123
Venezia, nell'orario di apertura al pubblico (tutti i giorni dalle 9
alle 12 tranne il sabato; il mercoledi' anche dalle 14 alle 16);
b) spedita (per raccomandata, corriere privato, posta celere,
etc.) purche' pervenga alla Sezione diritto allo studio
dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia, Dorsoduro n. 1453 - 30123
Venezia, entro le ore 13 del 15 settembre 2003 sulla busta dovra'
essere riportata in modo evidente la dicitura «domanda per
l'ammissione al 19° ciclo del dottorato di ricerca in "specificare la
titolazione del corso"».
4. Per i casi di cui alla lettera b) dovra' essere allegata alla
domanda copia fotostatica del documento di identita'.
5. La sottoscrizione della domanda non va autenticata.
6. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
alla Sezione diritto allo studio dell'Universita' «Ca' Foscari» di
Venezia oltre le ore 13 del 15 settembre 2003.
7. I titoli e le pubblicazioni vanno allegati alla domanda.
8. Il possessore di titolo conseguito all'estero dovra' allegare
alla domanda la documentazione utile a dimostrarne il possesso. Il
titolo di studio estero dovra' essere corredato da legalizzazione e
da «dichiarazione di valore in loco» a cura della rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente per territorio nel Paese al
cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo,
nonche' da dichiarazione personale del candidato da predisporsi su
apposito schema (allegato C).
9. Tale ultima dichiarazione potra' temporaneamente sostituire il
titolo legalizzato corredato da «dichiarazione di valore in loco» di
cui al precedente comma, per i soli fini dell'accesso al concorso.
10. Tutta la documentazione dovra' essere in italiano o in lingua
inglese ovvero tradotta in italiano o in lingua inglese a cura e
sotto la responsabilita' del candidato.
11. I candidati portatori di handicap, qualora intendano
avvalersi della legge n. 104/1992, devono avanzare esplicita
richiesta, da formularsi in carta semplice congiuntamente alla
domanda di ammissione, in relazione al proprio handicap, riguardo
l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, per l'espletamento delle eventuali prove d'esame.
12. L'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per i casi di dispersione di comunicazioni,
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dello stesso, ne' di eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
13. Alla domanda va allegata copia della ricevuta del versamento
di Euro 50,00 quale contributo per spese di accesso al concorso. Il
versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n.
270306 intestato all'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia - Servizio
tesoreria, causale: iscrizione al concorso di dottorato di ricerca -
19° ciclo. Si specifica che in nessun caso l'Universita' effettuera'
il rimborso del versamento predetto.

                               Art. 4.
 
Criteri di ammissione
 
1. Le capacita' del candidato nell'esercitare attivita' di
ricerca di alta qualificazione saranno vagliate tramite prove d'esame
e/o valutazione di titoli, ai sensi di quanto previsto nelle allegate
schede.
2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva previo accertamento
dei requisiti posseduti.
3. Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione
dispone di 50 punti.
4. La verifica si intende in ogni caso superata se il candidato
ottiene un punteggio minimo complessivo di 30/50.
5. Le graduatorie saranno affisse presso il dipartimento sede
amministrativa del dottorato di ricerca e pubblicate sul sito web:
www.unive.it>

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore, su proposta
del collegio dei docenti ed e' composta da tre membri, compreso il
presidente, scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo. L'incarico di presidente della commissione e' affidato ad un
professore ordinario o straordinario, oppure, in assenza di
professori ordinari, da un professore associato.
2. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti
e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie
imprese.

                               Art. 6.
 
Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di
cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224
 
1. I candidati idonei sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
2. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di
graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza, che
abbiano riportato una votazione complessiva di almeno 35/50 punti. A
parita' di merito il criterio di preferenza e' costituito dalla
condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 in materia di diritto allo studio.
3. L'importo della borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. La suddetta
borsa di studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui
redditi (ILOR) che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF). La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali
posticipate.
5. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati
idonei sino ad esaurimento.
6. In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato
con disabilita' pari o superiore al 66%, quindi il candidato donna,
quindi il candidato piu' giovane d'eta'.
7. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato.
8. I candidati idonei che risultino, alla data del 5 dicembre
2003, titolari di assegno di ricerca, di durata almeno annuale
(l'assegno di ricerca dovra' comunque avere scadenza non anteriore al
1° novembre 2004), possono essere ammessi in soprannumero e senza
diritto alla borsa di studio, sino ad esaurimento dei posti
sostenibili previsti per ciascun dottorato.
9. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella
italiana partecipano al concorso a parita' di condizione con i
cittadini italiani e possono essere ammessi anche in soprannumero
sino ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per ciascun
dottorato, previa verifica del requisito di idoneita'.
10. I candidati in possesso di doppia cittadinanza, italiana e
straniera, possono essere ammessi anche in soprannumero ai sensi del
precedente comma, solo se non residenti nello Stato italiano da
almeno due anni, a decorrere dal 15 settembre 2001.

                               Art. 7.
 
Borse di studio regionali per il diritto allo studio
 
1. Gli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano
della borsa di studio di frequenza di cui al precedente articolo e
che siano in possesso dei requisiti relativi alla condizione
economica determinata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri «Uniformita' del trattamento sul diritto
agli studi universitari», possono concorrere all'attribuzione di
borse di studio ai sensi delle disposizioni previste dal «Bando per
le borse di studio regionali 2003/2004», in corso di emanazione.
2. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella
italiana ammessi in soprannumero non possono concorrere
all'attribuzione della borsa di studio di cui al comma precedente.

                               Art. 8.
 
Limite al godimento delle borse di studio di cui all'art. 6
 
1. Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di
studio che non puo' essere superiore alla durata del corso a cui il
dottorando e' iscritto, sono conteggiati anche gli anni in cui il
dottorando ha goduto della borsa di studio presso altri corsi di
dottorato sia di «Ca' Foscari» che di altre universita', senza
conseguimento del titolo.

                               Art. 9.
 
Iscrizione ai corsi
 
1. I candidati idonei per ordine di graduatoria all'ammissione al
corso di dottorato di ricerca dovranno comunicare alla Sezione
diritto allo studio dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia,
Dorsoduro n. 1453 - 30123 Venezia, tramite telegramma, pena
l'esclusione dal corso, la propria volonta' di iscriversi al corso
entro cinque giorni dalla data di affissione della graduatoria nella
sede del dipartimento sede amministrativa del dottorato di ricerca,
autocertificando l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di Euro
10,33, della tassa sul diritto allo studio di Euro 93,21 e della
prima rata di Euro 600, per un importo complessivo di Euro 703,54, da
effettuare mediante apposito bollettino di conto corrente postale
ritirabile presso la Sezione diritto allo studio o tramite conto
corrente postale n. 270306 intestato all'Universita' «Ca' Foscari» di
Venezia - Servizio tesoreria, con causale: «iscrizione corso di
dottorato 19° ciclo - anno accademico 2003/2004».
2. Sono tenuti al solo pagamento dell'imposta di bollo e della
tassa regionale per il diritto allo studio, per l'importo complessivo
di Euro 103,54:
a) i dottorandi titolari di borse di studio;
b) i titolari di assegno di ricerca;
c) i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore
al 66%.
3. In caso di rinuncia di uno dei candidati si procedera' secondo
l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento dei posti a
disposizione, tramite invio di telegramma agli interessati:
l'accettazione dovra' avvenire entro sette giorni dalla data del
ricevimento.
4. Entro il termine del 5 dicembre 2003 il dottorando dovra'
produrre tutta la documentazione necessaria a perfezionare la sua
pratica di iscrizione. Il candidato, in possesso di titolo di studio
estero, in particolare, dovra' produrre il medesimo legalizzato e
corredato da «dichiarazione di valore in loco» a cura della
rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per
territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che
ha rilasciato il titolo.
5. I contributi universitari per la frequenza dei corsi di
dottorato sono determinati per l'a.a. 2003/2004 fasce di reddito
secondo la seguente tabella:
 

Fasce Reddito (ISEE) Importo Importo tassa Importo totale
in migliaia per fascia minima per fascia
di Euro
 

1 fino a 6.5 mila euro Euro 0 Euro 170,00 Euro 170,00
2 fino a 16.5 mila euro Euro 250,00 Euro 170,00 Euro 420,00
3 fino a 21.5 mila euro Euro 500,00 Euro 170,00 Euro 670,00
4 fino a 24 mila euro Euro 700,00 Euro 170,00 Euro 870,00
5 fino a 26.5 mila euro Euro 900,00 Euro 170,00 Euro 1.070,00
6 fino a 29 mila euro Euro 1.100,00 Euro 170,00 Euro 1.270,00
7 fino a 31.5 mila euro Euro 1.300,00 Euro 170,00 Euro 1.470,00
8 Oltre/studente che Euro 1.500,00 Euro 170,00 Euro 1.670,00
non presenta au-
tocertificazione
ISEE
 
6. Per ciascuna fascia di reddito e' previsto oltre al pagamento
della tassa minima di iscrizione determinata per l'a.a. 2003/2004 in
Euro 170,00, anche il pagamento della tassa regionale sul diritto
allo studio di Euro 93,21.
7. Il pagamento e' previsto in due rate: la seconda rata, data
dalla differenza tra l'importo complessivo (calcolato sulla base
della condizione economica) e l'importo versato nella prima rata,
dovra' essere pagata entro il 15 maggio 2004.
8. La valutazione della condizione economica dello studente e'
determinata con riferimento al proprio nucleo familiare ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
«Uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari»; a
tal fine e' calcolato l'indice ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente), determinato dalla somma dei redditi + il 20%
del patrimonio, rapportato al parametro desunto dalla scala di
equivalenza relativo ai componenti il nucleo familiare.
9. La compilazione della dichiarazione sostitutiva unica relativa
all'ISEE sara' effettuata presso i Centri di assistenza fiscale (CAF)
del Triveneto convenzionati con l'Universita' «Ca' Foscari».
10. Nei casi in cui la prima rata sia superiore all'importo
complessivo, la differenza sara' rimborsata.
11. Il bollettino di conto corrente con l'importo della seconda
rata da pagare sara' inviato a domicilio entro il mese di aprile
2004.
12. Nel caso in cui si abbia diritto al rimborso, si ricevera'
sempre a domicilio, il relativo assegno.
13. Qualora il dottorando risultasse vincitore della borsa di
studio regionale di cui all'art. 7, avra' rimborsata anche la tassa
regionale per il diritto allo studio.
14. L'eventuale ritiro o decadenza o esclusione dal corso di
dottorato non comporta una riduzione dell'importo complessivo di
tasse; pertanto in questo caso il dottorando e' tenuto a pagare anche
la seconda rata.

                              Art. 10.
 
Norme finali
 
l. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa
riferimento al vigente regolamento d'Ateneo in materia di dottorato
di ricerca approvato dal senato accademico e a quanto approvato dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 27 giugno 2003 in
merito a tasse di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca - a.a.
2003/2004.

                              Art. 11.
 
Informazioni
 
1. Eventuali informazioni con riferimento al presente bando
possono essere richieste alla Sezione diritto allo studio
dell'Universita' «Ca' Foscari», al seguente numero telefonico
0412347962 e/o al seguente indirizzo e-mail: dss-dirstud@unive.it
2. Ulteriori informazioni in merito a questo bando, al
regolamento di dottorato di ricerca, alla composizione delle
commissioni giudicatrici, all'ammissione degli idonei potranno essere
reperite al seguente indirizzo web: www.unive.it> Venezia, 17 luglio 2003
p. Il rettore: Magliari

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