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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORE DI PAVIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e gestione
delle situazioni estreme» - curricula in «Ingegneria sismica e
sismologia» e in «Gestione dei rischi e delle emergenze» - XXVIII
ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 7/2/2012
Ente:ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORE DI PAVIA
Località:-
Codice atto:2E000716
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/3/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Istituto universitario di studi superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2005;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei», approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Istituto universitario di studi superiori del 25.11.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Nelle more del regolamento del MIUR di cui all'art. 4, legge 210
del 3 luglio 1998, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge n.
240 del 30 dicembre 2010;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca internazionale in «Comprensione e gestione delle situazioni
estreme» - XXVIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Istituto
universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata dal
Consiglio didattico dei dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26
dello statuto;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita';
Vista la delibera del Consiglio direttivo, adottata nella seduta
del 20 ottobre 2011, con la quale e' stata approvata l'istituzione
del corso di dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e
gestione delle situazioni estreme» - XXVIII ciclo - avente sede
amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori
(I.U.S.S.) di Pavia;
Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di
studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e la Fondazione «Centro europeo
di formazione e ricerca in ingegneria sismica», per l'attivazione ed
il funzionamento del dottorato di ricerca internazionale in
«Comprensione e gestione delle situazioni estreme» - XXVIII ciclo -
avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi
superiori;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
alla indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in
«Comprensione e gestione delle situazioni estreme» - XXVIII ciclo -
avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi
superiori;

Decreta:


Art. 1


Istituzione


1. Nell'ambito del XXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia, e' istituito, in consorzio con la
Fondazione «Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria
sismica (EUCENTRE)», il dottorato di ricerca internazionale in
«Comprensione e gestione delle situazioni estreme», con i seguenti
curricula: «Ingegneria sismica e sismologia»; «Gestione dei rischi e
delle emergenze».
2. Sono indetti presso l'Istituto universitario di studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per l'ammissione al predetto corso di dottorato di ricerca. Vengono
indicate di seguito l'area scientifica, i settori
scientifico-disciplinari di riferimento del corso ed i settori
concorsuali, la sede del dottorato, il coordinatore, la durata e
l'inizio del corso, i posti messi a concorso, il numero delle borse
di studio disponibili, le tematiche delle ricerche che dovranno
essere svolte nell'ambito del corso, i titoli che saranno valutati
dalla Commissione giudicatrice, le modalita' di svolgimento delle
prove di ammissione, la data e la sede di espletamento delle prove
concorsuali, l'indirizzo web di approfondimento.
3. Il numero delle borse di studio e dei posti senza borsa di
studio indicati nel presente articolo, potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la data di
espletamento della prova orale del concorso. Restando comunque fermi
i termini previsti dall'art. 3 comma 1 per la presentazione delle
domande di ammissione, l'eventuale aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto ai candidati, in sede di esame, prima
dell'espletamento della prova orale.
Dottorato di ricerca internazionale in comprensione e gestione
delle situazioni estreme, curricula in «Ingegneria sismica e
sismologia» e in «Gestione dei rischi e delle emergenze»:
Area scientifica: 08 - Ingegneria civile ed architettura, 09 -
Ingegneria industriale e dell'informazione, 13 - Scienze economiche e
statistiche.
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/09, ICAR/07, ICAR/08,
ING-IND/22, GEO/11, GEO/05, MAT/06, FIS/07, ING-IND/11, ING-INF/03,
IUS/21, SECS-P/06.
Settori concorsuali: 08/B3, 08/B1, 08/B2, 09/D1, 04/A4, 04/A3,
01/A3, 02/B3, 09/C2, 09/F2, 12/E2, 13/A4.
Sede: Centro di formazione post-laurea e ricerca in ingegneria
sismica c/o Fondazione Eucentre via Ferrata n. 1 - 27100 Pavia Tel.:
+39.0382.5169851 Fax: +39.0382.529131 E-mail:
secretariat@umeschool.it
Coordinatore: prof. Gian Michele Calvi.
Durata: 3 anni.
Inizio del corso: 1 settembre 2012.
Posti: n. 12.
Borse di studio: n. 10.
Enti finanziatori:
n. 5 borse di studio finanziate dalla Fondazione Eucentre;
n. 5 borse di studio finanziate dall'Istituto universitario di
studi superiori di Pavia.
Tematiche delle ricerche che dovranno essere svolte dai
dottorandi nell'ambito del curriculum «Ingegneria sismica e
sismologia»: Ingegneria sismica, Sismologia applicata, Ingegneria
strutturale, Ingegneria geotecnica.
Tematiche delle ricerche che dovranno essere svolte dai
dottorandi nell'ambito del curriculum «Gestione dei rischi e delle
emergenze»: Temi ingegneristici, matematici, giuridici, economici, di
telecomunicazioni, filosofici, medici, psicologici ed etici, tutti
esplicitamente facenti capo alla gestione dei rischi e delle
emergenze risultanti da catastrofi naturali o antropiche.
Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
a) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale
conseguito;
b) curriculum accademico e professionale;
c) lettere di presentazione;
d) pubblicazioni scientifiche;
e) risultati conseguiti in corsi post-laurea;
f) ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato.
Modalita' di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
dovranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Prova orale: giorno 17 aprile 2012, alle ore 9:00 presso la
Fondazione «Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria
sismica (Eucentre)», via Ferrata 1, I - 27100 Pavia o in
videoconferenza a discrezione della Commissione Giudicatrice, nei
giorni dal 18 aprile al 26 aprile 2012, previo appuntamento
concordato tramite la segreteria della sede del dottorato (presso la
Fondazione Eucentre secretariat@umeschool.it).
Siti web di approfondimento: http://www.iusspavia.it e
http://www.umeschool.it

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
cui al precedente articolo, senza limitazione di eta' e cittadinanza,
coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale ovvero
del diploma di laurea specialistica ovvero del diploma di laurea
conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure di titolo
accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere.
2. Possono altresi' presentare domanda coloro che, pur non
essendo in possesso di uno dei diplomi di cui al punto precedente,
prevedono di conseguirli prima dell'inizio del corso. In tal caso i
candidati saranno ammessi al concorso sotto condizione ed in caso di
ammissione al corso dovranno presentare il certificato di
conseguimento del titolo prima dell'inizio del corso.
3. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, unicamente ai fini dell'ammissione al
corso di dottorato, e allegare alla domanda:
copia del certificato di conseguimento del titolo con l'elenco
degli esami sostenuti, entrambi tradotti in italiano o in inglese, a
cura e sotto la responsabilita' del candidato;
ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione
dell'ammissibilita' del titolo posseduto (Diploma supplement,
dichiarazione di valore in loco se gia' acquisita, ecc).
I candidati ammessi al corso dovranno consegnare in sede di
iscrizione la documentazione di cui all'art. 8.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione
per difetto dei requisiti previsti dal presente bando. Tale
provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione alla selezione


1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, in
conformita' al modello allegato al presente bando, deve pervenire al
direttore dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia
(I.U.S.S.) entro il giorno 30 marzo 2012 con una delle seguenti
modalita':
a) consegna presso gli uffici dell'Istituto universitario di
studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56
- aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
b) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: direttore dell'Istituto
universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, viale Lungo
Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia;
c) trasmissione a mezzo fax al seguente numero:
+39.0382.375899.
2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il
timbro dell'Ufficio protocollo dell'Istituto universitario di studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia.
3. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua
italiana oppure inglese, il candidato dovra' dichiarare sotto la
propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero
telefonico, l' e-mail e l'eventuale numero di fax;
b) la propria cittadinanza;
c) il diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale
posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso la quale e' stata
conseguita la laurea o la laurea specialistica/magistrale, ovvero il
titolo accademico equipollente conseguito presso una Universita'
straniera, nonche' la data dell'eventuale decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza;
oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato
dichiarato equipollente alla laurea italiana,
richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai
documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato (i
documenti dovranno essere presentati secondo le modalita' di cui
all'art. 2 comma 3);
d) i titoli conseguiti (limitatamente a quelli che potranno
essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice
ed indicati nell'art. 1);
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
f) le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di
concorso;
i) di autorizzare gli uffici competenti al trattamento, alla
comunicazione, alla diffusione e divulgazione dei dati personali
anche con le modalita' previste all'art. 16 del presente bando, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in
materia di protezione dei dati personali»).
4. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione
esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. I candidati dovranno
provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni
presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della
graduatoria di merito. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione
della graduatoria di merito l'Istituto universitario di studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia non potra' essere ritenuto in alcun
modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai
singoli candidati.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, devono
avanzare esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
6. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
indicate nel presente articolo nonche' quelle pervenute oltre il
termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata
dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. L'Amministrazione dell'Istituto non ha alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. L'Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi
momento l'esibizione degli originali dei documenti inviati e di
procedere all'esclusione del candidato dalla selezione e dal
dottorato qualora le dichiarazioni o i documenti presentati
risultassero mendaci.

                               Art. 4 


Commissione giudicatrice


1. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed i ricercatori universitari afferenti alle aree
scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di
dottorato. La Commissione puo' essere integrata con non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.
2. La Commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto
direttoriale di nomina.

                               Art. 5 


Procedura di selezione


1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale
in «Comprensione e gestione delle situazioni estreme» avviene previo
superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare
la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
2. La procedura di selezione consiste nella valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento
di una prova orale.
3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli
indicati nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai
candidati, la Commissione giudicatrice dispone di sessanta (60)
punti.
4. I sessanta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura
della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate
dai candidati.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dello
svolgimento della prova orale. I risultati della valutazione dei
titoli saranno resi noti ai candidati ammessi prima dello svolgimento
della prova orale con pubblicazione all'Albo dell'Istituto
(http://www.iusspavia.it/albo). L'inclusione nell'elenco degli
ammessi ha valore di notifica per gli interessati senza previsione di
ulteriori avvisi.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno raggiunto
un punteggio non inferiore a trentuno (31) punti nella valutazione
dei titoli.
7. La prova orale consiste in un colloquio in lingua inglese. Per
la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice
dispone di quaranta (40) punti.
8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno (21) punti.
9. Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti
riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso all'Albo
dell'Istituto (http://www.iusspavia.it/albo).
10. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i
giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito, che viene affissa all'Albo
dell'Istituto (http://www.iusspavia.it/albo). La graduatoria di
merito e' formata sulla base della somma delle votazioni conseguite
da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova
orale. In caso di parita' nella graduatoria generale di merito
prevale il candidato che abbia ottenuto il punteggio piu' elevato
nella valutazione dei titoli. In caso di ulteriore parita' la
preferenza e' determinata dalla minore eta' anagrafica del candidato.
11. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi
al direttore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.
12. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per la prova
orale solo se la data gia' precisata all'art. 1 dovesse subire
variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione, con
l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli
interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata
almeno quindici giorni prima della data prevista.
13. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i
candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, valido a norma di legge:
a) carta di identita';
b) patente di guida;
c) passaporto.
14. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara'
considerata come rinuncia al concorso.

                               Art. 6 


Ammissione al corso di dottorato


1. Il direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita'
degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alla procedura di selezione.
2. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 7 


Dipendenti pubblici


1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca e' collocato, a domanda e compatibilmente con le esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

                               Art. 8 


Immatricolazione al corso di dottorato


1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) -
viale Lungo Ticino Sforza n. 56, I-27100 Pavia, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso, la
seguente documentazione:
a) domanda di immatricolazione al primo anno di corso del
dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto
dall'Amministrazione;
b) due fotografie recenti, formato tessera;
c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in
corso di validita'; per i cittadini Extra-UE il documento di
identita' e' necessariamente il passaporto;
d) fotocopia del codice fiscale italiano.
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale
conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico
conseguito all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda di
immatricolazione l'originale del titolo medesimo - o copia
legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze
secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti
stranieri ai corsi delle Universita' italiane
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testodellenorme.h
tml
).
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche
occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva del Collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a
richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione per la
prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento
dell'iscrizione al corso di dottorato;
b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2000, n. 445:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
5. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 9 


Borse di studio


1. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476.
2. L'Istituto si riserva di adeguare l'importo della borsa di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore.
3. Il direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso (tre annualita').
5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
6. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di
permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e'
necessaria l'autorizzazione del Collegio dei docenti mentre per
periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del
coordinatore.
7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                               Art. 10 


Contributo per l'accesso e la frequenza al corso


1. La frequenza ai corsi di dottorato dello IUSS non prevede il
pagamento di contributi, fatta eccezione per la tassa regionale per
il diritto allo studio che per il 2011 e' pari a 100 euro. Tale
importo puo' subire revisioni annuali.

                               Art. 11 


Obblighi dei dottorandi


1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il
corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
2. Gli studenti sono tenuti all'ottenimento di 90 crediti ECTS
attraverso il superamento di corsi di insegnamento e la presentazione
di almeno uno studio individuale. Disposizioni di dettaglio
riguardanti l'ottenimento dei crediti ECTS sono contenuti nelle
disposizioni comunicate ai dottorandi a inizio del programma. Tutti i
corsi saranno impartiti in lingua inglese.
3. Entro la fine di ciascun anno accademico, gli iscritti ai
corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una
particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al
Collegio dei Docenti, il quale ne curera' la conservazione e che,
previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra' al direttore il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.
4. All'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando deve
presentare regolare domanda d'iscrizione e provvedere al pagamento
della tassa definita all'art. 10.
5. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a
compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi
scientifici.
6. L'Istituto universitario di studi superiori di Pavia
garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.

                               Art. 12 


Attivita' didattica dei dottorandi


1. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita'.

                               Art. 13 


Sospensione e decadenza


1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
direttore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con
erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al
termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo
tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i
dottorandi. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano
esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.
5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di
dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.

                               Art. 14 


Incompatibilita'


1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di
laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'ammissione a un
corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente
iscritto ad un Corso di master universitario di chiedere che le
attivita' formative del master possano essere concluse ed essere
riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come
percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del corso
di dottorato.
3. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con
impegni di lavoro a carattere continuativo. A richiesta del
dottorando, previo accertamento che l'impegno lavorativo non
pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca, in
casi particolari e con adeguata motivazione, puo' consentire al
dottorando di svolgere attivita' lavorativa. Per il periodo di
svolgimento dell'attivita' lavorativa, il dottorando non ha diritto
alla borsa di studio. Sono in generale ammissibili e compatibili con
la borsa di studio prestazioni di consulenze a carattere non
continuativo nell'ambito di specifica competenza scientifica del
dottorato, che potranno quindi essere consentite.
4. Sulle eventuali richieste pervenute, anche ai sensi del
presente articolo si esprime il Collegio dei docenti. In caso di
urgenza potra' esprimersi il coordinatore dei corsi, portando
successivamente in ratifica al Collegio dei docenti il decreto
assunto.

                               Art. 15 


Esame finale e conseguimento del titolo


1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal direttore
dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia,
si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo'
essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.
2. L'ammissione all'esame finale comporta il preventivo
conseguimento di almeno novanta crediti, con almeno uno studio
individuale, ed il completamento della tesi di dottorato.
3. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere il
riconoscimento di crediti conseguiti nell'ambito di corsi di
post-laurea, laddove vi sia adeguata congruenza scientifica e
formativa.

                               Art. 16 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(«Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio
post laurea dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.)
di Pavia e trattati per le finalita' di gestione del concorso e
dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei
vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e'
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Istituto universitario di studi
superiori di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati
personali»), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                               Art. 17 


Responsabile del procedimento amministrativo


1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott. Franco
Corona - Direttore amministrativo dell'Istituto universitario di
studi superiori (I.U.S.S.) - viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100
Pavia - tel. +39.0382.375811; fax +39.0382.375899.

                               Art. 18 


Norme finali


1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, e dalla
normativa interna dell'Istituto universitario di studi superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, nonche' dalle norme di gestione del corso,
previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di
studi superiori di Pavia (I.U.S.S.) e la Fondazione «Centro europeo
di formazione e ricerca in ingegneria sismica (Eucentre)».
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per
via telematica nei siti http://www.iusspavia.it e
http://www.umeschool.it.
Pavia, 25 gennaio 2012

Il direttore: Schmid

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