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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro - anno 2019.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.8 del 29/1/2019 |
Ente: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 19E00860 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 16/7/2019 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede
l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro»;
Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in sede di
Conferenza dei servizi riunitasi, ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241 del 1990, presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il 20 dicembre 2018 per l'approvazione del
presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma,
della legge n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro, per l'anno 2019;
Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza dei servizi del 20
dicembre 2018 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, al fine di garantire la necessaria
collaborazione degli ispettorati territoriali individuati come sede
d'esame nonche' il regolare svolgimento e gli adempimenti conseguenti
alle prove di abilitazione, sulla base di quanto previsto nella
convenzione del 9 agosto 2018 stipulata tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro;
Decreta:
Art. 1
Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2019
1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e'
indetta la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro per l'anno
2019.
Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati
interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso
gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna,
Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Torino e Trieste nonche' presso la Regione Sicilia -
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative e le Province autonome di
Bolzano - ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - servizio
lavoro.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a
livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del 9 agosto 2018
e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli
uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono
costituite le commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1, provvedono, con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici
per l'anno 2019 ed assicurano, altresi', le procedure necessarie a
garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 2
Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame
1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di
due prove scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e
in una prova teorico-pratica su temi del diritto tributario, scelti
dalla commissione esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di
materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del
bilancio.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono
assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I
candidati possono consultare i testi di legge non commentati e
autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.
Art. 3
Data e luogo delle prove d'esame
1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1,
nei seguenti giorni:
4 settembre 2019: prova scritta in diritto del lavoro e
legislazione sociale;
5 settembre 2019: prova teorico-pratica di diritto tributario.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi»
fino alla data di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 4
Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione
1. La domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale deve
essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00
(sedici/00), redatta secondo il fac-simile allegato al presente
decreto (Allegato 1), deve essere sottoscritta dal candidato e
presentata, a pena di inammissibilita', entro il termine perentorio
del 16 luglio 2019 agli Ispettorati del lavoro territorialmente
competenti, nonche' presso la Regione Sicilia - Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attivita' formative e le Province autonome di Bolzano - ufficio
tutela sociale del lavoro e di Trento - servizio lavoro.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il
medesimo termine del 16 luglio 2019. A tal fine fanno fede il timbro
e la data dell'ufficio postale accettante.
3. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova.
4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilita', dovra' dichiarare:
4.1
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di
avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e l'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata - pec. A tal fine il
candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di
cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi
compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno dell'Unione europea
per soggiornanti di lungo periodo.
4.2
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12
del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - Consiglio universitario nazionale
(CUN):
A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze
economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma
universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B) laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540
del 23 ottobre 2012:
classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;
classe L-16: Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione;
classe L-18: Scienze dell'economia e della gestione
aziendale;
classe L-33: Scienze economiche;
classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni
internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
classe LM-56: Scienze dell'economia;
classe LM-62: Scienze della politica;
classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;
classe LM-77: Scienze economico-aziendali;
classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;
C) i titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera
B) ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli
di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11
novembre 2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti
a quelli di cui alla lettera A);
D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio
titolo di studio da parte Consiglio universitario nazionale cui
abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano conseguito i titoli di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22
gennaio 2013;
E) i candidati che siano in possesso di un titolo di studio
conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre
attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio.
4.3
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento
del praticantato.
5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una
indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione agli esami.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all'esame:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T).
7. Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a
conoscenza della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale.
8. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di
accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
Art. 5
Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame
1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di
ammissione, con l'indicazione del tipo di supporto richiesto.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra' essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
Art. 6
Valutazione dei candidati
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova
orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia
o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma
dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti
l'intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno
sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato» e successive modificazioni, nonche' dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it
Roma, 16 gennaio 2019
Il direttore generale: De Camillis
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