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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di
novecentosettantasei allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e
VFP4).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.80 del 13/10/2020 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E10672 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 976 |
Scadenza: | 12/11/2020 |
Tags: | IN EVIDENZA Militari e FF.AA. |
Forum di discussione Esercitati con i quiz
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo" e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art.
35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale di Polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino -
Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di
posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo,
nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto l'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
recante «Codice dell'ordinamento militare» che prevede per la
partecipazione ai concorsi pubblici l'elevazione del limite di eta'
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non
superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi
ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 703 che prevede,
al comma 1, lettera d), che per l'accesso alla carriera iniziale del
Corpo di polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti disponibili
e' riservato ai volontari in ferma prefissata, ad esclusione di
coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali
in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ed in
particolare l'art. 44, comma 30 concernente la disciplina transitoria
del titolo di studio richiesto ai volontari delle Forze armate quale
requisito per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 30, comma
1, lettera u) che prevede le prove di efficienza fisica per i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale sono state definite le
modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento
dell'efficienza fisica, ai sensi dell'art. 86, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal
citato decreto legislativo n. 172/2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259 rubricato «Misure per la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 179 del 17 luglio 2020,
adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge
n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Attesa la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di novecentosettantasei allievi agenti del Corpo
di polizia penitenziaria;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, per il
reclutamento di novecentosettantasei (settecentotrentadue uomini;
duecentoquarantaquattro donne) allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, riservato:
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in
servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al
termine della ferma annuale, purche' siano in possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio o in congedo, purche' siano in possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
2. Numero tre posti (due uomini; una donna) sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono
in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l'assegnazione agli
istituti penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti riservati,
qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in
ordine di graduatoria.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020 - 2021.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai
concorsi del presente bando sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto. Il limite di eta' e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non
superiore a tre anni, ai sensi dell'art. 2049 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
f) efficienza fisica e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformita'
alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
integrazioni e modificazioni nonche' nel decreto del Capo del
Dipartimento 22 aprile 2020.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 3
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che non si
presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo
svolgimento della prova d'esame ovvero dell'accertamento
dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'efficienza fisica e l'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal
concorso con decreto del direttore generale del personale delle
risorse.
7. Non possono partecipare al concorso, pena l'esclusione, coloro
che abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come
volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA),
nonche' i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma
biennale.
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della
suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della
domanda, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed
esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la
partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovra'
essere sottoscritta il giorno della prova d'esame, pena la non
ammissione alla prova.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono ammessi
a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra
indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione sul sito www.giustizia.it venisse
comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i
candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la
domanda, come da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1),
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI -
Concorsi, largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
Art. 5
Compilazione della domanda
Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) residenza o domicilio, precisando altresi' il recapito e
l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per l'invio e la
ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
f) se si intende concorrere ai posti riservati di cui all'art.
1, comma 2. A tal fine il candidato in possesso del prescritto
attestato di bilinguismo dovra' specificare la lingua, italiana o
tedesca, in cui preferisce sostenere la prova di esame;
g) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di
non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il
candidato dovra' precisare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio richiesto;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
m) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire
dall'11 gennaio 2021, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno valutati.
Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso,
nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera g) fino al
termine del corso di formazione previsto per i vincitori del
concorso. A tal fine, l'interessato dovra' inviare dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
di identita', in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica
certificata prot.dgpr.dap@giustiziacert.it con indicazione
nell'oggetto «Concorso 976 allievi agenti Polizia penitenziaria» e/o
all'indirizzo di posta elettronica
concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it
Oltre ai dati e alle informazioni elencate nei commi precedenti i
candidati dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi
prestati quale volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o
quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
data di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1 e dell'eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonche' la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.
Art. 6
Estratto della documentazione di servizio
1. I candidati non esclusi dal concorso dovranno produrre
all'atto della presentazione alla prova scritta prevista dal
successivo art. 10, pena la non valutabilita' dei titoli, l'estratto
della documentazione di servizio, prevista dall'art. 1023, comma 3,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, redatto come da
fac-simile in allegato 2, secondo le seguenti modalita':
a) i candidati in posizione di congedo prima del termine di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, dovranno presentare l'estratto della documentazione di
servizio (allegato 2) rilasciato dall'ultimo ente/Reparto di servizio
all'atto del congedo, il quale dovra' contenere i dati relativi al
servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno
(VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovra'
essere firmato dal Comandate del Corpo/reparto e sottoscritto
dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso
contenuti;
b) i candidati in servizio al termine di scadenza di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno
richiedere l'estratto della documentazione di servizio (allegato 2)
al reparto/ente di appartenenza; tale documento deve essere chiuso
tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, dovra' essere firmato dal Comandante del Corpo/Reparto
e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei
dati in esso contenuti.
Art. 7
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, comma 1,
lettera m) ed eventuali modifiche pubblicate sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it - tutte le comunicazioni
personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
2. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito, anche telematico, indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili a
colpa dell'amministrazione o a eventi di forza maggiore.
Art. 8
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera' nelle
seguenti fasi:
1) prova scritta d'esame;
2) accertamento dell'efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli
accertamenti elencati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame di cui al successivo art. 10, nominata con decreto del
direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da un
presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o un ufficiale del
disciolto Corpo degli agenti di custodia e da altri quattro
appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.
Art. 10
Prova d'esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti
di un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso),
di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione
richiesta all'art. 4, comma 1, (ricevuta di invio della domanda
completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere
la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario
per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora
stabiliti nel calendario che sara' pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it l'11 gennaio 2021,
ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie
di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo, individuate dalla commissione esaminatrice da
una serie di domande preventivamente predisposte. La durata della
prova e' stabilita dalla commissione all'atto della predisposizione
delle serie di domande da somministrare.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, fra le quali la commissione esaminatrice puo'
scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'amministrazione e'
autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di
privati specializzati nel settore.
5. La commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della
prova.
6. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione
del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova
si intende superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a sei decimi.
7. Durante la prova d'esame e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice. Nel corso della
prova non e' inoltre consentito ai candidati usare telefoni
cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e
qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che
permettano di comunicare tra di loro e con l'esterno. E' altresi'
vietato portare carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di
qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni
e' escluso dal concorso.
8. L'esito della prova sara' pubblicato sul sito del Ministero
della giustizia.
Art. 11
Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica e agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso,
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art. 12 i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei
alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 1464
e 488 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che
abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi
all'ultimo posto.
2. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti
di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 risulti inferiore al numero
dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed
eventuali esigenze sopravvenute, l'amministrazione, si riserva la
facolta' di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla
prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, le candidate che si trovano in stato di
gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti
dei requisiti di idoneita' fisica, psichica, attitudinale e
dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio
puo' essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 12
Accertamento dell'efficienza fisica
1. Dopo aver superato la prova d'esame i candidati convocati sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, all'accertamento dell'efficienza fisica
che si svolgera' secondo le modalita' stabilite dal decreto del Capo
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora
stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica sono
considerati esclusi dal concorso.
3. Una commissione, nominata con provvedimento del direttore
generale del personale e delle risorse, composta da un dirigente di
Polizia penitenziaria di cui all'art 5, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che la presiede, un
medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del
Ministero della giustizia, ovvero individuato secondo le modalita' di
cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, due appartenenti al Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, in
possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione
sportiva italiana di «tecnico ovvero istruttore di primo livello o
livello base», sottoporra' i candidati convocati all'accertamento
dell'efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da
superare in sequenza, sotto specificati:
=====================================================================
| PROVA | UOMINI | DONNE | NOTE |
+====================+============+=========+=======================+
| | Tempo max |Tempo max| |
| Corsa 1000 m. | 3'55" | 4'55" | / |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
| Salto in alto | 1,20 m. | 1,00 m. | Massimo tre tentativi |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
| Piegamenti sulle | | | Tempo max 2' senza |
| braccia | n. 15 | n. 10 | interruzioni |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena
di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, e
successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».
Art. 13
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che risultano idonei all'accertamento
dell'efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici
a cura di una commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art.
106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici
del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del
Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita'
di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto
legislativo n. 443/1992.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove
strumentali e di laboratorio.
4. L'amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le
candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di
sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta per cento
per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per
cento per le candidate di sesso femminile;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione;
d) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
e) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti
frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu'
di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli
elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
6. Costituiscono causa di non idoneita' per l'assunzione nella
Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermita' previste
dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede,
estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di
alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
7. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
8. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell'art. 107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti
medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
9. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 14
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
previsti dal precedente art. 13 saranno sottoposti alle prove
attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente
penitenziario o ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di
custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di
selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia
individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un
componente della commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con
decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del
Dipartimento.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di
lavoro.
6. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e
delle risorse.
Art. 15
Documentazione amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali
dovranno far pervenire all'ufficio concorsi entro venti giorni dalla
suddetta idoneita':
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'eventuale assunzione;
b) le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di
precedenza e/o preferenza gia' indicati nella domanda di
partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.
Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 16
Formazione e approvazione della graduatoria
1. La commissione di cui all'art. 9 redige per i soli aspiranti
idonei alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti
dell'efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, la graduatoria di merito, suddivisa per contingente
maschile e femminile, formata secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall'estratto della
documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2,
rilasciata dalle competenti Autorita' militari:
valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in
qualita' di volontario in ferma prefissata;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titolo di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'estratto della
documentazione di servizio, di cui al precedente art. 6, rilasciato
dalle competenti Autorita' militari.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i
periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata
annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
4. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili e i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono ammessi alla
successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art. 11.
I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti
del concorso.
6. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva le graduatorie di merito, suddivise in relazione ai posti
messi a concorso del ruolo maschile e femminile e dichiara i
vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
7. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni.
8. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati
personali. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 17
Nomina vincitori
1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria e ammessi alla frequenza
del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento
della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale.
2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la
frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati
decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l'ordine della
graduatoria.
3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del direttore
generale del personale e delle risorse.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative e
operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione,
superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 18
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli
articoli 15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n.
2, Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione generale del personale e delle risorse preposto all'Ufficio
VI - Concorsi.
Roma, 10 settembre 2020
Il direttore generale: Parisi
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