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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di centotrentatre
posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della
Polizia Penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.43 del 9/6/2006
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Località:Nazionale
Codice atto:06E03396
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:133
Scadenza:10/7/2006
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale del personale e della formazione
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del
Corpo di Polizia Penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
«Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28
luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di Polizia
Penitenziaria «;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 6 aprile 2001,
n. 236 recante «Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo
direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia Penitenziaria»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 4 agosto 2005
relativo alle «Modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per
la nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo
ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 5 del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica del
5 maggio 2004 recante «Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL)
secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici»;
Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 2 comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n.
59, e 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche e
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione
di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce, tra l'altro,
i requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in
possesso i candidati per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e successive
modifiche e integrazioni di cui da ultimo il decreto del Ministro
dell'interno del 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento
concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 26 luglio
1976, n. 752 recante norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693;
Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
Ritenuto di dover bandire un concorso per il conferimento di
centotrentatre posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo
dei commissari della Polizia Penitenziaria;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
la prova preselettiva e le prove scritte;
Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore generale
del personale e della formazione del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore generale
del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanati dall'Amministrazione penitenziaria;
Decreta:
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di centotrentatre posti di vice commissario in prova del
ruolo dei commissari della Polizia Penitenziaria.
2. Il suddetto concorso consiste in due prove scritte ed un
colloquio, superato il quale i candidati sono sottoposti ad
accertamenti psicofisici ed attitudinali. La prova scritta e'
preceduta da una prova preliminare qualora il numero delle domande
sia superiore a 1500.
Dei suddetti posti:
a) una unita' e' riservata, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
b) tre unita', pari al 2% dei posti disponibili, sono riservate
subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli ufficiali
di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo
comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
c) ventisette unita', pari al 20% dei posti disponibili e'
riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per la partecipazione
 
1. Per la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria sono ammessi a partecipare gli aspiranti di ambo i
sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) 1 diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze
politiche, ovvero in economia e commercio purche' siano stati
sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale, e
lauree equipollenti, conseguiti presso una universita' della
Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitario
equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima
del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative ;
ovvero:
2 laurea specialistica conseguita presso una universita'
della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione
universitario equiparato appartenente ad una delle classi di laurea,
equiparata ai diplomi di laurea di cui al punto 1, ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica del 5
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004;
b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Non si
applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di
eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
c) cittadinanza italiana;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53;
f) avere l'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio di
polizia, cosi' come previsto rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 6 dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e
successive modificazioni e integrazioni, di cui da ultimo il decreto
del Ministro dell'interno del 30 giugno 2003, n. 198, con riferimento
ai concorsi pubblici per la nomina a vice commissario della Polizia
di Stato, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio,
con correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
(miopico od ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e
l'astigmatismo misto;
g) essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere in
possesso dei prescritti requisiti di cui al comma 1, ad eccezione del
limite d'eta' nonche' quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera f),
e non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Si applicano,
altresi', le disposizioni contenute negli artt. 93 e 205 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per le quali
sono esclusi dal concorso, il personale appartenente al Corpo di
Polizia Penitenziaria sospeso cautelarmene dal servizio ed il
personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio
complessivo inferiore a «buono».
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del
21 maggio 2000, n. 146, se i posti riservati al personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non vengono coperti, i
posti resi disponibili sono assegnati ai candidati idonei, in base
alla graduatoria del concorso.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, e che hanno riportato condanna a pena detentiva
per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei
requisiti previsti dal precedente art. 2.
2. A norma dell'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al
concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione.
3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera a), dell'art. 127 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge per l'accesso al ruolo del personale della Polizia
Penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia dei candidati.
5. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta, in
qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del
Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.

                               Art. 4.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione
generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi
polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del concorso
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4 . L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui
all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2
- Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione generale del personale e della formazione Ufficio III -
Concorsi Polizia Penitenziaria.

                               Art. 5.
 
Compilazione e presentazione delle domande
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, esenti dal bollo di
imposta, sono da redigersi esclusivamente sugli appositi moduli mod.
10 D.A.P., osservando le istruzioni riportate in calce dal modello
stesso e firmate per esteso in modo leggibile dagli interessati. I
modelli di domanda reperibili gratuitamente presso tutti gli istituti
penitenziari, e disponibili anche sul sito web
www.polizia-penitenziaria.it, dovranno in ogni caso essere presentati
ai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria
appresso indicati, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I candidati, che partecipano al presente concorso,
appartenenti ai ruoli della polizia penitenziaria, debbono presentare
la domanda alla Direzione dell'Istituto ove prestano servizio entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre, dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«concorsi ed esami».
3. I candidati che si trovano all'estero possono inviare le
domande alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che
ne cureranno l'invio al Provveditorato Regionale ove i medesimi
risiedono o sono iscritti nelle liste elettorali; i Provveditorati
provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari per quanto necessario
all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
4. Le domande di cui al comma 1 si considereranno prodotte in
tempo utile se spedite entro il termine dallo stesso stabilito, senza
essere state piegate in busta di adeguato formato, al competente
Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
5. Le domande di cui al comma 2 e 3 si considereranno prodotte in
tempo utile solo se sono state assunte a protocollo nei termini sopra
stabiliti rispettivamente dalle direzioni degli istituti e dalle sedi
delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.
A tal fine si precisa che le sedi dei Provveditorati regionali
preposti alla raccolta delle domande sono:
per i candidati residenti in |Provveditorato
---------------------------------------------------------------------
|10135 Torino - Via Berruti e
Piemonte e Valle D'Aosta |Ferrero n. 1/A
---------------------------------------------------------------------
|16129 Genova - Viale Brigate
Liguria |Partigiane 92/r
---------------------------------------------------------------------
|20123 Milano - Via Pietro Azario
Lombardia |n. 6
---------------------------------------------------------------------
Veneto, Friuli-Venezia G. e |35141 Padova - Piazza Castello n.
Trentino-A.A. |12
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna |40126 Bologna - Viale Vicini, 20
---------------------------------------------------------------------
|50139 Firenze - Via Bolognese n.
Toscana |84
---------------------------------------------------------------------
|06124 Perugia - Via Mario Angeloni
Umbria |n. 43
---------------------------------------------------------------------
|00165 Roma - Via S. Francesco di
Lazio |Sales n. 35
---------------------------------------------------------------------
|60121 Ancona - Via Martiri della
Marche |Resistenza n. 17/A
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo - Molise |65129 Pescara - Via Alento n. 76
---------------------------------------------------------------------
|80143 Napoli - Via Nuova
Campania |Poggioreale n. 167
---------------------------------------------------------------------
|70125 Bari - Corso Alcide De
Puglia |Gasperi n. 309
---------------------------------------------------------------------
|85100 Potenza - Via dei Mille
Basilicata |s.n.c.
---------------------------------------------------------------------
|88100 Catanzaro - Via Vinicio
Calabria |Cortese n. 2
---------------------------------------------------------------------
|90143 Palermo - Via Marchese di
Sicilia |Villabianca n. 70
---------------------------------------------------------------------
Sardegna |09129 Cagliari - Via Tuveri n. 22
6. Sul modulo di domanda di partecipazione al concorso i
candidati devono indicare e/o dichiarare:
a) il codice del concorso, che nello specifico e' il seguente:
VC0002;
b) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
c) la data e il luogo di nascita;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile ed indicare l'eventuale numero di figli;
g) la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale
dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso
e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata
postale le eventuali variazioni dello stesso;
h) il godimento dei diritti politici e civili, nonche', il
comune ove sono iscritti nelle liste elettorali che, nel modulo di
domanda, coincide con quello di residenza;
i) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a loro carico;
j) il titolo di studio, con l'indicazione dell'universita' o
istituto di istruzione universitario equiparato che lo ha rilasciato
e della data in cui e' stato conseguito;
k) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di elementi
d'informatica, indicando al punto 11 del Modello 10 D.A.P. SI o NO;
l) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua
straniera a scelta tra inglese, francese e tedesca, indicando al
punto 12 del Modello 10 D.A.P. SI o NO e se SI, il relativo codice: -
inglese: cod. 01 - francese: cod. 02 - tedesco: cod. 03;
m) la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva, con la precisazione di non essere
stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio
sostitutivo civile;
n) se sono o siano stati impiegati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni (le eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una
dichiarazione da allegare alla domanda).
7. I candidati che ne abbiano titolo ed intendono concorrere ai
posti riservati di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere
a), b), c), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso indicando al punto 9 del modello di domanda SI o NO e se
SI lo specifico numero di codifica in base a quanto di seguito
riportato:
a) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
a), indicare la codifica 01 se si intende sostenere la prova d'esame
in lingua italiana, ovvero la codifica 02 se si intende sostenere la
medesima prova in lingua tedesca;
b) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
b), indicare la codifica 03;
c) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
c), indicare la codifica 04.
8. L'amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o ad altre cause non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
preliminare, nonche' delle prove di esame, di cui al successivo art.
7 del presente bando, e' composta da un consigliere di Stato o da un
magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un
dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da
altri quattro membri, tra i funzionari dell'amministrazione
penitenziaria con qualifica dirigenziale.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione
economica C2).
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti
supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
4. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando
di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da
un esperto nelle lingue straniere ed informatica.
5. La commissione e' nominata con decreto del Direttore generale
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.

                               Art. 7.
 
Prova preselettiva
 
1. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a 1500
verra' effettuata una prova preselettiva volta a determinare il
numero dei candidati da ammettere alle successive prove.
2. La prova e' articolata in una serie di domande a risposta a
scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: diritto
penitenziario, diritto penale e diritto processuale penale con
particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia
giudiziaria, diritto costituzionale, diritto amministrativo e
ordinamento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Le domande concernenti le sopraindicate discipline saranno
pubblicate sul sito web www.polizia-penitenziaria.it almeno
quarantacinque giorni prima della prova preselettiva.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione
all'atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
7. I candidati non possono avvalersi durante la prova
preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione delle
informazioni o alla trasmissione dei dati.

                               Art. 8.
 
Diario della prova preselettiva
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 15 settembre 2006 verra'
pubblicata la data e il luogo di svolgimento, nonche' l'avviso di
pubblicazione sul sito web www.polizia-penitenziaria.it alla voce
«concorsi» dei quesiti oggetto dell'eventuale prova preselettiva.
2. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo
documento di riconoscimento, per sostenere la prova preliminare, il
cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva
partecipazione al concorso.
3. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
4. Coloro che non si presenteranno a sostenere la prova sono
esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Modalita' di svolgimento delle prove preselettive
 
1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica.
2. La prova preselettiva si intende superata dai candidati che
riportano una valutazione non inferiore a 6 decimi, sempreche' si
classifichino entro il limite di cui al successivo comma;
3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' ammesso a
sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte
i posti messi a concorso, nonche', in soprannumero i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i
limiti dell'aliquota predetta.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
5. La graduatoria e' resa pubblica mediante pubblicazione sul
sito web della polizia penitenziaria (www.polizia-penitenziaria.it
alla
voce «concorsi»). Della pubblicazione della graduatoria stessa
sara' data notizia mediante avviso nella medesima Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di
cui all'art. 8, comma 1.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di
notifica a tutti gli effetti.

                              Art. 10.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale e si effettuano in base al seguente programma.
2. Prove scritte:
a) diritto penitenziario;
b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare
riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia
giudiziaria.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per
ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, anche su diritto costituzionale, diritto
amministrativo e ordinamento dell'amministrazione penitenziaria.
5. La prova orale non si intende superata se il candidato non
avra' riportato la votazione di almeno ventuno/trentesimi.
6. I candidati possono, solo qualora lo abbiano indicato nella
domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una
delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco e con una
prova facoltativa concernente elementi d'informatica.
7. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito
un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va
aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto
riportato alla prova scritta e' portata a conoscenza del candidato
almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere la prova
orale stessa.
9. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova
orale.
10. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
11. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
12. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del
dipartimento.

                              Art. 11.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. Dopo aver superato la prova preliminare e le prove d'esame, i
candidati ad eccezione di quelli di cui all'art. 1 comma 2, lettera
c), sono sottoposti, nel luogo, giorno ed ora, che verranno loro
preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
comma secondo dell'art. 120 del d.lgs. n. 443/92. Le funzioni di
segretario della predetta commissione e' svolta da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
4. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che non
puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'amministrazione statale.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore generale del personale e della formazione
dell'amministrazione penitenziaria.
6. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione medica, puo' essere prevista la nomina di uno o piu'
presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o
piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione medica esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                              Art. 12.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono
dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze
istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di
autostima.
2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenente all'area funzionale C posizione economica C2, in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica non inferiore
all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione prevista
dal precedente comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a
scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un
colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Esse sono
aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e
comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che
viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del
personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.
6. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione attitudinale, puo' essere prevista la nomina di uno o
piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di
uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto
di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                              Art. 13.
 
Presentazione alle prove nei luoghi prestabiliti
 
1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere l'eventuale prova preselettiva, le
prove d'esame, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e la
valutazione delle qualita' attitudinali e' escluso di diritto dal
concorso.

                              Art. 14.
 
Documentazione amministrativa
 
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c) per i quali si provvedera' al termine delle prove di
esame, dovranno consegnare al personale addetto al concorso due
modelli appositamente predisposti da questa amministrazione:
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che dovra' essere compilato in ogni sua parte dal candidato e
consegnato al predetto personale, unitamente a copia fotostatica non
autenticata del proprio documento d'identita', con il quale attesti i
requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il
possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella
nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e
dalle altre disposizioni speciali di legge in materia che siano
tuttora vigenti;
di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

                              Art. 15.
 
Graduatoria di merito
 
1. Ultimate le prove d'esame, e i successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali, la commissione forma la graduatoria di
merito, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del
precedente art. 10, comma 9, conseguito da ciascun candidato.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

                              Art. 16.
 
Graduatoria finale
 
Con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione dell'amministrazione penitenziaria, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di
merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

                              Art. 17.
 
Pubblicazione graduatoria
 
1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                              Art. 18.
 
Nomina a vice commissari penitenziari in prova ed assegnazione
 
1. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari
penitenziari in prova.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 146/2000, i vice
commissari penitenziari in prova frequentano presso l'Istituto
superiore di studi penitenziari dell'amministrazione penitenziaria,
un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi,
secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della giustizia
del 4 agosto 2005. Durante il citato corso non possono essere
impiegati in servizi d'istituto.
3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al
servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame sulle
materie oggetto del corso.
4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli
esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari.
Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo
ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame di fine corso.
5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano
l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di
quest'ultimo e' negativo, sono dimessi.
6. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarati decaduti dalla nomina.
7. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al
precedente art. 1 comma 2, lettera a), una volta superati gli esami
finali del predetto corso di formazione, verranno assegnati come
prima sede di servizio ad Istituti e servizi della provincia di
Bolzano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 24 marzo 2006
Il direttore generale: Sparacia

 

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