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UNIVERSITA' DI PALERMO
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XV ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.23 del 21/3/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PALERMO |
Località: | Palermo (PA) |
Codice atto: | 000E2569 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/4/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997 modificato dal decreto ministeriale 26 maggio 1998;
Vista la legge n. 40 del 6 marzo 1998;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998;
Visto il decreto Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998;
Vista la legge n. 4 del 14 gennaio 1999;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del 13 luglio 1999;
Visto il "Regolamento in materia di dottorato" di ricerca
del-l'Universita' degli studi di Palermo, emanato con decreto
rettorale n. 1028 del 12 novembre 1999;
Vista la deliberazione del senato accademico del 17 gennaio 2000,
con la quale, acquisito il parere del Nucleo di valutazione
dell'Ateneo, si approvano le richieste di rinnovo e istituzione dei
corsi di dottorato di ricerca per il XV ciclo, con sede
amministrativa presso l'Ateneo di Palermo;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
18 gennaio 2000, con la quale si autorizza l'attivazione del XV ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca, e la relativa copertura
finanziaria;
Visto il programma operativo 1994/1999: ricerca, sviluppo
tecnologico ad alta formazione nelle regioni dell'obiettivo 1, misura
1.1 alta formazione, approvato con decisione della Commissione della
Comunita' europea n. C(95) 1403 del 19 luglio 1995;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Palermo e
sono banditi i relativi concorsi, per titoli ed esami.
I corsi di dottorato di ricerca ed i relativi posti messi a
concorso sono di seguito elencati e per ciascun dottorato viene
indicata la sede del corso, le sedi consorziate, il numero di borse
di studio da conferire con l'indicazione dei soggetti finanziatori e
la durata.
Vengono consolidate con il presente ciclo le borse di studio
aggiuntive, finanziate dal Fondo sociale europeo nel XII ciclo, dei
corsi di dottorato ammessi a cofinanziamento nell'ambito del
programma operativo 1994/1999 "Ricerca sviluppo tecnologico ed alta
formazione nelle regioni dell'obiettivo 1 - Misura 1".
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo'
essere inferiore a tre.
ELENCO DOTTORATI
Vedere Tabella da pag. 56 a pag. 58 della G.U.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea
ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle competenti autorita' accademiche
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno
- unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione coloro i quali
abbiano conseguito il diploma di laurea entro la data di scadenza del
bando.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti a
versare un contributo di L. 80.000, quali spese organizzative
concorsuali, con bollettino di c.c.p. n. 9902, intestato: Universita'
degli studi di Palermo - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo,
indicando nella causale del versamento "Contributo per l'ammissione
al concorso di dottorato di ricerca in: (indicare il titolo esatto
del dottorato) - XV ciclo".
Il candidato dovra' presentare, pena l'esclusione dalla
partecipazione al concorso, unitamente alla domanda, copia della
ricevuta del versamento effettuato.
Art. 3.
Il concorso e' per titoli ed esami.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese ad
accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
La commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al corso
sara' nominata con decreto del rettore su proposta del collegio dei
docenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 6, comma 5,
del regolamento in materia di dottorato di ricerca in vigore presso
l'Universita' degli studi di Palermo.
Essa sara' composta da tre docenti universitari, di cui almeno
due professori di prima e di seconda fascia, anche di altri atenei,
italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico
disciplinari di riferimento del collegio, cui possono essere aggiunti
non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli
enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di
tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese per la
gestione del corso con piccole e medie imprese, imprese artigiane,
altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, soggetti di cui
all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di
ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi.
Art. 4.
La domanda di partecipazione al concorso, compilata in carta
libera, con firma autografa del candidato, con indicato il recapito
eletto agli effetti del concorso, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Palermo - Piazza Marina n. 61 - 90133
Palermo - c/o ufficio del protocollo, e redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, dovra' pervenire entro e non oltre le ore
12 del trentesimo giorno a decorrere dal quello successivo alla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Sulla busta contenente la domanda di
partecipazione dovra', altresi', essere riportata la scritta:
"Domanda di partecipazione al XV ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca".
Le domande, qualunque sia la modalita' di spedizione, che
perverranno all'indirizzo sopracitato oltre tale termine si
riterranno non presentate (pertanto, non fara' fede la data del
timbro postale all'atto della spedizione).
Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, che vale come autocertificazione resa
ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 3, della
legge n. 127/1997 e decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, l'aspirante dovra' dichiarare:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui si intende
partecipare (una sola domanda per ogni concorso);
c) la laurea posseduta (o che si conseguira' alla data di
scadenza del bando) con il relativo punteggio finale nonche' la data
e l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita'
straniera, nonche' l'eventuale decreto rettorale con il quale o'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
d) la lingua o le lingue straniere conosciute;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
f) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso;
g) di essere/non essere dipendente pubblico;
h) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
i) il candidato dovra' inoltre presentare unitamente alla
domanda:
1) fotocopia della ricevuta di versamento del contributo di
cui all'art. 2 del presente bando;
2) curriculum vitae;
3) titoli posseduti;
4) progetto di ricerca.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello stato stesso.
Se nella stessa domanda fossero indicati piu' dottorati, sara'
ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
Saranno comunque esclusi dal concorso i candidati le cui domande
non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove del concorso.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso.
L'amministrazione universitaria non assume nessuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
L'esame di ammissione consiste in:
prova scritta della durata di sei ore;
prova orale nella quale il candidato dovra' esporre un suo
progetto di ricerca su temi oggetto del dottorato (che il candidato
dovra' inviare unitamente alla domanda).
Il candidato dovra' inoltre dimostrare una buona conoscenza di
una lingua straniera.
Ogni commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone
di 100 punti.
I punteggi saranno cosi' distribuiti:
prova scritta - massimo 40/100 punti. La prova si intende
superata con la votazione minima di 28/100;
prova orale - massimo 40/100 punti. La prova si intende
superata con la votazione minima di 28/100.
Titoli - massimo 20/100 punti cosi' suddivisi:
voto di laurea - massimo 10 punti (1 punto per ogni voto
superiore a 101/110 ed un punto per la lode);
altri titoli - massimo 10 punti (altra laurea, attestati di
corsi di perfezionamento post-laurea, frequenza di scuole, periodi
trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere,
pubblicazioni o quanto altro utile ad attestare attivita' di studio e
di ricerca).
La commissione alla prima riunione stabilisce esplicitamente i
criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e dello svolgimento
del colloquio.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il candidato sara' ritenuto idoneo se avra' superato entrambe le
prove con la votazione minima prevista.
Le prove scritte si svolgeranno a decorrere dal giorno 5 giugno
2000.
Il diario di esami relativo a ciascun corso di dottorato sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" - del 26 maggio 2000.
La data stabilita per la prova orale sara' comunicata in sede
concorsuale da parte della commissione giudicatrice.
L'elenco dei candidati ammessi con la relativa indicazione del
voto riportato nella prova scritta e del punteggio relativo ai titoli
sara' reso pubblico dalla commissione stessa mediante affissione
all'albo della struttura sede di esame e, previa comunicazione
all'amministrazione centrale, tramite pubblicazione nel sito Web -
Documentazione legislativa - dell'Uuniversita' degli studi di Palermo
(www.unipa.it).
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
Il titolare di assegni di ricerca puo' frequentare i corsi di
dottorato di ricerca anche in sovrannumero previo pagamento dei
contributi per l'accesso e la frequenza.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni,
vincitori su posti coperti da borsa di studio, possono essere
iscritti a condizione che siano collocati in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del
corso.
Art. 7.
I concorrenti che risulteranno vincitori, dovranno presentare o
far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine
perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la seguente
documentazione:
domanda di iscrizione al corso in carta legale;
copia autenticata del diploma di scuola media superiore (per i
cittadini non italiani documento originale che ha consentito la loro
ammissione all'Universita' con relativa traduzione legalizzata);
fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmato;
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
luogo e data di nascita:
residenza e domicilio;
cittadinanza;
composizione del nucleo familiare, fascia di reddito
individuata con riferimento all'art. 8 del presente bando e riferita
all'anno solare 1999;
la laurea posseduta con l'indicazione della relativa
votazione, della data di conseguimento e dell'Universita' presso la
quale e' stata conseguita;
di essere/non essere dipendente pubblico;
di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
o di perfezionamento, perfezionamento all'estero (e nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza) o ad altro corso di
dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad altro
corso di dottorato di ricerca;
di non avere mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare tutte le attivita' del dottorato
di ricerca secondo le modalita' fissate dal collegio docenti.
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono dichiarare di
possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 8.
Ai primi posizionatisi in graduatoria, sara' conferita la borsa
di studio fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997. I rimanenti idonei possono partecipare
al corso di dottorato mediante il pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza. Gli importi dei contributi per l'accesso e
la frequenza potranno essere rivisti di anno in anno.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 ed e'
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza del pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
in proporzione e in relazione a periodi di formazione all'estero.
Detto incremento sara' erogato solo per periodi di formazione
all'estero non superiori a quelli gia' previsti nella proposta di
attivazione del corso.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi si applicano le
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza, graduato a seconda delle condizioni economiche,
reddito e situazione patrimoniale possedute nell'anno solare 1999 dal
nucleo familiare convenzionale del vincitore, viene cosi' definito,
con riferimento alla seconda fascia di reddito determinata ai fini
del pagamento delle tasse e dei contributi studenteschi con delibera
del senato accademico dell'Ateneo di Palermo del 29 giugno 1998.
TABELLA
===============================================================
Composizione nucleo familiare convenzionale Reddito
1 componente 25.700.000
2 componenti 42.800.000
3 componenti 57.000.000
4 componenti 69.500.000
5 componenti 81.500.000
6 componenti 92.300.000
7 componenti 102.600.000
Per redditi inferiori alle suddette fasce il contributo per
l'accesso e la frequenza e' fissato in L. 700.000.
Per redditi superiori alle suddette fasce il contributo per
l'accesso e la frequenza e' fissato in L. 1.600.000
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
preventivamente esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi.
Sono, altresi', esonerati dal pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza i vincitori titolari di prestiti d'onore
nonche' i portatori di handicap con infermita' accertata superiore al
66%.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, commi 3 e
5, della legge 3 luglio 1998, n. 210, o da altri fondi universitari,
possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente
all'emanazione del bando e comunque non oltre il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.
Ai dottorandi non e' consentito cumulare la propria borsa di
studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti - art. 6 della legge n. 398 del 30 novembre 1989.
Art. 9.
I dottorandi sono tenuti a seguire il corso di dottorato di
ricerca secondo le modalita' ed i tempi fissati dal collegio dei
docenti compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine.
Al termine di ciascun anno di corso i dottorandi devono
presentare al collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento
della ricerca.
In ottemperanza al comma 8, dell'art. 4, della legge 3 luglio
1998, n. 210, ai dottorandi e' consentita, previo consenso e previa
delibera del collegio dei docenti interessato, una limitata attivita'
didattica a titolo gratuito. Tale collaborazione didattica non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
I dottorandi che svolgono la propria attivita' presso cliniche
universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attivita'
assistenziale come assistenti in formazione.
Alla fine di ciascun anno il collegio docenti con proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno
successivo ovvero l'esclusione. non e' consentita l'esclusione dal
corso nei casi di maternita' o di grave e documentata malattia e di
servizio militare.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio.
Art. 10.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art 8 del "Regolamento in
materia di dottorato di ricerca dell'Ateneo di Palermo".
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e' conferito dal rettore, che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
Art. 11.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' nominato nella persona della sig.ra Franca Troja -
Funzionario amministrativo.
Art. 12.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento
dell'Universita' di Palermo, nonche' alle altre disposizioni vigenti
in materia.
Il presente bando di concorso ed il facsimile di domanda di
ammissione sono disponibili sul sito www.unipa.it - documentazione
legislativa - dell'Universita' degli studi di Palermo.
Palermo, 3 marzo 2000
Il rettore: Silvestri
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