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UNIVERSITA' DELL' AQUILA

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di
collaboratore tecnico presso il dipartimento di medicina
sperimentale - cattedra di farmacologia (area farmacologia
cellulare).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DELL' AQUILA
Località:-
Codice atto:099E6794
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:30/9/1999
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686; e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista lalegge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito, a partire
dal 1 novembre 1982, l'Universita degli studi di L'Aquila;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, relativo alla
normativa concorsuale per il reclutamento del personale non docente
universitario;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, recante
integrazioni e modificazioni a tale normativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n.
693, recante modificazioni al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n.
571;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Visto l'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Visto il D.D.A. n. 928 del 1 aprile 1999 con il quale un posto di
settimo livello retributivo funzionale - area funzionale
tecnico-scientifica e sociosanitaria - per il profilo professionale
di collaboratore tecnico vacante presso la cattedra di
cardiochirurgia del dipartimento di medicina sperimentale, e' stato
trasferito alla cattedra di farmacologia del medesimo dipartimento;
Vista la nota n. 2433 del 13 luglio 1999 con la quale il direttore
del dipartimento di medicina sperimentale ha precisato che tale posto
e' stato attribuito per le esigenze dell'area di ricerca di
farmacologia cellulare, in quanto le competenze richieste sono
attinenti a metodiche utilizzate nello studio dei meccanismi di
azione di farmaci da impiegare nelle terapie antitumorali;
Visto il decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990, convertito
nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, con particolare riferimento
all'art. 9;
Considerato, altresi', che presso questo Ateneo non esistono
graduatorie valide di concorsi per lo stesso profilo professionale di
collaboratore tecnico presso il dipartimento di medicina sperimentale
- cattedra di farmacologia (area di farmacologia cellulare);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990,
n. 403, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge n. 127/1997, in materia
di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, che ha
dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei predetti
decreti legislativi n. 29/1993 e n. 80/1998;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il C.C.N.L. del comparto Universita', stipulato in data 21
maggio 1996;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto
di settimo livello retributivo funzionale - area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria - per il profilo professionale
di collaboratore tecnico presso il dipartimento di medicina
sperimentale - cattedra di farmacologia (area farmacologia cellulare)
- dell'Universita' degli studi di L'Aquila.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia o
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale piu' quattro anni continuativi di attivita' lavorativa
di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti
pubblici o aziende di importanza nazionale.
Ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si
prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale della
qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni
senza demerito;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto. Ai sensi del comma sesto
dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si deroga dal
requisito del limite di eta';
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non e' richiesto per
i soggetti appartenenti alla Unione europea purche' siano in possesso
dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in
base alla normativa vigente;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita'
degli studi di L'Aquila - Settore non docenti - piazza Vincenzo
Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila, redatte su carta semplice e firmate
dagli interessati, dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta a
questa Universita' entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
primo comma del presente articolo; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda di cui si allega schema esemplificativo, gli
aspiranti dovranno indicare:
a) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri della Comunita' economia europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;
e) l'immunita' da condanne penali o le eventuali condanne penali
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale);
f) i procedimenti penali eventualmente pendenti e a loro carico;
g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui
e' stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano
trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
m) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti
da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
n) i candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio
necessario in relazione ai loro handicap nonche' la eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi nell'espletamento delle prove di esame
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.
Gli interessati devono redigere l'istanza di partecipazione secondo
il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e
con tutti gli elementi in esso richiesti.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di assunzione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato da una mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa. Non si terra' conto delle domande
presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
oltre il termine stabilito dal presente articolo.

                               Art. 4.
T i t o l i
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i
titoli in carta libera, in originale, in copia autenticata o in
fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', che attesti che i titoli
presentati sono conformi agli originali. La dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identita'
del sottoscrittore.
E' possibile, comunque, produrre in luogo del titolo, una
dichiarazione sostitutiva della normale certificazione ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 o
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
L'amministrazione e' tenuta a procedere a idonei controlli anche a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10.
Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, i titoli oggetto di valutazione (di essi i
candidati dovranno presentare un elenco sottoscritto ed in duplice
copia) con esclusione di quelli di cui all'art. 2 punto 1) del
presente bando sono:
pubblicazioni scientifiche attinenti (fino ad un massimo di punti
4);
titoli culturali (fino ad un massimo di punti 6).

                               Art. 5.
Parita' e pari-opportunita'
L'amministazione garantisce parita' e pari-opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' costituita a norma del decreto
ministeriale 20 maggio 1983 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, almeno un terzo dei posti di componente deve essere riservato
alle donne.
La commissione esaminatrice e' composta da tecnici esperti nelle
materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono fame
parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,
n. 546 i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
Possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per le materie speciali.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, la
composizione della commissione giudicatrice verra' pubblicata
nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.
L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione esaminatrice da parte dei candidati al concorso deve
essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche'
anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.

                               Art. 7.
Trasparenza amministrativa
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni:
la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei
titoli deve essere reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale;
i candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con
le modalita' ivi previste.

                               Art. 8.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto
teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente anche
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, secondo
l'allegato programma.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce in
ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della
commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica
o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati
di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un
segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o
categoria.
Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di
vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a
meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario
destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

                               Art. 9.
Svolgimento delle prove
Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di
cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Questa universita' dara' notizia, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si
svolgeranno le prove di esame, non meno di quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime.

                              Art. 10.
Esito delle prove
Per la valutazione delle prove oggetto del concorso la commissione
dispone di 90 punti cosi ripartiti:
prima prova scritta, punti 30;
seconda prova scritta, punti 30;
prova orale, punti 30.
Le prove scritte si intenderanno superate se i candidati
riporteranno, in ciascuna di esse, una votazione di almeno 21/30. La
prova orale, alla quale saranno ammessi i candidati che supereranno
le due prove scritte si intendera' superata se i candidati otterranno
una votazione di almeno 21/30.

                              Art. 11.
Documento di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.

                              Art. 12.
Riserva dei posti e preferenza a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire per loro diretta iniziativa, al rettore dell'Universita'
degli studi di L'Aquila - Settore non docenti - entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio i documenti in originale o
copia autenticata ai sensi di legge (in carta semplice), attestanti
il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita'
di valutazione dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta':

                              Art. 13.
Formazione della graduatoria
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formera' la graduatoria generale di merito secondo l'ordine
decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato stabilita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte della votazione conseguita nel colloquio e del
punteggio attribuito per i titoli.
La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze previste dall'art. 12 del bando, verra'
approvata dal dirigente dell'Ateneo con funzioni di direttore
amministrativo. Essa e' immediatamente efficace e sara' pubblicata
nell'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di L'Aquila. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sara' dichiarato vincitore del concorso il candidato che risultera'
utilmente inserito nella graduatoria. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita'.

                              Art. 14.
Presentazione dei documenti
per la costituzione del rapporto di lavoro
Il concorrente dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita' degli studi di L'Aquila - Settore non docenti -
piazza Vincenzo Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila - entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato medico in bollo, di data non anteriore a sei mesi,
rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorita'
sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.
Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato
comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue
prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed
effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale si
concorre.
I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non
abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la natura ed il
grado della sua invalidita' non possa riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso;
2) una foto ed una marca da bollo da L. 20.000;
3) dichiarazione in bollo attestante che il candidato non ricopre
altri uffici retribuiti a carico dello Stato, di enti pubblici e
privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego. Detta dichiarazione deve contenere inoltre, le eventuali
dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (art. 1 lettera g) del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);
E', altresi', tenuto a rilasciare tramite il modello apposito entro
il predetto termine di trenta giorni, dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, e successive
modificazioni ed integrazioni e del regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della predetta legge approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) sottoscritte
alla presenza del personale addetto, relative al possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso. Tali
dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole delle
responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci.
Analoga documentazione rilasciata dalle Autorita' preposte, deve
essere rimessa dai cittadinl degli Stati membri della Unione europea.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
appartenenza debbono essere conforrni alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati che siano dipendenti di ruolo di pubbliche
amministrazioni dovranno produrre, oltre alle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, i seguenti
documenti:
1) certificato medico;
2) copia integrale dello stato di servizio aggiornato;
3) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.
I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in
carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali
appartenenti al corpo di pubblica sicurezza possono presentare, oltre
alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del presente
articolo, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale
appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneita'
fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovra'
contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato e' stato
sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art.
7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
I documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo devono
essere in data non anteriore a sei mesi da quella del ricevimento
dell'invito a produrli.
Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a
presentare non sono soggette a legalizzazione; all'infuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti di cui all'art. 8 della tabella B) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche'
esibiscano il certificato di poverta' ovvero quando risulti dai
documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di Pubblica sicurezza.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la
partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre
amministrazioni.
Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facolta' di fare
riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici o ad atti ivi
esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da
comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti,
l'autorita' che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono
depositati.
I profughi anzidetti hanno, altresi', la facolta' di avvalersi di
documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto,
sempreche' idonei a documentare le posizioni da attestare.
Questa universita' richiedera' d'ufficio alla competente Procura
della Repubblica italiana il certificato generale del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti.

                              Art. 15.
Rinvio di norme
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive norme di integrazione e
modificazione, nonche' le disposizioni contenute nel C.C.N.L. del
comparto Universita' stipulato in data 21 maggio 1996.

                              Art. 16.
Assunzione
Il vincitore del concorso che risultera' in possesso di tutti i
requisiti prescritti sara' assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato con patto di prova in qualita' di collaboratore tecnico
del settimo livello retributivo funzionale con il trattamento
economico iniziale di L. 18.039.000 a.l. piu' le altre indennita'
previste dalla normativa in vigore, subordinatamente alla verifica
della copertura finanziaria dell'Ateneo.
Il vincitore del concorso verra' sottoposto ad un periodo di prova
della durata di mesi tre. Decorso tale periodo senza che il rapporto
di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si
intende confermato in servizio. il periodo di prova non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il vincitore gia' in servizio presso l'Universita' degli studi di
L'Aquila durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione
del posto ed in caso di mancato superamento della stessa, a domanda,
sara' restituito alla qualifica e profilo di provenienza.
L'Aquila, 28 luglio 1999
Il rettore: Bignardi
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