Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. Concorso pubblico, per esami, pe...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XIX ciclo - di durata triennale

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 16/9/2003
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:03E05184
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/10/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

Dipartimento   amministrativo   per   gli   studenti   formazione   e
orientamento - servizio formazione e mobilita' internazionale -
settore VIII;
 
IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita';
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1989 recante norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che demanda la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli atenei, che vi
provvedono con appositi regolamenti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca e che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999 contenente le norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, con cui e' stato
emanato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le
disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
Visto il regolamento di Ateneo per gli studenti emanato con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001, e successive
modifiche;
Visto il decreto rettorale n. 309 del 26 novembre 2002 recante il
regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di
Genova e successive modifiche e integrazioni;
Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XIX
ciclo, con sede amministrativa presso l'Universita' di Genova
presentate dai dipartimenti e dalle competenti strutture di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo statuto;
Viste le delibere del senato accademico in data 28 aprile 2003 e
in data 21 luglio 2003;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione in data
6 maggio 2003 e in data 2 luglio 2003;
Acquisito il parere favorevole del nucleo di Ateneo per
l'efficienza e l'efficacia;
Visto il decreto rettorale n. 4727 dell'8 agosto 2003 di
istituzione dei corsi di dottorato di ricerca del XIX ciclo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Attivazione
 
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Genova pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XIX ciclo, di durata triennale, riportati nell'allegato A,
con sede amministrativa presso questo Ateneo.
I corsi di dottorato di ricerca possono articolarsi in piu'
indirizzi. Per ogni corso sono indicati il coordinatore e il relativo
dipartimento, l'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza,
gli eventuali indirizzi attivati con l'indicazione del presidente e
del dipartimento di afferenza, il numero dei posti, le borse di
studio con la precisazione dei soggetti finanziatori, gli eventuali
posti, con o senza borsa, riservati a cittadini non comunitari non
residenti e, nel caso di dottorati consortili, le sedi consorziate.
Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato sulla base
di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del numero dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca.
Le informazioni, riferite a ogni singolo indirizzo, concernenti i
contenuti delle prove, le modalita' di svolgimento delle stesse, i
temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali, ai sensi
dell'art. 10, comma 2 del regolamento del dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Genova, puo' essere scelta quella con
cui sostenere le prove, saranno pubblicate sul sito internet
dell'Ateneo, all'indirizzo http://www.studenti.unige.it/dottorati, a
decorrere dal giorno 25 settembre 2003.
Con uguali modalita', nonche' mediante affissione all'albo dei
dipartimenti di afferenza e all'albo del servizio formazione e
mobilita' internazionale sara' reso noto il calendario di svolgimento
delle prove.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea conseguita, entro il 14 novembre 2003, secondo
l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica
universitaria o di laurea specialistica ovvero di un omologo titolo
accademico conseguito all'estero. In quest'ultimo caso, qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto equipollente, l'interessato
potra' chiedere l'equipollenza del suo titolo ai soli fini del
concorso. Il rettore, sentito il collegio dei docenti del dottorato
di ricerca per il quale il candidato presenta domanda, puo' emettere
il provvedimento di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al
concorso. In questo caso i candidati dovranno allegare alla domanda
di concorso i seguenti documenti:
1) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui e'
stato conseguito il titolo;
2) «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in carta
libera secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B),
deve essere intestata al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Genova e presentata all'Universita' degli studi di Genova,
servizio formazione e mobilita' internazionale, settore VIII via
Bensa, 1 (2° piano) 16124 Genova, orario di apertura al pubblico dal
lunedi' al venerdi' 9-12, martedi' e mercoledi' anche 14,30-16, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di spedizione, la busta, da inviare con lettera raccomandata
a/r, deve riportare la dicitura «Concorso per ammissione al XIX ciclo
del dottorato di ricerca» e deve essere indirizzata al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Genova, servizio formazione e
mobilita' internazionale, settore VIII - via Balbi n. 5 - 16126
Genova.
Il termine di scadenza e' perentorio e non fa fede il timbro
postale di spedizione.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana, il candidato deve
autocertificare sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione
dal concorso:
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo
di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri,
comunitari e non, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato e, se
previsto, dell'indirizzo di dottorato per il quale presenta domanda
di partecipazione al concorso per l'ammissione. Il candidato puo'
presentare domanda per partecipare alle prove di ammissione relative
a non piu' di due indirizzi dello stesso corso di dottorato (una
domanda distinta per ogni indirizzo prescelto);
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta con l'indicazione della data, della
votazione e dell'universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il
titolo equipollente conseguito presso un'universita' straniera,
nonche' la data e il numero del decreto rettorale con cui e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa e l'indicazione dell'universita'.
Qualora la laurea sia conseguita successivamente alla scadenza del
bando purche' entro il 14 novembre 2003, il candidato e' ammesso con
riserva e dovra' perfezionare, a pena di decadenza, la propria
domanda entro il giorno 17 novembre 2003. Il perfezionamento puo'
avvenire, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di
certificazione che puo' essere inviata, anche via fax al seguente
numero: 010.209.9539;
e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti;
f) la lingua straniera della quale si vuole dare prova di
conoscenza durante il colloquio;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per cittadini stranieri).
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae del
candidato.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione medesima.

                               Art. 4.
 
Esame di ammissione
 
Le prove di valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca sono intese ad accertare principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
La valutazione comparativa consiste in una prova a contenuto
teorico e/o pratico ed in un colloquio. Il colloquio comprende la
discussione della prima prova e l'illustrazione delle attivita' di
ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle
attivita' pregresse dichiarate nel curriculum vitae.
Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai
candidati la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore ai 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza di una lingua straniera (il livello di conoscenza della
lingua straniera non incide sul punteggio complessivo).
Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la
valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, mentre per i
posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida.
c) passaporto;
d) tessera postale;
e) porto d'armi.

                               Art. 5.
 
commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
Il rettore, su proposta del collegio dei docenti, che sente il
parere del comitato di indirizzo interessato, nomina con proprio
decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati. La commissione e' composta da tre membri scelti tra
professori universitari e ricercatori universitari di ruolo, cui
possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca.
Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche esclusivamente
nei seguenti modi:
affissione all'albo dei dipartimenti di afferenza;
affissione all'albo del servizio formazione e mobilita'
internazionale - settore VIII.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
dottorato o, nel caso di articolazione, per ogni indirizzo.
I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva in piu' dottorati o indirizzi di dottorato devono
esercitare l'opzione per uno di essi.
I posti, con o senza borsa, riservati in favore di cittadini non
comunitari che non siano assegnati, vanno ad aggiungersi a quelli
disponibili per gli italiani ed i cittadini comunitari.
I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella
graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili.

                               Art. 7.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato
dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria
entro il 10 dicembre 2003 (il termine e' perentorio e non fa fede il
timbro postale di spedizione):
1) la domanda di iscrizione nella quale il vincitore deve
dichiarare:
a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad
altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico,
anche di altra Universita';
Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:
b) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di
dottorato;
c) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo
personale complessivo lordo superiore a Euro 7.747,00, ovvero di
rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite
di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi
natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva);
d) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio
a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
e) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio
eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito.
2) fotocopia del documento di identita', fronte e retro, in
carta libera (in caso di spedizione della domanda);
3) una fototessera;
4) (solo coloro che non usufruiscono di borsa di studio)
ricevute del versamento della 1a rata per l'accesso e la frequenza ai
corsi, pari a Euro 358,33 e della tassa regionale per il diritto allo
studio, pari a Euro 77,00. Gli studenti usufruitori di borsa di
studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da
bollo di Euro 10,33.

                               Art. 8.
 
Rinunce e divieti
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.I posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria generale di merito
entro il 19 dicembre 2003.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio
che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'.
Il dottorando puo' presentare istanza di sospensione della
propria carriera, subordinata al parere favorevole del collegio dei
docenti e senza diritto di usufruire dell'eventuale borsa di studio,
per l'iscrizione ad altro percorso formativo post-laurea finalizzato
al conseguimento di un titolo accademico. Il dottorando, nel
manifestare l'interesse a sospendere l'attivita', ne indica altresi'
il termine finale. Il periodo di sospensione, comunque, non puo'
essere inferiore a nove mesi. Durante tale periodo la borsa non e'
erogata.
Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti,
comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di
reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e
prosegue il corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno.
Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il
collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della
graduatoria definitiva.
I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia
delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse
secondo l'ordine della graduatoria stessa.
In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.562,00,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per
periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta, inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso.
Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476.

                              Art. 10.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le
seguenti scadenze:
la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio,
dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione.
la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 aprile 2004.

                              Art. 11.
 
Svolgimento dei corsi
 
I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della
loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal
collegio dei docenti.
I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso
l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
I dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla
didattica ai sensi dell'art. 33 dello statuto previo consenso del
collegio dei docenti.
E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati:
maternita', malattia, servizio militare o civile. Il recupero del
periodo di sospensione avverra' a fine corso. Il dottorando, qualora
il recupero non avvenga in tempo utile, sosterra' l'esame finale con
i dottorandi del ciclo successivo.
La sospensione dal corso di durata superiore a trenta giorni
comporta l'immediata sospensione della borsa.
I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata
relazione scritta sull'attivita' svolta al collegio dei docenti ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
collegio stesso. Il collegio, sentito anche il tutore e, ove
presente, il comitato di indirizzo, con motivata delibera, procede
all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso di risultati
insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di
esclusione dalla prosecuzione del corso.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono nominate dal
rettore, per ogni indirizzo di dottorato, in conformita' al vigente
regolamento.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
dall'Universita' degli studi di Genova, dipartimento amministrativo
per gli studenti: formazione e orientamento servizio formazione e
mobilita' internazionale - settore VIII, e trattati per le finalita'
di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo
le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.

                              Art. 14.
 
Diffusione
 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito Internet dell'Universita' degli
studi di Genova alla pagina http://www.studenti.unige.it/dottorati> Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente
presso il Servizio formazione e mobilita' internazionale - settore
VIII, via Bensa, 1 - Genova. Orario di apertura al pubblico: dal
lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 12; martedi' e mercoledi' anche
14,30-16. Per informazioni telefoniche chiamare il numero
010.209.5795 dal lunedi' al venerdi' nelle ore d'ufficio, fax
0102099539.
Genova, 4 settembre 2003
Il rettore: Pontremoli

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!